TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2024, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 30595/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30595/2022 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2024 ad ore 12,4 innanzi al giudice Anna Giorgia Carbone, sono comparsi:
Per e nessuno compare Parte_1 Parte_2
Per Controparte_3
l'avv. DAMINELLI SIMONA oggi sostituito dall'avv. Immacolata Borriello
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per Parte convenuta Controparte_3
precisa le conclusioni come segue L'avv. Borriello si riporta al foglio di
[...]
PC depositato telematicamente in data 4.3.2024
Il giudice invita le parti ad una breve discussione orale della causa
Per parte convenuta l'avv. Borriello nel riportarsi ai propri scritti difensivi insiste per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate nella integrazione della pagina 1 di 7 citazione e insiste nel rigetto delle domande sia di accertamento della natura usuraria degli interessi che della domanda di arricchimento ingiustificato con condanna alle spese
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
12.3.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30595 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Drago, Cod. Fisc. che li rappresenta e difende in giudizio in C.F._3
virtù del mandato in calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
pagina 2 di 7 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_3
Imprese di Milano, MO BR e DI ) in persona dell'avv. Gianpaolo P.IVA_1
Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Per_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e difesa,
[...]
anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian Romeo C.F._4 CodiceFiscale_5
(C.F. ; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._6 Email_1
), Flora Lettenmayer (C.F. ; C.F._7 C.F._8
e Simona EL (C.F. ; Email_2 C.F._9
del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti Email_3
a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) i Persona_2 quali indicano il seguente numero di fax 0287152306 ed eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale La Scala, in Milano, alla Via Correggio n. 43.
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 12.3.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesse
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.07.2022 il sig. e la signora Parte_1
, deducendo di aver concluso con un contratto di mutuo Parte_2 Controparte_3
ipotecario dell'importo di € 48.712,50, hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di
Milano la predetta banca assumendo l'addebito di interessi usurari e chiedendo la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto bancario e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, formulando peraltro una richiesta ex art. 210 c.p.c. e domandando, infine, di ammettersi accertamento tecnico contabile.
In particolare, a fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto:
➢ di aver stipulato in data 5.06.2015 con il contratto di mutuo ipotecario Controparte_3
con atto a rogito del Notaio Dott. (Repertorio n. 26041 e Raccolta n. Persona_3
9539) per la somma di € 48.712,50;
pagina 3 di 7 ➢ che detto rapporto prevede che la parte finanziata si obblighi a rimborsare il mutuo in
300 mesi mediante il pagamento rate mensili di ammortamento, con TAEG 6,07156% su base annua, TAN 5,60 % (fino alla 240° rata pari all'IRS 20 ANNI 2 GG.
LAVORATIVI ANTECEDENTI, in essere per valuta data stipula, arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
dalla 241° rata e fino a rimborso totale del capitale mutuato è pari al parametro Euribor 365 a tre mesi, in essere per valuta data di scadenza del tasso previgente;
➢ che il tasso così calcolato è applicato dal giorno successivo a quello di scadenza del tasso in vigore sino a quel momento, arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread contrattualmente previsto) ed interessi di mora nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,00 punti su base annua e con ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Catania via Genovesi n. 32;
➢ la violazione della normativa antiusura.
Si è costituita eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in Controparte_3 quanto carente della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima. Invero, l'istituto ha rilevato come parte attrice nei propri scritti non si sia premurata di circostanziare le proprie contestazioni, contravvenendo, peraltro, ai doverosi oneri di allegazione su di essa incombenti, rendendo per l'effetto indeterminabili sia il petitum che la causa petendi, con grave pregiudizio di un valido contraddittorio da svilupparsi tra le parti.
Nel merito la convenuta ha rilevato la genericità delle deduzioni attoree, ritenendo ellittiche e sommarie le doglianze afferenti al presunto superamento del tasso normativamente imposto ai fini dell'usura, reputando, al contrario, necessario definirne – con puntuali e circostanziate deduzioni – i modi, i tempi e le modalità dell'asserita violazione di legge. Ha, inoltre, contestato l'assenza di alcuna fattispecie usuraria, tutti i parametri contrattualmente convenuti risultando rispettosi del tasso limite. Con riguardo agli interessi di mora, ha poi rilevato la necessità di saggiarne un'eventuale usurarietà utilizzando un diverso tasso soglia ad hoc riportandosi al dictum della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020.
Ancora, ha contestato che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori potesse indurre la gratuità del finanziamento. Infine, ha eccepito l'irrilevanza della commissione di estinzione pagina 4 di 7 anticipata ai fini del calcolo sull'usura trattandosi di costo potenziale e ha escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta.
All'udienza del 28.03.2023, la difesa di parte attrice ha precisato che il rapporto di mutuo risulta ancora in essere deducendone la natura usuraria degli interessi corrispettivi. All'esito della trattazione della causa con le parti, la giudicante ha ritenuto nullo l'atto di citazione sul rilievo che non risultavano dedotti fatti specifici oggetto della domanda di accertamento e declaratoria della natura ultralegale degli interessi, non essendo chiaro se fossero stati dedotti solo interessi corrispettivi o anche moratori e quale fosse la violazione dedotta, in particolare non essendo chiaro se fosse stata dedotta la natura usuraria degli interessi – corrispettivi o anche moratori - ed in base a quale modalità di calcolo. Pertanto, ha assegnato a parte attrice termine fino al 30.5.2023 per depositare integrazione dell'atto di citazione e fissato udienza del 7.6.2023 per la verifica della sanatoria della nullità e per eventuale assegnazione dei termini per la mediazione obbligatori.
Gli attori hanno rinnovato la citazione con notifica intervenuta in data 29.03.2023. Parte convenuta ha replicato alle deduzioni attoree con comparsa del 18.05.2023. In particolare,
l'istituto di credito ha lamentato l'introduzione da parte degli attori di doglianze nuove in punto di asserita manipolazione di cui al parametro Euribor, in riferimento alla lamentata ricorrenza di un presunto fenomeno anatocistico e alla presunta indeterminatezza contrattuale e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove oltre che per il rigetto delle altre domande.
Assegnato a parte attrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 13.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudicante ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza a cui parte attrice non è comparsa e all'esito della precisazione delle conclusioni di parte convenuta e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il giudice pronunciava la seguente sentenza dando lettura a parte convenuta presente della motivazione e del dispositivo .
La giudicante ritiene che debba essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione in quanto parte attrice nell'integrazione dell'atto di citazione anziché chiarire e specificare gli elementi di fatto relativi alle dedotte invalidità – applicazione interessi usurari- della fattispecie pagina 5 di 7 contrattuale stipulata tra le parti ha introdotto nuovi profili di nullità – manipolazione
Euribor ed effetto anatocistico - del contratto di mutuo utilizzando la medesima tecnica difensiva dell'atto di citazione originario ritenuto nullo.
In particolare va osservato che nell'atto introduttivo originario parte attrice si era limitata ad affermare di avere stipulato nel 2015 un contratto di mutuo ipotecario con ed Controparte_3
elencava una serie di pronunce della Corte di Cassazione e di merito relative alla questione della nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. per pattuizione di interessi corrispettivi e moratori usurari, senza contestualizzare l'applicazione dei principi giurisprudenziali citati al caso concreto, omettendo di allegare i modi, i tempi e la misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento al rapporto oggetto di causa;
in particolare senza specificare se la natura usuraria fosse riferita ai soli interessi corrispettivi o anche agli interessi di mora. Rilevata alla prima udienza la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda ed assegnato il termine per integrare l'atto di citazione, parte attrice depositava un atto integrativo che senza chiarire nè specificare e rapportare al caso concreto le astratte censure di invalidità del contratto di mutuo con riferimento al superamento del tasso soglia dell'usura introduceva nuovi profili di invalidità del contratto secondo la tecnica difensiva dell'elencazione dei principi giurisprudenziali senza allegazione specifica delle dedotte nuove censure di invalidità relative alla determinazione dell'interesse con riferimento all'Euribor e all'anatocismo. Parte attrice, quindi, non ha sanato l'originaria nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4
c.p.c.. e ciò comporta la declaratoria di nullità dell'atto di citazione.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con eliminazione della fase istruttoria che non è stata svolta non avendo parte attrice depositato le memorie istruttorie e avendo parte convenuta depositato la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 superflua in quanto il comportamento processuale di parte attrice avrebbe consentito alla convenuta di non depositare alcuna memoria istruttoria e riducendo la fase decisoria consistita nella mera discussione orale della causa senza deposito delle memorie conclusionali..
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulle domande proposte dal sig. e dalla sig.ra nei Parte_1 Parte_2
confronti di così dispone: Controparte_3
- dichiara la nullità dell'atto di citazione;
- condanna il sig. e la sig.ra a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, ad IVA e a CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a parte convenuta ed allegazione al verbale.
Milano, 12 marzo 2024
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30595/2022 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 12 marzo 2024 ad ore 12,4 innanzi al giudice Anna Giorgia Carbone, sono comparsi:
Per e nessuno compare Parte_1 Parte_2
Per Controparte_3
l'avv. DAMINELLI SIMONA oggi sostituito dall'avv. Immacolata Borriello
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per Parte convenuta Controparte_3
precisa le conclusioni come segue L'avv. Borriello si riporta al foglio di
[...]
PC depositato telematicamente in data 4.3.2024
Il giudice invita le parti ad una breve discussione orale della causa
Per parte convenuta l'avv. Borriello nel riportarsi ai propri scritti difensivi insiste per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate nella integrazione della pagina 1 di 7 citazione e insiste nel rigetto delle domande sia di accertamento della natura usuraria degli interessi che della domanda di arricchimento ingiustificato con condanna alle spese
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
12.3.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30595 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Drago, Cod. Fisc. che li rappresenta e difende in giudizio in C.F._3
virtù del mandato in calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
pagina 2 di 7 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_3
Imprese di Milano, MO BR e DI ) in persona dell'avv. Gianpaolo P.IVA_1
Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Per_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e difesa,
[...]
anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian Romeo C.F._4 CodiceFiscale_5
(C.F. ; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._6 Email_1
), Flora Lettenmayer (C.F. ; C.F._7 C.F._8
e Simona EL (C.F. ; Email_2 C.F._9
del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti Email_3
a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) i Persona_2 quali indicano il seguente numero di fax 0287152306 ed eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale La Scala, in Milano, alla Via Correggio n. 43.
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 12.3.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesse
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.07.2022 il sig. e la signora Parte_1
, deducendo di aver concluso con un contratto di mutuo Parte_2 Controparte_3
ipotecario dell'importo di € 48.712,50, hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di
Milano la predetta banca assumendo l'addebito di interessi usurari e chiedendo la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto bancario e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, formulando peraltro una richiesta ex art. 210 c.p.c. e domandando, infine, di ammettersi accertamento tecnico contabile.
In particolare, a fondamento delle proprie domande gli attori hanno dedotto:
➢ di aver stipulato in data 5.06.2015 con il contratto di mutuo ipotecario Controparte_3
con atto a rogito del Notaio Dott. (Repertorio n. 26041 e Raccolta n. Persona_3
9539) per la somma di € 48.712,50;
pagina 3 di 7 ➢ che detto rapporto prevede che la parte finanziata si obblighi a rimborsare il mutuo in
300 mesi mediante il pagamento rate mensili di ammortamento, con TAEG 6,07156% su base annua, TAN 5,60 % (fino alla 240° rata pari all'IRS 20 ANNI 2 GG.
LAVORATIVI ANTECEDENTI, in essere per valuta data stipula, arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread contrattualmente previsto;
dalla 241° rata e fino a rimborso totale del capitale mutuato è pari al parametro Euribor 365 a tre mesi, in essere per valuta data di scadenza del tasso previgente;
➢ che il tasso così calcolato è applicato dal giorno successivo a quello di scadenza del tasso in vigore sino a quel momento, arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato dello spread contrattualmente previsto) ed interessi di mora nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,00 punti su base annua e con ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Catania via Genovesi n. 32;
➢ la violazione della normativa antiusura.
Si è costituita eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in Controparte_3 quanto carente della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima. Invero, l'istituto ha rilevato come parte attrice nei propri scritti non si sia premurata di circostanziare le proprie contestazioni, contravvenendo, peraltro, ai doverosi oneri di allegazione su di essa incombenti, rendendo per l'effetto indeterminabili sia il petitum che la causa petendi, con grave pregiudizio di un valido contraddittorio da svilupparsi tra le parti.
Nel merito la convenuta ha rilevato la genericità delle deduzioni attoree, ritenendo ellittiche e sommarie le doglianze afferenti al presunto superamento del tasso normativamente imposto ai fini dell'usura, reputando, al contrario, necessario definirne – con puntuali e circostanziate deduzioni – i modi, i tempi e le modalità dell'asserita violazione di legge. Ha, inoltre, contestato l'assenza di alcuna fattispecie usuraria, tutti i parametri contrattualmente convenuti risultando rispettosi del tasso limite. Con riguardo agli interessi di mora, ha poi rilevato la necessità di saggiarne un'eventuale usurarietà utilizzando un diverso tasso soglia ad hoc riportandosi al dictum della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597/2020.
Ancora, ha contestato che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori potesse indurre la gratuità del finanziamento. Infine, ha eccepito l'irrilevanza della commissione di estinzione pagina 4 di 7 anticipata ai fini del calcolo sull'usura trattandosi di costo potenziale e ha escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta.
All'udienza del 28.03.2023, la difesa di parte attrice ha precisato che il rapporto di mutuo risulta ancora in essere deducendone la natura usuraria degli interessi corrispettivi. All'esito della trattazione della causa con le parti, la giudicante ha ritenuto nullo l'atto di citazione sul rilievo che non risultavano dedotti fatti specifici oggetto della domanda di accertamento e declaratoria della natura ultralegale degli interessi, non essendo chiaro se fossero stati dedotti solo interessi corrispettivi o anche moratori e quale fosse la violazione dedotta, in particolare non essendo chiaro se fosse stata dedotta la natura usuraria degli interessi – corrispettivi o anche moratori - ed in base a quale modalità di calcolo. Pertanto, ha assegnato a parte attrice termine fino al 30.5.2023 per depositare integrazione dell'atto di citazione e fissato udienza del 7.6.2023 per la verifica della sanatoria della nullità e per eventuale assegnazione dei termini per la mediazione obbligatori.
Gli attori hanno rinnovato la citazione con notifica intervenuta in data 29.03.2023. Parte convenuta ha replicato alle deduzioni attoree con comparsa del 18.05.2023. In particolare,
l'istituto di credito ha lamentato l'introduzione da parte degli attori di doglianze nuove in punto di asserita manipolazione di cui al parametro Euribor, in riferimento alla lamentata ricorrenza di un presunto fenomeno anatocistico e alla presunta indeterminatezza contrattuale e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove oltre che per il rigetto delle altre domande.
Assegnato a parte attrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 13.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudicante ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza a cui parte attrice non è comparsa e all'esito della precisazione delle conclusioni di parte convenuta e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il giudice pronunciava la seguente sentenza dando lettura a parte convenuta presente della motivazione e del dispositivo .
La giudicante ritiene che debba essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione in quanto parte attrice nell'integrazione dell'atto di citazione anziché chiarire e specificare gli elementi di fatto relativi alle dedotte invalidità – applicazione interessi usurari- della fattispecie pagina 5 di 7 contrattuale stipulata tra le parti ha introdotto nuovi profili di nullità – manipolazione
Euribor ed effetto anatocistico - del contratto di mutuo utilizzando la medesima tecnica difensiva dell'atto di citazione originario ritenuto nullo.
In particolare va osservato che nell'atto introduttivo originario parte attrice si era limitata ad affermare di avere stipulato nel 2015 un contratto di mutuo ipotecario con ed Controparte_3
elencava una serie di pronunce della Corte di Cassazione e di merito relative alla questione della nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. per pattuizione di interessi corrispettivi e moratori usurari, senza contestualizzare l'applicazione dei principi giurisprudenziali citati al caso concreto, omettendo di allegare i modi, i tempi e la misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento al rapporto oggetto di causa;
in particolare senza specificare se la natura usuraria fosse riferita ai soli interessi corrispettivi o anche agli interessi di mora. Rilevata alla prima udienza la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. per omessa esposizione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda ed assegnato il termine per integrare l'atto di citazione, parte attrice depositava un atto integrativo che senza chiarire nè specificare e rapportare al caso concreto le astratte censure di invalidità del contratto di mutuo con riferimento al superamento del tasso soglia dell'usura introduceva nuovi profili di invalidità del contratto secondo la tecnica difensiva dell'elencazione dei principi giurisprudenziali senza allegazione specifica delle dedotte nuove censure di invalidità relative alla determinazione dell'interesse con riferimento all'Euribor e all'anatocismo. Parte attrice, quindi, non ha sanato l'originaria nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4
c.p.c.. e ciò comporta la declaratoria di nullità dell'atto di citazione.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con eliminazione della fase istruttoria che non è stata svolta non avendo parte attrice depositato le memorie istruttorie e avendo parte convenuta depositato la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 superflua in quanto il comportamento processuale di parte attrice avrebbe consentito alla convenuta di non depositare alcuna memoria istruttoria e riducendo la fase decisoria consistita nella mera discussione orale della causa senza deposito delle memorie conclusionali..
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulle domande proposte dal sig. e dalla sig.ra nei Parte_1 Parte_2
confronti di così dispone: Controparte_3
- dichiara la nullità dell'atto di citazione;
- condanna il sig. e la sig.ra a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, ad IVA e a CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a parte convenuta ed allegazione al verbale.
Milano, 12 marzo 2024
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 7 di 7