Articolo 2537 del Codice civile
Articolo 2536Articolo 2538
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2537.

(( (Creditore particolare del socio).)) ((Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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