Art. 5.
All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonche' all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonche' all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.