Articolo 19 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 marzo 1953
Art. 19.
Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque puo' prenderne visione ed ottenerne copia.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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