Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/04/2023, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 00522/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2022, proposto da
Società Agricola Sunlento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione d'efficacia,
- della nota prot. n. 0033535 del 22.04.2022, a firma del Direttore dell'Ufficio Monocratico, con cui AG.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha comunicato l'”esito negativo” della “istruttoria della Riserva Nazionale 2021 della SOCIETA' AGRICOLA SUNLENTO S.R.L.”, rigettando la sua domanda tendente ad ottenere l’accesso alla Riserva Nazionale 2021 quale “Nuovo Agricoltore”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
- nonché, ove occorra, per la disapplicazione:
a) della Circolare AG.E.A. prot. n.96517 del 17 dicembre 2019 che disciplina le condizioni e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di attribuzione titoli dalla riserva nazionale nella parte in cui prescrive che per la “individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri: … per le PERSONE GIURIDICHE: a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo”;
b) delle Circolari prot. n.29058 del 04.04.2018; prot. n. 4931 del 08.06.208; prot. n. 9020 del 04.02.2019; prot. n. 30913 del 29.03.2019 e prot. n.33417 del 15.05.2020 tutte richiamate dalla nota esplicativa a firma del Direttore dell'Area Coordinamento di AG.E.A. quali presupposto per l'adottato provvedimento di diniego gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Anna Abbate e udito il difensore avv. T. Fasiello per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - che in data 17.06.2021 presentava, quale “Nuovo Agricoltore”, la “Domanda unica di pagamento di accesso alla Riserva Nazionale 2021” avente n. 10265362508 - con ricorso notificato il 21/06/2022 e depositato in giudizio il 30/06/2022, impugna la nota prot. n. 0033535 del 22.04.2022, con cui AG.E.A. ha comunicato l’”esito negativo” della “istruttoria della Riserva Nazionale 2021 della SOCIETA’ AGRICOLA SUNLENTO S.R.L.”, rigettando la sua domanda tendente ad ottenere l’accesso alla Riserva Nazionale 2021 quale “Nuovo Agricoltore”, con la seguente motivazione: « Da visura camerale della società trasmessa risulta come data dell’atto di costituzione il 21.03.2017, l’amministratore unico della società Sig.ra IA RL IA è stato nominato il 21.03.2017. Inoltre, anche dalla consultazione dei dati certificati forniti dall’Anagrafe Tributaria l’azienda ha la P.IVA agricola (cod. Ateco A.01) aperta dal 21/03/2017. L’apertura della Partita Iva Agricola (codice ATECO 01) costituisce il criterio oggettivo a livello nazionale sulla base del quale definire l’anno di inizio dell’attività agricola, mediante l’utilizzo dei codici e delle tipologie di attività definite dalla vigente normativa fiscale.
Pertanto, l’istruttoria della Riserva Nazionale 2021 della SOCIETA' AGRICOLA SUNLENTO S.R.L. ha esito negativo in quanto l’azienda che iniziato l’attività nel 2017 ha richiesto l’accesso alla riserva nazionale nel 2021 oltre 2 anni dopo l’inizio dell’attività agricola. Si ritiene quindi corretta l’istruttoria negativa della Riserva Nazionale 2021 per la mancanza dei requisiti di “nuovo agricoltore” », nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Chiede, altresì, ove occorra, la disapplicazione della Circolare AG.E.A. prot. n.96517 del 17 dicembre 2019 che disciplina le condizioni e le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di attribuzione titoli dalla Riserva Nazionale nella parte in cui prescrive che per la “ individuazione dell’anno di inizio dell’attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri: … per le PERSONE GIURIDICHE: a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell’attività al settore agricolo ” e delle Circolari prot. n.29058 del 04.04.2018; prot. n. 4931 del 08.06.208, prot. n. 9020 del 04.02.2019, prot. n. 30913 del 29.03.2019 e prot. n.33417 del 15.05.2020 richiamate dalla nota esplicativa a firma del Direttore dell’Area Coordinamento di AG.E.A. quali presupposto per l’adottato provvedimento di diniego gravato.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 REG. (UE) N.13072013 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28, PAR. 4 REG. (UE) N.639/2014 – IRRAZIONEALITA’ MANIFESTA.
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITA’ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DI TIPICITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Nella Camera di Consiglio del 27/07/2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, quindi il Presidente di questa Sezione, preso atto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Il 12/01/2023, la Società ricorrente ha depositato in giudizio documentazione di causa, ivi inclusa una relazione tecnica di parte sull’inizio dell’attività agricola della Società ricorrente.
Non si è costituita in giudizio l’AG.E.A.
Nella pubblica udienza del 15/03/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con due pluriarticolati motivi di gravame, la Società ricorrente, da un lato, lamenta che il provvedimento impugnato e le Circolari AG.E.A. applicate con lo stesso, nel prevedere che “ Per le persone giuridiche, come la società in questione, la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata utilizzando in alternativa i seguenti parametri: - la data dell’atto di costituzione della società; - la data di apertura/estensione della P.IVA in campo agricolo (cod. ATECO 01) ” (avvenute, entrambe, per la Società ricorrente nel 2017), si porrebbero in contrasto con l’art. 30 (“ Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali ”) Reg. (UE) n.1307/2013 e l’art. 28 (“ Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ”), par. 4, Reg. (UE) n.639/2014, statuenti, quanto all’art. 28, par. 4, del Reg (UE) n. 639/2014, che “ Ai fini del presente articolo, sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola ” e, quanto all’art. 30, comma 11, lett. b, del Reg. (UE) n.1307/2013, che si intende per “"agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola": una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione ”.
Assume che, in base al combinato disposto degli articoli (asseritamente) violati, « il parametro di riferimento principale ai fini di una corretta individuazione di uno dei presupposti fondanti la legittimazione ad accedere ai Premi, coincida con l’effettivo ”inizio dell’attività” agricola », che, nella specie, sarebbe avvenuto in data 08.10.2020, quale momento di (effettivo) “ inizio dell’attività risultando la srl medesima sino a quella data assolutamente inattiva, sebbene regolarmente costituita (data costituzione 21.03.2017) ”, come risulterebbe dalla visura storica della Società.
Dall’altro lato, lamenta, altresì, « una assoluta carenza motivazionale del provvedimento gravato, laddove l’Ufficio si limita a richiamare “parametri” di riferimento da utilizzare al fine di valutare la ammissibilità delle domande senza, peraltro, indicarne la fonte “normativa”. In particolare, con l’atto gravato, AGEA assume di dover opporre il proprio diniego in conseguenza della non ricorribilità, nel caso di specie, dei presupposti dallo stesso Ufficio concepiti e, segnatamente, per non aver, la istante, presentato la Domanda nei due anni dopo l’anno civile nel quale la società è stata costituita (2017) e per aver aperto la propria partita Iva Agricola (Codice ATECO 01) nello stesso anno (2017). Ebbene, la “ricostruzione” operata dall’Agenzia è fuorviante e viola deliberatamente il combinato disposto di cui agli articoli summenzionati ».
Tutte le predette censure sono infondate.
Osserva, infatti, il Tribunale che il provvedimento impugnato (adeguatamente motivato anche con espresso richiamo alla normativa europea applicabile), e le Circolari AG.E.A. applicate con lo stesso, nel prevedere che “ Per le persone giuridiche, come la società in questione, la verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata utilizzando in alternativa i seguenti parametri: - la data dell’atto di costituzione della società; - la data di apertura/estensione della P.IVA in campo agricolo (cod. ATECO 01) ” (avvenute, entrambe, per la Società ricorrente nel 2017), non si pone in contrasto con la normativa comunitaria sopra richiamata, in quanto, per “ inizio dell’attività agricola ”, ai sensi dell’invocata normativa comunitaria sopra riportata (che, peraltro, rimette agli Stati membri l’adozione di “ propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori ”) deve intendersi l’inizio (oggettivo) - “ de iure ” e non “ de facto ” - dell’attività agricola, avvenuto, nella specie, nel 2017, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato; sicché il fatto che la Società ricorrente (sin dal 2017 iscritta alla C.C.I.A.A. sempre quale Impresa Agricola) sia stata (per libera scelta) - a suo dire - inattiva sino al 2020 e che (solo) dall’08.10.2020 abbia (di fatto) iniziato l’attività agricola di “ coltivazione seminativi ” (come risulta dalla esibita visura storica della C.C.I.A.A. di Lecce), con la stipula di un contratto di affitto di fondi rustici in data 14/10/2020, non vale a qualificare la Società odierna ricorrente, costituita (già) in data 21/03/2017, con contestuale apertura di partita I.V.A., e iscritta presso la C.C.I.A. di Lecce con la qualifica di Impresa Agricola (già) in data 05.04.2017 (come pure risulta dalla esibita visura storica della C.C.I.A.A. di Lecce), quale “Nuovo Agricoltore”, o meglio, quale Agricoltore “ che inizia[no] a esercitare l’attività agricola ” (ossia “ quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola ”) ai sensi del sopra richiamato art. 28, par. 4, del Reg (UE) n. 639/2014.
In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia si individuasse il presupposto fondante la legittimazione ad accedere ai Premi nell’“effettivo” inizio ( de facto ) dell’attività agricola, dovrebbero ritenersi quale “Nuovi Agricoltori” anche le Società che, benché costituite con apertura della P. I.V.A. in campo agricolo (già) a una certa data, restino inattive per molti anni e poi presentino domanda di pagamento di accesso alla Riserva Nazionale de qua , in ipotesi, anche dopo dieci anni (o oltre) dalla loro costituzione/apertura della partita della P. I.V.A. in campo agricolo.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere pertanto respinto.
3. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (per la assoluta novità delle questioni giuridiche affrontate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO