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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 172/2025 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34957/2024 pronunziata in data 30.10.2024
e depositata in cancelleria in data 30.12.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016; avente ad oggetto: iscrizione alla gestione separata CP_1 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Gruzza e Irene Parte_1
Grassi ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio in Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell'Istituto in Bologna – resistente in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ricorso depositato il 21.3.2025 l'arch. ha riassunto Parte_1 ex art. 392 c.p.c. il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Piacenza al fine di sentir accertare l'insussistenza del proprio obbligo di pagare all' l'importo CP_1 complessivo di € 10.306,64, che l'Istituto, con avviso di addebito ricevuto dall'interessato il 27.1.2016, aveva rivendicato alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 in relazione all'anno 2008, segnalando:
a) l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione, essendo tenuto a versare il contributo integrativo all' ( CP_2 Controparte_3
, obbligatorio ex art. 10 della l. n. 6/1981; b) l'estinzione
[...] del credito per intervenuta prescrizione il 7.7.2014 (data della ricezione della prima richiesta di pagamento, essendo maturato il quinquennio) e c)
l'impossibilità di ravvisare gli estremi dell'evasione contributiva.
Il Tribunale di Piacenza, nella resistenza dell'Istituto:
- rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che preclude l'emissione dell'avviso di addebito sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, con nullità dell'avviso;
- accertava, nel merito, l'insussistenza dei presupposti del credito contributivo: “La norma primaria istitutiva della gestione separata (art. 2, comma
26, della L. n. 335/1995) è stata autenticamente interpretata dal legislatore (art. 18, comma 12, D.L. n. n.98/2011, convertito nella L. n.111/2011) che ne ha chiarito l'applicabilità “esclusivamente” per i “soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo” ad enti previdenziali in regime privatistico.
Pertanto, il ricorrente – pacifico e documentale che lo stesso era (è) iscritto all'albo professionale e versa(va) il contributo integrativo ad – non CP_2
è tenuto all'iscrizione nella Gestione Separata risultando soddisfatti CP_1 entrambi i requisiti di esclusione del relativo obbligo, anche quello contestato dall' con riguardo alla natura non previdenziale, ma di solidarietà, della CP_1 contribuzione versata ad . CP_2
Invero, trattandosi di interpretazione autentica, alla disposizione dianzi riportata non può attribuirsi altro significato se non quello fatto palese dal suo tenore letterale, che non ammette distinzione nel genus “versamento contributivo” tra quello o quelli previsti a titolo di solidarietà per gli iscritti all'ente previdenziale di categoria e quello o quelli correlati all'erogazione di trattamenti pensionistici a beneficio del versante”.
2 Il Tribunale emetteva allora le seguenti statuizioni: “in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato avviso di addebito n. 38520150001197491000; dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a rifondere le CP_1 Controparte_4 spese di giudizio di che liquida in euro 50,00 per esborsi ed Parte_1 euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. L'Istituto proponeva appello avverso la sentenza, sottolineando l'irrilevanza ai fini di causa del dato del versamento da parte dell'interessato del contributo di solidarietà, circostanza non impeditiva dell'iscrizione alla Gestione separata.
Questa Corte d'Appello, nella resistenza del accoglieva l'appello Pt_1 richiamando il principio espresso da Cass., n. 30344/2017, secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all' , alla quale versano esclusivamente un CP_2 contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto CP_1 secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
3. La Corte di Cassazione, adita su ricorso del nella resistenza Pt_1 dell' , cassava la sentenza di questa Corte territoriale rilevando, per quanto Pt_2 qui di interesse, “che il secondo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. n. 238 del
2022) secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento CP_2 del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' in quanto la ratio universalistica CP_1 delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica
(Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.
32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022);
3 che il terzo motivo è invece fondato, risultando per tabulas che l'eccezione di prescrizione dei contributi era stata debitamente proposta in primo grado (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione, dove si rimarca che era stata argomentata sul fatto che i contributi per cui è causa, che avrebbero dovuto essere pagati entro il
16.6.2009 o al più tardi entro il 6.7.2009, erano stati richiesti per la prima volta dall' con nota del 7.7.2014) e dovendo semmai ribadirsi che, trattandosi di CP_1 questione rilevabile anche d'ufficio e sulla quale non v'era stata alcuna pronuncia da parte del giudice di prime cure, non era nemmeno necessario che fosse espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. (Cass. n. 9844 del 2022); che, non avendo i giudici territoriali statuito alcunché sulla prescrizione dei contributi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del terzo motivo e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, senza vincolo diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio”.
4. Nel ricorso per riassunzione depositato avanti a questa Corte l'interessato ha evidenziato, in relazione all'aspetto della prescrizione, che la racc. a.r. di prima richiesta per contributi e accessori su redditi conseguiti nell'anno 2008, datata
17.6.2014, gli era pervenuta il 7.7.2014, a prescrizione maturata.
La scadenza del 16.6.2009, sottolinea il ricorrente, era “riconosciuta da sia nelle memorie difensive di primo grado che nell'atto di appello (pag. 12 CP_1 sub A), anche se l'Istituto ha eccepito che al 16.06.2009 la prescrizione della pretesa ancora non poteva ritenersi consumata, per l'impossibilità, ex art. 2935 cod. civ., di conoscere il credito contributivo e poi di poterlo azionare, impossibilità legale in essere sino alla data (24.09.2009, nel caso) di trasmissione del modello fiscale da parte dello stesso con dichiarazione del reddito per Pt_1
l'anno di imposta 2008. È tuttavia orientamento consolidato (ex multis, Cass. Civ. sez. Lav. n. 10547 del 19.04.20231, che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito”, sicché, “sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito la decorrenza della prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa”; e che quindi l'impossibilità asserita da non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 2935 CP_1 cod. civ.
Il ricorrente deduce poi che dalle produzioni compiute in primo grado risulta:
- al doc. 3, che l'intimazione dell' era stata spedita il 17.6.2014, CP_1 giungendogli il successivo 7 luglio, come riconosciuto in atto di appello dall' CP_1
4 - al doc. 13, che nel Modello Unico Dichiarazione Persone Fisiche 2009 per anno di imposta 2008 era esattamente indicata nel quadro RE l'entità dei proventi di € 31.685,00, conseguiti nell'anno 2008 come libero professionista, come poi rilevato dall' dovendosi escludere ogni sua condotta dolosamente CP_1 omissiva che possa rilevare ex art. 2941 n. 8 c.c.
Chiede, allora, il ricorrente, che questa Corte voglia, “in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4338/2024, emessa in data
30.10.2024 e pubblicata in data 30.12.2024, dichiarare prescritto il credito contributivo azionato da (cf: Controparte_5
) - in persona del l.r.p.t in proprio e nella qualità di mandatario P.IVA_1 della Società di cartolarizzazione dei crediti ( - con avviso di CP_1 Controparte_4 addebito nr. 385 2015 00011974 91000 recante a riscossione nei confronti dell'arch. l'importo complessivo di euro 10.306,64 per Parte_1 contribuzione sanzioni e accessori relativi al periodo 1° gennaio / 31 dicembre
2008, e così dichiarare detto avviso nullo e/o annullarlo.
Con vittoria di competenze e spese della presente fase di riassunzione e del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge”.
L' si è costituito in questo giudizio di rinvio chiedendo, in via CP_1 principale, nel merito, di rigettare in toto il ricorso per riassunzione, confermando la sentenza n. 320/2018 di questa Corte che, in accoglimento dell'appello dell' , aveva rigettato integralmente l'opposizione avversaria in prime cure, Pt_2 riformando la sentenza Trib. di Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016, con vittoria delle spese e compenso professionale dell'intero giudizio. In subordine, ha chiesto di compensare integralmente le spese e il compenso professionale dell'intero giudizio.
Rileva, in particolare, l'Istituto, che questa Corte, con la sentenza n. 320/18 di riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 125/16 e rigetto dell'opposizione, “lungi dall'omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'arch. l'ha implicitamente rigettata, dimostrando di Pt_1 condividere le argomentazioni dell' . Precisamene, evidenzia la parte CP_1 resistente in riassunzione, “Nessuna prescrizione si è verificata, nel caso di specie, in danno dell' il 16 giugno 2009 essendo il termine di scadenza CP_6 dei contributi de quibus nell'ipotesi di regolare versamento del dovuto”, occorrendo invece considerare quale dies a quo la “data della effettiva trasmissione del modello fiscale relativo al 2008 da parte del ricorrente/attuale appellato. Solo da tale data – ovverosia dal 24.9.2009 (v. doc.ne prodotta in atti nel fascicolo di parte in primo grado), infatti, sarebbe stata possibile la CP_1
5 verifica dell'obbligatorietà del contributo dovuto, potendo l'Istituto esercitare il proprio diritto di riscossione del contributo”.
In subordine, comunque, nel denegato caso di accoglimento del ricorso in riassunzione, chiede l' la compensazione integrale delle spese di lite CP_1 dell'intero giudizio.
5. Il ricorso in riassunzione è fondato.
Premesso che l'odierno giudizio riguarda unicamente il tema della prescrizione del credito contributivo (oggetto del rinvio restitutorio, con la precisazione che l'eccezione di prescrizione, di cui l' aveva sostenuto Pt_2
l'infondatezza con il terzo motivo di appello, era stata riproposta dall'interessato nella memoria di costituzione in appello), si evidenzia che in materia previdenziale, secondo il consolidato orientamento di legittimità (v. Cass., n.
27950/2018, Cass., n. 19403/2019, Cass., n. 1557/2020, Cass., n. 4898/2022,
Cass., n. 5578/2022 e Cass., n. 28721/2024), la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
La richiesta di pagamento dell' pervenuta al destinatario il CP_1
7.7.2014, risulta allora tardiva alla luce di quanto sopra osservato, essendo ormai maturato il quinquennio, con estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione, in assenza di indicazioni delle parti in ordine alla sussistenza di elementi in fatto tali da differire la decorrenza del relativo termine (l'Istituto fa peraltro riferimento al 16.6.2009 quale data di scadenza del termine di pagamento dei contributi, ritenendo di dover differire il dies a quo della prescrizione, erroneamente come si è rilevato, al 24.9.2009).
Non vi è possibilità di invocare alcuna causa di sospensione della prescrizione, come evidenziato dall'interessato nel ricorso in riassunzione (e non già nel ricorso introduttivo del giudizio, in assenza peraltro di alcun rilievo in tal senso dell' nella memoria costitutiva depositata dinanzi al Tribunale di CP_1
Piacenza, trattandosi in ogni caso di eccezione rilevabile di ufficio, come precisato da Cass., 27.4.2025, n. 11067). È vero, infatti, che nel Modello Unico
Dichiarazione Persone Fisiche 2009 relativo al 2008 il ricorrente in riassunzione aveva indicato nel quadro RE l'entità dei proventi di € 31.685,00 conseguiti nell'anno 2008 come libero professionista, come poi rilevato dall' (doc.
3. CP_1 ricorrente), sicché è da escludere ogni sua condotta dolosamente omissiva eventualmente rilevante ex art. 2941 n. 8 c.c. L'operatività della causa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., ricorre,
6 infatti, soltanto allorché sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito1.
Nel caso di specie occorre dunque ritenere che il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo interamente decorso il quinquennio alla data della prima richiesta di pagamento.
6. L'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016 va dunque respinto, con conferma – sulla base di diversa motivazione – delle statuizioni emesse all'esito del primo grado.
Le spese di lite dei vari gradi di giudizio si compensano in misura della metà, posto che la decisione fa seguito all'applicazione di principi enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a giudizio instaurato, con condanna dell' al Pt_2 pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016, con conferma delle relative statuizioni;
compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo, che liquida:
- con riferimento al giudizio di appello, in € 950,00 per compensi, oltre accessori di legge;
1 Cfr. Cass., 9.6.2022, n. 18567: “l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); la sentenza impugnata affronta la questione in esame e non ritiene in concreto configurata l'ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non aveva occultato nella medesima CP dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini;
secondo la tesi dell' ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del "quadro RR", circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 cit.; le censure non considerano, invece, che l'accertamento di una condotta dolosa richiede un apprezzamento di merito e che, pertanto, la valutazione al riguardo resa dal Giudice integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 CP_ con richiamo anche a Cass. n. 6677 del 2019) mentre, come sviluppati, i rilievi dell' non sono neanche potenzialmente riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; il motivo, infatti, non indica il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.LTU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 dei 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); le critiche si fondano, infatti, sull'erroneo presupposto di un "automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione)”.
7 - con riferimento al giudizio di legittimità in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
per il presente giudizio di rinvio, in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per esborsi.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 172/2025 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34957/2024 pronunziata in data 30.10.2024
e depositata in cancelleria in data 30.12.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016; avente ad oggetto: iscrizione alla gestione separata CP_1 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Gruzza e Irene Parte_1
Grassi ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio in Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale dell'Istituto in Bologna – resistente in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ricorso depositato il 21.3.2025 l'arch. ha riassunto Parte_1 ex art. 392 c.p.c. il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Piacenza al fine di sentir accertare l'insussistenza del proprio obbligo di pagare all' l'importo CP_1 complessivo di € 10.306,64, che l'Istituto, con avviso di addebito ricevuto dall'interessato il 27.1.2016, aveva rivendicato alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 in relazione all'anno 2008, segnalando:
a) l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione, essendo tenuto a versare il contributo integrativo all' ( CP_2 Controparte_3
, obbligatorio ex art. 10 della l. n. 6/1981; b) l'estinzione
[...] del credito per intervenuta prescrizione il 7.7.2014 (data della ricezione della prima richiesta di pagamento, essendo maturato il quinquennio) e c)
l'impossibilità di ravvisare gli estremi dell'evasione contributiva.
Il Tribunale di Piacenza, nella resistenza dell'Istituto:
- rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che preclude l'emissione dell'avviso di addebito sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, con nullità dell'avviso;
- accertava, nel merito, l'insussistenza dei presupposti del credito contributivo: “La norma primaria istitutiva della gestione separata (art. 2, comma
26, della L. n. 335/1995) è stata autenticamente interpretata dal legislatore (art. 18, comma 12, D.L. n. n.98/2011, convertito nella L. n.111/2011) che ne ha chiarito l'applicabilità “esclusivamente” per i “soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo” ad enti previdenziali in regime privatistico.
Pertanto, il ricorrente – pacifico e documentale che lo stesso era (è) iscritto all'albo professionale e versa(va) il contributo integrativo ad – non CP_2
è tenuto all'iscrizione nella Gestione Separata risultando soddisfatti CP_1 entrambi i requisiti di esclusione del relativo obbligo, anche quello contestato dall' con riguardo alla natura non previdenziale, ma di solidarietà, della CP_1 contribuzione versata ad . CP_2
Invero, trattandosi di interpretazione autentica, alla disposizione dianzi riportata non può attribuirsi altro significato se non quello fatto palese dal suo tenore letterale, che non ammette distinzione nel genus “versamento contributivo” tra quello o quelli previsti a titolo di solidarietà per gli iscritti all'ente previdenziale di categoria e quello o quelli correlati all'erogazione di trattamenti pensionistici a beneficio del versante”.
2 Il Tribunale emetteva allora le seguenti statuizioni: “in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato avviso di addebito n. 38520150001197491000; dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a rifondere le CP_1 Controparte_4 spese di giudizio di che liquida in euro 50,00 per esborsi ed Parte_1 euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. L'Istituto proponeva appello avverso la sentenza, sottolineando l'irrilevanza ai fini di causa del dato del versamento da parte dell'interessato del contributo di solidarietà, circostanza non impeditiva dell'iscrizione alla Gestione separata.
Questa Corte d'Appello, nella resistenza del accoglieva l'appello Pt_1 richiamando il principio espresso da Cass., n. 30344/2017, secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all' , alla quale versano esclusivamente un CP_2 contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto CP_1 secondo la “ratio” dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
3. La Corte di Cassazione, adita su ricorso del nella resistenza Pt_1 dell' , cassava la sentenza di questa Corte territoriale rilevando, per quanto Pt_2 qui di interesse, “che il secondo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. n. 238 del
2022) secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all' , rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento CP_2 del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l' in quanto la ratio universalistica CP_1 delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica
(Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.
32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022);
3 che il terzo motivo è invece fondato, risultando per tabulas che l'eccezione di prescrizione dei contributi era stata debitamente proposta in primo grado (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione, dove si rimarca che era stata argomentata sul fatto che i contributi per cui è causa, che avrebbero dovuto essere pagati entro il
16.6.2009 o al più tardi entro il 6.7.2009, erano stati richiesti per la prima volta dall' con nota del 7.7.2014) e dovendo semmai ribadirsi che, trattandosi di CP_1 questione rilevabile anche d'ufficio e sulla quale non v'era stata alcuna pronuncia da parte del giudice di prime cure, non era nemmeno necessario che fosse espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. (Cass. n. 9844 del 2022); che, non avendo i giudici territoriali statuito alcunché sulla prescrizione dei contributi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del terzo motivo e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, senza vincolo diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio”.
4. Nel ricorso per riassunzione depositato avanti a questa Corte l'interessato ha evidenziato, in relazione all'aspetto della prescrizione, che la racc. a.r. di prima richiesta per contributi e accessori su redditi conseguiti nell'anno 2008, datata
17.6.2014, gli era pervenuta il 7.7.2014, a prescrizione maturata.
La scadenza del 16.6.2009, sottolinea il ricorrente, era “riconosciuta da sia nelle memorie difensive di primo grado che nell'atto di appello (pag. 12 CP_1 sub A), anche se l'Istituto ha eccepito che al 16.06.2009 la prescrizione della pretesa ancora non poteva ritenersi consumata, per l'impossibilità, ex art. 2935 cod. civ., di conoscere il credito contributivo e poi di poterlo azionare, impossibilità legale in essere sino alla data (24.09.2009, nel caso) di trasmissione del modello fiscale da parte dello stesso con dichiarazione del reddito per Pt_1
l'anno di imposta 2008. È tuttavia orientamento consolidato (ex multis, Cass. Civ. sez. Lav. n. 10547 del 19.04.20231, che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito”, sicché, “sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito la decorrenza della prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa”; e che quindi l'impossibilità asserita da non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 2935 CP_1 cod. civ.
Il ricorrente deduce poi che dalle produzioni compiute in primo grado risulta:
- al doc. 3, che l'intimazione dell' era stata spedita il 17.6.2014, CP_1 giungendogli il successivo 7 luglio, come riconosciuto in atto di appello dall' CP_1
4 - al doc. 13, che nel Modello Unico Dichiarazione Persone Fisiche 2009 per anno di imposta 2008 era esattamente indicata nel quadro RE l'entità dei proventi di € 31.685,00, conseguiti nell'anno 2008 come libero professionista, come poi rilevato dall' dovendosi escludere ogni sua condotta dolosamente CP_1 omissiva che possa rilevare ex art. 2941 n. 8 c.c.
Chiede, allora, il ricorrente, che questa Corte voglia, “in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4338/2024, emessa in data
30.10.2024 e pubblicata in data 30.12.2024, dichiarare prescritto il credito contributivo azionato da (cf: Controparte_5
) - in persona del l.r.p.t in proprio e nella qualità di mandatario P.IVA_1 della Società di cartolarizzazione dei crediti ( - con avviso di CP_1 Controparte_4 addebito nr. 385 2015 00011974 91000 recante a riscossione nei confronti dell'arch. l'importo complessivo di euro 10.306,64 per Parte_1 contribuzione sanzioni e accessori relativi al periodo 1° gennaio / 31 dicembre
2008, e così dichiarare detto avviso nullo e/o annullarlo.
Con vittoria di competenze e spese della presente fase di riassunzione e del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge”.
L' si è costituito in questo giudizio di rinvio chiedendo, in via CP_1 principale, nel merito, di rigettare in toto il ricorso per riassunzione, confermando la sentenza n. 320/2018 di questa Corte che, in accoglimento dell'appello dell' , aveva rigettato integralmente l'opposizione avversaria in prime cure, Pt_2 riformando la sentenza Trib. di Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016, con vittoria delle spese e compenso professionale dell'intero giudizio. In subordine, ha chiesto di compensare integralmente le spese e il compenso professionale dell'intero giudizio.
Rileva, in particolare, l'Istituto, che questa Corte, con la sentenza n. 320/18 di riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 125/16 e rigetto dell'opposizione, “lungi dall'omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'arch. l'ha implicitamente rigettata, dimostrando di Pt_1 condividere le argomentazioni dell' . Precisamene, evidenzia la parte CP_1 resistente in riassunzione, “Nessuna prescrizione si è verificata, nel caso di specie, in danno dell' il 16 giugno 2009 essendo il termine di scadenza CP_6 dei contributi de quibus nell'ipotesi di regolare versamento del dovuto”, occorrendo invece considerare quale dies a quo la “data della effettiva trasmissione del modello fiscale relativo al 2008 da parte del ricorrente/attuale appellato. Solo da tale data – ovverosia dal 24.9.2009 (v. doc.ne prodotta in atti nel fascicolo di parte in primo grado), infatti, sarebbe stata possibile la CP_1
5 verifica dell'obbligatorietà del contributo dovuto, potendo l'Istituto esercitare il proprio diritto di riscossione del contributo”.
In subordine, comunque, nel denegato caso di accoglimento del ricorso in riassunzione, chiede l' la compensazione integrale delle spese di lite CP_1 dell'intero giudizio.
5. Il ricorso in riassunzione è fondato.
Premesso che l'odierno giudizio riguarda unicamente il tema della prescrizione del credito contributivo (oggetto del rinvio restitutorio, con la precisazione che l'eccezione di prescrizione, di cui l' aveva sostenuto Pt_2
l'infondatezza con il terzo motivo di appello, era stata riproposta dall'interessato nella memoria di costituzione in appello), si evidenzia che in materia previdenziale, secondo il consolidato orientamento di legittimità (v. Cass., n.
27950/2018, Cass., n. 19403/2019, Cass., n. 1557/2020, Cass., n. 4898/2022,
Cass., n. 5578/2022 e Cass., n. 28721/2024), la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
La richiesta di pagamento dell' pervenuta al destinatario il CP_1
7.7.2014, risulta allora tardiva alla luce di quanto sopra osservato, essendo ormai maturato il quinquennio, con estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione, in assenza di indicazioni delle parti in ordine alla sussistenza di elementi in fatto tali da differire la decorrenza del relativo termine (l'Istituto fa peraltro riferimento al 16.6.2009 quale data di scadenza del termine di pagamento dei contributi, ritenendo di dover differire il dies a quo della prescrizione, erroneamente come si è rilevato, al 24.9.2009).
Non vi è possibilità di invocare alcuna causa di sospensione della prescrizione, come evidenziato dall'interessato nel ricorso in riassunzione (e non già nel ricorso introduttivo del giudizio, in assenza peraltro di alcun rilievo in tal senso dell' nella memoria costitutiva depositata dinanzi al Tribunale di CP_1
Piacenza, trattandosi in ogni caso di eccezione rilevabile di ufficio, come precisato da Cass., 27.4.2025, n. 11067). È vero, infatti, che nel Modello Unico
Dichiarazione Persone Fisiche 2009 relativo al 2008 il ricorrente in riassunzione aveva indicato nel quadro RE l'entità dei proventi di € 31.685,00 conseguiti nell'anno 2008 come libero professionista, come poi rilevato dall' (doc.
3. CP_1 ricorrente), sicché è da escludere ogni sua condotta dolosamente omissiva eventualmente rilevante ex art. 2941 n. 8 c.c. L'operatività della causa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., ricorre,
6 infatti, soltanto allorché sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito1.
Nel caso di specie occorre dunque ritenere che il credito si sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo interamente decorso il quinquennio alla data della prima richiesta di pagamento.
6. L'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016 va dunque respinto, con conferma – sulla base di diversa motivazione – delle statuizioni emesse all'esito del primo grado.
Le spese di lite dei vari gradi di giudizio si compensano in misura della metà, posto che la decisione fa seguito all'applicazione di principi enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a giudizio instaurato, con condanna dell' al Pt_2 pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Piacenza n. 125 del 16.6/26.8.2016, con conferma delle relative statuizioni;
compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo, che liquida:
- con riferimento al giudizio di appello, in € 950,00 per compensi, oltre accessori di legge;
1 Cfr. Cass., 9.6.2022, n. 18567: “l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); la sentenza impugnata affronta la questione in esame e non ritiene in concreto configurata l'ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non aveva occultato nella medesima CP dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini;
secondo la tesi dell' ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del "quadro RR", circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 cit.; le censure non considerano, invece, che l'accertamento di una condotta dolosa richiede un apprezzamento di merito e che, pertanto, la valutazione al riguardo resa dal Giudice integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 CP_ con richiamo anche a Cass. n. 6677 del 2019) mentre, come sviluppati, i rilievi dell' non sono neanche potenzialmente riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; il motivo, infatti, non indica il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.LTU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 dei 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); le critiche si fondano, infatti, sull'erroneo presupposto di un "automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione)”.
7 - con riferimento al giudizio di legittimità in € 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
per il presente giudizio di rinvio, in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per esborsi.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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