TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 509
TAR
Ordinanza cautelare 3 aprile 2015
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione

    La finalità dell'avviso pubblico era di raccogliere proposte per lo sviluppo di attività culturali e la valorizzazione polivalente della struttura. L'avviso era rivolto ad associazioni iscritte all'albo comunale attive nella promozione socio-culturale, senza preclusioni per associazioni sportive. Le critiche alle valutazioni della commissione non evidenziano palesi illogicità o travisamenti, ma solo valutazioni soggettive difformi. I criteri di valutazione erano compresi nell'avviso pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis quanto a composizione della commissione di valutazione

    Non sono mosse critiche al curriculum dei membri o alla loro idoneità, ma solo censure oggettive sulla dedotta assenza di criteri espressi nella determina di nomina, senza che sia evidenziato come tale carenza abbia viziato l'esito della procedura.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 octies L. 241/1990, art 1 L. 241/1990

    Rientra nell'autonomia organizzativa dell'ente territoriale l'assegnazione dei procedimenti ai vari uffici, e il servizio individuato non è estraneo alla materia dell'avviso pubblico, avente rilevanza sociale.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Il verbale è un atto che attesta il compimento dei fatti, mentre la delibera consiliare contiene atti politici (interrogazione e risposta). Pertanto, i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 509
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 509
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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