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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 166/2023 RG di appello alla sentenza n. 489/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliata in Massafra presso l'Avv. Carmelo Michele De Parte_1
Giorgio dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'Avv. Fedele Moretti dal quale è CP_1 rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 20.06.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note telematiche a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso a) che aveva sottoscritto lo 11.03.2019, tramite di agenzia di intermediazione immobiliare, proposta di acquisto irrevocabile dell'appartamento sito in Taranto alla via Pitagora n. 67 e di proprietà di;
b) che alla proposta CP_1 contestualmente aveva aderito il promittente venditore, senza nulla dichiarare in ordine alla conformità del predetto immobile alle norme edilizie e urbanistiche;
c) che il prezzo era stato stabilito in € 178.000,00 da corrispondersi nel seguente modo: €
1.500,00 al momento della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria, € 8.500,00 entro e non oltre il 12.03.2019 a titolo di acconto, € 20.000,000 entro e non oltre il
10.04.2019 a titolo di secondo acconto, il saldo residuo tramite ente finanziatore al momento della stipula del contratto definitivo, da avvenire entro il 15.05.2019; d) che le parti contraenti avevano convenuto al punto 8 della proposta d'acquisto di sottoporre il contratto preliminare a verifica, da eseguirsi mediante apposite visure a cura dell'agenzia intermediaria, dell'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, conformemente a quanto dichiarato dal promittente venditore;
e) che al fine di provvedere al saldo del prezzo la promissaria acquirente aveva presentato richiesta alla per la concessione di un mutuo ipotecario di € Controparte_2
135.000,00, esortando il promittente venditore a fornire i documenti necessari per dar corso alla pratica;
f) che a tale richiesta, tuttavia, il aveva opposto un CP_1 ingiustificato rifiuto, circostanza che aveva indotto la ad esigere l'immediato Pt_1 trasferimento dell'immobile, con l'invito alla controparte a produrre tutta la documentazione occorrente per la stipula dell'atto definito entro l'8.04.2019, ovvero due giorni prima la scadenza entro cui avrebbe dovuto essere versato l'ulteriore acconto di € 20.000,00; g) che il non aderiva all'invito del promissario acquirente e, CP_1 decorso invano il termine previsto per il versamento del secondo acconto, le aveva comunicato di “ritenere" risolto il contratto per inadempimento;
h) che successivamente l'immobile era stato venduto ad altro contraente;
i) che nelle more la aveva Pt_1 appurato l'esistenza di difformità pregresse, posto che la metratura indicata nell'originale del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Taranto era di circa
103 mq., mentre quella indicata (mediante una correzione a penna) sulla copia del medesimo documento consegnato dallo intermediario, al netto delle aree esterne, era pari a 163 mq, circostanza che veniva confermata dalla certificazione acquisita in data
28.10.2019 presso l'Agenzia del Territorio, dalla quale emergeva una variazione dei dati catastali in atti dal 24.09.2019, presentata a seguito di sanatoria edilizia per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi, con atto di citazione notificato in rinnovazione il
18.02.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Taranto affinché fosse accertato l'inadempimento del delle obbligazioni CP_1 assunte con il contratto preliminare dell'11.03.2019 e pronunciata la conseguente risoluzione dello stesso, ex art. 1453 c.c., con condanna dell'originaria parte convenuta alla restituzione in suo favore del doppio della caparra confirmatoria e dell'acconto versato di € 8.500,00, rimasto privo di causale giustificativa.
Si costituiva tempestivamente il eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento CP_1 della e spiegando domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la pronuncia di Pt_1 risoluzione del preliminare per inadempimento della , il riconoscimento del Pt_1 diritto a trattenere la somma di € 1.500,00 incassata a titolo di caparra e la condanna della al risarcimento dell'ulteriore danno pari alla differenza tra il prezzo di Pt_1 vendita pattuito con l'attrice (178.000,00) e quello di effettivo realizzo (€ 165.000,00) ricavato dalla successiva vendita dell'immobile ad altro acquirente, sul presupposto che inadempiente era da considerarsi la . Pt_1
Con la sentenza n. 489/2023 qui appellata il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande attoree ed accolto interamente le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto, riconoscendo il diritto del a trattenere la caparra e condannando la CP_1
a pagare la somma di € 4.500,00 pari alla differenza tra la somma di € 13.000,00 Pt_1
- spettante al a titolo di danni per aver successivamente venduto l'immobile a CP_1 terzo ad un prezzo inferiore di 13.000 euro rispetto a quello pattuito con la - e il Pt_1 secondo acconto di € 8.500,00 che il avrebbe dovuto restituire per la risoluzione Pt_2 del contratto, sul presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento della
. Pt_1
Avverso tale decisione la con atto di citazione notificato il 2.05.2023 ha Pt_1 proposto appello allegando quali motivi di impugnazione: 1) l'omessa considerazione da parte del Tribunale delle prove offerte dall'attrice in primo grado di essersi attivata per procurarsi la capacità finanziaria e la violazione dell'art. 115 c.p.c., con particolare riferimento alla documentazione comprovante la richiesta di mutuo presentata presso l'istituto di credito , ritualmente presente in atti e Controparte_2 non contestata dalla parte avversa, (2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'errata valutazione di incapacità finanziaria della promittente acquirente a far fronte ad un eventuale mutuo e agli impegni assunti con il preliminare, nonostante tale capacità non sia fosse stata contestata dalla parte avversa;
3) l'omessa considerazione da parte del tribunale che il violando quanto previsto nell'art. 8 del contratto, non le avrebbe CP_1 consentito la verifica delle condizioni dell'immobile e che l'omessa effettuazione di una valutazione comparativa e complessiva del comportamento delle parti, al fine di valutare l'inadempimento della (nel pagamento del secondo acconto) come conseguenza Pt_1 di quello (mancata cooperazione per la verifica delle condizioni dell'immobile) del tenendo conto di un'interpretazione cronologica del contratto, 4) l'omessa CP_1 valutazione delle difformità edilizie relative all'immobile oggetto del contratto preliminare perché ritenute dal giudice di prime cure non provate ed oggetto di allegazioni difensive valutabili alla stregua di “mere protestatio”; 4) l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna dell'attrice al risarcimento del danno in aggiunta al diritto a trattenere l'importo di € 1.500,00 versato dalla a titolo di caparra, Pt_1 nonché il riconoscimento del diritto del a conseguire il risarcimento del danno CP_1 da deprezzamento dell'immobile pur in assenza di prova. Costituitosi, l'appellato con comparsa di risposta ha concluso per il rigetto dello appello e la conferma della sentenza impugnata. Quanto alla richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, domandata dall'attrice in primo grado, ha evidenziato che l'importo della caparra è stato dal tribunale ricompreso nel danno risarcibile liquidato in favore del e che, ove non fosse così, al più sarebbe CP_1 tenuto (il alla sola restituzione della somma di € 1.500,00 a suo tempo ricevuta CP_1
a titolo di caparra, ma non alla corresponsione del doppio della caparra.
Rigettata con ordinanza collegiale del 26.07.2023 l'istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.06.2025
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 115 cc.p.c. e ritenuto in modo erroneo non provato che la promittente acquirente si sia attivata per procurarsi il denaro necessario alla stipula del contratto definitivo, non tenendo conto il tribunale della richiesta di mutuo ipotecario (n. 73996) presentata in data 29.03.2019 alla filiale di Taranto della Controparte_2
, e dell'allegata richiesta di documenti avanzata dal medesimo istituto di
[...] credito, documentazione versata in atti, mai contestata da controparte ed idonea a comprovare che, contrariamente a quanto assunto in sentenza, l'attrice si era diligentemente attivata al fine di procurarsi la capacità finanziaria necessaria per far fronte alle obbligazioni assunte con il preliminare.
Con il secondo motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la Pt_1 errata valutazione da parte del Tribunale di assenza della capacità finanziaria dello acquirente di far fronte all'impegno assunto con il preliminare. A suo dire, il tribunale non avrebbe considerato che nella richiesta di mutuo aveva indicato la sua professione di insegnante e che la richiesta di mutuo ipotecario era stata sottoscritta anche dal coniuge della stessa, evidentemente a maggiore garanzia della restituzione del capitale erogato, circostanze comprovanti la sua capacità di procurarsi i mezzi finanziari necessari, né avrebbe il tribunale considerato che la controparte non aveva contestato la
“capacità finanziaria” della promittente acquirente. Ne consegue, sempre a dire della appellante, che il primo giudice adito aveva erroneamente fondato la sua decisione su una presunta incapacità finanziaria dell'attrice, in realtà non dimostrata e neppure specificamente “eccepita” dal convenuto. Col terzo motivo di appello la allega che il tribunale non avrebbe considerato Pt_1 che il violando quanto previsto nell'art. 8 del contratto, non le avrebbe CP_1 consentito la verifica delle condizioni dell'immobile e che la mancata cooperazione da parte del promittente venditore, avrebbe dovuto condurre il giudicante ad effettuare una valutazione comparativa e complessiva del comportamento delle parti, al fine di valutare l'inadempimento della (nel pagamento del secondo acconto) come conseguenza Pt_1 di quello (mancata cooperazione per la verifica delle condizioni dell'immobile) del tenendo conto di un'interpretazione “cronologica” del contratto, che avrebbe CP_1 comportato il sorgere di obbligazioni a carico del promissario acquirente solo a seguito di verifica delle condizioni dell'immobile, ai sensi dell'art. 3 del contratto.
Connesso al terzo motivo di appello, ed esaminabile congiuntamente ad esso, appare anche il quarto motivo di appello con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime sarebbe incorso in errore nel ritenere non provate le difformità edilizie denunciate dall'attrice, le quali invece potevano essere agevolmente riscontrate sulla base della documentazione versata in atti, attestante che l'immobile de quo era stato oggetto di una variazione catastale (all. 14 fasc. parte attrice) per l'ampliamento e la diversa distribuzione degli spazi in data 24.09.2019, vale a dire in data successiva a quella prevista per il rogito e che pertanto al momento del compromesso lo stesso presentava una condizione fattuale e giuridica differente da quella risultante dagli uffici pubblici.
I primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché tutti attinenti ai presunti inadempimenti contrapposti e alla valutazione dell'inadempimento prevalente sotto il profilo temporale - causale, non sono condivisibili.
In effetti, come allegato dalla con l'appello, va escluso che la stessa non si sia Pt_1 attivata per l'ottenimento del mutuo necessario per il saldo del prezzo e la stipula del definitivo avendo la stessa prodotto (v. all. 5 del suo fascicolo di parte) la richiesta di mutuo e le attestazioni, sottoscritte dalle banca, dalle quali risulta aver la Pt_1 presentato la domanda di concessione del mutuo e la documentazione relativa allo immobile, nello specifico l'atto di provenienza, la planimetria catastale e la visura catastale del bene oggetto del preliminare e da concedere in garanzia. Tali attestazioni dimostrano, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, che la ha avanzato Pt_1 richiesta di mutuo e si sia attivata per ottenerlo, così dimostrando la volontà di procurarsi
“la capacità finanziaria” necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Parimenti, come allegato dalla e al contrario di quanto ritenuto dal tribunale,
Pt_1 non è dimostrato e non risulta dagli atti che la non avesse la capacità reddituale
Pt_1 per procurarsi le risorse necessarie (con la concessione del mutuo) per l'acquisto dello immobile. Non risultano, cioè, elementi per affermare che la non avesse la
Pt_1 possibilità di ottenere il mutuo necessario per il pagamento del saldo del prezzo e per la stipula del contratto definitivo. Anzi, risulta esattamente il contrario. Dalla richiesta di mutuo, infatti, risulta che la stessa sia stata sottoscritta e avanzata non solo dalla
Pt_1 ma anche dal coniuge , che la prima è un'insegnante dipendente Persona_1 pubblica e il secondo è un architetto, qualifiche mai messe in dubbio dalla controparte.
La richiesta congiunta di mutuo e le qualifiche professionali dei due richiedenti, in assenza di altri elementi, consentono di ipotizzare che gli stessi fossero in grado di ottenere il mutuo e di procurarsi così le risorse finanziarie per la stipula del definitivo.
Tuttavia, si ritiene che in effetti la si sia resa inadempiente omettendo di pagare Pt_1 il secondo acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019 e che tale inadempimento sia stato di una gravità tale da legittimare il al rifiuto (eccepito tempestivamente in primo CP_1 grado) di adempiere le sue obbligazioni ex art. 1460 c.c. e ad agire per la risoluzione del contratto dal contratto ex art. 1453 c.c., rifiuto già comunicato e azione già preannunciata con la lettera del 12.04.2019.
Il contratto preliminare prevedeva il pagamento del secondo acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019 e la stipula del contratto definitivo nonché il pagamento del saldo del prezzo entro il 15.05.2019. Non versando il secondo acconto la è venuta Pt_1 meno all'obbligazione assunta. E tale inadempimento non si può escludere per aver la con lettera del 1°.04.2019 invitato il a stipulare il contratto definivo entro Pt_1 CP_1
l'8.04.2019.
La richiesta rivolta alla parte promittente venditrice di produrre la documentazione necessaria per la stipula del definitivo entro l'8.04.2019 e l'invito a stipulare entro tale data anticipata rispetto a quella pattuita del 15.05.2019, peraltro inoltrata appena qualche giorno prima rispetto alla scadenza della rata del 10.04.2019, è strumentale e priva di effetti. Essendo stato infatti pattuito tra le parti che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il 15.05.2019 e essendo anche il debitore perché obbligato CP_1 al trasferimento della proprietà dell'immobile, il termine del 15.05.2019, in mancanza di diversa pattuizione, è da ritenersi fosse stabilito anche nell'interesse del quale CP_1 debitore, ai sensi dell'art. 1184 primo periodo c.c. Non poteva pertanto la , in via Pt_1 unilaterale, pretendere di anticipare la data della stipula all'8.04.2019.
Consegue che, in attesa della stipula del definitivo prevista entro la data 15.05.2019, non poteva la esimersi dal pagare l'acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019. Pt_1
E l'inadempimento, valutato assieme al comportamento tenuto dalla , appare di Pt_1 non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) in quanto tale da minare la fiducia dell'altro contraente sulla correttezza della condotta futura della parte (la ) inadempiente Pt_1
(in tal senso, per la non scarsa importanza dell'inadempimento quando mina la fiducia sulla correttezza del comportamento futuro della parte inadempiente, cfr. Cass. civ.
2019/6364, 1981/1078). Non si può infatti non ribadire la strumentalità dell'invito ad anticipare la stipula all'8.04.2019, poiché, se non aveva ottenuto il mutuo bancario per finanziare il pagamento del saldo, non si comprende, né la lo ha indicato nel Pt_1 corso del giudizio, come la stessa potesse reperire i fondi necessari alla stipula del definitivo entro l'8.04.2019. La richiesta di anticipazione appare pertanto un modo per
“evitare” di pagare il secondo acconto e di tentare di “attribuire” sotto il profilo causale la mancata stipula del contratto definitivo all'inadempimento della controparte per non essere comparsa dinanzi al notaio l'8.04.2019. Una condotta che denota la mancanza di interesse alla stipula del contratto e la volontà di non adempiere le sue obbligazioni, confermata dalla circostanza (si ribadisce) che in pendenza del giudizio la non Pt_1 ha allegato e dimostrato di aver reperito le somme necessaria all'acquisto dello immobile o di averne diversamente reperito la disponibilità.
Né può la , a giustificazione (ex art. 1460 c.c.) del rifiuto di pagamento del Pt_1 secondo acconto, addurre la difformità urbanistica ed edilizia dell'immobile rispetto a quello originariamente assentito e accatastato, poiché nel preliminare (v. articolo 3 ultimo comma) si era pattuito che l'immobile sarebbe stato in regola con la normativa edilizia e urbanistica entro la data (15.05.2019) di stipula del definitivo e il aveva CP_1 tempo fino a quella data di sanare le difformità edilizie e catastali.
Quanto alla difformità parziale dell'immobile e al suo ampliamento abusivo, delle quali l'appellante lamenta con il terzo motivo di appello l'omessa considerazione da parte del tribunale, si rileva che tali difformità non erano di impedimento al trasferimento della proprietà dell'immobile.
Innanzitutto, perché, richiedendo l'art. 46 D.P.R.
6.06.2001 n. 380 a pena di nullità solo la menzione del titolo edilizio e non rilevando in alcun modo la conformità o la difformità parziale dell'immobile rispetto al titolo edilizio menzionato (Cass. civ. S.U.
19/8230).
In secondo luogo, perché le difformità erano sanabili, come dimostrato dalla sanatoria successiva dell'immobile documentata dalle visure catastali prodotte dalla stessa e dalla successiva vendita ad altro acquirente. Pt_1
In terzo luogo, perché, essendo prevista la stipula del definitivo entro il 15.05.2019, il
(si ribadisce) avrebbe dovuto e potuto “sanare” sotto il profilo urbanistico, CP_1 edilizio e catastale l'immobile entro detta data e non necessariamente prima.
Né rileva la clausola risolutiva espressa pattuita all'art.8 del preliminare perché essa non si riferiva agli abusi edilizi e catastali, ma ad eventuali iscrizioni e trascrizioni sullo immobile, iscrizioni e trascrizioni non risultanti e non documentate.
Sicché, in definitiva, alla scadenza della data di pagamento del secondo acconto non era configurabile un inadempimento del per le dette difformità che legittimasse il CP_1 rifiuto della di pagare l'acconto di 20.000 euro. Inadempiente, dopo la data del Pt_1
10.04.2019, era ed è stata, pertanto, la sola per il mancato pagamento del Pt_1 secondo acconto.
E per la non scarsa importanza di detto inadempimento, come su esposto, il era
CP_1 legittimato a rifiutare il suo adempimento ex art. 1460 c.c. e ad agire per la risoluzione dal contratto per inadempimento della , ai sensi dell'art 1453 c.c. Tale facoltà è Pt_1 stata preannunziata con la lettera del 12.04.2019 nella quale il ha comunicato la
CP_1 sua intenzione di agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della e per il risarcimento dei danni. Tale ultimo riferimento Pt_1 all'azione giudiziale per il risarcimento dei danni, piuttosto che al diritto di incamerare la caparra ex art. 1385 c.c., induce ad escludere che con quella lettera il abbia
CP_1 inteso esercitare il diritto di recesso ai sensi dello art. 1385 c.c. e a ritenere che il
CP_1 abbia intrapreso l'azione “ordinaria” per la risoluzione e il risarcimento dei danni.
L'inadempimento di non scarsa importanza della , come su esposto, porta a Pt_1 confermare la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della
. Pt_1
Resta da esaminare il quinto ed ultimo motivo di gravame con cui l'appellante allega la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver riconosciuto il diritto del di trattenere la caparra in aggiunta al risarcimento dei CP_1 danni, nonostante la non cumulabilità dei due rimedi e il avesse agito per la CP_1 risoluzione del contratto per inadempimento della e il risarcimento dei danni ex
Pt_1 artt. 1453 c.c., nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale riconoscendo al il diritto al risarcimento dei danni pur non CP_1 avendo lo stesso provato di aver subito un danno che fosse diretta conseguenza dello inadempimento della . Nello specifico, il Tribunale avrebbe immotivatamente
Pt_1 riconosciuto al il danno di € 13.000,00 per aver venduto l'immobile a un terzo CP_1 per un prezzo (di € 165.000) inferiore di 13.000,00 euro a quello (di € 178.000) pattuito con la , senza considerare la mancanza di prova che la differenza (in difetto) tra
Pt_1 il prezzo della successiva vendita e quello originariamente fosse una conseguenza dello inadempimento della .
Pt_1
Il motivo è fondato, giustificando la parziale riforma della sentenza impugnata.
Innanzitutto, escluso per le ragioni su esposte che il abbia esercitato il recesso CP_1 ai sensi dell'art. 1385 c.c. e ritenuto che abbia esercitato le azioni ex art. 1453 c.c., al contrario di quanto ritenuto e disposto dal tribunale, non può riconoscersi il diritto del promittente venditore a trattenere la caparra essendo tale diritto effetto in generale del recesso suddetto, qui non esercitato.
Peraltro, stante la non cumulabilità e l'incompatibilità strutturale e funzionale tra i due rimedi di cui agli artt. 1385 e 1453 c.c. (per la non cumulabilità e l'alternatività dei due rimedi cfr. Cass. civ. 2024/5854, S.U. 2009/553), non era e non è consentito riconoscere sia la caparra confirmatoria che il risarcimento dei danni.
Quanto al danno per il minor prezzo conseguito dal con la successiva vendita ad CP_1 altro soggetto, si conviene con l'appellante che la successiva vendita dell'immobile del
1°.10.2019 (conclusa prima della proposizione della domanda di risoluzione e quando il vincolo contrattuale con la persisteva) ad un prezzo inferiore (di 13.000,00 Pt_1 euro) a quello pattuito con il contratto preliminare dell'11.03.2019, vendita documentata dal (v. fascicolo di parte del primo grado), non dimostri che il danno da CP_1 deprezzamento sia conseguenza dell'inadempimento della controparte. E tale prova non
è stata in alcun altro modo fornita.
Posto che il deprezzamento dell'immobile sarebbe stato effetto dell'inadempimento dell'acquirente se si fosse verificato prima dell'inadempimento definitivo e dello scioglimento del contratto (in tal senso Cass. civ. 2025/8905) in quanto, vigente il contratto e persistendo l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo ivi pattuito, la pattuizione del prezzo (maggiore del successivo valore di mercato del bene) avrebbe
“coperto” ed evitato per il venditore la perdita derivante dal sopravvenuto minor valore di mercato del bene, pur ammettendosi nel caso in esame che la vendita a terzi è avvenuta prima dello scioglimento del contratto con la essendo stata la domanda Pt_1 di risoluzione del proposta (nel 2021) dopo la vendita a terzi (nel 2019) dello CP_1 immobile, non è stato provato (1) che vi sia stata, in vigenza del contratto, una diminuzione del valore di mercato del bene che potesse “giustificare” la vendita a terzi del bene a prezzo inferiore rispetto a quello pattuito con la , (2) che la vendita Pt_1 successiva a prezzo inferiore sia stata dunque effetto della perdita del valore di mercato del bene (deprezzamento che sarebbero stato “neutralizzato” dalla stipula con la Pt_1 al prezzo pattuito nel preliminare dell'11 marzo 2019).
Il neppure ha provato di essersi attivato diligentemente per vendere a terzi lo CP_1 immobile allo stesso prezzo pattuito prima con la , ben potendo la vendita a Pt_1 prezzo inferiore esser frutto di una scelta del venditore indotta da altri fattori e non dal comunque non provato) deprezzamento di mercato del bene.
In sintesi, non vi è prova che la vendita a minor prezzo sia effetto dell'inadempimento della e il non ha diritto al risarcimento di tale danno. Pt_1 CP_1
Confermata la risoluzione del contratto per inadempimento della e cessati Pt_1 dunque gli effetti del contratto, escluso l'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., il è obbligato a restituire alla la caparra confirmatoria di € 1.500,00 (e CP_1 Pt_1 non il doppio della caparra come preteso dalla essendo lei la parte inadempiente) Pt_1
e la prima rata di acconto di € 8.500,00.
La ha diritto anche al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 e 2033 c.c. Pt_1 sull'acconto di € 8.500,00 e solo su detta somma, in quanto nell'atto introduttivo di lite di primo grado la domanda di interessi è stata limitata a detta somma (v. conclusioni della citazione di primo grado). Avendo ivi altresì chiesto tali interessi a decorrere dalla risoluzione del contratto e considerata la risoluzione del contratto coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza (stante la natura costitutiva della pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.), detti interessi debbono farsi decorrere dal passaggio in giudicato di questa sentenza.
Non vi è da disporre in questa sede sulla restituzione di somme eventualmente versate dalla in esecuzione della sentenza qui riformata perché nessuna domanda in tal Pt_1 senso è stata avanzata dalla sino alla precisazione delle conclusioni in appello. Pt_1
L'ha avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, perciò tardivamente, poiché con la comparsa conclusionale non è ammesso avanzare nuove domande.
Resta assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca in primo grado e in appello giustifica ex art. 92 c.p.c., la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
489/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 2.05.2023, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande riconvenzionali del CP_1 per il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra confirmatoria e di condanna della al risarcimento dei danni ulteriori;
condanna alla Pt_1 CP_1 restituzione in favore di della somma di € 10.000,00 (di cui € Parte_1
1500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria ed € 8.500,00 versata a titolo di acconto), nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 8.500,00 dal passaggio in giudicato di questa sentenza fino al saldo;
2) conferma la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare dell'11.03.2029 per inadempimento di;
Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della di condanna del Pt_1 alla restituzione di tutte le somme percepite a seguito dell'esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado e avanzata nella comparsa conclusionale di appello.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 166/2023 RG di appello alla sentenza n. 489/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliata in Massafra presso l'Avv. Carmelo Michele De Parte_1
Giorgio dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'Avv. Fedele Moretti dal quale è CP_1 rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 20.06.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note telematiche a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso a) che aveva sottoscritto lo 11.03.2019, tramite di agenzia di intermediazione immobiliare, proposta di acquisto irrevocabile dell'appartamento sito in Taranto alla via Pitagora n. 67 e di proprietà di;
b) che alla proposta CP_1 contestualmente aveva aderito il promittente venditore, senza nulla dichiarare in ordine alla conformità del predetto immobile alle norme edilizie e urbanistiche;
c) che il prezzo era stato stabilito in € 178.000,00 da corrispondersi nel seguente modo: €
1.500,00 al momento della sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria, € 8.500,00 entro e non oltre il 12.03.2019 a titolo di acconto, € 20.000,000 entro e non oltre il
10.04.2019 a titolo di secondo acconto, il saldo residuo tramite ente finanziatore al momento della stipula del contratto definitivo, da avvenire entro il 15.05.2019; d) che le parti contraenti avevano convenuto al punto 8 della proposta d'acquisto di sottoporre il contratto preliminare a verifica, da eseguirsi mediante apposite visure a cura dell'agenzia intermediaria, dell'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, conformemente a quanto dichiarato dal promittente venditore;
e) che al fine di provvedere al saldo del prezzo la promissaria acquirente aveva presentato richiesta alla per la concessione di un mutuo ipotecario di € Controparte_2
135.000,00, esortando il promittente venditore a fornire i documenti necessari per dar corso alla pratica;
f) che a tale richiesta, tuttavia, il aveva opposto un CP_1 ingiustificato rifiuto, circostanza che aveva indotto la ad esigere l'immediato Pt_1 trasferimento dell'immobile, con l'invito alla controparte a produrre tutta la documentazione occorrente per la stipula dell'atto definito entro l'8.04.2019, ovvero due giorni prima la scadenza entro cui avrebbe dovuto essere versato l'ulteriore acconto di € 20.000,00; g) che il non aderiva all'invito del promissario acquirente e, CP_1 decorso invano il termine previsto per il versamento del secondo acconto, le aveva comunicato di “ritenere" risolto il contratto per inadempimento;
h) che successivamente l'immobile era stato venduto ad altro contraente;
i) che nelle more la aveva Pt_1 appurato l'esistenza di difformità pregresse, posto che la metratura indicata nell'originale del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Taranto era di circa
103 mq., mentre quella indicata (mediante una correzione a penna) sulla copia del medesimo documento consegnato dallo intermediario, al netto delle aree esterne, era pari a 163 mq, circostanza che veniva confermata dalla certificazione acquisita in data
28.10.2019 presso l'Agenzia del Territorio, dalla quale emergeva una variazione dei dati catastali in atti dal 24.09.2019, presentata a seguito di sanatoria edilizia per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi, con atto di citazione notificato in rinnovazione il
18.02.2021 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Taranto affinché fosse accertato l'inadempimento del delle obbligazioni CP_1 assunte con il contratto preliminare dell'11.03.2019 e pronunciata la conseguente risoluzione dello stesso, ex art. 1453 c.c., con condanna dell'originaria parte convenuta alla restituzione in suo favore del doppio della caparra confirmatoria e dell'acconto versato di € 8.500,00, rimasto privo di causale giustificativa.
Si costituiva tempestivamente il eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento CP_1 della e spiegando domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la pronuncia di Pt_1 risoluzione del preliminare per inadempimento della , il riconoscimento del Pt_1 diritto a trattenere la somma di € 1.500,00 incassata a titolo di caparra e la condanna della al risarcimento dell'ulteriore danno pari alla differenza tra il prezzo di Pt_1 vendita pattuito con l'attrice (178.000,00) e quello di effettivo realizzo (€ 165.000,00) ricavato dalla successiva vendita dell'immobile ad altro acquirente, sul presupposto che inadempiente era da considerarsi la . Pt_1
Con la sentenza n. 489/2023 qui appellata il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande attoree ed accolto interamente le domande riconvenzionali spiegate dal convenuto, riconoscendo il diritto del a trattenere la caparra e condannando la CP_1
a pagare la somma di € 4.500,00 pari alla differenza tra la somma di € 13.000,00 Pt_1
- spettante al a titolo di danni per aver successivamente venduto l'immobile a CP_1 terzo ad un prezzo inferiore di 13.000 euro rispetto a quello pattuito con la - e il Pt_1 secondo acconto di € 8.500,00 che il avrebbe dovuto restituire per la risoluzione Pt_2 del contratto, sul presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento della
. Pt_1
Avverso tale decisione la con atto di citazione notificato il 2.05.2023 ha Pt_1 proposto appello allegando quali motivi di impugnazione: 1) l'omessa considerazione da parte del Tribunale delle prove offerte dall'attrice in primo grado di essersi attivata per procurarsi la capacità finanziaria e la violazione dell'art. 115 c.p.c., con particolare riferimento alla documentazione comprovante la richiesta di mutuo presentata presso l'istituto di credito , ritualmente presente in atti e Controparte_2 non contestata dalla parte avversa, (2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'errata valutazione di incapacità finanziaria della promittente acquirente a far fronte ad un eventuale mutuo e agli impegni assunti con il preliminare, nonostante tale capacità non sia fosse stata contestata dalla parte avversa;
3) l'omessa considerazione da parte del tribunale che il violando quanto previsto nell'art. 8 del contratto, non le avrebbe CP_1 consentito la verifica delle condizioni dell'immobile e che l'omessa effettuazione di una valutazione comparativa e complessiva del comportamento delle parti, al fine di valutare l'inadempimento della (nel pagamento del secondo acconto) come conseguenza Pt_1 di quello (mancata cooperazione per la verifica delle condizioni dell'immobile) del tenendo conto di un'interpretazione cronologica del contratto, 4) l'omessa CP_1 valutazione delle difformità edilizie relative all'immobile oggetto del contratto preliminare perché ritenute dal giudice di prime cure non provate ed oggetto di allegazioni difensive valutabili alla stregua di “mere protestatio”; 4) l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna dell'attrice al risarcimento del danno in aggiunta al diritto a trattenere l'importo di € 1.500,00 versato dalla a titolo di caparra, Pt_1 nonché il riconoscimento del diritto del a conseguire il risarcimento del danno CP_1 da deprezzamento dell'immobile pur in assenza di prova. Costituitosi, l'appellato con comparsa di risposta ha concluso per il rigetto dello appello e la conferma della sentenza impugnata. Quanto alla richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, domandata dall'attrice in primo grado, ha evidenziato che l'importo della caparra è stato dal tribunale ricompreso nel danno risarcibile liquidato in favore del e che, ove non fosse così, al più sarebbe CP_1 tenuto (il alla sola restituzione della somma di € 1.500,00 a suo tempo ricevuta CP_1
a titolo di caparra, ma non alla corresponsione del doppio della caparra.
Rigettata con ordinanza collegiale del 26.07.2023 l'istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 20.06.2025
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega che il giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 115 cc.p.c. e ritenuto in modo erroneo non provato che la promittente acquirente si sia attivata per procurarsi il denaro necessario alla stipula del contratto definitivo, non tenendo conto il tribunale della richiesta di mutuo ipotecario (n. 73996) presentata in data 29.03.2019 alla filiale di Taranto della Controparte_2
, e dell'allegata richiesta di documenti avanzata dal medesimo istituto di
[...] credito, documentazione versata in atti, mai contestata da controparte ed idonea a comprovare che, contrariamente a quanto assunto in sentenza, l'attrice si era diligentemente attivata al fine di procurarsi la capacità finanziaria necessaria per far fronte alle obbligazioni assunte con il preliminare.
Con il secondo motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la Pt_1 errata valutazione da parte del Tribunale di assenza della capacità finanziaria dello acquirente di far fronte all'impegno assunto con il preliminare. A suo dire, il tribunale non avrebbe considerato che nella richiesta di mutuo aveva indicato la sua professione di insegnante e che la richiesta di mutuo ipotecario era stata sottoscritta anche dal coniuge della stessa, evidentemente a maggiore garanzia della restituzione del capitale erogato, circostanze comprovanti la sua capacità di procurarsi i mezzi finanziari necessari, né avrebbe il tribunale considerato che la controparte non aveva contestato la
“capacità finanziaria” della promittente acquirente. Ne consegue, sempre a dire della appellante, che il primo giudice adito aveva erroneamente fondato la sua decisione su una presunta incapacità finanziaria dell'attrice, in realtà non dimostrata e neppure specificamente “eccepita” dal convenuto. Col terzo motivo di appello la allega che il tribunale non avrebbe considerato Pt_1 che il violando quanto previsto nell'art. 8 del contratto, non le avrebbe CP_1 consentito la verifica delle condizioni dell'immobile e che la mancata cooperazione da parte del promittente venditore, avrebbe dovuto condurre il giudicante ad effettuare una valutazione comparativa e complessiva del comportamento delle parti, al fine di valutare l'inadempimento della (nel pagamento del secondo acconto) come conseguenza Pt_1 di quello (mancata cooperazione per la verifica delle condizioni dell'immobile) del tenendo conto di un'interpretazione “cronologica” del contratto, che avrebbe CP_1 comportato il sorgere di obbligazioni a carico del promissario acquirente solo a seguito di verifica delle condizioni dell'immobile, ai sensi dell'art. 3 del contratto.
Connesso al terzo motivo di appello, ed esaminabile congiuntamente ad esso, appare anche il quarto motivo di appello con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime sarebbe incorso in errore nel ritenere non provate le difformità edilizie denunciate dall'attrice, le quali invece potevano essere agevolmente riscontrate sulla base della documentazione versata in atti, attestante che l'immobile de quo era stato oggetto di una variazione catastale (all. 14 fasc. parte attrice) per l'ampliamento e la diversa distribuzione degli spazi in data 24.09.2019, vale a dire in data successiva a quella prevista per il rogito e che pertanto al momento del compromesso lo stesso presentava una condizione fattuale e giuridica differente da quella risultante dagli uffici pubblici.
I primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché tutti attinenti ai presunti inadempimenti contrapposti e alla valutazione dell'inadempimento prevalente sotto il profilo temporale - causale, non sono condivisibili.
In effetti, come allegato dalla con l'appello, va escluso che la stessa non si sia Pt_1 attivata per l'ottenimento del mutuo necessario per il saldo del prezzo e la stipula del definitivo avendo la stessa prodotto (v. all. 5 del suo fascicolo di parte) la richiesta di mutuo e le attestazioni, sottoscritte dalle banca, dalle quali risulta aver la Pt_1 presentato la domanda di concessione del mutuo e la documentazione relativa allo immobile, nello specifico l'atto di provenienza, la planimetria catastale e la visura catastale del bene oggetto del preliminare e da concedere in garanzia. Tali attestazioni dimostrano, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, che la ha avanzato Pt_1 richiesta di mutuo e si sia attivata per ottenerlo, così dimostrando la volontà di procurarsi
“la capacità finanziaria” necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Parimenti, come allegato dalla e al contrario di quanto ritenuto dal tribunale,
Pt_1 non è dimostrato e non risulta dagli atti che la non avesse la capacità reddituale
Pt_1 per procurarsi le risorse necessarie (con la concessione del mutuo) per l'acquisto dello immobile. Non risultano, cioè, elementi per affermare che la non avesse la
Pt_1 possibilità di ottenere il mutuo necessario per il pagamento del saldo del prezzo e per la stipula del contratto definitivo. Anzi, risulta esattamente il contrario. Dalla richiesta di mutuo, infatti, risulta che la stessa sia stata sottoscritta e avanzata non solo dalla
Pt_1 ma anche dal coniuge , che la prima è un'insegnante dipendente Persona_1 pubblica e il secondo è un architetto, qualifiche mai messe in dubbio dalla controparte.
La richiesta congiunta di mutuo e le qualifiche professionali dei due richiedenti, in assenza di altri elementi, consentono di ipotizzare che gli stessi fossero in grado di ottenere il mutuo e di procurarsi così le risorse finanziarie per la stipula del definitivo.
Tuttavia, si ritiene che in effetti la si sia resa inadempiente omettendo di pagare Pt_1 il secondo acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019 e che tale inadempimento sia stato di una gravità tale da legittimare il al rifiuto (eccepito tempestivamente in primo CP_1 grado) di adempiere le sue obbligazioni ex art. 1460 c.c. e ad agire per la risoluzione del contratto dal contratto ex art. 1453 c.c., rifiuto già comunicato e azione già preannunciata con la lettera del 12.04.2019.
Il contratto preliminare prevedeva il pagamento del secondo acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019 e la stipula del contratto definitivo nonché il pagamento del saldo del prezzo entro il 15.05.2019. Non versando il secondo acconto la è venuta Pt_1 meno all'obbligazione assunta. E tale inadempimento non si può escludere per aver la con lettera del 1°.04.2019 invitato il a stipulare il contratto definivo entro Pt_1 CP_1
l'8.04.2019.
La richiesta rivolta alla parte promittente venditrice di produrre la documentazione necessaria per la stipula del definitivo entro l'8.04.2019 e l'invito a stipulare entro tale data anticipata rispetto a quella pattuita del 15.05.2019, peraltro inoltrata appena qualche giorno prima rispetto alla scadenza della rata del 10.04.2019, è strumentale e priva di effetti. Essendo stato infatti pattuito tra le parti che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il 15.05.2019 e essendo anche il debitore perché obbligato CP_1 al trasferimento della proprietà dell'immobile, il termine del 15.05.2019, in mancanza di diversa pattuizione, è da ritenersi fosse stabilito anche nell'interesse del quale CP_1 debitore, ai sensi dell'art. 1184 primo periodo c.c. Non poteva pertanto la , in via Pt_1 unilaterale, pretendere di anticipare la data della stipula all'8.04.2019.
Consegue che, in attesa della stipula del definitivo prevista entro la data 15.05.2019, non poteva la esimersi dal pagare l'acconto di € 20.000,00 entro il 10.04.2019. Pt_1
E l'inadempimento, valutato assieme al comportamento tenuto dalla , appare di Pt_1 non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) in quanto tale da minare la fiducia dell'altro contraente sulla correttezza della condotta futura della parte (la ) inadempiente Pt_1
(in tal senso, per la non scarsa importanza dell'inadempimento quando mina la fiducia sulla correttezza del comportamento futuro della parte inadempiente, cfr. Cass. civ.
2019/6364, 1981/1078). Non si può infatti non ribadire la strumentalità dell'invito ad anticipare la stipula all'8.04.2019, poiché, se non aveva ottenuto il mutuo bancario per finanziare il pagamento del saldo, non si comprende, né la lo ha indicato nel Pt_1 corso del giudizio, come la stessa potesse reperire i fondi necessari alla stipula del definitivo entro l'8.04.2019. La richiesta di anticipazione appare pertanto un modo per
“evitare” di pagare il secondo acconto e di tentare di “attribuire” sotto il profilo causale la mancata stipula del contratto definitivo all'inadempimento della controparte per non essere comparsa dinanzi al notaio l'8.04.2019. Una condotta che denota la mancanza di interesse alla stipula del contratto e la volontà di non adempiere le sue obbligazioni, confermata dalla circostanza (si ribadisce) che in pendenza del giudizio la non Pt_1 ha allegato e dimostrato di aver reperito le somme necessaria all'acquisto dello immobile o di averne diversamente reperito la disponibilità.
Né può la , a giustificazione (ex art. 1460 c.c.) del rifiuto di pagamento del Pt_1 secondo acconto, addurre la difformità urbanistica ed edilizia dell'immobile rispetto a quello originariamente assentito e accatastato, poiché nel preliminare (v. articolo 3 ultimo comma) si era pattuito che l'immobile sarebbe stato in regola con la normativa edilizia e urbanistica entro la data (15.05.2019) di stipula del definitivo e il aveva CP_1 tempo fino a quella data di sanare le difformità edilizie e catastali.
Quanto alla difformità parziale dell'immobile e al suo ampliamento abusivo, delle quali l'appellante lamenta con il terzo motivo di appello l'omessa considerazione da parte del tribunale, si rileva che tali difformità non erano di impedimento al trasferimento della proprietà dell'immobile.
Innanzitutto, perché, richiedendo l'art. 46 D.P.R.
6.06.2001 n. 380 a pena di nullità solo la menzione del titolo edilizio e non rilevando in alcun modo la conformità o la difformità parziale dell'immobile rispetto al titolo edilizio menzionato (Cass. civ. S.U.
19/8230).
In secondo luogo, perché le difformità erano sanabili, come dimostrato dalla sanatoria successiva dell'immobile documentata dalle visure catastali prodotte dalla stessa e dalla successiva vendita ad altro acquirente. Pt_1
In terzo luogo, perché, essendo prevista la stipula del definitivo entro il 15.05.2019, il
(si ribadisce) avrebbe dovuto e potuto “sanare” sotto il profilo urbanistico, CP_1 edilizio e catastale l'immobile entro detta data e non necessariamente prima.
Né rileva la clausola risolutiva espressa pattuita all'art.8 del preliminare perché essa non si riferiva agli abusi edilizi e catastali, ma ad eventuali iscrizioni e trascrizioni sullo immobile, iscrizioni e trascrizioni non risultanti e non documentate.
Sicché, in definitiva, alla scadenza della data di pagamento del secondo acconto non era configurabile un inadempimento del per le dette difformità che legittimasse il CP_1 rifiuto della di pagare l'acconto di 20.000 euro. Inadempiente, dopo la data del Pt_1
10.04.2019, era ed è stata, pertanto, la sola per il mancato pagamento del Pt_1 secondo acconto.
E per la non scarsa importanza di detto inadempimento, come su esposto, il era
CP_1 legittimato a rifiutare il suo adempimento ex art. 1460 c.c. e ad agire per la risoluzione dal contratto per inadempimento della , ai sensi dell'art 1453 c.c. Tale facoltà è Pt_1 stata preannunziata con la lettera del 12.04.2019 nella quale il ha comunicato la
CP_1 sua intenzione di agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della e per il risarcimento dei danni. Tale ultimo riferimento Pt_1 all'azione giudiziale per il risarcimento dei danni, piuttosto che al diritto di incamerare la caparra ex art. 1385 c.c., induce ad escludere che con quella lettera il abbia
CP_1 inteso esercitare il diritto di recesso ai sensi dello art. 1385 c.c. e a ritenere che il
CP_1 abbia intrapreso l'azione “ordinaria” per la risoluzione e il risarcimento dei danni.
L'inadempimento di non scarsa importanza della , come su esposto, porta a Pt_1 confermare la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della
. Pt_1
Resta da esaminare il quinto ed ultimo motivo di gravame con cui l'appellante allega la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale per aver riconosciuto il diritto del di trattenere la caparra in aggiunta al risarcimento dei CP_1 danni, nonostante la non cumulabilità dei due rimedi e il avesse agito per la CP_1 risoluzione del contratto per inadempimento della e il risarcimento dei danni ex
Pt_1 artt. 1453 c.c., nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale riconoscendo al il diritto al risarcimento dei danni pur non CP_1 avendo lo stesso provato di aver subito un danno che fosse diretta conseguenza dello inadempimento della . Nello specifico, il Tribunale avrebbe immotivatamente
Pt_1 riconosciuto al il danno di € 13.000,00 per aver venduto l'immobile a un terzo CP_1 per un prezzo (di € 165.000) inferiore di 13.000,00 euro a quello (di € 178.000) pattuito con la , senza considerare la mancanza di prova che la differenza (in difetto) tra
Pt_1 il prezzo della successiva vendita e quello originariamente fosse una conseguenza dello inadempimento della .
Pt_1
Il motivo è fondato, giustificando la parziale riforma della sentenza impugnata.
Innanzitutto, escluso per le ragioni su esposte che il abbia esercitato il recesso CP_1 ai sensi dell'art. 1385 c.c. e ritenuto che abbia esercitato le azioni ex art. 1453 c.c., al contrario di quanto ritenuto e disposto dal tribunale, non può riconoscersi il diritto del promittente venditore a trattenere la caparra essendo tale diritto effetto in generale del recesso suddetto, qui non esercitato.
Peraltro, stante la non cumulabilità e l'incompatibilità strutturale e funzionale tra i due rimedi di cui agli artt. 1385 e 1453 c.c. (per la non cumulabilità e l'alternatività dei due rimedi cfr. Cass. civ. 2024/5854, S.U. 2009/553), non era e non è consentito riconoscere sia la caparra confirmatoria che il risarcimento dei danni.
Quanto al danno per il minor prezzo conseguito dal con la successiva vendita ad CP_1 altro soggetto, si conviene con l'appellante che la successiva vendita dell'immobile del
1°.10.2019 (conclusa prima della proposizione della domanda di risoluzione e quando il vincolo contrattuale con la persisteva) ad un prezzo inferiore (di 13.000,00 Pt_1 euro) a quello pattuito con il contratto preliminare dell'11.03.2019, vendita documentata dal (v. fascicolo di parte del primo grado), non dimostri che il danno da CP_1 deprezzamento sia conseguenza dell'inadempimento della controparte. E tale prova non
è stata in alcun altro modo fornita.
Posto che il deprezzamento dell'immobile sarebbe stato effetto dell'inadempimento dell'acquirente se si fosse verificato prima dell'inadempimento definitivo e dello scioglimento del contratto (in tal senso Cass. civ. 2025/8905) in quanto, vigente il contratto e persistendo l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo ivi pattuito, la pattuizione del prezzo (maggiore del successivo valore di mercato del bene) avrebbe
“coperto” ed evitato per il venditore la perdita derivante dal sopravvenuto minor valore di mercato del bene, pur ammettendosi nel caso in esame che la vendita a terzi è avvenuta prima dello scioglimento del contratto con la essendo stata la domanda Pt_1 di risoluzione del proposta (nel 2021) dopo la vendita a terzi (nel 2019) dello CP_1 immobile, non è stato provato (1) che vi sia stata, in vigenza del contratto, una diminuzione del valore di mercato del bene che potesse “giustificare” la vendita a terzi del bene a prezzo inferiore rispetto a quello pattuito con la , (2) che la vendita Pt_1 successiva a prezzo inferiore sia stata dunque effetto della perdita del valore di mercato del bene (deprezzamento che sarebbero stato “neutralizzato” dalla stipula con la Pt_1 al prezzo pattuito nel preliminare dell'11 marzo 2019).
Il neppure ha provato di essersi attivato diligentemente per vendere a terzi lo CP_1 immobile allo stesso prezzo pattuito prima con la , ben potendo la vendita a Pt_1 prezzo inferiore esser frutto di una scelta del venditore indotta da altri fattori e non dal comunque non provato) deprezzamento di mercato del bene.
In sintesi, non vi è prova che la vendita a minor prezzo sia effetto dell'inadempimento della e il non ha diritto al risarcimento di tale danno. Pt_1 CP_1
Confermata la risoluzione del contratto per inadempimento della e cessati Pt_1 dunque gli effetti del contratto, escluso l'esercizio del recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., il è obbligato a restituire alla la caparra confirmatoria di € 1.500,00 (e CP_1 Pt_1 non il doppio della caparra come preteso dalla essendo lei la parte inadempiente) Pt_1
e la prima rata di acconto di € 8.500,00.
La ha diritto anche al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 e 2033 c.c. Pt_1 sull'acconto di € 8.500,00 e solo su detta somma, in quanto nell'atto introduttivo di lite di primo grado la domanda di interessi è stata limitata a detta somma (v. conclusioni della citazione di primo grado). Avendo ivi altresì chiesto tali interessi a decorrere dalla risoluzione del contratto e considerata la risoluzione del contratto coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza (stante la natura costitutiva della pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.), detti interessi debbono farsi decorrere dal passaggio in giudicato di questa sentenza.
Non vi è da disporre in questa sede sulla restituzione di somme eventualmente versate dalla in esecuzione della sentenza qui riformata perché nessuna domanda in tal Pt_1 senso è stata avanzata dalla sino alla precisazione delle conclusioni in appello. Pt_1
L'ha avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, perciò tardivamente, poiché con la comparsa conclusionale non è ammesso avanzare nuove domande.
Resta assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca in primo grado e in appello giustifica ex art. 92 c.p.c., la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
489/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 2.05.2023, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande riconvenzionali del CP_1 per il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra confirmatoria e di condanna della al risarcimento dei danni ulteriori;
condanna alla Pt_1 CP_1 restituzione in favore di della somma di € 10.000,00 (di cui € Parte_1
1500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria ed € 8.500,00 versata a titolo di acconto), nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 8.500,00 dal passaggio in giudicato di questa sentenza fino al saldo;
2) conferma la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare dell'11.03.2029 per inadempimento di;
Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della di condanna del Pt_1 alla restituzione di tutte le somme percepite a seguito dell'esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado e avanzata nella comparsa conclusionale di appello.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra