Art. 2. Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 121-bis (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, e' istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.
2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformita' dei livelli di qualita' della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonche' di monitorarne la gestione, valutando altresi' l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarieta'.
3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalita' di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualita' delle attivita' di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilita', all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilita' economico-finanziaria della modalita' di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identita' della Repubblica, delle comunita' e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonche' di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprieta', il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonche' le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che abbiano la proprieta' o la disponibilita', a qualunque titolo, di beni culturali.
5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalita' di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , prevedendo l'integrazione e l'interoperabilita' con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
Art. 121-ter (Albo digitale della sussidiarieta' orizzontale). - 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e' istituito l'albo digitale della sussidiarieta' orizzontale.
2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilita', concorrenzialita', trasparenza e qualita' della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , nonche' dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicita' previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.
3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalita' della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonche' le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' nazionale anticorruzione.
4. L'iscrizione all'albo e' consentita in ogni momento».
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante: « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
«Art. 121-bis (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, e' istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.
2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformita' dei livelli di qualita' della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonche' di monitorarne la gestione, valutando altresi' l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarieta'.
3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalita' di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualita' delle attivita' di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilita', all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilita' economico-finanziaria della modalita' di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identita' della Repubblica, delle comunita' e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonche' di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprieta', il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonche' le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che abbiano la proprieta' o la disponibilita', a qualunque titolo, di beni culturali.
5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalita' di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , prevedendo l'integrazione e l'interoperabilita' con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
Art. 121-ter (Albo digitale della sussidiarieta' orizzontale). - 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e' istituito l'albo digitale della sussidiarieta' orizzontale.
2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilita', concorrenzialita', trasparenza e qualita' della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , nonche' dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicita' previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.
3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalita' della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonche' le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' nazionale anticorruzione.
4. L'iscrizione all'albo e' consentita in ogni momento».
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante: « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.