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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 32395 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(CF: ), nato ad [...] il [...] rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avvocato Domenico Di Tullio come da procura in calca all'atto di citazione
- ATTORE -
E
CF: ), nato ad [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(CF: ), in persona del Suo lrpt, con sede in Roma, Via di S. Erasmo, 2, Controparte_2 P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Malavenda e Valentino Sirianni
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione del 6 maggio 2022
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis
- in via principale, accertare la natura falsa e diffamatoria dei contenuti pubblicati e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, riconoscendo in favore di parte attrice un risarcimento pari alla somma di Euro 25.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c, la pubblicazione della decisione di merito a cura e spese del soccombente, nelle testate giornalistiche de Controparte_3
e de . CP_4
Per parte convenuta, nella memoria di costituzione del 27 ottobre 2022:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, valutando se riconoscere d'ufficio, a favore dei convenuti, l'indennità di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.; in via istruttoria: - ci si riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, anche articolando mezzi istruttori, a mezzo memorie, per il deposito delle quali, fin da ora, si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
Oggetto: risarcimento del danno da diffamazione.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, autore del libro intitolato CP_1
“Sfascistoni” e la quale casa editrice Controparte_2 Controparte_5
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] patiti a causa della lesione al proprio onore e alla propria reputazione conseguente alla pubblicazione del libro dal presunto carattere diffamatorio.
In particolare, l'attore ha lamentato che il libro “Sfascistoni” pubblicato nel mese di novembre del 2021 contiene un capitolo intitolato “Nazioni Future” nel quale l'autore, dopo aver fornito una descrizione neutra del movimento come «un movimento di idee nato nella primavera Parte_2 del 2017 con l'obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale [...]», lo ha definito “Vero e proprio
“hub” di pulsioni fasciste” e in tale contesto ha citato precisando che Parte_1 Pt_2
è animato da giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali. Per esempio
[...] [...]
. Lui si presenta così […]», frase alla quale è seguita la biografia dell'attore. Parte_1
Secondo le doglianze dell'attore, costui sarebbe dunque stato descritto come un giovane
«fascistello in erba vestito da para-intellettuale» che anima il movimento la quale Parte_2 rappresenterebbe a sua volta un «Vero e proprio “hub” [snodo] di pulsioni fasciste»; secondo l'attore, il libro stesso dal titolo “Sfascistoni” rappresenterebbe una sorta di lista nera, dove i protagonisti dei diversi capitoli, quali esponenti del mondo del giornalismo, del mondo editoriale, della cultura o della società civile vengono dipinti con toni offensivi se non apertamente canzonatori, come “elementi di punta della emergente e attuale deriva ideologica neofascista italiana”.
Tanto esposto, l'attore ha dedotto che l'immagine negativa che il libro restituisce di sé è molto lontano dalla sua persona e si basa su notizie false, nella misura in cui lungi dall'essere tra quei
«giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali», è in realtà impegnato in un'intensa e proficua attività professionale sia di editore che di scrittore e pubblicista presso testate giornalistiche di portata nazionale, nonché in attività di ricerca e di impegno sociale volte anche alla promozione di eventi culturali a scopo benefico. ha quindi contestato prevalentemente la carenza Parte_1 del requisito della verità della notizia, con la conseguenza che i contenuti del capitolo del libro in questione non possono essere ricondotti, secondo l'attore, nell'ambito della scriminante del diritto di cronaca e/o di critica e, più in generale, nei diritti inerenti alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti ex art. 21 Cost.
Il fatto secondo l'attore sarebbe ancor più grave tenuto conto della fama e della conseguente maggiore credibilità di cui gode il giornalista autore del libro, che è anche opinionista e conduttore televisivo con un seguito di lettori e spettatori in tutta Italia.
In conclusione, l'attore ha lamentato di aver subito un grave danno alla propria immagine in ragione del discredito sociale riversato sulla sua persona per effetto della pubblicazione del libro.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno innanzitutto evidenziato la natura prettamente politica del libro e il tono ironico e satirico con il quale l'autore ha sviluppato il suo pensiero, ancorato, solo ove necessario, a precisi dati di fatto. I convenuti hanno altresì premesso che il paragrafo in cui
è citato l'attore è inserito nella seconda sezione dedicata a , un movimento di cui Parte_2
insieme a rappresenta un esponente di spicco;
i convenuti Parte_1 Controparte_6 hanno a tal proposito precisato che l'attore, da fonti aperte figurerebbe come segretario generale, tal che l'attenzione dell'autore si sarebbe appuntata, in modo telegrafico, sull'attore, riportandone fedelmente il curriculum, dopo aver descritto, sempre attingendo dal sito ufficiale, il profilo di appropriato rispetto al pensiero di cui essa sarebbe legittimamente portatrice. Parte_2
Tanto premesso, a sostegno della loro tesi difensiva, i convenuti hanno in particolare dedotto che l'attore, nell'ottobre del 2015, ha fondato NT ZI che avrebbe pubblicato libri dalla chiara collocazione politica e che inoltre è direttore editoriale del magazine con la Parte_2 conseguenza che l'attore ben potrebbe essere considerato portatore delle idee e dei principi desumibili dalla sua attività editoriale e non solo.
Quindi i convenuti hanno ritenuto che legittimamente l'autore del libro, dopo aver espresso la propria opinione su definita: “Vero e proprio di pulsioni fasciste” in quanto Parte_2
“animata da giovani fascistelli in erba travestiti da paraintellettuali”, ha citato l'attore ed il CP_6 riportandone i curricula, a conferma delle loro attività pubblicistiche e ha così concluso affermando:
“Se volete capire che aria tira, e tirerà nell'estrema destra colta (sempre ammesso che tale asserzione non sia un ossimoro), leggete questi due qua. Anche se leggerli non vi risulterà facile né divertente”.
Secondo la tesi dei convenuti, l'autore avrebbe espresso in questo modo una valutazione critica della produzione letteraria dell'attore, preceduta da un'opinione sempre da ricondurre nell'alveo della critica politica.
Con riferimento poi alla'ccezione della parte attrice relativa al fatto che l'autore non avrebbe giustificato in alcun modo le affermazioni riportate, non consentendo di ritenere che ne abbia in qualche modo valutato l'attendibilità e la veridicità, i convenuti hanno sostenuto che la proficua attività professionale in cui l'attore ha assunto di essere impegnato, sia di editore che di scrittore e pubblicista presso testate giornalistiche di portata nazionale, emergerebbe puntualmente dal curriculum riportato nel libro e non sarebbe incompatibile, unitamente all'attività di ricerca e di impegno sociale, che parimenti ha assunto di svolgere, con le idee politiche che allo stesso sono state attribuite nel libro.
I convenuti hanno quindi dedotto l'operatività della scriminante là dove sarebbero stati rispettati il requisito della verità e della continenza, essendo a quest'ultimo riguardo l'espressione
«giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali» correlata alla figura professionale dell'attore.
In particolare, secondo i convenuti i soli fatti veri, evocati nel libro e non contestati da controparte, sarebbero l'esistenza di e l' adesione dell'attore a tale movimento, sulle Parte_2 quali l'autore esprime le sue valutazioni che sarebbero quindi obiettivamente inidonee a causare danni risarcibili, richiesti in misura peraltro sproporzionata avuto riguardo all'esiguità della citazione che riguarda . Parte_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto richiamare, ai fini della decisione, i principi già espressi in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al diritto di critica, per cui “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 2357).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tali principi, ha anche recentemente affermato che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Civ. ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215, ….).
Ciò posto, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale rientra nell'ambito del diritto di critica politica e di satira, tenuto conto che il libro contenente le frasi dal preteso contenuto diffamatorio offre ai lettori, secondo la tesi critica dell'autore, una fotografia della destra attuale rappresentata con ironia e sarcasmo.
Anche per l'esercizio del diritto di critica politica vige il limite della verità della notizia, seppur diversamente declinato rispetto al diritto di cronaca, là dove la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024, ha chiarito che, in tema di diffamazione, il diritto di critica politica deve basarsi su fatti reali, non potendosi in caso contrario applicarsi l'esimente ex art. 51 cod. pen.
Quanto al limite della continenza, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica politica consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. Civ. sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).
In questo senso, è stato ritenuto non in linea con i limiti del diritto di critica l'attacco del contraddittore, sebbene nell'ambito di un acceso dibattito, risoltosi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (sentenza 22 marzo 2013, n. 7274), così come, nella diffamazione a mezzo stampa, l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592), casi in cui vi sarebbe il travalicamento dei limiti della continenza verbale.
La satira rappresenta anch'essa una specie del più ampio genere del diritto di critica e rientra quindi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la liberà della manifestazione del pensiero nella comunicazione. Come è stato precisato più volte dalla Corte di Cassazione “Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso;
ne
è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale”. Proprio in ragione delle caratteristiche della satira, che assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso ed esprimere un giudizio ironico su di un fatto mediante il paradosso e la metafora surreale, è stato quindi ritenuto che la satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Più nello specifico, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato come “nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3,
28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993). I
In conformità a tale orientamento interpretativo, non è stata riconosciuta alcuna efficacia scriminante al diritto di satira allorché sia stata usata come “forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona” (Cass. Sez. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando esercitata “con l'impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all'esercizio del diritto (Cass. Sez. 3, 11/09/2014 n. 19178), comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell'immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. Sez. 3,
17/09/2013 n. 21235)”(…) .
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, la domanda non risulta fondata, dovendosi riconoscere, dai pochi passaggi presenti nel libro che riguardano la figura dell'attore, la scriminante del diritto di critica politica svolta con il registro della satira.
Innanzitutto risulta rispettato il requisito della verità dei fatti, dai quali l'autore del libro è partito per sviluppare il proprio pensiero critico, giacché non è contestata l'adesione di
[...]
al al quale è dedicato il capitolo del libro in cui è stato citato Parte_1 Controparte_7
l'attore e del quale lo stesso risulta direttore editoriale del magazine nel capitolo poi Parte_2
è riportato fedelmente il curriculum di , con l'invito rivolto ai lettori di leggere i Parte_1 libri pubblicati da NT ZI fondata nell'ottobre del 2015 dallo stesso attore, libri che, secondo l'autore del libro, sarebbero di chiara collocazione politica.
Sulla base di tali dati, l'autore quindi ha attribuito criticamente all'attore l'appartenenza a una certa ideologia di destra, considerandolo portatore delle idee e dei principi desumibili dalla sua attività editoriale e dall'adesione al movimento in tal senso, infatti, deve essere inteso Parte_2
l'invito a leggere le sue pubblicazioni.
Da ciò, con lo stile ironico e sarcastico che caratterizza tutto il suo scritto, l'autore ha espresso innanzitutto il suo pensiero critico in ordine al movimento Nazione Futura e alle idee che il movimento propugna, presentandosi, dal manifesto dei valori e dagli articoli pubblicati, come un punto di riferimento per il mondo conservatore, liberale e sovranista italiano “nato nel 2017 con l'obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l'aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l'Italia attraverso proposte concrete”.
In tale contesto, l'autore del libro ha criticamente ritenuto invece che, sulla base dei suoi scritti e delle idee espresse, il movimento sia un “ vero e proprio hub di pulsioni fascite” e che Pt_2
è animato da giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali. Per esempio
[...] [...]
. Lui si presenta così”. In questo modo l'autore ha inteso sottolineare, in modo ironico, con Parte_1
l'uso dell'esagerazione proprio della satira, le contraddizioni che, a suo dire, caratterizzano il movimento, là dove, secondo il suo pensiero, si presenterebbe, per un verso, come punto di riferimento di esponenti della società civile portatori di ideali e valori comuni e come movimento nato al fine di favorire un dibattito politico e culturale, e per altro verso, come un movimento che non condanna apertamente il fascismo, che ha invece costituito per l'Italia la negazione di qualsiasi forma di dialogo culturale, politico e di confronto con le opinioni contrapposte.
Con l'umorismo e l'esagerazione proprie della satira politica, l'autore ha quindi stigmatizzato la contraddizione tra i valori di cui vuole farsi portatore il movimento e l' ideologia alla quale secondo lo scrittore il movimento appartiene.
Le affermazioni censurate dall'attore devono essere pertanto inserite nel contesto complessivo del libro e delle finalità perseguite dall'autore, nella specie, quelle di scrivere un manuale di rivendicazione dei valori antifascisti, nell'ambito del quale offrire una fotografia della nuova destra con l'uso della ironia letteraria e del sarcasmo.
Le attenzioni dell'autore si sono rivolte, a tal fine, in particolare e criticamente, ai nostalgici del fascismo, agli esponenti dell'estrema destra e, per quel che interessa la fattispecie in esame, alle idee politiche degli intellettuali, scrittori, giornalisti ed editori che non condannano apertamente il fascismo.
La definizione sarcastica che lo scrittore ha offerto quindi del movimento e di
[...]
non appare gratuita e usata quale forma pura di dileggio, disprezzo e distruzione della Parte_1
dignità della persona, ma funzionale a spiegare il punto di vista dell'autore in ordine alle nuove destre in un libro che si presenta come manuale di valori antifascisti, tanto che il sottotitolo del libro è
“manuale di resistenza a tutte le destre”.
Tali frasi dunque, senz'altro forti, non assumono portata diffamatoria là dove non sono gratuitamente dirette a svilire la personalità morale dell'attore, ma strettamente correlate ad una ideologia politica e sono state espresse con l'utilizzo della satira politica. A tal riguardo, risulta pertanto rispettato il criterio della continenza, nella misura in cui le espressioni utilizzate nel libro attraverso l'esasperazione e l'esagerazione del concetto di nuova destra è volta ad aggiungere maggiore enfasi al pensiero critico dello scrittore con una vena ironica, tal che può affermarsi che tali affermazioni rimangano aderenti al suo pensiero senza sconfinare in uno strumento di aggressione alla rispettabilità dell'attore.
Peraltro, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, l'uso dell'epiteto di fascista non costituisce reato di diffamazione qualora sia utilizzato per caratterizzare l'azione o l' ideologia politica del soggetto criticato, come nel caso di specie, ma solo quando sia utilizzato per qualificarne, in senso spregiativo, la persona, l'indole, la moralità. ( (Cass. pen., sez. V, 16.5.2007, n°29433).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi nel senso che le espressioni utilizzate rientrino in una sferzante critica nei confronti della persona offesa, comunicata attraverso il linguaggio iperbolico e inverosimile proprio della satira, nel rispetto del limite della continenza là dove, lungi dal presentarsi come frasi gratuitamente denigratorie, appaiono funzionali ad esprimere la disapprovazione da parte dello scrittore delle idee di cui sono portatori il movimento e
[...]
anche attraverso i loro scritti e le loro pubblicazioni. Parte_1
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Non merita parimenti accoglimento la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, tenuto conto della critica politica sferzante di cui la stessa è stato destinataria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32395/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande svolte da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
Controparte_2
2. condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese processuali, che liquida in euro 6.095,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma 3 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 32395 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
(CF: ), nato ad [...] il [...] rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avvocato Domenico Di Tullio come da procura in calca all'atto di citazione
- ATTORE -
E
CF: ), nato ad [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
(CF: ), in persona del Suo lrpt, con sede in Roma, Via di S. Erasmo, 2, Controparte_2 P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Caterina Malavenda e Valentino Sirianni
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione del 6 maggio 2022
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis
- in via principale, accertare la natura falsa e diffamatoria dei contenuti pubblicati e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, riconoscendo in favore di parte attrice un risarcimento pari alla somma di Euro 25.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c, la pubblicazione della decisione di merito a cura e spese del soccombente, nelle testate giornalistiche de Controparte_3
e de . CP_4
Per parte convenuta, nella memoria di costituzione del 27 ottobre 2022:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito: - rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte, valutando se riconoscere d'ufficio, a favore dei convenuti, l'indennità di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c.; in via istruttoria: - ci si riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, anche articolando mezzi istruttori, a mezzo memorie, per il deposito delle quali, fin da ora, si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
Oggetto: risarcimento del danno da diffamazione.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, autore del libro intitolato CP_1
“Sfascistoni” e la quale casa editrice Controparte_2 Controparte_5
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] patiti a causa della lesione al proprio onore e alla propria reputazione conseguente alla pubblicazione del libro dal presunto carattere diffamatorio.
In particolare, l'attore ha lamentato che il libro “Sfascistoni” pubblicato nel mese di novembre del 2021 contiene un capitolo intitolato “Nazioni Future” nel quale l'autore, dopo aver fornito una descrizione neutra del movimento come «un movimento di idee nato nella primavera Parte_2 del 2017 con l'obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale [...]», lo ha definito “Vero e proprio
“hub” di pulsioni fasciste” e in tale contesto ha citato precisando che Parte_1 Pt_2
è animato da giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali. Per esempio
[...] [...]
. Lui si presenta così […]», frase alla quale è seguita la biografia dell'attore. Parte_1
Secondo le doglianze dell'attore, costui sarebbe dunque stato descritto come un giovane
«fascistello in erba vestito da para-intellettuale» che anima il movimento la quale Parte_2 rappresenterebbe a sua volta un «Vero e proprio “hub” [snodo] di pulsioni fasciste»; secondo l'attore, il libro stesso dal titolo “Sfascistoni” rappresenterebbe una sorta di lista nera, dove i protagonisti dei diversi capitoli, quali esponenti del mondo del giornalismo, del mondo editoriale, della cultura o della società civile vengono dipinti con toni offensivi se non apertamente canzonatori, come “elementi di punta della emergente e attuale deriva ideologica neofascista italiana”.
Tanto esposto, l'attore ha dedotto che l'immagine negativa che il libro restituisce di sé è molto lontano dalla sua persona e si basa su notizie false, nella misura in cui lungi dall'essere tra quei
«giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali», è in realtà impegnato in un'intensa e proficua attività professionale sia di editore che di scrittore e pubblicista presso testate giornalistiche di portata nazionale, nonché in attività di ricerca e di impegno sociale volte anche alla promozione di eventi culturali a scopo benefico. ha quindi contestato prevalentemente la carenza Parte_1 del requisito della verità della notizia, con la conseguenza che i contenuti del capitolo del libro in questione non possono essere ricondotti, secondo l'attore, nell'ambito della scriminante del diritto di cronaca e/o di critica e, più in generale, nei diritti inerenti alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti ex art. 21 Cost.
Il fatto secondo l'attore sarebbe ancor più grave tenuto conto della fama e della conseguente maggiore credibilità di cui gode il giornalista autore del libro, che è anche opinionista e conduttore televisivo con un seguito di lettori e spettatori in tutta Italia.
In conclusione, l'attore ha lamentato di aver subito un grave danno alla propria immagine in ragione del discredito sociale riversato sulla sua persona per effetto della pubblicazione del libro.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno innanzitutto evidenziato la natura prettamente politica del libro e il tono ironico e satirico con il quale l'autore ha sviluppato il suo pensiero, ancorato, solo ove necessario, a precisi dati di fatto. I convenuti hanno altresì premesso che il paragrafo in cui
è citato l'attore è inserito nella seconda sezione dedicata a , un movimento di cui Parte_2
insieme a rappresenta un esponente di spicco;
i convenuti Parte_1 Controparte_6 hanno a tal proposito precisato che l'attore, da fonti aperte figurerebbe come segretario generale, tal che l'attenzione dell'autore si sarebbe appuntata, in modo telegrafico, sull'attore, riportandone fedelmente il curriculum, dopo aver descritto, sempre attingendo dal sito ufficiale, il profilo di appropriato rispetto al pensiero di cui essa sarebbe legittimamente portatrice. Parte_2
Tanto premesso, a sostegno della loro tesi difensiva, i convenuti hanno in particolare dedotto che l'attore, nell'ottobre del 2015, ha fondato NT ZI che avrebbe pubblicato libri dalla chiara collocazione politica e che inoltre è direttore editoriale del magazine con la Parte_2 conseguenza che l'attore ben potrebbe essere considerato portatore delle idee e dei principi desumibili dalla sua attività editoriale e non solo.
Quindi i convenuti hanno ritenuto che legittimamente l'autore del libro, dopo aver espresso la propria opinione su definita: “Vero e proprio di pulsioni fasciste” in quanto Parte_2
“animata da giovani fascistelli in erba travestiti da paraintellettuali”, ha citato l'attore ed il CP_6 riportandone i curricula, a conferma delle loro attività pubblicistiche e ha così concluso affermando:
“Se volete capire che aria tira, e tirerà nell'estrema destra colta (sempre ammesso che tale asserzione non sia un ossimoro), leggete questi due qua. Anche se leggerli non vi risulterà facile né divertente”.
Secondo la tesi dei convenuti, l'autore avrebbe espresso in questo modo una valutazione critica della produzione letteraria dell'attore, preceduta da un'opinione sempre da ricondurre nell'alveo della critica politica.
Con riferimento poi alla'ccezione della parte attrice relativa al fatto che l'autore non avrebbe giustificato in alcun modo le affermazioni riportate, non consentendo di ritenere che ne abbia in qualche modo valutato l'attendibilità e la veridicità, i convenuti hanno sostenuto che la proficua attività professionale in cui l'attore ha assunto di essere impegnato, sia di editore che di scrittore e pubblicista presso testate giornalistiche di portata nazionale, emergerebbe puntualmente dal curriculum riportato nel libro e non sarebbe incompatibile, unitamente all'attività di ricerca e di impegno sociale, che parimenti ha assunto di svolgere, con le idee politiche che allo stesso sono state attribuite nel libro.
I convenuti hanno quindi dedotto l'operatività della scriminante là dove sarebbero stati rispettati il requisito della verità e della continenza, essendo a quest'ultimo riguardo l'espressione
«giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali» correlata alla figura professionale dell'attore.
In particolare, secondo i convenuti i soli fatti veri, evocati nel libro e non contestati da controparte, sarebbero l'esistenza di e l' adesione dell'attore a tale movimento, sulle Parte_2 quali l'autore esprime le sue valutazioni che sarebbero quindi obiettivamente inidonee a causare danni risarcibili, richiesti in misura peraltro sproporzionata avuto riguardo all'esiguità della citazione che riguarda . Parte_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto richiamare, ai fini della decisione, i principi già espressi in modo costante e uniforme dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al diritto di critica, per cui “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 2357).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tali principi, ha anche recentemente affermato che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati, appunto, i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Civ. ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215, ….).
Ciò posto, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale rientra nell'ambito del diritto di critica politica e di satira, tenuto conto che il libro contenente le frasi dal preteso contenuto diffamatorio offre ai lettori, secondo la tesi critica dell'autore, una fotografia della destra attuale rappresentata con ironia e sarcasmo.
Anche per l'esercizio del diritto di critica politica vige il limite della verità della notizia, seppur diversamente declinato rispetto al diritto di cronaca, là dove la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17326 del 26 aprile 2024, ha chiarito che, in tema di diffamazione, il diritto di critica politica deve basarsi su fatti reali, non potendosi in caso contrario applicarsi l'esimente ex art. 51 cod. pen.
Quanto al limite della continenza, è stato affermato che l'esercizio del diritto di critica politica consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. Civ. sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).
In questo senso, è stato ritenuto non in linea con i limiti del diritto di critica l'attacco del contraddittore, sebbene nell'ambito di un acceso dibattito, risoltosi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (sentenza 22 marzo 2013, n. 7274), così come, nella diffamazione a mezzo stampa, l'utilizzo di toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592), casi in cui vi sarebbe il travalicamento dei limiti della continenza verbale.
La satira rappresenta anch'essa una specie del più ampio genere del diritto di critica e rientra quindi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la liberà della manifestazione del pensiero nella comunicazione. Come è stato precisato più volte dalla Corte di Cassazione “Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso;
ne
è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale”. Proprio in ragione delle caratteristiche della satira, che assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso ed esprimere un giudizio ironico su di un fatto mediante il paradosso e la metafora surreale, è stato quindi ritenuto che la satira è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Più nello specifico, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato come “nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3,
28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993). I
In conformità a tale orientamento interpretativo, non è stata riconosciuta alcuna efficacia scriminante al diritto di satira allorché sia stata usata come “forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona” (Cass. Sez. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando esercitata “con l'impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all'esercizio del diritto (Cass. Sez. 3, 11/09/2014 n. 19178), comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell'immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. Sez. 3,
17/09/2013 n. 21235)”(…) .
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, la domanda non risulta fondata, dovendosi riconoscere, dai pochi passaggi presenti nel libro che riguardano la figura dell'attore, la scriminante del diritto di critica politica svolta con il registro della satira.
Innanzitutto risulta rispettato il requisito della verità dei fatti, dai quali l'autore del libro è partito per sviluppare il proprio pensiero critico, giacché non è contestata l'adesione di
[...]
al al quale è dedicato il capitolo del libro in cui è stato citato Parte_1 Controparte_7
l'attore e del quale lo stesso risulta direttore editoriale del magazine nel capitolo poi Parte_2
è riportato fedelmente il curriculum di , con l'invito rivolto ai lettori di leggere i Parte_1 libri pubblicati da NT ZI fondata nell'ottobre del 2015 dallo stesso attore, libri che, secondo l'autore del libro, sarebbero di chiara collocazione politica.
Sulla base di tali dati, l'autore quindi ha attribuito criticamente all'attore l'appartenenza a una certa ideologia di destra, considerandolo portatore delle idee e dei principi desumibili dalla sua attività editoriale e dall'adesione al movimento in tal senso, infatti, deve essere inteso Parte_2
l'invito a leggere le sue pubblicazioni.
Da ciò, con lo stile ironico e sarcastico che caratterizza tutto il suo scritto, l'autore ha espresso innanzitutto il suo pensiero critico in ordine al movimento Nazione Futura e alle idee che il movimento propugna, presentandosi, dal manifesto dei valori e dagli articoli pubblicati, come un punto di riferimento per il mondo conservatore, liberale e sovranista italiano “nato nel 2017 con l'obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l'aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l'Italia attraverso proposte concrete”.
In tale contesto, l'autore del libro ha criticamente ritenuto invece che, sulla base dei suoi scritti e delle idee espresse, il movimento sia un “ vero e proprio hub di pulsioni fascite” e che Pt_2
è animato da giovani fascistelli in erba travestiti da para-intellettuali. Per esempio
[...] [...]
. Lui si presenta così”. In questo modo l'autore ha inteso sottolineare, in modo ironico, con Parte_1
l'uso dell'esagerazione proprio della satira, le contraddizioni che, a suo dire, caratterizzano il movimento, là dove, secondo il suo pensiero, si presenterebbe, per un verso, come punto di riferimento di esponenti della società civile portatori di ideali e valori comuni e come movimento nato al fine di favorire un dibattito politico e culturale, e per altro verso, come un movimento che non condanna apertamente il fascismo, che ha invece costituito per l'Italia la negazione di qualsiasi forma di dialogo culturale, politico e di confronto con le opinioni contrapposte.
Con l'umorismo e l'esagerazione proprie della satira politica, l'autore ha quindi stigmatizzato la contraddizione tra i valori di cui vuole farsi portatore il movimento e l' ideologia alla quale secondo lo scrittore il movimento appartiene.
Le affermazioni censurate dall'attore devono essere pertanto inserite nel contesto complessivo del libro e delle finalità perseguite dall'autore, nella specie, quelle di scrivere un manuale di rivendicazione dei valori antifascisti, nell'ambito del quale offrire una fotografia della nuova destra con l'uso della ironia letteraria e del sarcasmo.
Le attenzioni dell'autore si sono rivolte, a tal fine, in particolare e criticamente, ai nostalgici del fascismo, agli esponenti dell'estrema destra e, per quel che interessa la fattispecie in esame, alle idee politiche degli intellettuali, scrittori, giornalisti ed editori che non condannano apertamente il fascismo.
La definizione sarcastica che lo scrittore ha offerto quindi del movimento e di
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non appare gratuita e usata quale forma pura di dileggio, disprezzo e distruzione della Parte_1
dignità della persona, ma funzionale a spiegare il punto di vista dell'autore in ordine alle nuove destre in un libro che si presenta come manuale di valori antifascisti, tanto che il sottotitolo del libro è
“manuale di resistenza a tutte le destre”.
Tali frasi dunque, senz'altro forti, non assumono portata diffamatoria là dove non sono gratuitamente dirette a svilire la personalità morale dell'attore, ma strettamente correlate ad una ideologia politica e sono state espresse con l'utilizzo della satira politica. A tal riguardo, risulta pertanto rispettato il criterio della continenza, nella misura in cui le espressioni utilizzate nel libro attraverso l'esasperazione e l'esagerazione del concetto di nuova destra è volta ad aggiungere maggiore enfasi al pensiero critico dello scrittore con una vena ironica, tal che può affermarsi che tali affermazioni rimangano aderenti al suo pensiero senza sconfinare in uno strumento di aggressione alla rispettabilità dell'attore.
Peraltro, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, l'uso dell'epiteto di fascista non costituisce reato di diffamazione qualora sia utilizzato per caratterizzare l'azione o l' ideologia politica del soggetto criticato, come nel caso di specie, ma solo quando sia utilizzato per qualificarne, in senso spregiativo, la persona, l'indole, la moralità. ( (Cass. pen., sez. V, 16.5.2007, n°29433).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi nel senso che le espressioni utilizzate rientrino in una sferzante critica nei confronti della persona offesa, comunicata attraverso il linguaggio iperbolico e inverosimile proprio della satira, nel rispetto del limite della continenza là dove, lungi dal presentarsi come frasi gratuitamente denigratorie, appaiono funzionali ad esprimere la disapprovazione da parte dello scrittore delle idee di cui sono portatori il movimento e
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anche attraverso i loro scritti e le loro pubblicazioni. Parte_1
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere rigettata.
Non merita parimenti accoglimento la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, tenuto conto della critica politica sferzante di cui la stessa è stato destinataria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c. e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 32395/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande svolte da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
Controparte_2
2. condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2 delle spese processuali, che liquida in euro 6.095,00, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma 3 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini