TAR Milano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1588
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Contestazione valutazione di legittimità sulla sospensione dei lavori e quantificazione dei giorni di ritardo

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'annullamento della deliberazione impugnata a seguito dell'accoglimento del ricorso di E-Distribuzione.

  • Accolto
    Superamento del termine di 6 mesi per l'adozione del provvedimento di indennizzo

    Il Collegio ritiene che il termine di sei mesi per la conclusione del procedimento di reclamo, avendo natura sanzionatoria, sia perentorio. Nel caso di specie, il termine è scaduto il 15.1.2025, mentre la deliberazione è stata adottata l'8.4.2025, violando quindi l'autovincolo temporale.

  • Altro
    Illegittimità della deliberazione per ritenuta inidoneità delle comunicazioni di E-Distribuzione ad impedire il decorso del termine di 90 giorni

    La censura non è stata esaminata nel dettaglio in quanto il ricorso è stato accolto per il primo motivo relativo al superamento del termine perentorio.

  • Altro
    Errata applicazione dell'art. 14 del TICA ad un'ipotesi di presunta illiceità civilistica

    La censura non è stata esaminata nel dettaglio in quanto il ricorso è stato accolto per il primo motivo relativo al superamento del termine perentorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 1588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1588
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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