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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 757/2024
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate entro il termine concesso a mezzo delle quali la parti hanno discusso la causa;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro- tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA (C.F. ); P.IVA_2
PARTE RICORRENTE/ APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ON MA (C.F. ). C.F._2
PARTE RESISTENTE/ APPELLATA
Avverso la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Ivana Rosalia Maria Marrella, n. Pt_1
55/2024 (R.G. n. 396/2022) del 3.05.2024 pubblicata in data 25.06.2024.
PREMESSO CHE
Con ricorso del 21 ottobre 2022 ha chiesto al Giudice di Pace Controparte_1 di l'annullamento dell'ordinanza del Prefetto di prot. N.0029308 del 4.07.2022 fascicolo Pt_1 Pt_1
447/2020 Not Area A, notificata l'11.10.2022, con la quale è stata disposta la sospensione della patente, della validità dell'espatrio della carta d'identità, del passaporto, del porto d'armi o il divieto di conseguirlo per mesi tre.
Parte ricorrente ha dedotto: - che in data 11.02.2020 i Carabinieri di Cerami gli hanno contestato la violazione prevista dall'art. 75 del DPR 309/1990, comma primo, essendo stato rinvenuto il 25.07.2019 in possesso di una modica quantità di cocaina destinata ad uso personale;
- che la condotta censurata sarebbe di gravità contenuta, posto che non era alla guida di alcun veicolo ma a piedi, di non essere un consumatore abituale di sostanze stupefacenti e di non essergli stata riscontata in occasione del controllo alcuna alterazione fisica e psichica;
- che il provvedimento impugnato è tardivo ed abnorme posto che è stato adottato dopo tre anni dai fatti contestati risalenti al 2019;
- di essere stato tardivamente convocato, atteso che ai sensi dell'art. 75 TU la Prefettura avrebbe dovuto convocarlo per il colloquio nel termine di 40 giorni dalla ricezione della segnalazione, che la violazione è stata contestata l'11.02.2020 e in pari data comunicata dal Comando dei Carabinieri di
Cerami alla Prefettura di che pertanto - considerata la straordinaria sospensione COVID dal 9 Pt_1 marzo all'11 maggio 2020 - la avrebbe dovuto provvedere entro il 25.05.2020, ed invece Parte_1 il colloquio è stato fissato per il 4.07.2022, ossia nella stessa data in cui è stato emesso il provvedimento impugnato notificato l'11.10.2022 a distanza di circa tre anni rispetto al fatto contestato;
- che la particolare tenuità del fatto e trattandosi di “prima volta” la avrebbe dovuto Parte_1 applicare la sanzione più lieve di cui al comma 14 dell'art.75 del DPR 309/1990, con formale invito del Prefetto a non fare più uso delle sostanze stesse avvertendolo delle conseguenze;
- che il provvedimento impugnato gli ha determinato grave danno, atteso che la sospensione della patente gli ha impedito di provvedere alle esigenze familiari e lavorative.
Fissata per il 27.01.2023 l'udienza di prima comparizione delle parti, l'adito Giudice di Pace ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ritenuto sussistente un pericolo imminente di danno grave e irreparabile.
La in data Controparte_2
24.01.2023 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1 il verbale di contestazione dei Carabinieri di Cerami e la relazione tecnica del Comando provinciale di Catania Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti.
Con la sentenza n. 55/2024 il Giudice di Pace di ha dichiarato la contumacia della Pt_1 Parte_1 ritenendo irrituale ed inammissibile la costituzione effettuata a mezzo PEC ed, altresì, tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 416 c. p. c. il quale impone al convenuto/pubblica amministrazione di costituirsi a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparazione.
Segnatamente, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato l'ordinanza impugnata, con integrale compensazioni delle spese processuali ritenendo che: a) nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa con il quale si instaura un giudizio ordinario,
l'amministrazione assume le vesti sostanziali di attore e l'opponente quelle di convenuto, gravando sulla prima l'onere di provare la regolarità e fondatezza della pretesa impositiva;
b) che la convenuta non ha fornito la prova dell'illecito contestato e della regolarità del procedimento che ha Parte_1 portato all'emanazione del provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di respingere integralmente le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata in quanto nel merito infondate. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellante ha dedotto:
- che il Giudice di Pace adito in prima istanza sarebbe incorso in errore nel non convalidare il provvedimento impugnato (posto che il ricorrente e il suo difensore non sono comparsi all'udienza di prima comparizione e non hanno fatto pervenire note scritte) ed, altresì, nel sanzionare con l'inutilizzabilità la documentazione inviata dalla;
Parte_1
- che ai sensi dell'art. 6, comma primo, del d. lgs n.150/2011 i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, salvo che non sia diversamente disposto, sono regolate dal rito del lavoro;
- che il successivo comma 8 prevede che “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
Codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza”;
- che il termine per l'Amministrazione per depositare i documenti non è perentorio ma meramente ordinatorio, potendo quindi l'Amministrazione depositare la documentazione richiesta anche dopo l'udienza di comparizione e, che solamente laddove intenda depositare una memoria difensiva, dovrà osservare il termine anzidetto. Dunque anche in caso di tardività nessuna conseguenza si ha sulla produzione documentale che deve essere comunque ammessa e considerata utilizzabile;
- che l'invio degli atti del procedimento a mezzo PEC nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa è stato considerato ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità e, che in ogni caso, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., avendo l'Amministrazione ottemperato all'obbligo posto dalla norma ed essendo pervenuta la documentazione nella cancelleria del Giudice di Pace, tale documentazione avrebbe dovuto essere inserita e considerata utilizzabile da parte del giudicante;
- che l'asserita tardiva conclusione del procedimento amministrativo non costituisce una violazione procedurale, considerata la natura meramente ordinatoria dei termini nell'art. 75 DPR 309/1990, la cui durata complessiva va fissata in cinque anni coincidente con il relativo termine di prescrizione;
- che l'appellato è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina che non può considerarsi per uso personale.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni Controparte_1
“ Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione -In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. dall'art. 434 e 342 c.p.c; -Nel merito: rigettare il ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 55/2024 pubblicata in data25/06/2024 dal Giudice di Pace di in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi Pt_1 sopra esposti, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. -Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario ”.
Parte appellata ha dedotto:
-l'inammissibilità dell'atto di appello carente delle prescrizioni di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c.;
- che bene ha fatto il Giudice di Pace adito a non convalidare il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza di prima comparizione, presentando l'ordinanza di ingiunzione impugnata evidenti profili di illegittimità per violazione del termine di ragionevole definizione del procedimento amministrativo, avendo emesso la Prefettura il provvedimento il 4 luglio 2022, oltre due anni e quattro mesi dopo la segnalazione dei fatti avvenuta l'11 febbraio 2020, ed avendoglielo notificato soltanto in data 11 ottobre 2022 a oltre tre anni di distanza dalla contestazione, ritardo incompatibile con la funzione rieducativa e dissuasiva della sanzione amministrativa, che deve intervenire in tempi congrui per poter svolgere il suo effetto preventivo.
- che la non avrebbe assolto gli oneri probatori sugli stessi incombenti, posto che la Parte_1 documentazione versata in atti è stata tramessa tardivamente ed irritualmente a mezzo pec, modalità non contemplata all'epoca dei fatti presso gli Uffici del Giudice di Pace.
La causa non ha visto alcuna attività istruttoria e all'esito dell'udienza di prima comparizione del
19.03.2025 è stata rinviata per decisione e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c. all'udienza odierna dell'11.12.2025 con termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive e, decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello proposto, dovendosi rigettare l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità ex art. 342 c.p. c. sollevata dall'appellato, in quanto l'atto di appello è ben argomentato e da esso è agevole comprendere i motivi di impugnazione. Nel merito, è certamente vero che nel giudizio di opposizione a sanzione grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito; tuttavia la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, atteso che il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ( Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del
08/10/2018).
Ed altresì, non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della
Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente. (Cass. 16772/2023).
Premesso ciò, va esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, la tardività del deposito della documentazione da parte della , quale il verbale di contestazione dei Parte_1
Carabinieri di Cerami e la relazione tecnica del laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Catania, trasmessi a mezzo pec il 24.01.2023, sulla base della seguente ricostruzione normativa:
- ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 309/1990 “ chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative previste, quale a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (3) ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”;
- il medesimo articolo 75, al comma nove, prevede che “avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 …” ;
- l'art. 8 del d. lgs n.150/2011 in materia di opposizione a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti prevede al primo comma che “le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2”, il quale prevede l'applicazione del rito lavoro - il comma 8 del citato art. 6 , prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".
- sempre il d.lgs. 150/2011 all'art. 2, comma 1, premette quali sono le "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal Capo
2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma
7, artt. 417,417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426,427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2,
e art. 439 c.p.c.".
Trova dunque applicazione, nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione disciplinati dal d.lgs 150/2011 l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5).
Un diverso regime è tuttavia fissato dall'art.6, comma 8, d.lgs 150/2011 per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare tale documentazione in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa.
Termine di cui la giurisprudenza di legittimità esclude la natura perentoria, mancando nella norma una comminatoria simile a quella di cui all'art. 416 c.p.c.. Di conseguenza l' inosservanza del termine non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491).
Tornata anche di recente sull'argomento, la Suprema Corte di Cassazione, sez. II n. 17041/2025, ha ribadito come “deve innanzitutto essere richiamato l'orientamento consolidato e pacifico…, in virtù del quale la trasmissione degli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso
l'atto impugnato nei dieci giorni previsti dal comma 8 dell'art.6 , D. Lgs. n. 150/2011 - norma che prevede l'ordine del giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, cod. proc. civ., diretto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione - non è considerato termine perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 cod. proc. civ, che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art.
2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (ex multis: Cass. n. 14266/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018, Cass. n. 16853/2016).
Ne consegue che la trasmissione tardiva di quegli atti, ritenuti "indispensabili" (art. 437 cod. proc. civ.), non li rende inutilizzabili, tanto che il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 15887 del 13/6/2019).
Per tutto quanto argomentato, è incorso in errore Giudice di Pace di prime cure nel ritenere tardivamente prodotta la documentazione depositata dalla il 24.01.2023 e nel sancirne Parte_1
l'inutilizzabilità, così come ha errato nel censurare la modalità del deposito avvenuto a mezzo Pec, anziché secondo le forme ordinariamente consentite.
Dovendosi, piuttosto, ritenere che il deposito del verbale di contestazione dei Carabinieri di Cerami e degli altri atti altri relativi all'accertamento avvenuto a mezzo PEC, anziché con deposito brevi manu presso la cancelleria del Giudice di Pace di costituisce una mera irregolarità. Pt_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito in un caso similare come “l'utilizzo da parte della CP_3
del sistema PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio avanti
[...] il Giudice di pace di doveva senz'altro reputarsi consentito, trattandosi nella specie di CP_3 un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge ( così Cassazione civile sez. II, n.
14281 del 24/05/2023, che richiama Cassazione civ. n. 1027/2017 e Cassazione civile Sezioni Unite
n. 5160/2009).
Per tutto quanto argomento, in ordine al motivo di appello oggetto di esame, il gravame proposto deve essere accolto, dovendosi considerare tempestiva la documentazione prodotta dalla . Parte_1
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. devono ora esaminarsi tutte le altre eccezioni e domande sollevate dalle odierne parti in primo grado in ordine alla fondatezza dell'ordinanza impugnata, non esaminate dal primo Giudicante, ed espressamente riproposte in questo grado di giudizio.
La Prefettura di in data 04.07.2022 ha disposto la sospensione nei confronti di Pt_1 CP_1
della patente di guida, della validità per l'espatrio della carta d'identità, del
[...] passaporto e del porto d'armi, o del divieto di conseguirli per mesi tre.
Ordinanza emessa in seguito all'accertamento compiuto dai Carabinieri di Cerami in data 25.07.2019,
i quali, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria hanno sottoposto a perquisizione ex art. 103 DPR 309/1990 rinvenendolo in possesso di sostanza Controparte_1 stupefacente.
Che in sede di accertamenti tecnici di laboratorio si è accertato essere un “miscuglio a base di cocaina con una percentuale media di principio attivo di circa l'82% pari a grammi 0,746 corrispondente a grammi 224,86 di cocaina pura, che secondo quanto previsto dall'art. 73 co.1 bis del D.P.R. 309/90, modificato dalla Legge 49/2006, a nr. 5 dosi medie singole (d. m. s. = 0,150 gr.).
L'odierno appellato, , si duole dell'eccessiva durata del Controparte_1 procedimento amministrativo conclusosi con l'ordinanza di sospensione del 2022 e della violazione da parte della del termine previsto per la fissazione del colloquio istruttorio. Parte_1
Entrambi i rilievi risultano infondati.
Quanto al primo, è certamente imposto alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro un lasso di tempo congruo, tenendo conto della complessità del caso e degli interessi coinvolti.
Con riferimento al procedimento in oggetto, in mancanza di una espressa previsione normativa, come correttamente rilevato dall'appellante, la durata massima del procedimento deve farsi coincidere con il generale termine di prescrizione di cinque anni previsto in tema di sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge 689/1981. Termine osservato nel caso in esame in cui i fatti risalgono al 2019 e il provvedimento è stato notificato nell'ottobre 2022.
In ordine al colloquio istruttorio, il quarto comma dell'art. 75 DPR 309/1990 prevede che “ entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2”.
Il termine di quaranta giorni entro il quale il Prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento di convocazione va considerato ordinatorio, in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge, posto che ai sensi dell'art. 152 c. p. c., comma secondo, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Non potendo, del resto, la cognizione del giudice estendersi fino al punto di sindacare le scelte, i tempi e le modalità organizzative della PA con riferimento allo svolgimento di una specifica funzione ad essa normativamente attribuita.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dall'appellante laddove ha denunciato l'error Parte_1 in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice di pace adito nel non avere convalidato, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 6, comma 10 del D. lgs. n. 150/2011, non essendo comparse le parti personalmente ed in particolare il ricorrente o il suo avvocato, senza giustificato motivo.
L'eccezione è infondata, posto che lo stesso Giudice di Pace con decreto del 13.10.2023 aveva disposto la trattazione scritta per l'udienza del 27.01.2023, rispetto alla quale il procuratore del ricorrente ha provveduto al tempestivo deposito delle relative note in sostituzione dell'udienza.
Pertanto, il Giudice di Pace ha errato nel non tenere conto delle note depositate dal ricorrente oggi appellato.
Risulta, altresì, infondato tutto quanto argomento dall'odierno appellato in ordine alla tenuità del fatto e al mancata applicazione da parte del dell'invito a non fare più uso della sostanza CP_4 stupefacente rinvenuta, ritenendo il provvedimento impugnato carente di motivazione e degli elementi di valutazione del fatto utilizzati dalla per l'applicazione della sanzione Parte_1 impugnata, e delle circostanze emerse in sede colloquio istruttorio, difettando la prova della particolare inclinazione di all'uso di sostanze stupefacenti. Controparte_1
L'art. 75 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, come modificato dall'art. 15 l. 26.6.1990 n. 162 e dall'art. 1 del d.p.r.
5.6.1993 n. 171, prevede la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia dei documenti anche nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, prevedendo che qualora si tratti di sostanze comprese nelle tabelle II e IV di cui all'art. 14 ( quale ad esempio la cocaina come nel caso in esame, ) la durata della sospensione dei documenti è contenuta da uno a tre mesi.
Il medesimo articolo al comma 14 prevede che “se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno”.
È stato sottolineato come “l'ammonimento … non costituisce una sanzione, che possa essere inserita in ordine di gradualità con la sospensione dell'efficacia dei documenti amministrativi, sia perché ciò
è escluso dalla lettera della legge "...in luogo della sanzione, e per una sola volta, di Prefetto definisce il procedimento...", sia per la sua eterogeneità ai caratteri afflittivi delle misure previste dal primo comma. Si tratta di una facoltà rimessa al prudente apprezzamento dell'organo competente ad irrogare la sanzione, di chiudere il procedimento iniziato con la comunicazione degli organi di polizia giudiziaria e proseguito con la convocazione e l'audizione del prevenuto (art. 75, 5 e 6 comma), qualora le sostanze siano comprese nelle tabelle II e IV. Non è dubbio, inoltre, che la decisione di invitare il soggetto a non far più uso di sostanze stupefacenti sia il risultato di una scelta, nella quale
è insito un certo grado di discrezionalità nella valutazione del presupposto cui la legge condiziona
l'esclusione della misura sanzionatoria: è necessario infatti che ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commettere i fatti previsti dal primo comma, e per i quali v'è stata la segnalazione al Prefetto ( Cassazione civile, sez. I. n. 1105/1998).
Nel caso in esame il Prefetto ha correttamente applicato la normativa in esame, irrogando sulla base di quanto accertato dai Carabinieri di Cerami, la sospensione prevista dal 1 comma dell'art.75.
Non essendo incorso in nessun difetto di motivazione, posto che sulla base degli accertamenti trasmessi dalle autorità verbalizzanti, emergono chiaramente i presupposti richiesti per l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'efficacia dei documenti richiamati, ossia la detenzione di 5 dosi di cocaina per uso personale, non avendo ritenuto il Prefetto di potere ricorrere alla diversa misura dell'ammonimento.
Rispetto alla quale, invece, avrebbe avuto - qualora ritenuta applicabile- specifico obbligo di motivazione in quanto rimessa l'applicazione della stessa al suo prudente apprezzamento.
Per tutto quanto detto, la sentenza appellata va riformata laddove ha annullato l'ordinanza impugnata, mentre va confermata l'integrale compensazione delle spese, da disporsi anche per questo grado di giudizio, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, delle questioni processuali non adeguatamente valutate dal primo giudice, e dei motivi di opposizione in qualche modo legati anche alla particolare situazione emergenziale derivata dalla epidemia di COVID-19 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al R.G. n.
757/2024:
- accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
, in persona del Prefetto pro-tempore, in riforma della sentenza n. 55/2024
[...] resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Ivana Rosalia Maria Marrella, nel Pt_1 procedimento civile iscritto al n. 396/2022 R.G., conferma l'ordinanza fascicolo 44/2020 Not Area
IV, emessa dal Prefetto della Provincia di Enna, in data 04.07.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Enna, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
Repubblica Italiana
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate entro il termine concesso a mezzo delle quali la parti hanno discusso la causa;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di II grado iscritta al n. 757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro- tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA (C.F. ); P.IVA_2
PARTE RICORRENTE/ APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ON MA (C.F. ). C.F._2
PARTE RESISTENTE/ APPELLATA
Avverso la sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Ivana Rosalia Maria Marrella, n. Pt_1
55/2024 (R.G. n. 396/2022) del 3.05.2024 pubblicata in data 25.06.2024.
PREMESSO CHE
Con ricorso del 21 ottobre 2022 ha chiesto al Giudice di Pace Controparte_1 di l'annullamento dell'ordinanza del Prefetto di prot. N.0029308 del 4.07.2022 fascicolo Pt_1 Pt_1
447/2020 Not Area A, notificata l'11.10.2022, con la quale è stata disposta la sospensione della patente, della validità dell'espatrio della carta d'identità, del passaporto, del porto d'armi o il divieto di conseguirlo per mesi tre.
Parte ricorrente ha dedotto: - che in data 11.02.2020 i Carabinieri di Cerami gli hanno contestato la violazione prevista dall'art. 75 del DPR 309/1990, comma primo, essendo stato rinvenuto il 25.07.2019 in possesso di una modica quantità di cocaina destinata ad uso personale;
- che la condotta censurata sarebbe di gravità contenuta, posto che non era alla guida di alcun veicolo ma a piedi, di non essere un consumatore abituale di sostanze stupefacenti e di non essergli stata riscontata in occasione del controllo alcuna alterazione fisica e psichica;
- che il provvedimento impugnato è tardivo ed abnorme posto che è stato adottato dopo tre anni dai fatti contestati risalenti al 2019;
- di essere stato tardivamente convocato, atteso che ai sensi dell'art. 75 TU la Prefettura avrebbe dovuto convocarlo per il colloquio nel termine di 40 giorni dalla ricezione della segnalazione, che la violazione è stata contestata l'11.02.2020 e in pari data comunicata dal Comando dei Carabinieri di
Cerami alla Prefettura di che pertanto - considerata la straordinaria sospensione COVID dal 9 Pt_1 marzo all'11 maggio 2020 - la avrebbe dovuto provvedere entro il 25.05.2020, ed invece Parte_1 il colloquio è stato fissato per il 4.07.2022, ossia nella stessa data in cui è stato emesso il provvedimento impugnato notificato l'11.10.2022 a distanza di circa tre anni rispetto al fatto contestato;
- che la particolare tenuità del fatto e trattandosi di “prima volta” la avrebbe dovuto Parte_1 applicare la sanzione più lieve di cui al comma 14 dell'art.75 del DPR 309/1990, con formale invito del Prefetto a non fare più uso delle sostanze stesse avvertendolo delle conseguenze;
- che il provvedimento impugnato gli ha determinato grave danno, atteso che la sospensione della patente gli ha impedito di provvedere alle esigenze familiari e lavorative.
Fissata per il 27.01.2023 l'udienza di prima comparizione delle parti, l'adito Giudice di Pace ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ritenuto sussistente un pericolo imminente di danno grave e irreparabile.
La in data Controparte_2
24.01.2023 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1 il verbale di contestazione dei Carabinieri di Cerami e la relazione tecnica del Comando provinciale di Catania Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti.
Con la sentenza n. 55/2024 il Giudice di Pace di ha dichiarato la contumacia della Pt_1 Parte_1 ritenendo irrituale ed inammissibile la costituzione effettuata a mezzo PEC ed, altresì, tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 416 c. p. c. il quale impone al convenuto/pubblica amministrazione di costituirsi a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparazione.
Segnatamente, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato l'ordinanza impugnata, con integrale compensazioni delle spese processuali ritenendo che: a) nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa con il quale si instaura un giudizio ordinario,
l'amministrazione assume le vesti sostanziali di attore e l'opponente quelle di convenuto, gravando sulla prima l'onere di provare la regolarità e fondatezza della pretesa impositiva;
b) che la convenuta non ha fornito la prova dell'illecito contestato e della regolarità del procedimento che ha Parte_1 portato all'emanazione del provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di respingere integralmente le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata in quanto nel merito infondate. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Parte appellante ha dedotto:
- che il Giudice di Pace adito in prima istanza sarebbe incorso in errore nel non convalidare il provvedimento impugnato (posto che il ricorrente e il suo difensore non sono comparsi all'udienza di prima comparizione e non hanno fatto pervenire note scritte) ed, altresì, nel sanzionare con l'inutilizzabilità la documentazione inviata dalla;
Parte_1
- che ai sensi dell'art. 6, comma primo, del d. lgs n.150/2011 i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, salvo che non sia diversamente disposto, sono regolate dal rito del lavoro;
- che il successivo comma 8 prevede che “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
Codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza”;
- che il termine per l'Amministrazione per depositare i documenti non è perentorio ma meramente ordinatorio, potendo quindi l'Amministrazione depositare la documentazione richiesta anche dopo l'udienza di comparizione e, che solamente laddove intenda depositare una memoria difensiva, dovrà osservare il termine anzidetto. Dunque anche in caso di tardività nessuna conseguenza si ha sulla produzione documentale che deve essere comunque ammessa e considerata utilizzabile;
- che l'invio degli atti del procedimento a mezzo PEC nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa è stato considerato ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità e, che in ogni caso, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., avendo l'Amministrazione ottemperato all'obbligo posto dalla norma ed essendo pervenuta la documentazione nella cancelleria del Giudice di Pace, tale documentazione avrebbe dovuto essere inserita e considerata utilizzabile da parte del giudicante;
- che l'asserita tardiva conclusione del procedimento amministrativo non costituisce una violazione procedurale, considerata la natura meramente ordinatoria dei termini nell'art. 75 DPR 309/1990, la cui durata complessiva va fissata in cinque anni coincidente con il relativo termine di prescrizione;
- che l'appellato è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina che non può considerarsi per uso personale.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni Controparte_1
“ Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione -In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. dall'art. 434 e 342 c.p.c; -Nel merito: rigettare il ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 55/2024 pubblicata in data25/06/2024 dal Giudice di Pace di in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi Pt_1 sopra esposti, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. -Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario ”.
Parte appellata ha dedotto:
-l'inammissibilità dell'atto di appello carente delle prescrizioni di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c.;
- che bene ha fatto il Giudice di Pace adito a non convalidare il provvedimento impugnato all'esito dell'udienza di prima comparizione, presentando l'ordinanza di ingiunzione impugnata evidenti profili di illegittimità per violazione del termine di ragionevole definizione del procedimento amministrativo, avendo emesso la Prefettura il provvedimento il 4 luglio 2022, oltre due anni e quattro mesi dopo la segnalazione dei fatti avvenuta l'11 febbraio 2020, ed avendoglielo notificato soltanto in data 11 ottobre 2022 a oltre tre anni di distanza dalla contestazione, ritardo incompatibile con la funzione rieducativa e dissuasiva della sanzione amministrativa, che deve intervenire in tempi congrui per poter svolgere il suo effetto preventivo.
- che la non avrebbe assolto gli oneri probatori sugli stessi incombenti, posto che la Parte_1 documentazione versata in atti è stata tramessa tardivamente ed irritualmente a mezzo pec, modalità non contemplata all'epoca dei fatti presso gli Uffici del Giudice di Pace.
La causa non ha visto alcuna attività istruttoria e all'esito dell'udienza di prima comparizione del
19.03.2025 è stata rinviata per decisione e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c. all'udienza odierna dell'11.12.2025 con termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive e, decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'appello proposto, dovendosi rigettare l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità ex art. 342 c.p. c. sollevata dall'appellato, in quanto l'atto di appello è ben argomentato e da esso è agevole comprendere i motivi di impugnazione. Nel merito, è certamente vero che nel giudizio di opposizione a sanzione grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito; tuttavia la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, atteso che il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ( Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del
08/10/2018).
Ed altresì, non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della
Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente. (Cass. 16772/2023).
Premesso ciò, va esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, la tardività del deposito della documentazione da parte della , quale il verbale di contestazione dei Parte_1
Carabinieri di Cerami e la relazione tecnica del laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Catania, trasmessi a mezzo pec il 24.01.2023, sulla base della seguente ricostruzione normativa:
- ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 309/1990 “ chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative previste, quale a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (3) ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”;
- il medesimo articolo 75, al comma nove, prevede che “avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 …” ;
- l'art. 8 del d. lgs n.150/2011 in materia di opposizione a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti prevede al primo comma che “le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2”, il quale prevede l'applicazione del rito lavoro - il comma 8 del citato art. 6 , prescrive che "con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c., comma 2, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".
- sempre il d.lgs. 150/2011 all'art. 2, comma 1, premette quali sono le "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal Capo
2, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma
7, artt. 417,417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426,427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431, dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2,
e art. 439 c.p.c.".
Trova dunque applicazione, nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione disciplinati dal d.lgs 150/2011 l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5).
Un diverso regime è tuttavia fissato dall'art.6, comma 8, d.lgs 150/2011 per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare tale documentazione in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa.
Termine di cui la giurisprudenza di legittimità esclude la natura perentoria, mancando nella norma una comminatoria simile a quella di cui all'art. 416 c.p.c.. Di conseguenza l' inosservanza del termine non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491).
Tornata anche di recente sull'argomento, la Suprema Corte di Cassazione, sez. II n. 17041/2025, ha ribadito come “deve innanzitutto essere richiamato l'orientamento consolidato e pacifico…, in virtù del quale la trasmissione degli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso
l'atto impugnato nei dieci giorni previsti dal comma 8 dell'art.6 , D. Lgs. n. 150/2011 - norma che prevede l'ordine del giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, cod. proc. civ., diretto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione - non è considerato termine perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 cod. proc. civ, che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art.
2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (ex multis: Cass. n. 14266/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9545 del 18/04/2018, Cass. n. 16853/2016).
Ne consegue che la trasmissione tardiva di quegli atti, ritenuti "indispensabili" (art. 437 cod. proc. civ.), non li rende inutilizzabili, tanto che il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 15887 del 13/6/2019).
Per tutto quanto argomentato, è incorso in errore Giudice di Pace di prime cure nel ritenere tardivamente prodotta la documentazione depositata dalla il 24.01.2023 e nel sancirne Parte_1
l'inutilizzabilità, così come ha errato nel censurare la modalità del deposito avvenuto a mezzo Pec, anziché secondo le forme ordinariamente consentite.
Dovendosi, piuttosto, ritenere che il deposito del verbale di contestazione dei Carabinieri di Cerami e degli altri atti altri relativi all'accertamento avvenuto a mezzo PEC, anziché con deposito brevi manu presso la cancelleria del Giudice di Pace di costituisce una mera irregolarità. Pt_1
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito in un caso similare come “l'utilizzo da parte della CP_3
del sistema PEC per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio avanti
[...] il Giudice di pace di doveva senz'altro reputarsi consentito, trattandosi nella specie di CP_3 un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge ( così Cassazione civile sez. II, n.
14281 del 24/05/2023, che richiama Cassazione civ. n. 1027/2017 e Cassazione civile Sezioni Unite
n. 5160/2009).
Per tutto quanto argomento, in ordine al motivo di appello oggetto di esame, il gravame proposto deve essere accolto, dovendosi considerare tempestiva la documentazione prodotta dalla . Parte_1
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. devono ora esaminarsi tutte le altre eccezioni e domande sollevate dalle odierne parti in primo grado in ordine alla fondatezza dell'ordinanza impugnata, non esaminate dal primo Giudicante, ed espressamente riproposte in questo grado di giudizio.
La Prefettura di in data 04.07.2022 ha disposto la sospensione nei confronti di Pt_1 CP_1
della patente di guida, della validità per l'espatrio della carta d'identità, del
[...] passaporto e del porto d'armi, o del divieto di conseguirli per mesi tre.
Ordinanza emessa in seguito all'accertamento compiuto dai Carabinieri di Cerami in data 25.07.2019,
i quali, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria hanno sottoposto a perquisizione ex art. 103 DPR 309/1990 rinvenendolo in possesso di sostanza Controparte_1 stupefacente.
Che in sede di accertamenti tecnici di laboratorio si è accertato essere un “miscuglio a base di cocaina con una percentuale media di principio attivo di circa l'82% pari a grammi 0,746 corrispondente a grammi 224,86 di cocaina pura, che secondo quanto previsto dall'art. 73 co.1 bis del D.P.R. 309/90, modificato dalla Legge 49/2006, a nr. 5 dosi medie singole (d. m. s. = 0,150 gr.).
L'odierno appellato, , si duole dell'eccessiva durata del Controparte_1 procedimento amministrativo conclusosi con l'ordinanza di sospensione del 2022 e della violazione da parte della del termine previsto per la fissazione del colloquio istruttorio. Parte_1
Entrambi i rilievi risultano infondati.
Quanto al primo, è certamente imposto alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro un lasso di tempo congruo, tenendo conto della complessità del caso e degli interessi coinvolti.
Con riferimento al procedimento in oggetto, in mancanza di una espressa previsione normativa, come correttamente rilevato dall'appellante, la durata massima del procedimento deve farsi coincidere con il generale termine di prescrizione di cinque anni previsto in tema di sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge 689/1981. Termine osservato nel caso in esame in cui i fatti risalgono al 2019 e il provvedimento è stato notificato nell'ottobre 2022.
In ordine al colloquio istruttorio, il quarto comma dell'art. 75 DPR 309/1990 prevede che “ entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2”.
Il termine di quaranta giorni entro il quale il Prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento di convocazione va considerato ordinatorio, in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge, posto che ai sensi dell'art. 152 c. p. c., comma secondo, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Non potendo, del resto, la cognizione del giudice estendersi fino al punto di sindacare le scelte, i tempi e le modalità organizzative della PA con riferimento allo svolgimento di una specifica funzione ad essa normativamente attribuita.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dall'appellante laddove ha denunciato l'error Parte_1 in procedendo in cui sarebbe incorso il Giudice di pace adito nel non avere convalidato, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 6, comma 10 del D. lgs. n. 150/2011, non essendo comparse le parti personalmente ed in particolare il ricorrente o il suo avvocato, senza giustificato motivo.
L'eccezione è infondata, posto che lo stesso Giudice di Pace con decreto del 13.10.2023 aveva disposto la trattazione scritta per l'udienza del 27.01.2023, rispetto alla quale il procuratore del ricorrente ha provveduto al tempestivo deposito delle relative note in sostituzione dell'udienza.
Pertanto, il Giudice di Pace ha errato nel non tenere conto delle note depositate dal ricorrente oggi appellato.
Risulta, altresì, infondato tutto quanto argomento dall'odierno appellato in ordine alla tenuità del fatto e al mancata applicazione da parte del dell'invito a non fare più uso della sostanza CP_4 stupefacente rinvenuta, ritenendo il provvedimento impugnato carente di motivazione e degli elementi di valutazione del fatto utilizzati dalla per l'applicazione della sanzione Parte_1 impugnata, e delle circostanze emerse in sede colloquio istruttorio, difettando la prova della particolare inclinazione di all'uso di sostanze stupefacenti. Controparte_1
L'art. 75 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, come modificato dall'art. 15 l. 26.6.1990 n. 162 e dall'art. 1 del d.p.r.
5.6.1993 n. 171, prevede la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia dei documenti anche nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, prevedendo che qualora si tratti di sostanze comprese nelle tabelle II e IV di cui all'art. 14 ( quale ad esempio la cocaina come nel caso in esame, ) la durata della sospensione dei documenti è contenuta da uno a tre mesi.
Il medesimo articolo al comma 14 prevede che “se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno”.
È stato sottolineato come “l'ammonimento … non costituisce una sanzione, che possa essere inserita in ordine di gradualità con la sospensione dell'efficacia dei documenti amministrativi, sia perché ciò
è escluso dalla lettera della legge "...in luogo della sanzione, e per una sola volta, di Prefetto definisce il procedimento...", sia per la sua eterogeneità ai caratteri afflittivi delle misure previste dal primo comma. Si tratta di una facoltà rimessa al prudente apprezzamento dell'organo competente ad irrogare la sanzione, di chiudere il procedimento iniziato con la comunicazione degli organi di polizia giudiziaria e proseguito con la convocazione e l'audizione del prevenuto (art. 75, 5 e 6 comma), qualora le sostanze siano comprese nelle tabelle II e IV. Non è dubbio, inoltre, che la decisione di invitare il soggetto a non far più uso di sostanze stupefacenti sia il risultato di una scelta, nella quale
è insito un certo grado di discrezionalità nella valutazione del presupposto cui la legge condiziona
l'esclusione della misura sanzionatoria: è necessario infatti che ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commettere i fatti previsti dal primo comma, e per i quali v'è stata la segnalazione al Prefetto ( Cassazione civile, sez. I. n. 1105/1998).
Nel caso in esame il Prefetto ha correttamente applicato la normativa in esame, irrogando sulla base di quanto accertato dai Carabinieri di Cerami, la sospensione prevista dal 1 comma dell'art.75.
Non essendo incorso in nessun difetto di motivazione, posto che sulla base degli accertamenti trasmessi dalle autorità verbalizzanti, emergono chiaramente i presupposti richiesti per l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'efficacia dei documenti richiamati, ossia la detenzione di 5 dosi di cocaina per uso personale, non avendo ritenuto il Prefetto di potere ricorrere alla diversa misura dell'ammonimento.
Rispetto alla quale, invece, avrebbe avuto - qualora ritenuta applicabile- specifico obbligo di motivazione in quanto rimessa l'applicazione della stessa al suo prudente apprezzamento.
Per tutto quanto detto, la sentenza appellata va riformata laddove ha annullato l'ordinanza impugnata, mentre va confermata l'integrale compensazione delle spese, da disporsi anche per questo grado di giudizio, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, delle questioni processuali non adeguatamente valutate dal primo giudice, e dei motivi di opposizione in qualche modo legati anche alla particolare situazione emergenziale derivata dalla epidemia di COVID-19 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al R.G. n.
757/2024:
- accoglie l'appello proposto dalla Parte_2
, in persona del Prefetto pro-tempore, in riforma della sentenza n. 55/2024
[...] resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Ivana Rosalia Maria Marrella, nel Pt_1 procedimento civile iscritto al n. 396/2022 R.G., conferma l'ordinanza fascicolo 44/2020 Not Area
IV, emessa dal Prefetto della Provincia di Enna, in data 04.07.2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Enna, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi