Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2025 REG.RIC.
N. 02215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2025, proposto da MI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Sollima in Milano, via Bigli 15/A;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Giuseppe Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2025, proposto da E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Giuseppe Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
MI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1995 del 2025:
della deliberazione ER 8 aprile 2025, n. 153/2025/E/eel, di decisione del reclamo presentato da MI s.r.l. nei confronti di E-distribuzione s.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375; di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, conseguente, collegato o, comunque, connesso;
quanto al ricorso n. 2215 del 2025:
- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ER) 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel recante la "Decisione del reclamo presentato da MI S.r.l. nei confronti di E-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375 " in parte qua” e della relativa nota di trasmissione, notificate a mezzo pec in data 10 aprile 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa: la nota del 17 giugno 2024 (prot. 42805); la nota del 24 giugno 2024 (prot. 44342), con la quale l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo; i verbali delle audizioni convocate dall'ER il 13 novembre 2024 e il 27 febbraio 2025; il parere tecnico della Direzione Mercati Energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, trasmesso in data 25 marzo 2025;
- di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER, di E-Distribuzione S.p.A. e di MI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. UC IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MI è un operatore economico attivo nel campo delle iniziative volte all’utilizzo e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
In data 9.11.2021 ha presentato ad E-distribuzione, quale gestore del sistema di distribuzione dell’energia elettrica, la richiesta di connessione alla rete MT di un impianto di generazione da fonte solare con una potenza in immissione richiesta di 500 KW, da ubicarsi in via Mannironi, 14, Tortolì (NU).
In data 11.3.2022 E-Distribuzione ha emesso il preventivo di connessione ID 312000375 e la relativa specifica tecnica (allegato C al preventivo).
MI, con comunicazione del 9.5.2022, ha accettato il preventivo, con impegno a curare l’iter autorizzativo relativo all’impianto di rete.
In data 13.6.2022 l’operatore ha quindi trasmesso al gestore il progetto definitivo delle opere di rete, validato da E-Distribuzione in data 17.6.2022.
In data 7.9.2023 il gestore ha avviato la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione che sono di propria competenza.
Con comunicazione scritta del 2.10.2023 il gestore di rete ha comunicato la sospensione dei lavori per la presenza di motivi ostativi alla messa in esercizio della cabina elettrica, realizzata da MI, ritenendo che l’operatore dovesse arretrare la cabina di consegna di 2 metri dal confine con il terreno di proprietà di terzi.
MI, in ragione della presenza di danni gravi e irreparabili causati dalla mancata realizzazione da parte del gestore di rete delle opere di connessione MT, ha presentato, il 31.5.2024, contestualmente ad ER e al gestore un reclamo ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. f-ter), del d.lgs. n. 387/2003.
In seguito, ossia in data 3.6.2024, MI ha comunicato la fine dei lavori relativi all’impianto di produzione, validata in pari data dal gestore.
I lavori del gestore sono stati nuovamente sospesi allorquando, con comunicazione del 6.6.2024, è stata avanzata richiesta di spostamento della cabina di consegna.
In data 17.6.2024 ER ha trasmesso ad MI una richiesta di integrazione documentale del reclamo, ottemperata dal reclamante il successivo 18.6.2024.
A seguito della richiesta del gestore, in data 21.6.2024, MI ha quindi comunicato lo spostamento della cabina di consegna.
Pertanto, la realizzazione dei lavori di connessione ad opera del gestore si è conclusa il 12.7.2024.
In data 8.8.2024 è stata poi attivata la connessione dell’impianto con l’entrata in esercizio dello stesso.
In data 13.11.2024, in sede di esame del reclamo presentato dal MI (produttore), si è tenuta l’audizione dei soggetti interessati (MI ed E-Distribuzione) convocata da ER.
Durante l’audizione «le parti hanno chiesto all’Autorità una sospensione del procedimento per avviare nei successivi 60 giorni un confronto finalizzato a cercare una soluzione bonaria della controversia di reciproca soddisfazione. L’Autorità ha fatto presente che – in caso di comunicazione di mancato componimento bonario – sarebbe stata riconvocata una nuova audizione, finalizzata o a sciogliere eventuali punti ostativi al componimento bonario o al completo chiarimento del quadro istruttorio, da svolgersi in un giorno entro il 31 gennaio 2025».
In data 14.1.2025 ER, a seguito della mancata comunicazione entro 60 giorni dell’esito del confronto bonario, ha prorogato la sospensione del procedimento fino alla prossima audizione delle parti da svolgersi entro il 28.2.2025.
Il 31.1.2025, ricevuta la comunicazione di E-Distribuzione con cui chiedeva all’Autorità di pronunciarsi sul reclamo, attesa l’impossibilità di trovare una soluzione bonaria, ER ha fissato una nuova audizione delle parti per il 20.2.2025, spostata poi al successivo 27.2.2025.
In sede di audizione il procedimento è stato ulteriormente sospeso da ER per ulteriori 10 giorni, termine entro cui le parti hanno precisato le proprie osservazioni.
Il 25.3.2025 la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico.
Con deliberazione dell’8.4.2025 n. 153/2025/E/EEL, ER, decidendo sul reclamo presentato da MI, lo ha accolto in parte, deliberando di «prescrivere a E-distribuzione S.p.A. l’erogazione a MI S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, dell’indennizzo automatico ai sensi degli artt. 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5 del TICA, per il ritardo di 23 giorni lavorativi imputabili alla medesima…nell’ultimazione dei lavori dell’impianto di rete in relazione alla pratica di connessione».
2. In data 4.6.2025 MI ha impugnato la deliberazione n. 153/2025/E/EEL (rg. n. 1995/2025) affidando il gravame ad un unico articolato motivo con cui ha contestato, ritenendole errate, «la valutazione di legittimità espressa dall’Autorità in merito alla sospensione dei lavori (per la posizione della cabina di consegna, disposta in data 2 ottobre 2023 e mantenuta fino al 20 giugno 2024)» e «la quantificazione dei giorni di ritardo rispetto al tempo di realizzazione della connessione imputabile al gestore».
Parte ricorrente contesta l’illegittima e immotivata pretesa del gestore di arretrare la cabina di consegna fino a 2 metri dal confine in quanto tale pretesa non trova fondamento e giustificazione in alcuna normativa tecnica o in giurisprudenza, tantopiù se si considera che la realizzazione della cabina è stata autorizzata dall’ente locale.
Inoltre, secondo MI, il gestore non ha il potere di sospendere i lavori di connessione unilateralmente e in un momento successivo al rilascio del titolo abilitativo.
Pertanto, diversamente da quanto prospettato dall’Autorità, il ritardo nella realizzazione dei lavori, addebitabile al gestore, è superiore a 90 giorni, dovendo quindi essere corrisposta a suo favore, oltre all’indennizzo automatico, anche la maggiorazione per il ritardo nel pagamento.
3. Come si è in parte anticipato, E-distribuzione è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica in forza della concessione originariamente attribuita ad Enel S.p.A. con il decreto del Ministro dell’Industria Commercio e Artigianato del 28 dicembre 1995 e successivamente confermata in capo ad Enel Distribuzione S.p.A. (oggi e-distribuzione S.p.A.) con il d.m. Attività Produttive del 13 ottobre 2003.
In data 6.6.2025 (anche) E-Distribuzione ha impugnato la deliberazione ER dell’8.4.2025 (rg. 2215/2025), affidando il gravame a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce l’illegittimità della deliberazione per superamento del termine di 6 mesi per l’adozione del provvedimento che dispone l’obbligo di indennizzo, fissato dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato A alla delibera n. 188/2012/E/com.
Con il secondo motivo deduce l’illegittimità della deliberazione, in particolare dei punti da 120 a 128, in cui ER ha ritenuto che le comunicazioni di E-Distribuzione non fossero idonee ad impedire il decorso del termine di 90 giorni concessi al gestore per ultimare i lavori di connessione.
Inoltre, contesta che MI avrebbe, accettando le richieste di integrazione, prestato la propria acquiescenza alla condotta di E-Distribuzione, non potendo successivamente dolersene in sede di reclamo.
Infine, sotto un terzo ed ultimo profilo, E-Distribuzione ritiene che ER abbia erroneamente applicato l’art. 14 del TICA, che espressamente sanziona il «ritardo da inerzia», ad «una ipotesi di presunta illegittimità (o meglio illiceità civilistica) della condotta di una parte del rapporto obbligatorio».
4. Nell’ambito della controversia avente rg. n. 1995/2025, proposta da MI, si è costituito in giudizio E-Distribuzione che ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso sotto tre profili: i) mediante l’impugnazione della deliberazione ER sulla corresponsione dell’indennizzo automatico, la ricorrente intende rimettere in discussione il titolo autorizzatorio che non è stato tempestivamente e specificamente contestato nelle opportune sedi; ii) la ricorrente ha dedotto che «altre cabine avallate da e-distribuzione si troverebbero in prossimità di proprietà di terzi», ma «Eventuali situazioni difformi, ove anche sussistenti, non potrebbero in alcun modo sanare l’irregolarità del caso di specie»; iii) le domande di condanna alla rimessione in pristino e in via subordinata al risarcimento per equivalente «non rientrano “nella potestà cognitiva propria della funzione giustiziale” e, più in generale, nelle sue funzioni istituzionali» oltre che «esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo». Nel merito ha puntualmente contestato le censure avversarie.
5. Nell’ambito del giudizio avente rg. n. 2215/2025, promosso da E-Distribuzione, si è costituito in giudizio MI che ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di specificità e chiarezza delle censure, nonché per la violazione del divieto di motivazione postuma. Nel merito ha puntualmente contestato le censure avversarie.
Si è altresì costituita in entrambi i giudizi l’ER, depositando la documentazione a sostegno del provvedimento gravato e contestando nel merito le censure.
7. All’udienza del 25.3.2026 sono state chiamate per la trattazione entrambe le cause allibrate con il numero rg. n. 1995/2025 e con il numero rg. n. 2215/2025. Il Collegio ha dato atto della possibile inammissibilità del ricorso di MI rg. n. 1995/2025 a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso di E-distribuzione rg. n. 2215/2025.
Le cause, dopo la discussione di rito, sono state trattenute per la decisione.
8. Il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi rg. n. 1995/2025 e rg. n. 2215/2025, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in quanto i gravami sono oggettivamente e soggettivamente connessi tra loro poiché viene impugnata dalle parti la medesima deliberazione di ER n. 153/2025/E/EEL, seppur con motivi diversi formulati rispettivamente dal gestore e dal produttore.
Il Collegio ritiene di dover procedere all’esame prioritario del ricorso avente rg. n. 2215/2025 atteso che dal suo accoglimento (ed in particolare della prima - radicale – censura, imperniata sull’asserito superamento del termine di sei mesi stabilito per l’adozione del provvedimento che dispone l’obbligo di indennizzo) potrebbe derivare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avente rg. n. 1995/2025 promosso da MI.
In via preliminare va evidenziata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate da MI, avendo E-Distribuzione puntualmente allegato le ragioni poste a fondamento della propria pretesa, come verrà indicato di seguito.
Al fine di individuare correttamente la cornice giuridica nella quale si colloca la vicenda in esame, occorre premettere le seguenti coordinate normative ed ermeneutiche.
ER, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011, «decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale».
L'Autorità emana, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. n. 387/2003, specifiche direttive che, come sancito dal successivo comma 2, lett. f-ter), prevedono anche le procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete, le cui decisioni finali, adottate da ER, sono vincolanti fra le parti.
Con la delibera n. 188/2012/E/com Arera ha approvato, in attuazione degli 44 e 2 del d.lgs. n. 93/2011, la «disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93)».
Il testo della delibera 188/2012/E/com, cui si farà riferimento nella presente sede in ragione del principio del “tempus regit actum”, è quello aggiornato al 27.5.2017 e non quello successivo alla modifica entrata in vigore il 1.8.2025, in quanto la deliberazione gravata è stata adottata in data 8.4.2025.
L’art. 3, dell’Allegato A alla delibera n. 188/2012/E/com prevede che «I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 44, commi 1 e 2, del decreto, presentano per iscritto il reclamo all’Autorità dopo che il gestore interessato ha risposto allo stesso atto, preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno 45 giorni dalla comunicazione del predetto atto al gestore medesimo. Il termine di presentazione del reclamo all’Autorità è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data della ricevuta o dell’avviso di ricevimento della risposta del gestore ovvero dal compimento del predetto termine di risposta da parte del gestore ovvero, per i prosumer che decidano, prima di attivare la procedura giustiziale di cui alla presente Disciplina, di esperire il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, dalla data di sottoscrizione del verbale di fallita conciliazione».
Il gestore, che riceve il reclamo deve fornire risposta motivata entro 45 giorni dalla data della ricevuta o dall’avviso di ricevimento della predetta comunicazione.
Il comma 5 stabilisce tuttavia che «Se il reclamo si riferisce a situazioni che, nelle more della trattazione, possano cagionare danni gravi e irreparabili, il reclamante può presentarlo contestualmente al gestore e all’Autorità la quale, se ne sussistono i presupposti, può adottare motivati provvedimenti urgenti, di carattere temporaneo, di cui all’articolo 10. In ogni caso, il termine per la decisione del reclamo da parte dell’Autorità decorre dalla scadenza del termine dei 45 giorni di cui al comma 3.1».
La giurisprudenza si è espressa sulla natura del reclamo evidenziando che «alla luce dell’espresso richiamo all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e della natura unilaterale dell’iniziativa sottesa al reclamo si evince che questo si atteggia come una sorta di procedura di conciliazione invece che di arbitrato, atteso che non è previsto un deferimento consensuale della questione all’Autorità bensì su iniziativa di una sola delle parti. Del resto una diversa configurazione renderebbe la norma non compatibile con la riserva di giurisdizione pure contemplata dalla disciplina di riferimento.
Il potere di decidere il reclamo è dunque circoscritto a ciò che l’Autorità può regolare, senza potersi ingerire nelle questioni civilistiche che altrimenti comporterebbero anche un surrettizio aggiramento della regola di riparto tra le giurisdizioni. Invero il reclamo è sì suscettibile di impugnativa, ma davanti al g.a. come da espressa previsione normativa (art. 2, comma 25, legge n. 481/95)» (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7312/2024).
La delibera n. 188/2012/E/com, sotto il profilo temporale, prevede, all’art. 2.3 dell’Allegato A cit., che ER deve emettere la propria decisione finale relativa alla procedura di conciliazione nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Tale termine comprende anche la fase istruttoria, il c.d. «procedimento», disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A cit..
La fase istruttoria è infatti sottoposta al (distinto) termine (interno) di conclusione che è di due mesi, il quale decorre dalla data di ricezione del reclamo o dalla sua regolarizzazione mediante integrazione degli atti irregolari o incompleti.
Nell’ambito della fase istruttoria del procedimento, il termine per la predisposizione e sottoposizione all’Autorità dello schema di decisione, nonché quello entro cui le Direzioni Tecniche competenti devono emettere il loro parere, può essere raddoppiato qualora le Direzioni formulino richieste di informazioni ed ulteriormente prorogato, per motivate esigenze istruttorie, per un periodo non superiore a due mesi.
Tali eventuali proroghe del termine di conclusione della fase istruttoria, concesse in ragione di «esigenze istruttorie», non comportano altresì una proroga del termine di emissione della decisione finale sul reclamo, che deve in ogni caso essere adottata entro sei mesi dalla ricezione del reclamo (art. 2.3 dell’Allegato A cit.).
Occorre in questa sede chiarire, in ragione delle censure formulate nel primo motivo di ricorso da E-Distribuzione, quale sia la natura del termine previsto dalla delibera n. 188/2012/E/com all’art. 2.3 cit..
ER ha adottato la disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore con la delibera n. 188/2012/E/com, nella quale ha fissato il termine della conclusione di tale procedimento in sei mesi, omettendo di qualificare la natura del suindicato termine.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6465/2023, nel decidere su un caso analogo a quello oggetto del presente gravame (impugnazione di una deliberazione di ER di decisione di un reclamo proposto ai senso della delibera ER n. 188/2012, con condanna del gestore a corrispondere l’indennizzo in favore del produttore), ha ritenuto che ai provvedimenti sanzionatori «va indubbiamente ascritto quello per cui è causa, che si è concluso, in accoglimento del reclamo dell’appellata, con la comminatoria di una sanzione a carico dell’appellante».
Sulla base di questo presupposto, il giudice amministrativo d’appello, preso atto del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento stabilito nella delibera ER n. 188/2012, ha quindi ritenuto che il termine di conclusione del procedimento di reclamo, attesa la natura sanzionatorio del procedimento, avesse natura perentoria, in linea peraltro con l’orientamento della giurisprudenza sulla natura perentorio del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori di ER (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3977/2023; sulla natura perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di ER, in mancanza della fissazione in via generale del termine di conclusione del procedimento nel regolamento sanzionatorio, cfr.: a) Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 584/2021 e n. 1723/2021 secondo cui il termine da prendere in considerazione è quello indicato dalla stessa Autorità nell’atto di avvio del procedimento; b) Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3977/2023 secondo cui secondo il termine da prendere in considerazione è quello stabilito nell’art. 2 della legge n. 241/1990, pur in presenza di un termine finale indicato nell’atto di avvio del procedimento).
Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento richiamato che, alla luce della natura sanzionatoria del procedimento di ER, ha qualificato il termine di conclusione del relativo procedimento avente natura perentoria.
Atteso quindi che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria (anche in assenza di una specifica disposizione legislativa) e che il procedimento volto alla condanna al pagamento di un indennizzo rientra tra i procedimenti sanzionatori, il termine di conclusione di quest’ultimo, anche in assenza di una espressa qualificazione, ha natura perentoria.
Ne discende che il termine di sei mesi previsto dall’art. 2.3 dell’Allegato A cit. per l’adozione di una decisione finale sul reclamo da parte di ER ha natura perentoria, con conseguente illegittimità della deliberazione adottata in violazione di tale termine.
Nel caso di specie, infatti, MI ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 3.5. cit., ossia ha presentato un reclamo contestualmente sia al gestore che all’ER, ritenendo di aver subito danni gravi e irreparabili dal ritardo nella realizzazione da parte del gestore di rete delle opere di connessione MT.
In tale ipotesi, come precisato dall’art. 3.5 cit., l’Autorità deve adottare la decisione finale sul reclamo entro sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine di 45 giorni dalla comunicazione del reclamo al gestore.
Poiché il reclamo è stato presentato in data 31.5.2024, il “dies a quo”, a partire dal quale è decorso il termine per l’adozione della decisione finale, coincideva con la data del 15.7.2024.
Del resto, non può trovare accoglimento né l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il “dies a quo” coinciderebbe con la data di presentazione del reclamo e né la tesi sostenuta della difesa di parte resistente secondo cui il termine comincerebbe a decorrere dalla data di integrazione della richiesta documentale.
Difatti, la delibera n. 188/2012/E/com, nella versione applicabile al caso in esame, non ha previsto ipotesi di differimento del temine di adozione della decisione finale.
La diversa ipotesi di differimento del “dies a quo” alla data della integrazione documentale, richiamato dalla difesa di ER, è disciplinata dall’art. 6 cit. ed è riferita testualmente al solo termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento, e non già al termine di conclusione del procedimento ossia di adozione della decisione finale.
Alla luce di tale ricostruzione normativa e fattuale, il provvedimento di decisione del reclamo doveva essere adottato da ER entro il 15.1.2025, ossia entro sei mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data della ricevuta o all’avviso di ricevimento della comunicazione (coincidente con la data del 15.7.2024).
In conclusione, come dedotto da E-Distribuzione nel ricorso rg. n. 2215/2025, la deliberazione n. 153/2025/E/EEL dell’8.4.2025 deve considerarsi illegittima in quanto ER non ha rispettato l’autovincolo fissato dalla delibera n. 188/2012/E/com in relazione al termine di sei mesi per l’adozione della decisione finale.
Non colgono nel segno le ulteriori deduzioni delle parti resistenti che, nel contestare la legittimità della deliberazione, considerano, ai fini del calcolo del termine ultimo, i periodi di sospensione del procedimento, pur concordati tra tutte le parti, indicati nei verbali 13.11.2024 e 27.2.2025, in atti.
Sul punto, manca nella delibera n. 188/2012/E/com qualsiasi ipotesi di potere di sospensione del termine di adozione della decisione finale da parte dell’Autorità.
Difatti, è previsto, all’art. 6.2 cit., che i termini per la conclusione del «procedimento» possono essere «raddoppiati» e/o «prorogati» per un periodo non superiore a due mesi, in presenza, rispettivamente, di «richieste di informazioni» ed «esigenze istruttorie».
Ne discende ad avviso del Collegio che la delibera n. 188/2012/E/com non ha attributo ad ER, né alle parti del procedimento, tanto meno ha rimesso all’accordo tra queste, alcun potere di sospensione del termine entro cui adottare la decisione finale. Al riguardo va ribadito, come sopra evidenziato, che l’unica ipotesi di proroga dei termini è quella contenuta nell’art. 6.2, in relazione alla (sola) fase istruttoria del «procedimento» ed è giustificata, coerentemente, nel (solo) caso di «motivate esigente istruttorie».
Del resto, l’accordo delle parti sulla sospensione del termine di conclusione del procedimento non si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in quanto incide sull’esercizio del “potere di autoorganizzazione che deve anche esso necessariamente svolgersi nel rispetto dei parametri legislativi e costituzionali” (in questo senso, con riferimento all’illegittima autoqualificazione come “ordinatario”, anziché “perentorio”, del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di ER, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 584/2012).
In conclusione, il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di grame proposto da E-Distribuzione nel ricorso rg. n. 2215/2025 e per l’effetto va annullata la deliberazione di ER n. 153/2025/E/EEL dell’8.4.2025.
Va ora esaminato il ricorso avente rg n. 1995/2025, proposto da EMIX.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché, a seguito dell’annullamento della deliberazione ER n. 153/2025/E/EEL, è stato eliminato dall’ordinamento giuridico l’atto impugnato da parte della ricorrente e da questa ritenuto lesivo della propria posizione giuridica dedotta in giudizio.
Ne consegue che l’accoglimento del gravame di MI sarebbe privo di utilità per la ricorrente, dal momento che quest’ultima non potrebbe giovarsi dell’annullamento del contenuto di un atto che risulta eliminato dall’ordinamento giuridico.
Rimane fermo che l’improcedibilità del ricorso di MI non comporta una concreta lesione alla posizione della ricorrente in quanto l’operatore potrà comunque ripresentare il reclamo, ricorrendone i presupposti, con obbligo per ER di pronunciarsi sull’istanza ai sensi della delibera n. 188/2012/E/com “ratione temporis” vigente (allo stato aggiornata al 1.8.2025).
La natura della controversia e la singolarità, oltre che la parziale novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa in relazione ad entrambi i contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), previa la riunione dei ricorsi in epigrafe proposti, definitivamente pronunciando sugli stessi, così dispone:
- accoglie il ricorso avente rg. n. 2215/2025 e per l’effetto annulla la deliberazione di ER n. 153/2025/E/EEL dell’8.4.2025;
- dichiara improcedibile il ricorso avente rg. n. 1995/2025 per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IE | Marco CE |
IL SEGRETARIO