Ordinanza cautelare 3 aprile 2015
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Culturale "Teatro Rebis", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Piccinini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione IA Recina 2000 Villa Potenza, A.S.D. Bocciofila IA Recina Villa Potenza, non costituite in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- determinazione dirigenziale prot. n.1213/343 del 24.11.2014 n.rep. 632759 avente ad oggetto: " Avviso pubblico per la ricerca di proposte progettuali rivolte alla gestione ed utilizzo dell'ex cineteatro di Villa Potenza. Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice ai fini della conseguente assegnazione degli spazi all'associazione risultata vincitrice " e della relativa nota prot. n.61956 del 09.12.2014 del Comune di Macerata;
- verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 17.11.2014;
- determinazione dirigenziale prot. n.910/258 del 20.09.2014, a mezzo della quale sono stati approvati i contenuti dell'avviso pubblico di assegnazione in gestione dell'ex cineteatro di Villa Potenza;
- avviso pubblico del 29.09.2014 di cui alla determinazione dirigenziale n.910/258 del 20.09.2014;
- determinazione dirigenziale prot. n. 1161/330 del 13.11.2014, avente ad oggetto “ Avviso pubblico per la ricerca di proposte progettuali rivolte alla gestione ed utilizzo dell'ex cineteatro di Villa Potenza. Nomina della Commissione giudicatrice ”, a mezzo della quale è stata disposta la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice;
- ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso, anche non conosciuto o menzionato;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2015:
- verbale della riunione del 10 gennaio 2015
- delibera di c.c. n. 1/2015;
con istanza cautelare
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. BI BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Emerge in fatto dagli atti processuali che per l’individuazione del soggetto cui conferire la concessione dei locali dell’ex cinema di Villa Potenza, il Comune di Macerata ha emanato un avviso pubblico il 29.9.2014. In attuazione, con determina del 24.11.2014 vi è stata l’assegnazione degli spazi all'associazione risultata vincitrice (ass. IA Recina 2000).
Tali atti sono gravati mediante i seguenti motivi di diritto.
Con un primo motivo si deduce violazione della lex specialis , difetto di istruttoria e di motivazione.
Si contesta l’assegnazione a un’associazione sportiva, anziché culturale, degli spazi summenzionati.
Si deduce che il progetto presentato dall’assegnatario avrebbe dovuto essere valutato da parte del Comune come irrealizzabile.
Si lamenta l’errata valutazione della proposta progettuale di parte ricorrente e di quella di parte controinteressata, da parte della commissione di valutazione deducendo anche disparità di trattamento. Si censura, inoltre, la mancata indicazione dei criteri di valutazione.
Con un secondo motivo di diritto si deduce violazione della lex specialis quanto a composizione della commissione di valutazione. Nella determina di nomina dei compenti, si dice, manca l’esplicitazione dei criteri di nomina.
Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art. 21 octies L. 241/1990, art 1 L. 241/1990.
Si deduce che la procedura in esame è stata posta in capo a un servizio comunale privo di competenza.
Con ordinanza del 2 aprile 2015 n. 100 (non appellata), la domanda cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta, con questa motivazione, “ Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che non emergono sufficienti elementi di fumus per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
- che, in particolare, l’eventuale violazione del contratto di affitto, per quanto concerne la destinazione del locale, pare possa essere contestata solo dalla controparte contrattuale in pretesa violazione degli obblighi negoziali;
- che, sotto gli altri profili, non sembra che le valutazioni della Commissione siano in contrasto con la finalità dell’avviso pubblico e degli atti presupposti, volti a raccogliere proposte e idee per lo sviluppo di attività culturali nella Frazione di Villa Potenza, nonché per l’utilizzo e la valorizzazione della vocazione polivalente della struttura, in quanto ritenuta più idonea a garantire la soddisfazione dei molteplici interessi pubblici di cui l’Amministrazione Comunale si è fatta portatrice ”.
Parte ricorrente ha, poi, proposto ricorso per motivi aggiunti, per gravare il verbale del 10 gennaio 2015 relativo a una riunione tra ricorrente, controinteressata Associazione IA Recina 2000 Villa Potenza e assessore comunale alla Cultura, nonché la delibera del c.c. n. 1/2015, in cui è trattata una interrogazione consiliare relativa all’oggetto del ricorso.
Il 10 giugno 2024 e il 10 gennaio 2025 le parti resistente e controinteressata hanno depositato istanza di rinvio congiunta per soluzione transattiva della controversia, poi non verificatasi.
Per questo, dopo il deposito di documenti e di memorie, all’esito dell’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso introduttivo va respinto e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni.
Quanto al ricorso introduttivo.
Il primo motivo va disatteso, poiché all’approfondito esame di merito, vanno confermate le statuizioni in punto di fondatezza del ricorso esternate in sede cautelare. La finalità dell’avviso pubblico è stata quella di raccogliere proposte e idee per lo sviluppo di attività culturali nella Frazione di Villa Potenza, nonché per l’utilizzo e la valorizzazione della vocazione polivalente della struttura, in quanto ritenuta più idonea a garantire la soddisfazione dei molteplici interessi pubblici di cui l’Amministrazione comunale si è fatta portatrice.
L’Avviso era diretto ad associazioni iscritte all’albo comunale, attive nella promozione socio culturale. Non era prevista alcuna preclusione alle associazioni sportive, per cui alcuna violazione del bando è configurabile.
Quanto alla contestazione delle valutazioni effettuate dalla commissione, deve ribadirsi che “ L’operato delle commissioni di concorso, quindi, è normalmente ammesso al vaglio di legittimità, seppur, secondo il tralatizio insegnamento giurisprudenziale, nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento di fatto, ovvero non intellegibilità e trasparenza (da ultimo e tra le molte, Consiglio di Stato sez. III, 25/7/2025, n. 6663; Consiglio di Stato sez. III, 26/8/2025, n. 7113; Consiglio di Stato sez. III, 11/12/2024, n. 9972) ”, (T.A.R. Marche, n. 121/2026). Tuttavia, nella specie non sono poste in evidenza palesi illogicità o travisamenti in fatto, bensì sono solo espresse valutazioni soggettive difformi rispetto a quelle provenienti dalla commissione, per cui le critiche recate nel ricorso vanno respinte.
Quanto ai criteri valutativi, essi erano compresi nello stesso avviso pubblico del 29 settembre 2014 (cfr. pag. 14 doc. 4 degli allegati al ricorso).
Il secondo motivo va disatteso, in quanto con esso non sono mosse critiche al curriculum dei membri della commissione o alla loro idoneità ad esercitare l’attività valutativa espletata, bensì sono evidenziate censure di carattere oggettivo, ossia la dedotta assenza di criteri espressi nella determina di nomina, senza che sia messo, tuttavia, in evidenza come tale carenza abbia avuto riflesso viziante sull’esito della procedura.
Il terzo motivo è, parimenti, da disattendere, rientrando nell’autonomia organizzativa dell’ente territoriale l’assegnazione dei procedimenti ai vari uffici e non essendo quello individuato (servizi alla persona) estraneo alla materia dell’avviso pubblico, avente senza meno rilevanza sociale.
Quanto ai motivi aggiunti. Con essi si gravano atti manifestamente non aventi natura provvedimentale, quindi non lesivi per parte ricorrente. Il primo è un mero verbale, atto che attesta il compimento dei fatti svoltisi, mentre il secondo è una delibera consiliare contenente atti politici (interrogazione e risposta). Per cui i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese, anche alla luce del carattere risalente della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
BI BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI BE | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO