Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 442
CS
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della riserva ordinistica per l'esercizio di attività riservate ai consulenti del lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'appalto include attività prevalentemente strumentali e accessorie non riservate, e che la finalità della riserva ordinistica è rispettata se gli adempimenti riservati sono espletati da professionisti abilitati, anche se impiegati da società commerciali. L'esclusione aprioristica delle società commerciali sarebbe irragionevolmente limitativa della concorrenza.

  • Rigettato
    Violazione della riserva ordinistica per l'esercizio di attività riservate ai consulenti del lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'appalto include attività prevalentemente strumentali e accessorie non riservate, e che la finalità della riserva ordinistica è rispettata se gli adempimenti riservati sono espletati da professionisti abilitati, anche se impiegati da società commerciali. L'esclusione aprioristica delle società commerciali sarebbe irragionevolmente limitativa della concorrenza.

  • Rigettato
    Inidoneità delle giustificazioni fornite in sede di anomalia dell'offerta e difetto di istruttoria/motivazione

    La Corte ha escluso un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, ritenendo le valutazioni sull'anomalia dell'offerta immuni da irragionevolezza, travisamento o vizi istruttori. L'utilizzo di software avanzati è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'offerta, dato che l'amministrazione ha valutato l'offerta nella sua globalità e ha adeguatamente motivato le ragioni della sua congruità.

  • Rigettato
    Violazione della riserva ordinistica per l'esercizio di attività riservate ai consulenti del lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'appalto include attività prevalentemente strumentali e accessorie non riservate, e che la finalità della riserva ordinistica è rispettata se gli adempimenti riservati sono espletati da professionisti abilitati, anche se impiegati da società commerciali. L'esclusione aprioristica delle società commerciali sarebbe irragionevolmente limitativa della concorrenza.

  • Rigettato
    Inidoneità delle giustificazioni fornite in sede di anomalia dell'offerta e difetto di istruttoria/motivazione

    La Corte ha escluso un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, ritenendo le valutazioni sull'anomalia dell'offerta immuni da irragionevolezza, travisamento o vizi istruttori. L'utilizzo di software avanzati è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'offerta, dato che l'amministrazione ha valutato l'offerta nella sua globalità e ha adeguatamente motivato le ragioni della sua congruità.

  • Rigettato
    Violazione della riserva ordinistica per l'esercizio di attività riservate ai consulenti del lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'appalto include attività prevalentemente strumentali e accessorie non riservate, e che la finalità della riserva ordinistica è rispettata se gli adempimenti riservati sono espletati da professionisti abilitati, anche se impiegati da società commerciali. L'esclusione aprioristica delle società commerciali sarebbe irragionevolmente limitativa della concorrenza.

  • Rigettato
    Violazione della riserva ordinistica per l'esercizio di attività riservate ai consulenti del lavoro

    La Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'appalto include attività prevalentemente strumentali e accessorie non riservate, e che la finalità della riserva ordinistica è rispettata se gli adempimenti riservati sono espletati da professionisti abilitati, anche se impiegati da società commerciali. L'esclusione aprioristica delle società commerciali sarebbe irragionevolmente limitativa della concorrenza.

  • Rigettato
    Inidoneità delle giustificazioni fornite in sede di anomalia dell'offerta e difetto di istruttoria/motivazione

    La Corte ha escluso un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, ritenendo le valutazioni sull'anomalia dell'offerta immuni da irragionevolezza, travisamento o vizi istruttori. L'utilizzo di software avanzati è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'offerta, dato che l'amministrazione ha valutato l'offerta nella sua globalità e ha adeguatamente motivato le ragioni della sua congruità.

  • Rigettato
    Improcedibilità della domanda risarcitoria per illegittimità della procedura

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto la procedura di gara è stata ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 442
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 442
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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