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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 3 settembre 2025 alle ore 10,09 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIARDINO CP_1 C.F._2
VINCENZO e dell'avv. TOGNONI EDOARDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
GIARDINO VINCENZO e dell'avv. TOGNONI EDOARDO;
CONVENUTI
Nonché contro
(C.F. P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
“HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA ” Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 9 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compaiono gli avvocati come da note in sostituzione di udienza, che precisano le conclusioni come segue: per l'attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e Parte_1 dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità civile ex art. 2050 c.c. e/o ex art.2052 c.c. della
[...]
in persona del Presidente e Amministratore unico, e dell'istruttore signor Parte_2
nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare gli stessi in solido e/o CP_1 ciascuno secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pagina 1 di 6 patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €. 56.758,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per i convenuti “nel merito In CP_1 Parte_2 tesi: respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, non essendo configurabile alcuno dei profili di responsabilità ex art. 2050 c.c. e art. 2052 c.c., dedotti in via alternativa tra loro dalla parte attrice in capo ai convenuti, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede, con vittoria di spese ed onorari. In ipotesi: In principalità: nella denegata ipotesi in cui l'attrice riuscisse a dimostrare i presupposti della responsabilità ex art. 2050 c.c. respingere in ogni caso la domanda avendo i convenuti adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, consone all'attività esercitata, con conseguente esclusione di ogni responsabilità a loro carico, con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'attrice riuscisse dimostrare i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c., respingere in ogni caso la domanda dovendosi ritenere integrato nella fattispecie il caso fortuito costituito dalla condotta della stessa attrice e/o dell'imprevedibilità del comportamento del pony montato con conseguente esclusione di responsabilità in capo alle parti convenute con vittoria di spese ed onorari;
in ulteriore subordine: limitare l'accoglimento della domanda alle sole voci spettanti e provate all'esito dell'espletanda istruttoria, con detrazione delle somme già percepite dalla polizza infortuni FISE e/o da altre polizze private dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari”; per la terza chiamata : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia CP_2 il Tribunale per i motivi di cui in narrativa: - in tesi: respingere la domanda principale poiché infondata;
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale: a) liquidare all'attrice il solo differenziale tra il risarcimento del danno civilistico (se maggiore) e l'indennizzo assicurativo liquidato/liquidabile da HD Assicurazioni spa in via diretta;
b) respingere la domanda di manleva articolata da nei confronti di non essendo stata Parte_3 CP_2 stipulata alcuna polizza al riguardo;
c) in ipotesi di estensione della domanda di manleva dell' CP_1 nei confronti della comparente Compagnia, accogliere tale domanda ripartendo il differenziale di cui al precedente punto a) in misura paritaria tra HD (quale assicuratore per la responsabilità civile del suddetto) e . Con integrale rigetto di tale domanda relativamente alle spese legali e alle CP_2 spese di eventuale CTP dell'assicurato per i motivi di cui al par. 8 della narrativa. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
Il Giudice pronuncia sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 2 di 6 IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 10 novembre 2023, citava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno per sentirli condannare, CP_1 Parte_2 in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2050 cc o ai sensi dell'art. 2052 cc patito a seguito della caduta da cavallo del giorno 21 novembre 2021 durante una lezione di equitazione diretta dall'istruttore CP_1
L'attrice deduceva che la caduta da cavallo era imputabile all'istruttore che le aveva impartito l'istruzione di tenersi alla sella e non alle redini, di andare al galoppo con un cavallo maschio, che non aveva mai montato, e che la caduta era conseguente alle sgroppate del cavallo e alla sua inesperienza conseguente al fatto che, fino a quel momento, non era mai andata al galoppo.
II. Con comparsa depositata in data 29 febbraio 2024 si costituivano in giudizio i convenuti CP_1
e i quali chiedevano il rigetto della
[...] Parte_2 domanda dell'attrice ed in via subordinata di essere garantiti dalla compagnia di assicurazione HD
Global Specialty SE, Rappresentanza Generale per l'Italia e dalla compagnia di assicurazione
. CP_2
III. Ritualmente chiamata in causa, si costituiva , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2 attrice o in subordine il rigetto della domanda di garanzia avanzata da
[...] per carenza del rapporto assicurativo e la ripartizione dell'indennità di Parte_2 assicurazione dovuta a ra HD e CP_1 CP_2
IV. All'udienza del 18 settembre 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di “HD GLOBAL
SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA”.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Non è applicabile in fattispecie l'art. 2052 cc in quanto l'attrice era volontariamente salita in groppa al cavallo nel corso di una lezione di equitazione.
Sarebbe contraddittorio chiamare il proprietario del cavallo a rispondere del danno patito da chi si serve volontariamente del cavallo stesso nel corso di una lezione di equitazione finalizzata proprio all'insegnamento dell'uso dell'animale come mezzo di trasporto.
pagina 3 di 6 La norma è applicabile quando un individuo viene accidentalmente a contatto con un animale altrui e ne patisce un danno e non ad un individuo che usa l'animale nel proprio interesse e che, quindi, assume volontariamente il rischio dei relativi comportamenti, come essere vivente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: “la norma dell'art. 2052 cod. civ. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso;
in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività”.
Nel caso di specie il cavallo viene usato anche nell'interesse del soggetto danneggiato e non solo nell'interesse del proprietario dell'animale.
E', invece, applicabile in fattispecie l'art. 2050 cc, ma i convenuti hanno dato la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, le ricevute di pagamento del corso di equitazione depositate dai convenuti con il documento n.2 dimostrano che tra la e Parte_2 Pt_1
vi era un contratto di insegnamento dell'equitazione, con la conseguenza che l'allieva aveva
[...] dato il consenso a montare sul cavallo, a seguire le lezioni di equitazione e, conseguentemente, ad accettare il rischio della caduta a terra, rischio intrinseco all'equitazione e alla monta di un cavallo.
E' nozione di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc che l'allievo di equitazione possa cadere da cavallo. E' un evento rischioso prevedibile che l'allievo accetta, essendo tale rischio insito nell'attività di equitazione.
L'allievo partecipa volontariamente all'attività di equitazione e quindi svolge in prima persona l'attività pericolosa, fonte di eventuale danno nei suoi confronti.
Essendo le parti legate da un contratto, occorre verificare se Parte_2 avvalendosi dell'istruttore sia rimasta inadempiente all'obbligazione
[...] CP_1 contrattuale di eseguire il contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 cc e quindi di insegnare all'allieva l'equitazione e contestualmente proteggerla da eventi dannosi prevedibili.
Nel caso di specie, i convenuti hanno dimostrato di aver adempiuto alle loro prestazioni in modo corretto sia perché hanno documentato che seguiva costantemente le lezioni di Parte_1 equitazione dal marzo 2021, e quindi da 8 mesi prima dell'infortunio, sia che al momento della caduta da cavallo l'attrice montava un pony addestrato per l'ippoterapia, pony nato il [...] e destinato pagina 4 di 6 alla monta dei bambini, come risulta dal certificato di origine prodotto dai convenuti con il documento n. 3.
Ulteriormente, il testimone , sentita all'udienza del 7 novembre 2024, ha Testimone_1 dichiarato che aveva visto la seguire lezioni di equitazione durante le quali andava Parte_1 al galoppo e che la predetta, prima del 21 novembre 2021, aveva già svolto circa 100 lezioni di equitazione.
Ha aggiunto che era presente durante la lezione della del 21 novembre 2921, che si Parte_1 trovava a bordo campo, che, quando la era caduta dal cavallo , l'allieva non andava al Pt_1 Per_1 galoppo, ma al trotto e che quando la era caduta aveva fatto una semplice transizione tra Pt_1 andature.
Ha dichiarato, infine, che non era vero che il suo compagno dava degli ordini al cavallo di CP_1 andare al galoppo e che dava delle frustate a terra durante la lezione alla . Pt_1
In conclusione, quindi, non è ravvisabile un comportamento negligente e contrattualmente inadempiente dell'istruttore e della controparte contrattuale CP_1 Parte_2 anzi, sussiste la prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 cc, per ritenere provato che i
[...] convenuti abbiano adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Le deposizioni dei testi e non sono idonee a dimostrare una Testimone_2 Testimone_3 condotta colposa dell'istruttore, non avendo assistito alla lezione di equitazione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1 di lite a favore di e spese che vengono liquidate Parte_2 CP_1 nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1 di lite a favore di e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA CP_2
”, spese che vengono liquidate per ciascuna nella misura di euro 4.712,00 Controparte_3 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese legali tra e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA Parte_1
GENERALE PER L'ITALIA”, rimasta contumace, debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e nonché contro e “HD GLOBAL Parte_2 CP_1 CP_2
pagina 5 di 6 SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA”, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda di;
Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
e la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al Parte_2 CP_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e Parte_1 CP_2
“HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA” la somma ciascuna di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, Parte_1
RAPPRESENTANZA . Controparte_3
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 3 settembre 2025 alle ore 10,09 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIARDINO CP_1 C.F._2
VINCENZO e dell'avv. TOGNONI EDOARDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
GIARDINO VINCENZO e dell'avv. TOGNONI EDOARDO;
CONVENUTI
Nonché contro
(C.F. P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Uccelli CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
“HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA ” Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 9 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compaiono gli avvocati come da note in sostituzione di udienza, che precisano le conclusioni come segue: per l'attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e Parte_1 dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità civile ex art. 2050 c.c. e/o ex art.2052 c.c. della
[...]
in persona del Presidente e Amministratore unico, e dell'istruttore signor Parte_2
nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannare gli stessi in solido e/o CP_1 ciascuno secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pagina 1 di 6 patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €. 56.758,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”; per i convenuti “nel merito In CP_1 Parte_2 tesi: respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, non essendo configurabile alcuno dei profili di responsabilità ex art. 2050 c.c. e art. 2052 c.c., dedotti in via alternativa tra loro dalla parte attrice in capo ai convenuti, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede, con vittoria di spese ed onorari. In ipotesi: In principalità: nella denegata ipotesi in cui l'attrice riuscisse a dimostrare i presupposti della responsabilità ex art. 2050 c.c. respingere in ogni caso la domanda avendo i convenuti adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, consone all'attività esercitata, con conseguente esclusione di ogni responsabilità a loro carico, con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'attrice riuscisse dimostrare i presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c., respingere in ogni caso la domanda dovendosi ritenere integrato nella fattispecie il caso fortuito costituito dalla condotta della stessa attrice e/o dell'imprevedibilità del comportamento del pony montato con conseguente esclusione di responsabilità in capo alle parti convenute con vittoria di spese ed onorari;
in ulteriore subordine: limitare l'accoglimento della domanda alle sole voci spettanti e provate all'esito dell'espletanda istruttoria, con detrazione delle somme già percepite dalla polizza infortuni FISE e/o da altre polizze private dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari”; per la terza chiamata : “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia CP_2 il Tribunale per i motivi di cui in narrativa: - in tesi: respingere la domanda principale poiché infondata;
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale: a) liquidare all'attrice il solo differenziale tra il risarcimento del danno civilistico (se maggiore) e l'indennizzo assicurativo liquidato/liquidabile da HD Assicurazioni spa in via diretta;
b) respingere la domanda di manleva articolata da nei confronti di non essendo stata Parte_3 CP_2 stipulata alcuna polizza al riguardo;
c) in ipotesi di estensione della domanda di manleva dell' CP_1 nei confronti della comparente Compagnia, accogliere tale domanda ripartendo il differenziale di cui al precedente punto a) in misura paritaria tra HD (quale assicuratore per la responsabilità civile del suddetto) e . Con integrale rigetto di tale domanda relativamente alle spese legali e alle CP_2 spese di eventuale CTP dell'assicurato per i motivi di cui al par. 8 della narrativa. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
Il Giudice pronuncia sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 2 di 6 IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 10 novembre 2023, citava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno per sentirli condannare, CP_1 Parte_2 in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2050 cc o ai sensi dell'art. 2052 cc patito a seguito della caduta da cavallo del giorno 21 novembre 2021 durante una lezione di equitazione diretta dall'istruttore CP_1
L'attrice deduceva che la caduta da cavallo era imputabile all'istruttore che le aveva impartito l'istruzione di tenersi alla sella e non alle redini, di andare al galoppo con un cavallo maschio, che non aveva mai montato, e che la caduta era conseguente alle sgroppate del cavallo e alla sua inesperienza conseguente al fatto che, fino a quel momento, non era mai andata al galoppo.
II. Con comparsa depositata in data 29 febbraio 2024 si costituivano in giudizio i convenuti CP_1
e i quali chiedevano il rigetto della
[...] Parte_2 domanda dell'attrice ed in via subordinata di essere garantiti dalla compagnia di assicurazione HD
Global Specialty SE, Rappresentanza Generale per l'Italia e dalla compagnia di assicurazione
. CP_2
III. Ritualmente chiamata in causa, si costituiva , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2 attrice o in subordine il rigetto della domanda di garanzia avanzata da
[...] per carenza del rapporto assicurativo e la ripartizione dell'indennità di Parte_2 assicurazione dovuta a ra HD e CP_1 CP_2
IV. All'udienza del 18 settembre 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di “HD GLOBAL
SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA”.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 3 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
Non è applicabile in fattispecie l'art. 2052 cc in quanto l'attrice era volontariamente salita in groppa al cavallo nel corso di una lezione di equitazione.
Sarebbe contraddittorio chiamare il proprietario del cavallo a rispondere del danno patito da chi si serve volontariamente del cavallo stesso nel corso di una lezione di equitazione finalizzata proprio all'insegnamento dell'uso dell'animale come mezzo di trasporto.
pagina 3 di 6 La norma è applicabile quando un individuo viene accidentalmente a contatto con un animale altrui e ne patisce un danno e non ad un individuo che usa l'animale nel proprio interesse e che, quindi, assume volontariamente il rischio dei relativi comportamenti, come essere vivente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: “la norma dell'art. 2052 cod. civ. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso;
in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività”.
Nel caso di specie il cavallo viene usato anche nell'interesse del soggetto danneggiato e non solo nell'interesse del proprietario dell'animale.
E', invece, applicabile in fattispecie l'art. 2050 cc, ma i convenuti hanno dato la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, le ricevute di pagamento del corso di equitazione depositate dai convenuti con il documento n.2 dimostrano che tra la e Parte_2 Pt_1
vi era un contratto di insegnamento dell'equitazione, con la conseguenza che l'allieva aveva
[...] dato il consenso a montare sul cavallo, a seguire le lezioni di equitazione e, conseguentemente, ad accettare il rischio della caduta a terra, rischio intrinseco all'equitazione e alla monta di un cavallo.
E' nozione di comune esperienza ai sensi dell'art. 115 II comma cpc che l'allievo di equitazione possa cadere da cavallo. E' un evento rischioso prevedibile che l'allievo accetta, essendo tale rischio insito nell'attività di equitazione.
L'allievo partecipa volontariamente all'attività di equitazione e quindi svolge in prima persona l'attività pericolosa, fonte di eventuale danno nei suoi confronti.
Essendo le parti legate da un contratto, occorre verificare se Parte_2 avvalendosi dell'istruttore sia rimasta inadempiente all'obbligazione
[...] CP_1 contrattuale di eseguire il contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 cc e quindi di insegnare all'allieva l'equitazione e contestualmente proteggerla da eventi dannosi prevedibili.
Nel caso di specie, i convenuti hanno dimostrato di aver adempiuto alle loro prestazioni in modo corretto sia perché hanno documentato che seguiva costantemente le lezioni di Parte_1 equitazione dal marzo 2021, e quindi da 8 mesi prima dell'infortunio, sia che al momento della caduta da cavallo l'attrice montava un pony addestrato per l'ippoterapia, pony nato il [...] e destinato pagina 4 di 6 alla monta dei bambini, come risulta dal certificato di origine prodotto dai convenuti con il documento n. 3.
Ulteriormente, il testimone , sentita all'udienza del 7 novembre 2024, ha Testimone_1 dichiarato che aveva visto la seguire lezioni di equitazione durante le quali andava Parte_1 al galoppo e che la predetta, prima del 21 novembre 2021, aveva già svolto circa 100 lezioni di equitazione.
Ha aggiunto che era presente durante la lezione della del 21 novembre 2921, che si Parte_1 trovava a bordo campo, che, quando la era caduta dal cavallo , l'allieva non andava al Pt_1 Per_1 galoppo, ma al trotto e che quando la era caduta aveva fatto una semplice transizione tra Pt_1 andature.
Ha dichiarato, infine, che non era vero che il suo compagno dava degli ordini al cavallo di CP_1 andare al galoppo e che dava delle frustate a terra durante la lezione alla . Pt_1
In conclusione, quindi, non è ravvisabile un comportamento negligente e contrattualmente inadempiente dell'istruttore e della controparte contrattuale CP_1 Parte_2 anzi, sussiste la prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 cc, per ritenere provato che i
[...] convenuti abbiano adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Le deposizioni dei testi e non sono idonee a dimostrare una Testimone_2 Testimone_3 condotta colposa dell'istruttore, non avendo assistito alla lezione di equitazione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1 di lite a favore di e spese che vengono liquidate Parte_2 CP_1 nella misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_1 di lite a favore di e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA CP_2
”, spese che vengono liquidate per ciascuna nella misura di euro 4.712,00 Controparte_3 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese legali tra e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA Parte_1
GENERALE PER L'ITALIA”, rimasta contumace, debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e nonché contro e “HD GLOBAL Parte_2 CP_1 CP_2
pagina 5 di 6 SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA”, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda di;
Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
e la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al Parte_2 CP_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e Parte_1 CP_2
“HD GLOBAL SPECIALTY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA” la somma ciascuna di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e “HD GLOBAL SPECIALTY SE, Parte_1
RAPPRESENTANZA . Controparte_3
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6