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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di OR (cessazione degli effetti civili) iscritta al RG. n.
2354/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 9/1 con l'avv. FRANCESCO ANTONELLO e con l'avv. LUIGI FANITN
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 TV), il 17/ con l'avv. ALDO MAGOGA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 12.09.2025, dinanzi al giudice relatore.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 29.10.2013);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di Castelfranco Veneto (TV) dell'anno 1998, al n. 4, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le condizioni pattuite appaiono congrue e compatibili con la condizione economica dei genitori.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 da
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_1 10/09/1961 e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Controparte_1
17/03/1965,
2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1998 al n. 4, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
- “pagamento del contributo di mantenimento per sino al mese di Pt_2 settembre 2026 compreso, con le modalità già in essere;
pagamento degli arretrati da maggio 2025 compreso;
- nulla a titolo di assegno divorzile”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di OR (cessazione degli effetti civili) iscritta al RG. n.
2354/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 9/1 con l'avv. FRANCESCO ANTONELLO e con l'avv. LUIGI FANITN
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 TV), il 17/ con l'avv. ALDO MAGOGA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 12.09.2025, dinanzi al giudice relatore.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 29.10.2013);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di Castelfranco Veneto (TV) dell'anno 1998, al n. 4, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le condizioni pattuite appaiono congrue e compatibili con la condizione economica dei genitori.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/02/1998 da
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_1 10/09/1961 e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Controparte_1
17/03/1965,
2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 1998 al n. 4, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
- “pagamento del contributo di mantenimento per sino al mese di Pt_2 settembre 2026 compreso, con le modalità già in essere;
pagamento degli arretrati da maggio 2025 compreso;
- nulla a titolo di assegno divorzile”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 15 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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