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23 febbraio 2006
23 febbraio 2006
Art. 4. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale) 1. Al fine di garantire la parita' di trattamento tra agricoltori
ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonche' proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu' regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o piu' anni civili.
3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all' art. 4 :
- Per l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi note all'art. 1.
ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonche' proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu' regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o piu' anni civili.
3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Nota all' art. 4 :
- Per l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi note all'art. 1.
Commentario • 1
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