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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1955/20 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Valentini, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tedesco, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 11.4.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.20 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
29.8.15, matrimonio concordatario con il ma di non aver generato prole;
CP_1
evidenziava che da tempo si fossero manifestate incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tali da rendere insostenibile la convivenza;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione e porsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore, rimarcando la propria condizione di impossidenza e lo stato di disoccupazione.
Il benchè ritualmente evocato in giudizio, non compariva all'udienza CP_1
presidenziale ed in tal sede, stante l'assenza di elementi atti a comprovare una discrasia reddituale tra le parti, venivano disposti accertamenti mediante Guardia di Finanza in vista della determinazione della condizione patrimoniale del medesimo.
Il resistente si costituiva, a seguito della notifica dell'ordinanza presidenziale, con comparsa depositata in data 26.2.21 ed aderiva alla richiesta di separazione rimarcando, tuttavia, che la coniuge fosse comproprietaria di beni immobili e svolgesse attività di pulizie e di assistenza;
documentava i propri redditi, precisando che gli introiti provenienti dall'attività lavorativa fossero falcidiati dalla necessità di restituire un ingente prestito contratto nei confronti del fratello;
chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda di attribuzione dell' assegno di mantenimento formulata in ricorso.
Nel corso del procedimento veniva effettuato l'espletamento delle richieste istruttorie ammesse come da ordinanza resa in data 27.4.22; con provvedimento reso in data
21.10.22, sulla scorta degli elementi emersi dagli accertamenti tributari, veniva posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 300,00, oltre rivalutazione annuale istat;
con sentenza resa in data 14.12.22 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con ordinanza resa in data 8.3.23 la richiesta di modifica del provvedimento provvisorio formulata dal resistente veniva rigettata;
ultimata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 11.4.25 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Essendo già stata delibata l'istanza inerente lo status, deve darsi corso, in questa sede, alla sola valutazione della domanda della volta all'attribuzione di un contributo di Pt_1
mantenimento; in punto di diritto, al riguardo, va osservato come, ai sensi dell''art. 156
c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n. 11250/24).
La nata nel 1972, ha dichiarato, in sede presidenziale, di aver lavorato come Pt_1
operaia presso una sartoria sino al 2015 e di aver svolto, successivamente, lavori occasionali di pulizie, successivamente sospesi a causa dell'emergenza pandemica;
ha riferito essersi trasferita, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, presso la madre, in ragione dell'indisponibilità di risorse funzionali all'acquisizione di un autonomo alloggio e del supporto economico da costei fornitole;
è comproprietaria di un immobile per la quota di 1/6 e nuda proprietaria del medesimo per la quota di 4/6; il suddetto quadro fattuale è stato confermato, in sede di prova orale, dalla teste sorella della Pt_1
ricorrente, la quale ha precisato che la cessazione della stabile attività lavorativa da parte della sorella fosse conseguente al matrimonio.
Nessuna rilevanza può ascriversi, nel delineare la posizione economica di costei, ai documenti tardivamente depositati dal resistente in allegato alle note di replica ex art. 190
c.p.c., quindi in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo i verbali e le relazioni in questione successivi alla data della stessa.
Il ha documentato, per il 2019, un reddito lordo di € 14.000,00, ridottosi ad € CP_1
10.000,00 circa nel 2020 ed ad € 9.500,00 nel 2021 – quindi redditi imponibili, per tali ultimi due anni, inferiori ad € 5.000,00 annui;
tali introiti rinvengono dall'attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli da costui esercitata;
gli accertamenti della
Guardi di Finanza, tuttavia, hanno consentito di evidenziare che questi fosse socio al
50% della società Gusto di Campo snc, in relazione alla quale era stato dichiarato per l'anno 2018 un volume d'affari di € 245.000,00 circa e per il 2019 un volume d'affari di € 219.000,00 circa, il medesimo, proprietario dell'abitazione ove risiede, è risultato, altresì, titolare di 3 autoveicoli - una vettura e due mezzi da lavoro.
I riscontri prefati – segnatamente, i dati relativi all'attività societaria ed i costi necessari alla gestione dei veicoli - non consentono di ritenere plausibile il dato formale rinveniente dalle dichiarazioni dei redditi;
peraltro, il resistente ha indicato che le proprie risorse fossero falcidiate dalla restituzione del prestito effettuato in suo favore dal fratello per €
70.000,00, ma ha prodotto a sostegno di tale circostanza unicamente una dichiarazione a proprie firma ed un estratto conto che menzionava bonifici dei quali non veniva indicato il soggetto esecutore;
né soccorre, rispetto a tale carenza probatoria, la dichiarazione resa dal teste limitatosi a riferire che il resistente lo avesse reso edotto dell'esistenza di Tes_1
tale obbligazione.
In virtù dei riscontri che precedono, risulta apprezzabile una significativa discrasia reddituale tra le parti;
deve, pertanto, trovare conferma l'obbligo del di CP_1
corrispondere alla un assegno di mantenimento pari ad € 300,00, oltre Pt_1
rivalutazione annuale istat, con decorrenza dall'ordinanza di modifica del provvedimento presidenziale datata 21.10.22.
Le spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello stato, vengono liquidate in ragione della ridotta complessità dei profili giuridici trattati e della consistenza dell'attività difensiva svolta e seguono la soccombenza del resistente;
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone che il resistente corrisponda alla a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento, l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat dalla data del 21.10.22;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al PSS, delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 27.11.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. ssa Cinzia Mondatore