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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1265/2025, introdotta con atto di citazione da
Parte CONCESSIONI Parte_1
C.F./P.IVA: sedente in Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria, Parte_1 P.IVA_1
n. 6/a, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Parte_2 elettivamente domiciliata in Torino (TO), via Grassi, n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Sanvido e Daniela Mistretta che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Attrice
Contro
in persona dell'Amministratore Unico, Rag. Controparte_1 [...] sedente in Roma (RM), Via di Novella, 22, nella qualità di concessionaria del servizio di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria in nome e per conto del rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Cardosi, Paolo Kurecska e Gabriele Spotorno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pietra Ligure (SV), Via Ghirardi, 42, nonché presso indirizzi di posta elettronica certificata di difensori e Email_1
e Email_2 Email_3
Convenuto
E contro 1 , C.F. in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
sedente in GA (SV), Piazza San Michele n. 17, elettivamente domiciliato in GA (SV),
[...]
Via B. Ricci n. 5, presso e nello Studio dell'avv. Alessandro Aschero, che lo rappresenta e assiste giusta procura in atti
Convenuto
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'on. Tribunale di Savona adìto, contrariis reiectis e in particolare respinta ogni preliminare eccezione avversaria, anche in rito: a) dichiarare nulli e/o annullare e/o, comunque, dichiarare illegittimi e/o disapplicare:
1. l'avviso di scadenza del Canone unico annuale, rif. atto n. partita n. 1832, per il periodo 1.6.2024 - 31.12.2024, per P.IVA_3 un importo pari a € 6.692,00, emesso da per conto del (SV), in data 1.8.2024, CP_1 Controparte_3 notificato a doc. 1);
2. l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Parte_1
Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, per un importo pari a € 8.777,00, comprensivo di canoni per 6.692,00, di sanzioni per € 2.007,60 e di interessi per € 75,46, emesso da per conto del di GA (SV), l'1.4.2025 (doc. 2), notificato a CP_1 CP_3 Parte_1
l 14.4.2025 (doc. 2 bis); b) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/l'annullamento/la
[...] disapplicazione dei medesimi e in ogni caso accertare l'illegittimità delle pretese del e di Controparte_3
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alle medesime da parte di CP_1 [...] per i titoli sopra Parte_1 Parte_1 dedotti e per qualunque titolo connesso alla pretesa, ma insussistente, occupazione di spazi riconducibili al demanio comunale. Con vittoria di spese di lite, oltre a spese forfetarie al 15%, agli accessori ed al rimborso del contributo unificato corrisposto”.
Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nelle more SOSPENDERE il presente giudizio in attesa che la sentenza numero 573/2025 di questo stesso Ill.mo Tribunale, emessa all'esito della causa già pendente tra le stesse parti ed iscritta al N.R.G. 915/2024 del registro del contenzioso civile, divenga definitiva ed irrevocabile;
in via pregiudiziale, DICHIARARE la continenza del presente giudizio nel giudizio pendente tra le parti iscritto al N.R.G. 915/2024 di questo stesso Ill.mo Tribunale;
in via subordinata, nel merito, ove fosse superata la pregiudiziale eccezione, di continenza, RESPINGERE l'opposizione ex adverso proposta in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ed ACCERTARE contestualmente la legittimità e la fondatezza della pretesa svolta dall'odierna conchiudente per conto del CP_3
, per canone, interessi e sanzioni, così come ritualmente e correttamente esposta nell'atto ex adverso opposto e
[...] quindi infine CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto al difensore, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per Controparte_3
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, 1) In via preliminare, disporre la riunione di questa causa alla causa pendente dinanzi a Codesto Tribunale (G.I. dott. Ferretti) rubricata al numero 915/2024 RG o, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di non poter disporre la riunione delle cause, sospendere questo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della causa n. 915/2024 RG;
2) Nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria formulata da per conto del con l'avviso di accertamento esecutivo e Controparte_1 Controparte_3
l'avviso di scadenza opposti dall'attrice. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha adito questo Tribunale per udire Parte_1 dichiarati invalidi l'avviso di scadenza e l'avviso di accertamento esecutivo emessi da per CP_1 conto del relativi al Canone Unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 segg. l. Controparte_3
160/2019.
Parte attrice ha esposto: di essere subentrata, in data 5.6.24, ad nella Controparte_5 concessione relativa alla gestione, tra gli altri, del Collegamento autostradale relativo alla tratta A10; che in forza della Convenzione intervenuta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.1.22, è subentrata ad in tutti i rapporti attivi e passivi sorti in forza della Controparte_5
Convenzione Unica stipulata il 2.9.2009 dal concessionario uscente con ANAS S.p.a.; di essere stata destinataria della notifica di un avviso di accertamento relativo all'occupazione delle aree, meglio dettagliate negli avvisi opposti, site nel Comune di nel periodo ricompreso tra l'1.6.24 e il CP_3
31.12.24. ha sostenuto l'infondatezza delle pretese Parte_1 avversarie, eccependo plurimi vizi degli atti notificati;
la carenza dei presupposti per l'applicazione del CUP;
la violazione della Convenzione intervenuta tra il e l'allora concessionario CP_3 CP_5
la violazione del regolamento adottato dal
[...] Controparte_3
Si è costituita sostenendo l'insussistenza di vizi degli atti notificati e l'insussistenza CP_1 delle violazioni della Convenzione e del regolamento comunale;
nel merito, ha affermato la fondatezza della pretesa, sulla scorta della demanialità delle strade pubbliche intersecate a livello sfalsato dal tracciato autostradale e, comunque, della persistente rilevanza, ai fini dell'applicazione del CUP, dell'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Si è costituito anche il svolgendo difese sostanzialmente omogenee a Controparte_3 quelle di con particolare riferimento alla asserita violazione del regolamento comunale, ha CP_1 sostenuto che il procedimento delineato dall'art. 66 del citato regolamento si riferisca esclusivamente alla rimozione delle occupazioni abusive e alla rimessione in pristino delle aree occupate abusivamente, e non sia pertanto applicabile alla fattispecie di cui in causa.
Preliminarmente, in punto di qualificazione del presente giudizio.
La legge 27.12.2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istitutiva del Canone Unico patrimoniale, ha previsto, al comma 792 dell'art. 1, che l'attività di riscossione sia imperniata, sia per i tributi che per le entrate patrimoniali, sull'avviso di accertamento;
e che questo sia opponibile ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale a sua volta assoggetta il giudizio così instaurato al rito ordinario di cognizione. Alla luce del dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'avviso di accertamento sia qualificabile in termini di provvedimento amministrativo;
esso, invece, costituirebbe un “atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dalla pubblica amministrazione” (TAR Torino, sent.
3 553/2022, parte motiva). Di conseguenza, ferma la giurisdizione ordinaria, il Tribunale adito non potrebbe annullare l'atto opposto bensì, in conformità alla natura dell'azione esercitata – un'opposizione all'esecuzione – pronunciare esclusivamente intorno alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, e dunque del diritto a procedere ad esecuzione forzata (Cass. civile sez. III, 11/12/2002, n. 17630). Ne consegue che, quanto al riparto dell'onere della prova, spetta al debitore opponente la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dal creditore, e posti dal primo a fondamento dei motivi di opposizione;
grava, invece, sul creditore opposto, l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Restano irrilevanti, invece, gli eventuali “vizi” dell'avviso di accertamento, ove non consistano, nella sostanza, di altrettante contestazioni intorno alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata dall'Ente. Per i medesimi motivi, è privo di qualsivoglia rilievo, ai fini della presente opposizione, il tenore dell'avviso di scadenza notificato a parte attrice (doc. 1 attore): trattasi di comunicazione non prevista dalla legge istitutiva del canone unico, né dal regolamento comunale attuativo, avente a oggetto la mera segnalazione dell'approssimarsi del termine per la corresponsione del CUP.
Tanto premesso, ritenuta la giurisdizione di questo giudice non essendo stata la relativa questione sollevata in primo grado né rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure, ed essendo dunque precluso a questo giudice quale giudice dell'impugnazione il rilievo d'ufficio ai sensi dell' art 37 cpc, nel merito l'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Società di progetto concessioni del ha contestato la debenza del Canone unico Parte_1 richiesto dal Comune di per l'occupazione delle aree site nel territorio dell'Ente locale, CP_3 relativamente al periodo tra l'1.6.25 e il 31.12.25. Che l'oggetto del presente giudizio sia circoscritto alla debenza di tali mensilità del Canone unico risulta, oltreché dal tenore dell'atto di citazione in opposizione (Citazione, pagg. 6 segg.), dalle difese svolte dai convenuti, i quali hanno confermato che la pretesa azionata nei confronti dell'odierna attrice riguarda le sette mensilità dell'anno 2024, nelle quali Società di progetto “ha definitivamente acquisito le funzioni di concessionario” Parte_1
(Comparsa pag. 6; Comparsa pagg. 2 segg.). CP_1 CP_3
È pacifico, in quanto risultante dalla documentazione versata agli atti dalle parti in causa, che le infrastrutture autostradali oggetto di concessione insistano sulle aree meglio dettagliate nell'avviso di accertamento opposto (doc. 002 bis attore); la Società odierna attrice ha contestato, nel merito, la debenza del Canone Unico, sulla base di un duplice ordine di motivi. In primo luogo, ha sostenuto l'appartenenza delle aree in questione alla società concessionaria, ai sensi della Convenzione intervenuta tra il di ed il 27.4.1977, o comunque in quanto pertinenze CP_3 CP_3 Controparte_5 dell'infrastruttura autostradale;
in seconda istanza, per l'insussistenza del presupposto del Canone Parte unico, poiché il vigente comma 819 dell'art. 1 l. 160/2019 non assoggetterebbe a l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
In punto di titolarità dei fondi interessati dall'occupazione, appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte da questo Tribunale nella sentenza n. 573 del 3.10.2025.
È agli atti del presente giudizio la Convenzione intervenuta in data 27.4.1977 tra il Comune di ed avente a oggetto il regolamento dei reciproci rapporti quali CP_3 Controparte_5 derivanti dalla concessione per “la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Savona – Ventimiglia – Confine francese” (doc. 11 attore). Merita condivisione, in particolare, l'interpretazione fornita nel precedente citato all'art. 8 della Convenzione: in ossequio ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento della titolarità delle strade comunali, ferma la possibilità che, nel caso concreto, si verifichi una scissione tra proprietà della strada sulla quale insiste il cavalcavia dell'autostrada e titolarità del viadotto medesimo (cfr. Cass. civile sez. I, 13/08/2025, n. 23234, parte
4 motiva), la presunzione di demanialità del complesso viario sito nel Comune, sancita dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, art. 22, è “presunzione iuris tantum, superabile a mezzo di prova contraria,
“testualmente circoscritta dalla legge all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata o di convenzioni che attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal comune ovvero alla natura privata dalla proprietà dell'area stessa) non è equivalente alla convenzione che attribuisce le aree medesime a soggetti diversi dal comune quella che si limiti a qualificarle come private, mentre è irrilevante la loro mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, atteso il carattere dichiarativo, e non costitutivo di detto elenco” (Cass. civile sez. II, 20/03/1991, n. 2974).
Parte attrice ha assolto l'onere della prova in questione, versando agli atti la Convenzione del 1977 – nei diritti derivanti dalla quale la è succeduta, Parte_1 ai sensi del comma terzo dell'art. 184 Codice contratti pubblici – con la quale il si Controparte_3 obbligava a trasferire alla concessionaria “eventuali sedimi dismessi di strade comunali occupate dal corpo autostradale, e riconosce e costituisce, ove occorra, le servitù in ispecie di sovrappasso a favore dell'autostrada” (art. 7); al successivo art. 8 era prevista la costituzione, da parte della società concessionaria sulle “opere che insistono su pertinenze autostradali”, delle “necessarie servitù di passaggio e/o di uso pubblico, divenendone titolare il Comune, ai sensi dell'art. 825 c.c.”. Parte attrice ha inoltre versato agli atti le risultanze catastali relative ai fondi sui quali insistono “Via Becchignoli” e Regione Campore”, ivi indicati come proprietà esclusiva di (docc. 14 e 16 attore). Di conseguenza, va escluso che i fondi in questione Controparte_5 siano di proprietà del convenuto. CP_3
Quanto alle ulteriori aree oggetto di occupazione, e dettagliate nell'avviso di accertamento opposto, l'attuale concessionario ha sostenuto che esse siano state “deviate, rispetto al loro tracciato originario, da ADF in occasione dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura autostradale” (Citazione, pag. 19); ha dunque affermato che tali aree, quali risultanti dalla Convenzione e dal relativo stralcio planimetrico, sarebbero anch'esse di proprietà del concessionario, salva la costituzione di servitù di passaggio ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione del 1977 (Citazione, pag. 19). Né la difesa di né CP_1 quella del hanno contestato l'avvenuta realizzazione dei lavori in questione;
tale Controparte_3 contegno processuale, rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c., impone di ritenere pacifica la circostanza in esame, individuata dalla più volte richiamata Convenzione del 1977 quale presupposto per la costituzione di servitù di pubblico passaggio in favore del CP_3
La sussistenza di tale diritto in favore del comporta il rigetto dell'opposizione, nella CP_3 parte relativa alla debenza del CUP, alla luce dell'interpretazione della disciplina del Canone unico che questo Tribunale ritiene di condividere.
La legge 27.12.2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha stabilito, all'art. 1, comma 816, che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Il comma 821 rimette l'attuazione della normativa primaria a un
“regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
5 Il comma 817 delimita la discrezionalità di tale potestà regolamentare, imponendo agli Enti di
“assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”.
Il comma 819 individua “Il presupposto del canone”, rispettivamente, nella “occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (lett. A)), oppure ne “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (lett. B)). Il comma successivo vieta la duplicazione del canone, in caso siano integrate entrambe le ipotesi di cui al comma 819.
Il Comune di ha approvato, in data 22.5.2023, il “Regolamento per la disciplina del canone CP_3 patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27/12/2019, N. 160. Modifiche” (doc. 3 . Il Capo IV del Regolamento, CP_3 intitolato “Occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, stabilisce all'art. 48 le modalità di applicazione del canone unico, il quale viene commisurato “all'occupazione espressa in metri quadri e lineari”; in particolare, il medesimo articolo del regolamento comunale precisa che “[…] 7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa”. L'art. 45 del Regolamento comunale, rubricato
“Criteri per la determinazione della tariffa del canone”, rinvia alle tariffe “indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019”, e ne impone la gradazione “sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione; d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di occupazione”. Con riguardo all'ipotesi in cui la Giunta comunale non approvi, “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, “Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione”, il comma 3 del citato art. 45 prevede che le tariffe in vigore “si intendono prorogate di anno in anno”.
L'analisi della normativa nazionale deve muovere dalla ratio della riforma: nell'introduzione del CUP “La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l'accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall'altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell'utilizzazione individuale” (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva). Esigenza avvertita in modo pressante in un sistema, quale quello dei tributi locali, imperniato su “una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (SA, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori)” (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva).
La giurisprudenza ha evidenziato la profonda diversità delle varie forme di prelievo sostituite dal CUP: in particolare, l'imposta comunale di pubblicità (ICP) e il canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) erano dovute per il solo fatto dell'installazione di impiantistica pubblicitaria,
“indipendentemente dal fatto dell'occupazione di beni pubblici”, sicché “né l'imposta né il canone possono essere
6 qualificati come controprestazione dell'uso di aree pubbliche”; detto “uso […] costituisce, invece, la giustificazione del o, in alternativa, il presupposto della (Cass. civile, sez. V, sent. N. 1951/2022, parte CP_6 Pt_4 motiva).
La legge 160/2019 riproduce, con elencazione per lettere distinte al comma 819 dell'art. 1, l. 160/2019, i presupposti del SA (e del COSAP, sua alternativa patrimoniale), da una parte, e dell'ICP (e del CIMP), dall'altra. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la novella del 2019 non modifica i presupposti dei prelievi abrogati: il citato comma 819 riproduce, senza alcuna innovazione, il dualismo dei “presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della SA (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità)” (App. Ancona, sent. 944/2023 RG, parte motiva).
Dalla immutata eterogeneità delle forme di prelievo ora ricondotte nell'alveo del CUP – differenti per ragione giustificatrice e dunque per presupposti, parte della giurisprudenza – che questo Tribunale ritiene di condividere – ha dedotto la natura “bicefala” del Canone unico (cfr. App. Ancona, sent. 944/2023 RG: “anche il Canone Unico [ha] natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere”). Secondo tale interpretazione, dunque, il CUP non stravolgerebbe la natura dei prelievi abrogati, sicché il canone cd. “pubblicitario”, di cui alla lett. B) del comma 819, conserverebbe natura tributaria, mentre il canone da concessione di spazi e aree, di cui alla lett. A) comma 819, manterrebbe sostanza patrimoniale, in conformità alla sua natura di corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici (in tal senso, Corte Giustizia Tributaria II grado Liguria, sent. 799/24). La “natura eterogenea degli istituti accorpati” nel CUP, d'altra parte, è stata evidenziata dal provvedimento con il quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con riguardo alla giurisdizione sull'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il Canone unico.
Al riconoscimento della natura “bicefala” del CUP non osta infine il nomen iuris, in ossequio al principio dell'irrilevanza della formale denominazione del prelievo: Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, infatti, al fine di individuare la natura del prelievo non rileva “l'autoqualificazione legislativa”, ma soltanto la “disciplina posta dal legislatore ordinario” (Corte Cost., sent. 141/2009). Ciò trova conferma nell'art. 46 d. lgs. 14 novembre 2024, n. 175, a mente del quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
La clausola di invarianza del gettito fiscale, di cui al comma 817, corrobora ulteriormente la tesi della sostanziale continuità della disciplina delle forme di prelievo: la volontà legislativa di assicurare agli Enti un “gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente” (art. 1, comma 817 l. 160/2019) non si spiega, se non ritenendo che i presupposti, e più in generale gli elementi essenziali dei vari prelievi, siano rimasti immutati. Né convince la tesi opposta, secondo la quale detta invarianza “non necessariamente può raggiungersi con il solo mantenimento della pregressa disciplina, ma pure con la – anche - indicata rimodulazione tariffaria” (App. Trieste, sent. 04/02/2025, n. 21): tale opzione interpretativa, infatti, nel predicare una discrezionalità illimitata dell'Ente locale nell'aggravio dell'imposizione, si pone in contrasto con il “principio generale di corrispettività che caratterizza alcuni dei tributi (tra i quali la ex , oggetto del quesito in esame) accorpati nel canone unico Pt_4 patrimoniale, sì da far venir meno funzione e causale del tributo originario” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delibera n. 216/2024/PAR), ed espone la disciplina a dubbi di
7 incostituzionalità “per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n. 1428)” (TAR Lazio, sent. 3248/2022, parte motiva). La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio della clausola è assicurare agli Enti locali risorse complessivamente non inferiori a quelle tratte dai prelievi abrogati, non certo aggravare l'imposizione fiscale (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva: “7.9.4. Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817). In particolare, il limite dell'invarianza finanziaria deve essere rapportato all'intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all'intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell'amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
7.9.5. Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito”). Inoltre, la tesi qui respinta non considera che “sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP” (App. Ancona, sent. 944/2023 RG).
Considerato, alla luce degli argomenti suesposti, che non emergono indizi quanto alla volontà del legislatore di stravolgere gli elementi essenziali delle forme di prelievo abrogate, e considerata altresì la clausola di “pari gettito”, di cui al comma 817, questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento che predica la continuità normativa sotto tutti i profili non espressamente riformati dal legislatore, tra i quali i presupposti e la titolarità attiva della relativa obbligazione. A tale conclusione non osta il differente tenore letterale della disciplina di cui alla l. 160/2019, rispetto alla normativa in punto SA e contrariamente al comma terzo dell'art. 38 d.lgs. 507/1993, infatti, il comma 819 CP_6 dell'art. 1 l. 160/2019 non contempla espressamente, tra le zone occupabili, le “aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”. La tesi di parte attrice, infatti, si pone in contrasto con l'intenzione dichiarata del legislatore, il quale afferma esplicitamente di non voler Parte ridurre il gettito che gli Enti locali traevano dai singoli prelievi, ora ricondotti nell'alveo del e la Suprema Corte ha chiarito che “Il criterio di interpretazione teologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495) – in questo caso, la disciplina del sistema dei tributi di loro competenza e, più in generale, della finanza pubblica, nonché contraddittoria, rispetto alla logica che informa l'amministrazione delle aree in questione. Infine, come evidenziato dalla migliore dottrina – che l'art. 118, comma 3 disp. Att. C.p.c. vieta di citare – le aree private interessate da servitù pubbliche “necessitano di una serie di attenzioni legate alla pubblica sicurezza, alla viabilità, al decoro urbano e in generale a una responsabilità da parte dell'autorità amministrativa”, sicché esse vanno equiparate, ai fini dell'applicazione del CUP, a quelle pubbliche: “in caso di occupazione si prefigurano infatti gli stessi principi e presupposti che vediamo abitualmente concretizzarsi sulle aree pubbliche. Basti pensare al sacrificio imposto alla collettività che consegue direttamente da una occupazione, diventerebbe inspiegabile e poco logico stabilire il pagamento di un canone per un'occupazione realizzata su un'area pubblica e una totale esclusione per la stessa tipologia realizzata a pochi passi di distanza sotto un portico privato, dove tuttavia transitano liberamente centinaia di persone al giorno”. […] Aree quindi dove diventa ovvia un'attività regolamentata, impossibile quindi ritenere queste aree estranee alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale, per di più risulterebbe anche iniquo nei confronti dei diversi operatori economici che operano nel medesimo contesto”.
In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza formatasi sulla disciplina delle abrogate e e invocabili anche in materia di Canone Unico, stante la richiamata continuità Pt_4 CP_6 normativa, ne deriva la sussistenza dei presupposti applicativi del CUP, poiché risulta effettivamente occupato dall'infrastruttura attualmente oggetto di concessione in favore dell'odierna attrice lo spazio
8 sottostante il viadotto autostradale (cfr. Cass. civile sez. trib., 22/01/2024, n. 2164, parte motiva: ““In tema di SA l'occupazione dello spazio sovrastante strade comunali o provinciali, tramite manufatti per la realizzazione della rete autostradale (nella specie, cavalcavia), ove compiuta non direttamente dallo Stato, ma dal concessionario dell'opera pubblica, ricade nell'applicazione dell'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto tali strade continuano a far parte del demanio comunale o provinciale e sono occupate, sia pure legittimamente, da soggetto diverso dall'ente territoriale titolare”). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice l'applicazione, da parte del del canone da occupazione, ai sensi dell'art. 33 Reg. Comunale n. 26 Controparte_3 del 22.5.23, poiché i presupposti ivi individuati appaiono godere della necessaria copertura legislativa;
né può utilmente invocarsi il disposto dell'art. 14 della Convenzione del 1977, rubricata “transazione”, ai sensi del quale ““con la presente Convenzione si intendono definitivamente regolati tutti i rapporti riguardanti le interferenze della viabilità ordinaria di competenza del tanto comunale che vicinale, con l'A.d.F., nessuno escluso, CP_3 compresi quelli eventualmente non espressamente richiamati nonché tutte le altre interferenze meglio descritte all'art. 3, per cui il riconosce, anche in via transattiva, di non avere più nulla a pretendere a questi titoli dalla Società”. Prova CP_3 troppo, la difesa di , nel dedurre dalla pattuizione in discorso una sorta di Controparte_7 esenzione totale da qualsivoglia forma di prelievo, comunque connessa all'occupazione di aree comunali: alla luce dell'oggetto della convenzione, circoscritto ai rapporti derivanti dal complesso degli interventi necessari alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura autostradale (art. 3), la clausola va interpretata come funzionale a definire la titolarità e dei fondi interessati da detti interventi e delle opere realizzande (Artt. 5, 7 e 8), nonché al riparto degli oneri di manutenzione (art. 9). Esorbita dall'oggetto della convenzione, invece, il riconoscimento di una presunta esenzione fiscale – peraltro senza limiti temporali, nella ricostruzione di parte attrice – operante rispetto a ogni prelievo eventualmente introdotto dalla normativa primaria successiva, la cui entità non era predeterminabile dall'Ente locale e, pertanto, da questo non poteva essere validamente dismessa.
È altresì infondato il motivo di opposizione sollevato con riferimento all'art. 36 del Regolamento del Comune di CP_3
La disposizione, rubricata “Occupazioni abusive”, disciplina la procedura relativa alla contestazione del carattere abusivo dell'occupazione, quale definito dal comma primo dell'art. 36 nelle due ipotesi di violazione delle prescrizioni di cui all'atto autorizzatorio o della concessione, oppure nel protrarsi l'occupazione – legittimamente intrapresa – oltre il termine finale, e in difetto di proroga. Poiché la fattispecie di cui in causa attiene a una forma di occupazione legittimamente instaurata, nonché rispettosa delle prescrizioni di cui alla Convenzione del 1977 – la cui violazione non viene contestata dall'Ente locale, limitatosi ad eccepire, in sede di avviso di accertamento, l'omesso pagamento del CUP
– la pretesa relativa alla sanzione per omesso pagamento del Canone, nonché ad interessi e spese di notifica, è fondata.
Va dunque rigettata l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Canone unico annuale per il periodo
[...]
1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del CP_1 in data 1.4.2025 e notificato il 14.4.2025. Controparte_3
Considerata l'assenza di un orientamento consolidato in punto di interpretazione della disciplina del Canone Unico, e il contrasto tutt'ora pendente presso le Sezioni Unite della Cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
9 1- Dichiara la sussistenza dei presupposti della pretesa azionata da Controparte_1 per conto del quale dettagliata nell' l'avviso di accertamento esecutivo
[...] Controparte_3 relativo al Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del in data 1.4.2025 e notificato CP_1 Controparte_3 il 14.4.2025;
2- Rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-
31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del CP_1 [...] in data 1.4.2025 e notificato il 14.4.2025; CP_3
3- Compensa integralmente le spese di lite.
Savona, 22.12.2025 Il giudice
LA Di EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1265/2025, introdotta con atto di citazione da
Parte CONCESSIONI Parte_1
C.F./P.IVA: sedente in Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria, Parte_1 P.IVA_1
n. 6/a, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Parte_2 elettivamente domiciliata in Torino (TO), via Grassi, n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Manuela Sanvido e Daniela Mistretta che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Attrice
Contro
in persona dell'Amministratore Unico, Rag. Controparte_1 [...] sedente in Roma (RM), Via di Novella, 22, nella qualità di concessionaria del servizio di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria in nome e per conto del rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Cardosi, Paolo Kurecska e Gabriele Spotorno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Pietra Ligure (SV), Via Ghirardi, 42, nonché presso indirizzi di posta elettronica certificata di difensori e Email_1
e Email_2 Email_3
Convenuto
E contro 1 , C.F. in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
sedente in GA (SV), Piazza San Michele n. 17, elettivamente domiciliato in GA (SV),
[...]
Via B. Ricci n. 5, presso e nello Studio dell'avv. Alessandro Aschero, che lo rappresenta e assiste giusta procura in atti
Convenuto
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'on. Tribunale di Savona adìto, contrariis reiectis e in particolare respinta ogni preliminare eccezione avversaria, anche in rito: a) dichiarare nulli e/o annullare e/o, comunque, dichiarare illegittimi e/o disapplicare:
1. l'avviso di scadenza del Canone unico annuale, rif. atto n. partita n. 1832, per il periodo 1.6.2024 - 31.12.2024, per P.IVA_3 un importo pari a € 6.692,00, emesso da per conto del (SV), in data 1.8.2024, CP_1 Controparte_3 notificato a doc. 1);
2. l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Parte_1
Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, per un importo pari a € 8.777,00, comprensivo di canoni per 6.692,00, di sanzioni per € 2.007,60 e di interessi per € 75,46, emesso da per conto del di GA (SV), l'1.4.2025 (doc. 2), notificato a CP_1 CP_3 Parte_1
l 14.4.2025 (doc. 2 bis); b) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/l'annullamento/la
[...] disapplicazione dei medesimi e in ogni caso accertare l'illegittimità delle pretese del e di Controparte_3
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alle medesime da parte di CP_1 [...] per i titoli sopra Parte_1 Parte_1 dedotti e per qualunque titolo connesso alla pretesa, ma insussistente, occupazione di spazi riconducibili al demanio comunale. Con vittoria di spese di lite, oltre a spese forfetarie al 15%, agli accessori ed al rimborso del contributo unificato corrisposto”.
Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, nelle more SOSPENDERE il presente giudizio in attesa che la sentenza numero 573/2025 di questo stesso Ill.mo Tribunale, emessa all'esito della causa già pendente tra le stesse parti ed iscritta al N.R.G. 915/2024 del registro del contenzioso civile, divenga definitiva ed irrevocabile;
in via pregiudiziale, DICHIARARE la continenza del presente giudizio nel giudizio pendente tra le parti iscritto al N.R.G. 915/2024 di questo stesso Ill.mo Tribunale;
in via subordinata, nel merito, ove fosse superata la pregiudiziale eccezione, di continenza, RESPINGERE l'opposizione ex adverso proposta in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ed ACCERTARE contestualmente la legittimità e la fondatezza della pretesa svolta dall'odierna conchiudente per conto del CP_3
, per canone, interessi e sanzioni, così come ritualmente e correttamente esposta nell'atto ex adverso opposto e
[...] quindi infine CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto al difensore, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per Controparte_3
2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, 1) In via preliminare, disporre la riunione di questa causa alla causa pendente dinanzi a Codesto Tribunale (G.I. dott. Ferretti) rubricata al numero 915/2024 RG o, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di non poter disporre la riunione delle cause, sospendere questo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della causa n. 915/2024 RG;
2) Nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria formulata da per conto del con l'avviso di accertamento esecutivo e Controparte_1 Controparte_3
l'avviso di scadenza opposti dall'attrice. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha adito questo Tribunale per udire Parte_1 dichiarati invalidi l'avviso di scadenza e l'avviso di accertamento esecutivo emessi da per CP_1 conto del relativi al Canone Unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 segg. l. Controparte_3
160/2019.
Parte attrice ha esposto: di essere subentrata, in data 5.6.24, ad nella Controparte_5 concessione relativa alla gestione, tra gli altri, del Collegamento autostradale relativo alla tratta A10; che in forza della Convenzione intervenuta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.1.22, è subentrata ad in tutti i rapporti attivi e passivi sorti in forza della Controparte_5
Convenzione Unica stipulata il 2.9.2009 dal concessionario uscente con ANAS S.p.a.; di essere stata destinataria della notifica di un avviso di accertamento relativo all'occupazione delle aree, meglio dettagliate negli avvisi opposti, site nel Comune di nel periodo ricompreso tra l'1.6.24 e il CP_3
31.12.24. ha sostenuto l'infondatezza delle pretese Parte_1 avversarie, eccependo plurimi vizi degli atti notificati;
la carenza dei presupposti per l'applicazione del CUP;
la violazione della Convenzione intervenuta tra il e l'allora concessionario CP_3 CP_5
la violazione del regolamento adottato dal
[...] Controparte_3
Si è costituita sostenendo l'insussistenza di vizi degli atti notificati e l'insussistenza CP_1 delle violazioni della Convenzione e del regolamento comunale;
nel merito, ha affermato la fondatezza della pretesa, sulla scorta della demanialità delle strade pubbliche intersecate a livello sfalsato dal tracciato autostradale e, comunque, della persistente rilevanza, ai fini dell'applicazione del CUP, dell'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Si è costituito anche il svolgendo difese sostanzialmente omogenee a Controparte_3 quelle di con particolare riferimento alla asserita violazione del regolamento comunale, ha CP_1 sostenuto che il procedimento delineato dall'art. 66 del citato regolamento si riferisca esclusivamente alla rimozione delle occupazioni abusive e alla rimessione in pristino delle aree occupate abusivamente, e non sia pertanto applicabile alla fattispecie di cui in causa.
Preliminarmente, in punto di qualificazione del presente giudizio.
La legge 27.12.2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istitutiva del Canone Unico patrimoniale, ha previsto, al comma 792 dell'art. 1, che l'attività di riscossione sia imperniata, sia per i tributi che per le entrate patrimoniali, sull'avviso di accertamento;
e che questo sia opponibile ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale a sua volta assoggetta il giudizio così instaurato al rito ordinario di cognizione. Alla luce del dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'avviso di accertamento sia qualificabile in termini di provvedimento amministrativo;
esso, invece, costituirebbe un “atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dalla pubblica amministrazione” (TAR Torino, sent.
3 553/2022, parte motiva). Di conseguenza, ferma la giurisdizione ordinaria, il Tribunale adito non potrebbe annullare l'atto opposto bensì, in conformità alla natura dell'azione esercitata – un'opposizione all'esecuzione – pronunciare esclusivamente intorno alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, e dunque del diritto a procedere ad esecuzione forzata (Cass. civile sez. III, 11/12/2002, n. 17630). Ne consegue che, quanto al riparto dell'onere della prova, spetta al debitore opponente la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato dal creditore, e posti dal primo a fondamento dei motivi di opposizione;
grava, invece, sul creditore opposto, l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Restano irrilevanti, invece, gli eventuali “vizi” dell'avviso di accertamento, ove non consistano, nella sostanza, di altrettante contestazioni intorno alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa azionata dall'Ente. Per i medesimi motivi, è privo di qualsivoglia rilievo, ai fini della presente opposizione, il tenore dell'avviso di scadenza notificato a parte attrice (doc. 1 attore): trattasi di comunicazione non prevista dalla legge istitutiva del canone unico, né dal regolamento comunale attuativo, avente a oggetto la mera segnalazione dell'approssimarsi del termine per la corresponsione del CUP.
Tanto premesso, ritenuta la giurisdizione di questo giudice non essendo stata la relativa questione sollevata in primo grado né rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure, ed essendo dunque precluso a questo giudice quale giudice dell'impugnazione il rilievo d'ufficio ai sensi dell' art 37 cpc, nel merito l'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Società di progetto concessioni del ha contestato la debenza del Canone unico Parte_1 richiesto dal Comune di per l'occupazione delle aree site nel territorio dell'Ente locale, CP_3 relativamente al periodo tra l'1.6.25 e il 31.12.25. Che l'oggetto del presente giudizio sia circoscritto alla debenza di tali mensilità del Canone unico risulta, oltreché dal tenore dell'atto di citazione in opposizione (Citazione, pagg. 6 segg.), dalle difese svolte dai convenuti, i quali hanno confermato che la pretesa azionata nei confronti dell'odierna attrice riguarda le sette mensilità dell'anno 2024, nelle quali Società di progetto “ha definitivamente acquisito le funzioni di concessionario” Parte_1
(Comparsa pag. 6; Comparsa pagg. 2 segg.). CP_1 CP_3
È pacifico, in quanto risultante dalla documentazione versata agli atti dalle parti in causa, che le infrastrutture autostradali oggetto di concessione insistano sulle aree meglio dettagliate nell'avviso di accertamento opposto (doc. 002 bis attore); la Società odierna attrice ha contestato, nel merito, la debenza del Canone Unico, sulla base di un duplice ordine di motivi. In primo luogo, ha sostenuto l'appartenenza delle aree in questione alla società concessionaria, ai sensi della Convenzione intervenuta tra il di ed il 27.4.1977, o comunque in quanto pertinenze CP_3 CP_3 Controparte_5 dell'infrastruttura autostradale;
in seconda istanza, per l'insussistenza del presupposto del Canone Parte unico, poiché il vigente comma 819 dell'art. 1 l. 160/2019 non assoggetterebbe a l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
In punto di titolarità dei fondi interessati dall'occupazione, appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte da questo Tribunale nella sentenza n. 573 del 3.10.2025.
È agli atti del presente giudizio la Convenzione intervenuta in data 27.4.1977 tra il Comune di ed avente a oggetto il regolamento dei reciproci rapporti quali CP_3 Controparte_5 derivanti dalla concessione per “la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Savona – Ventimiglia – Confine francese” (doc. 11 attore). Merita condivisione, in particolare, l'interpretazione fornita nel precedente citato all'art. 8 della Convenzione: in ossequio ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento della titolarità delle strade comunali, ferma la possibilità che, nel caso concreto, si verifichi una scissione tra proprietà della strada sulla quale insiste il cavalcavia dell'autostrada e titolarità del viadotto medesimo (cfr. Cass. civile sez. I, 13/08/2025, n. 23234, parte
4 motiva), la presunzione di demanialità del complesso viario sito nel Comune, sancita dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, art. 22, è “presunzione iuris tantum, superabile a mezzo di prova contraria,
“testualmente circoscritta dalla legge all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata o di convenzioni che attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal comune ovvero alla natura privata dalla proprietà dell'area stessa) non è equivalente alla convenzione che attribuisce le aree medesime a soggetti diversi dal comune quella che si limiti a qualificarle come private, mentre è irrilevante la loro mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, atteso il carattere dichiarativo, e non costitutivo di detto elenco” (Cass. civile sez. II, 20/03/1991, n. 2974).
Parte attrice ha assolto l'onere della prova in questione, versando agli atti la Convenzione del 1977 – nei diritti derivanti dalla quale la è succeduta, Parte_1 ai sensi del comma terzo dell'art. 184 Codice contratti pubblici – con la quale il si Controparte_3 obbligava a trasferire alla concessionaria “eventuali sedimi dismessi di strade comunali occupate dal corpo autostradale, e riconosce e costituisce, ove occorra, le servitù in ispecie di sovrappasso a favore dell'autostrada” (art. 7); al successivo art. 8 era prevista la costituzione, da parte della società concessionaria sulle “opere che insistono su pertinenze autostradali”, delle “necessarie servitù di passaggio e/o di uso pubblico, divenendone titolare il Comune, ai sensi dell'art. 825 c.c.”. Parte attrice ha inoltre versato agli atti le risultanze catastali relative ai fondi sui quali insistono “Via Becchignoli” e Regione Campore”, ivi indicati come proprietà esclusiva di (docc. 14 e 16 attore). Di conseguenza, va escluso che i fondi in questione Controparte_5 siano di proprietà del convenuto. CP_3
Quanto alle ulteriori aree oggetto di occupazione, e dettagliate nell'avviso di accertamento opposto, l'attuale concessionario ha sostenuto che esse siano state “deviate, rispetto al loro tracciato originario, da ADF in occasione dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura autostradale” (Citazione, pag. 19); ha dunque affermato che tali aree, quali risultanti dalla Convenzione e dal relativo stralcio planimetrico, sarebbero anch'esse di proprietà del concessionario, salva la costituzione di servitù di passaggio ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione del 1977 (Citazione, pag. 19). Né la difesa di né CP_1 quella del hanno contestato l'avvenuta realizzazione dei lavori in questione;
tale Controparte_3 contegno processuale, rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c., impone di ritenere pacifica la circostanza in esame, individuata dalla più volte richiamata Convenzione del 1977 quale presupposto per la costituzione di servitù di pubblico passaggio in favore del CP_3
La sussistenza di tale diritto in favore del comporta il rigetto dell'opposizione, nella CP_3 parte relativa alla debenza del CUP, alla luce dell'interpretazione della disciplina del Canone unico che questo Tribunale ritiene di condividere.
La legge 27.12.2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha stabilito, all'art. 1, comma 816, che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”. Il comma 821 rimette l'attuazione della normativa primaria a un
“regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
5 Il comma 817 delimita la discrezionalità di tale potestà regolamentare, imponendo agli Enti di
“assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”.
Il comma 819 individua “Il presupposto del canone”, rispettivamente, nella “occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (lett. A)), oppure ne “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (lett. B)). Il comma successivo vieta la duplicazione del canone, in caso siano integrate entrambe le ipotesi di cui al comma 819.
Il Comune di ha approvato, in data 22.5.2023, il “Regolamento per la disciplina del canone CP_3 patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27/12/2019, N. 160. Modifiche” (doc. 3 . Il Capo IV del Regolamento, CP_3 intitolato “Occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, stabilisce all'art. 48 le modalità di applicazione del canone unico, il quale viene commisurato “all'occupazione espressa in metri quadri e lineari”; in particolare, il medesimo articolo del regolamento comunale precisa che “[…] 7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa”. L'art. 45 del Regolamento comunale, rubricato
“Criteri per la determinazione della tariffa del canone”, rinvia alle tariffe “indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019”, e ne impone la gradazione “sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione; d) attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e modalità di occupazione”. Con riguardo all'ipotesi in cui la Giunta comunale non approvi, “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, “Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione”, il comma 3 del citato art. 45 prevede che le tariffe in vigore “si intendono prorogate di anno in anno”.
L'analisi della normativa nazionale deve muovere dalla ratio della riforma: nell'introduzione del CUP “La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l'accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall'altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell'utilizzazione individuale” (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva). Esigenza avvertita in modo pressante in un sistema, quale quello dei tributi locali, imperniato su “una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (SA, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori)” (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva).
La giurisprudenza ha evidenziato la profonda diversità delle varie forme di prelievo sostituite dal CUP: in particolare, l'imposta comunale di pubblicità (ICP) e il canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) erano dovute per il solo fatto dell'installazione di impiantistica pubblicitaria,
“indipendentemente dal fatto dell'occupazione di beni pubblici”, sicché “né l'imposta né il canone possono essere
6 qualificati come controprestazione dell'uso di aree pubbliche”; detto “uso […] costituisce, invece, la giustificazione del o, in alternativa, il presupposto della (Cass. civile, sez. V, sent. N. 1951/2022, parte CP_6 Pt_4 motiva).
La legge 160/2019 riproduce, con elencazione per lettere distinte al comma 819 dell'art. 1, l. 160/2019, i presupposti del SA (e del COSAP, sua alternativa patrimoniale), da una parte, e dell'ICP (e del CIMP), dall'altra. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la novella del 2019 non modifica i presupposti dei prelievi abrogati: il citato comma 819 riproduce, senza alcuna innovazione, il dualismo dei “presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della SA (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità)” (App. Ancona, sent. 944/2023 RG, parte motiva).
Dalla immutata eterogeneità delle forme di prelievo ora ricondotte nell'alveo del CUP – differenti per ragione giustificatrice e dunque per presupposti, parte della giurisprudenza – che questo Tribunale ritiene di condividere – ha dedotto la natura “bicefala” del Canone unico (cfr. App. Ancona, sent. 944/2023 RG: “anche il Canone Unico [ha] natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere”). Secondo tale interpretazione, dunque, il CUP non stravolgerebbe la natura dei prelievi abrogati, sicché il canone cd. “pubblicitario”, di cui alla lett. B) del comma 819, conserverebbe natura tributaria, mentre il canone da concessione di spazi e aree, di cui alla lett. A) comma 819, manterrebbe sostanza patrimoniale, in conformità alla sua natura di corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici (in tal senso, Corte Giustizia Tributaria II grado Liguria, sent. 799/24). La “natura eterogenea degli istituti accorpati” nel CUP, d'altra parte, è stata evidenziata dal provvedimento con il quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con riguardo alla giurisdizione sull'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il Canone unico.
Al riconoscimento della natura “bicefala” del CUP non osta infine il nomen iuris, in ossequio al principio dell'irrilevanza della formale denominazione del prelievo: Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, infatti, al fine di individuare la natura del prelievo non rileva “l'autoqualificazione legislativa”, ma soltanto la “disciplina posta dal legislatore ordinario” (Corte Cost., sent. 141/2009). Ciò trova conferma nell'art. 46 d. lgs. 14 novembre 2024, n. 175, a mente del quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
La clausola di invarianza del gettito fiscale, di cui al comma 817, corrobora ulteriormente la tesi della sostanziale continuità della disciplina delle forme di prelievo: la volontà legislativa di assicurare agli Enti un “gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente” (art. 1, comma 817 l. 160/2019) non si spiega, se non ritenendo che i presupposti, e più in generale gli elementi essenziali dei vari prelievi, siano rimasti immutati. Né convince la tesi opposta, secondo la quale detta invarianza “non necessariamente può raggiungersi con il solo mantenimento della pregressa disciplina, ma pure con la – anche - indicata rimodulazione tariffaria” (App. Trieste, sent. 04/02/2025, n. 21): tale opzione interpretativa, infatti, nel predicare una discrezionalità illimitata dell'Ente locale nell'aggravio dell'imposizione, si pone in contrasto con il “principio generale di corrispettività che caratterizza alcuni dei tributi (tra i quali la ex , oggetto del quesito in esame) accorpati nel canone unico Pt_4 patrimoniale, sì da far venir meno funzione e causale del tributo originario” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delibera n. 216/2024/PAR), ed espone la disciplina a dubbi di
7 incostituzionalità “per violazione degli artt. 23 e 119 Cost., non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 29.11.2021, n. 1428)” (TAR Lazio, sent. 3248/2022, parte motiva). La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio della clausola è assicurare agli Enti locali risorse complessivamente non inferiori a quelle tratte dai prelievi abrogati, non certo aggravare l'imposizione fiscale (Cons. Stato, Sent. n. 5632/2024, parte motiva: “7.9.4. Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817). In particolare, il limite dell'invarianza finanziaria deve essere rapportato all'intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all'intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell'amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
7.9.5. Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito”). Inoltre, la tesi qui respinta non considera che “sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP” (App. Ancona, sent. 944/2023 RG).
Considerato, alla luce degli argomenti suesposti, che non emergono indizi quanto alla volontà del legislatore di stravolgere gli elementi essenziali delle forme di prelievo abrogate, e considerata altresì la clausola di “pari gettito”, di cui al comma 817, questo Tribunale ritiene di condividere l'orientamento che predica la continuità normativa sotto tutti i profili non espressamente riformati dal legislatore, tra i quali i presupposti e la titolarità attiva della relativa obbligazione. A tale conclusione non osta il differente tenore letterale della disciplina di cui alla l. 160/2019, rispetto alla normativa in punto SA e contrariamente al comma terzo dell'art. 38 d.lgs. 507/1993, infatti, il comma 819 CP_6 dell'art. 1 l. 160/2019 non contempla espressamente, tra le zone occupabili, le “aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”. La tesi di parte attrice, infatti, si pone in contrasto con l'intenzione dichiarata del legislatore, il quale afferma esplicitamente di non voler Parte ridurre il gettito che gli Enti locali traevano dai singoli prelievi, ora ricondotti nell'alveo del e la Suprema Corte ha chiarito che “Il criterio di interpretazione teologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo” (Cass. civile sez. lav., 13/04/1996, n. 3495) – in questo caso, la disciplina del sistema dei tributi di loro competenza e, più in generale, della finanza pubblica, nonché contraddittoria, rispetto alla logica che informa l'amministrazione delle aree in questione. Infine, come evidenziato dalla migliore dottrina – che l'art. 118, comma 3 disp. Att. C.p.c. vieta di citare – le aree private interessate da servitù pubbliche “necessitano di una serie di attenzioni legate alla pubblica sicurezza, alla viabilità, al decoro urbano e in generale a una responsabilità da parte dell'autorità amministrativa”, sicché esse vanno equiparate, ai fini dell'applicazione del CUP, a quelle pubbliche: “in caso di occupazione si prefigurano infatti gli stessi principi e presupposti che vediamo abitualmente concretizzarsi sulle aree pubbliche. Basti pensare al sacrificio imposto alla collettività che consegue direttamente da una occupazione, diventerebbe inspiegabile e poco logico stabilire il pagamento di un canone per un'occupazione realizzata su un'area pubblica e una totale esclusione per la stessa tipologia realizzata a pochi passi di distanza sotto un portico privato, dove tuttavia transitano liberamente centinaia di persone al giorno”. […] Aree quindi dove diventa ovvia un'attività regolamentata, impossibile quindi ritenere queste aree estranee alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale, per di più risulterebbe anche iniquo nei confronti dei diversi operatori economici che operano nel medesimo contesto”.
In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza formatasi sulla disciplina delle abrogate e e invocabili anche in materia di Canone Unico, stante la richiamata continuità Pt_4 CP_6 normativa, ne deriva la sussistenza dei presupposti applicativi del CUP, poiché risulta effettivamente occupato dall'infrastruttura attualmente oggetto di concessione in favore dell'odierna attrice lo spazio
8 sottostante il viadotto autostradale (cfr. Cass. civile sez. trib., 22/01/2024, n. 2164, parte motiva: ““In tema di SA l'occupazione dello spazio sovrastante strade comunali o provinciali, tramite manufatti per la realizzazione della rete autostradale (nella specie, cavalcavia), ove compiuta non direttamente dallo Stato, ma dal concessionario dell'opera pubblica, ricade nell'applicazione dell'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto tali strade continuano a far parte del demanio comunale o provinciale e sono occupate, sia pure legittimamente, da soggetto diverso dall'ente territoriale titolare”). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice l'applicazione, da parte del del canone da occupazione, ai sensi dell'art. 33 Reg. Comunale n. 26 Controparte_3 del 22.5.23, poiché i presupposti ivi individuati appaiono godere della necessaria copertura legislativa;
né può utilmente invocarsi il disposto dell'art. 14 della Convenzione del 1977, rubricata “transazione”, ai sensi del quale ““con la presente Convenzione si intendono definitivamente regolati tutti i rapporti riguardanti le interferenze della viabilità ordinaria di competenza del tanto comunale che vicinale, con l'A.d.F., nessuno escluso, CP_3 compresi quelli eventualmente non espressamente richiamati nonché tutte le altre interferenze meglio descritte all'art. 3, per cui il riconosce, anche in via transattiva, di non avere più nulla a pretendere a questi titoli dalla Società”. Prova CP_3 troppo, la difesa di , nel dedurre dalla pattuizione in discorso una sorta di Controparte_7 esenzione totale da qualsivoglia forma di prelievo, comunque connessa all'occupazione di aree comunali: alla luce dell'oggetto della convenzione, circoscritto ai rapporti derivanti dal complesso degli interventi necessari alla realizzazione e alla gestione dell'infrastruttura autostradale (art. 3), la clausola va interpretata come funzionale a definire la titolarità e dei fondi interessati da detti interventi e delle opere realizzande (Artt. 5, 7 e 8), nonché al riparto degli oneri di manutenzione (art. 9). Esorbita dall'oggetto della convenzione, invece, il riconoscimento di una presunta esenzione fiscale – peraltro senza limiti temporali, nella ricostruzione di parte attrice – operante rispetto a ogni prelievo eventualmente introdotto dalla normativa primaria successiva, la cui entità non era predeterminabile dall'Ente locale e, pertanto, da questo non poteva essere validamente dismessa.
È altresì infondato il motivo di opposizione sollevato con riferimento all'art. 36 del Regolamento del Comune di CP_3
La disposizione, rubricata “Occupazioni abusive”, disciplina la procedura relativa alla contestazione del carattere abusivo dell'occupazione, quale definito dal comma primo dell'art. 36 nelle due ipotesi di violazione delle prescrizioni di cui all'atto autorizzatorio o della concessione, oppure nel protrarsi l'occupazione – legittimamente intrapresa – oltre il termine finale, e in difetto di proroga. Poiché la fattispecie di cui in causa attiene a una forma di occupazione legittimamente instaurata, nonché rispettosa delle prescrizioni di cui alla Convenzione del 1977 – la cui violazione non viene contestata dall'Ente locale, limitatosi ad eccepire, in sede di avviso di accertamento, l'omesso pagamento del CUP
– la pretesa relativa alla sanzione per omesso pagamento del Canone, nonché ad interessi e spese di notifica, è fondata.
Va dunque rigettata l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Canone unico annuale per il periodo
[...]
1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del CP_1 in data 1.4.2025 e notificato il 14.4.2025. Controparte_3
Considerata l'assenza di un orientamento consolidato in punto di interpretazione della disciplina del Canone Unico, e il contrasto tutt'ora pendente presso le Sezioni Unite della Cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
9 1- Dichiara la sussistenza dei presupposti della pretesa azionata da Controparte_1 per conto del quale dettagliata nell' l'avviso di accertamento esecutivo
[...] Controparte_3 relativo al Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del in data 1.4.2025 e notificato CP_1 Controparte_3 il 14.4.2025;
2- Rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'avviso di accertamento esecutivo relativo al Canone unico annuale per il periodo 1.6.2024-
31.12.2024, rif. atto n. 17083318, rif. part. n. 582, emesso da per conto del CP_1 [...] in data 1.4.2025 e notificato il 14.4.2025; CP_3
3- Compensa integralmente le spese di lite.
Savona, 22.12.2025 Il giudice
LA Di EN
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