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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13509/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13509/24 R.G. promossa da:
e , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , con l'Avv. Cinzia Cagnola Parte_9 Parte_10
attori contro
piazza III Regg. Controparte_1 Parte_11
con l'Avv. Matteo Scagliola
convenuti
premesso
che pagina 1 di 6 - con citazione notificata il 22.7.24 è stato instaurato il presente procedimento per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento delle delibere ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e di cui alla voce “varie ed eventuali” assunte dall'assemblea condominiale del 25.2.24;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'impugnazione; CP_1
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies
c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- in via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione proposta da
[...]
che non ha attivato il procedimento di mediazione, come si evince dai relativi Parte_12
verbali, incorrendo definitivamente nella decadenza prevista dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari, senza la possibilità di venir rimessa in termini attraverso l'assegnazione giudiziale di un termine per l'attivazione dell'incombente da lei omesso;
- nel merito e in relazione ai singoli motivi di impugnazione si rileva quanto segue;
*
- sul punto 5 del verbale
- la circostanza che la PEC del legale attoreo non sia stata allegata al verbale e le deduzioni sul mancato incontro con gli attori involgono l'operato dell'amministratore e non costituiscono vizio della delibera;
- il fatto che il verbale non sia stato inviato ai condomini entro 15 giorni dall'assemblea non lo inficia;
pagina 2 di 6 - il fatto che le due condomine portatrici di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, le Sig.re e , possano essere state coattivamente Pt_4 Parte_6
allontanate (circostanza peraltro non provata perché nel verbale si legge "in modo da consentire ai condomini controparte nei giudizi di cui si dovrà deliberare di lasciare la sala") non vizia la delibera perché, in ogni caso, esse non avrebbero potuto prendere parte alla discussione e alla votazione che riguardava la gestione, da parte del
, del contenzioso nei loro confronti;
CP_1
- nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere redatto e sottoscritto in assemblea, per cui la redazione e la sottoscrizione del verbale in un secondo momento non potrebbero essere, in ogni caso, motivo di annullamento, salvo che sia fornita prova
– non offerta nella fattispecie in esame - che su specifici punti il verbale sia difforme dal reale contenuto della delibera (Cass. 6552/15);
*
- sul punto 1 del verbale
- secondo gli attori nei due elenchi di condomini votanti appaiono le medesime persone e mancano le condomine attrici e;
Pt_4 Parte_6
- in realtà le due condomine non compaiono nella delibera di approvazione dell'esercizio straordinario relativo al "fondo spese legali assemblea 5.11.22" perché erano controparti rispetto al condominio;
- inoltre le condomine e non hanno interesse all'impugnazione perché gli Pt_4 Parte_6
importi deliberati non sono stati posti pro quota a loro carico, bensì a loro favore;
- le condomine e sono state, invece, correttamente inserite nella delibera Pt_4 Parte_6
di approvazione dell'esercizio straordinario assemblea 11.6.23 - delibera sulla quale si sono astenute - perché parzialmente interessate da dette spese limitatamente a quelle pagina 3 di 6 relative al contenzioso del condominio nei confronti di mentre Parte_12
non hanno interesse all'impugnazione dell'approvazione delle spese a loro favore;
- pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, le delibere del 5.11.22 e dell'11.6.23 richiedevano diverse maggioranze;
- si rileva, infine, che la copia del consuntivo inviata agli attori e da loro prodotta quale doc.
5, per quanto sbiadita, è comunque intellegibile;
*
sul punto 2 del verbale
- le spese legali corrispondenti alle fatture emesse dall'Avv. Scagliola, le sole espressamente contestate (“Quali sono le suddette spese legali? E cosa si intende per soli partecipanti?”), riguardano i giudizi indicati nel bilancio dettagliato dell'esercizio ordinario 2022/23 e sono state correttamente poste a carico dei "soli partecipanti" poiché
gli attori, essendo controparti in tali pregressi procedimenti, non devono contribuirvi;
- per tale motivo gli attori non hanno interesse ad impugnare l'approvazione di tali spese;
- si osserva, sotto il secondo profilo dedotto, che il riparto (doc. 6 att.) è leggibile, per quanto in modo difficoltoso;
*
sul punto 3 del verbale
- la decisione dell'assemblea di inserire nel bilancio preventivo la voce di euro 5.000 per spese legali è frutto di una sua libera determinazione non sindacabile in questa sede e,
peraltro, pienamente giustificata dalla mole di contenziosi nei quali il è stato CP_1
sinora coinvolto;
*
sul punto 4 del verbale pagina 4 di 6 - l'eventualità che vi siano altri condomini morosi non inficia l'approvazione, da parte dell'assemblea, dei piani di rientro negoziati dall'amministratore con alcuni condomini;
*
sul punto 10 del verbale
- la prima censura riguarda un profilo in realtà verbalizzato proseguendo la trattazione del punto 5 e ha ad oggetto l'approvazione dell'apertura di un conto corrente postale in aggiunta al conto corrente pignorato dagli attori e l'apertura di nuovi conti correnti "nel caso se ne verifichi la necessità";
- il motivo di impugnazione appare validamente dedotto, dovendosi aver riguardo al contenuto sostanziale delle delibere e non alla loro articolazione formale e alla loro numerazione;
- nel merito, si deve invece considerare, con effetti assorbenti, che la delibera ha natura decisoria e che, per tale motivo, avrebbe dovuto corrispondere ad uno dei punti all'ordine del giorno, mentre è stata adottata nell'ambito della voce “varie ed eventuali” con l'effetto di impedire agli attori che avevano eseguito il pignoramento di prefigurarsi prima dell'assemblea l'apertura di un nuovo conto che avrebbe precluso la confluenza di ulteriori risorse su quello da loro pignorato, l'unico all'epoca esistente;
- per questa ragione il motivo di opposizione in esame è fondato;
- la seconda censura sul punto 10 riguarda il ripristino del controsoffitto della scala B;
- la statuizione non è impugnabile perché, come esposto nel verbale e diversamente da quanto lamentato dagli attori, l'assemblea del 25.2.24 non ha deliberato il ripristino, ma solo la verifica della possibilità di ripristinare la copertura senza contravvenire alla normativa antiincendio;
*
pagina 5 di 6 - le spese di lite vengono integralmente compensate per reciproca soccombenza perché è
stata accolta l'impugnazione di una sola delibera tra le numerose delibere contestate in giudizio (Cass. SSUU 32061/22);
- si prende atto che negli scritti conclusivi gli attori hanno ritrattato l'eccessiva espressione
“patetica bugia”, per cui viene meno la necessità di provvedere ex art. 89 c.p.c.;
- la prospettazione di una “rilevanza penale” dell'operato dell'amministratore esula, per contro, dall'oggetto del presente giudizio nel quale l'amministratore non è parte in proprio,
per cui l'istanza ex art. 89 c.p.c. non può essere accolta neppure sotto questo secondo profilo;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa domanda
- annulla la delibera di cui al punto 5 ultima parte a pag. 8 del verbale dell'assemblea condominiale del 25.2.24 avente ad oggetto “l'apertura del nuovo conto corrente postale e l'eventuale apertura di nuovi conti correnti qualora se ne presenti la necessità”;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 24 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13509/24 R.G. promossa da:
e , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , con l'Avv. Cinzia Cagnola Parte_9 Parte_10
attori contro
piazza III Regg. Controparte_1 Parte_11
con l'Avv. Matteo Scagliola
convenuti
premesso
che pagina 1 di 6 - con citazione notificata il 22.7.24 è stato instaurato il presente procedimento per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento delle delibere ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e di cui alla voce “varie ed eventuali” assunte dall'assemblea condominiale del 25.2.24;
- il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'impugnazione; CP_1
- la causa non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies
c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di memorie conclusive e di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- in via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione proposta da
[...]
che non ha attivato il procedimento di mediazione, come si evince dai relativi Parte_12
verbali, incorrendo definitivamente nella decadenza prevista dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari, senza la possibilità di venir rimessa in termini attraverso l'assegnazione giudiziale di un termine per l'attivazione dell'incombente da lei omesso;
- nel merito e in relazione ai singoli motivi di impugnazione si rileva quanto segue;
*
- sul punto 5 del verbale
- la circostanza che la PEC del legale attoreo non sia stata allegata al verbale e le deduzioni sul mancato incontro con gli attori involgono l'operato dell'amministratore e non costituiscono vizio della delibera;
- il fatto che il verbale non sia stato inviato ai condomini entro 15 giorni dall'assemblea non lo inficia;
pagina 2 di 6 - il fatto che le due condomine portatrici di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, le Sig.re e , possano essere state coattivamente Pt_4 Parte_6
allontanate (circostanza peraltro non provata perché nel verbale si legge "in modo da consentire ai condomini controparte nei giudizi di cui si dovrà deliberare di lasciare la sala") non vizia la delibera perché, in ogni caso, esse non avrebbero potuto prendere parte alla discussione e alla votazione che riguardava la gestione, da parte del
, del contenzioso nei loro confronti;
CP_1
- nessuna disposizione sancisce che il verbale debba essere redatto e sottoscritto in assemblea, per cui la redazione e la sottoscrizione del verbale in un secondo momento non potrebbero essere, in ogni caso, motivo di annullamento, salvo che sia fornita prova
– non offerta nella fattispecie in esame - che su specifici punti il verbale sia difforme dal reale contenuto della delibera (Cass. 6552/15);
*
- sul punto 1 del verbale
- secondo gli attori nei due elenchi di condomini votanti appaiono le medesime persone e mancano le condomine attrici e;
Pt_4 Parte_6
- in realtà le due condomine non compaiono nella delibera di approvazione dell'esercizio straordinario relativo al "fondo spese legali assemblea 5.11.22" perché erano controparti rispetto al condominio;
- inoltre le condomine e non hanno interesse all'impugnazione perché gli Pt_4 Parte_6
importi deliberati non sono stati posti pro quota a loro carico, bensì a loro favore;
- le condomine e sono state, invece, correttamente inserite nella delibera Pt_4 Parte_6
di approvazione dell'esercizio straordinario assemblea 11.6.23 - delibera sulla quale si sono astenute - perché parzialmente interessate da dette spese limitatamente a quelle pagina 3 di 6 relative al contenzioso del condominio nei confronti di mentre Parte_12
non hanno interesse all'impugnazione dell'approvazione delle spese a loro favore;
- pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, le delibere del 5.11.22 e dell'11.6.23 richiedevano diverse maggioranze;
- si rileva, infine, che la copia del consuntivo inviata agli attori e da loro prodotta quale doc.
5, per quanto sbiadita, è comunque intellegibile;
*
sul punto 2 del verbale
- le spese legali corrispondenti alle fatture emesse dall'Avv. Scagliola, le sole espressamente contestate (“Quali sono le suddette spese legali? E cosa si intende per soli partecipanti?”), riguardano i giudizi indicati nel bilancio dettagliato dell'esercizio ordinario 2022/23 e sono state correttamente poste a carico dei "soli partecipanti" poiché
gli attori, essendo controparti in tali pregressi procedimenti, non devono contribuirvi;
- per tale motivo gli attori non hanno interesse ad impugnare l'approvazione di tali spese;
- si osserva, sotto il secondo profilo dedotto, che il riparto (doc. 6 att.) è leggibile, per quanto in modo difficoltoso;
*
sul punto 3 del verbale
- la decisione dell'assemblea di inserire nel bilancio preventivo la voce di euro 5.000 per spese legali è frutto di una sua libera determinazione non sindacabile in questa sede e,
peraltro, pienamente giustificata dalla mole di contenziosi nei quali il è stato CP_1
sinora coinvolto;
*
sul punto 4 del verbale pagina 4 di 6 - l'eventualità che vi siano altri condomini morosi non inficia l'approvazione, da parte dell'assemblea, dei piani di rientro negoziati dall'amministratore con alcuni condomini;
*
sul punto 10 del verbale
- la prima censura riguarda un profilo in realtà verbalizzato proseguendo la trattazione del punto 5 e ha ad oggetto l'approvazione dell'apertura di un conto corrente postale in aggiunta al conto corrente pignorato dagli attori e l'apertura di nuovi conti correnti "nel caso se ne verifichi la necessità";
- il motivo di impugnazione appare validamente dedotto, dovendosi aver riguardo al contenuto sostanziale delle delibere e non alla loro articolazione formale e alla loro numerazione;
- nel merito, si deve invece considerare, con effetti assorbenti, che la delibera ha natura decisoria e che, per tale motivo, avrebbe dovuto corrispondere ad uno dei punti all'ordine del giorno, mentre è stata adottata nell'ambito della voce “varie ed eventuali” con l'effetto di impedire agli attori che avevano eseguito il pignoramento di prefigurarsi prima dell'assemblea l'apertura di un nuovo conto che avrebbe precluso la confluenza di ulteriori risorse su quello da loro pignorato, l'unico all'epoca esistente;
- per questa ragione il motivo di opposizione in esame è fondato;
- la seconda censura sul punto 10 riguarda il ripristino del controsoffitto della scala B;
- la statuizione non è impugnabile perché, come esposto nel verbale e diversamente da quanto lamentato dagli attori, l'assemblea del 25.2.24 non ha deliberato il ripristino, ma solo la verifica della possibilità di ripristinare la copertura senza contravvenire alla normativa antiincendio;
*
pagina 5 di 6 - le spese di lite vengono integralmente compensate per reciproca soccombenza perché è
stata accolta l'impugnazione di una sola delibera tra le numerose delibere contestate in giudizio (Cass. SSUU 32061/22);
- si prende atto che negli scritti conclusivi gli attori hanno ritrattato l'eccessiva espressione
“patetica bugia”, per cui viene meno la necessità di provvedere ex art. 89 c.p.c.;
- la prospettazione di una “rilevanza penale” dell'operato dell'amministratore esula, per contro, dall'oggetto del presente giudizio nel quale l'amministratore non è parte in proprio,
per cui l'istanza ex art. 89 c.p.c. non può essere accolta neppure sotto questo secondo profilo;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa domanda
- annulla la delibera di cui al punto 5 ultima parte a pag. 8 del verbale dell'assemblea condominiale del 25.2.24 avente ad oggetto “l'apertura del nuovo conto corrente postale e l'eventuale apertura di nuovi conti correnti qualora se ne presenti la necessità”;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 24 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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