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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/10/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.277/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 277/2025 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara D'Antuono, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, con la quale elegge domicilio presso il suo studio in Sant'Antonio Abate alla via Santa Maria la Carità n. 469.
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria Controparte_1 di rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi, del Foro di Controparte_2
Roma indirizzo PEC , ove dichiara di voler Email_1 ricevere le notificazioni degli atti e comunicazioni di cancelleria, in virtù di delega ed elezione di domicilio rilasciata in calce all'atto di precetto notificato il 11/12/2024
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 9.10.2025, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 25.1.2025, conveniva in giudizio Parte_1
quale mandataria di davanti al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Torre Annunziata, terza sezione civile, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 11.12.2024, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 2
165.225,13, derivante dal contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 11.10.2006 con la da e Ad ulteriore garanzia delle Controparte_3 Parte_2 Parte_3 obbligazioni nascenti dal predetto contratto di mutuo, essa istante prestava fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 290.000,00. In forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 06/12/2017, la cedeva pro-soluto Controparte_3 alla società tutti i crediti, tra cui quello afferente alla posizione intestata Controparte_2
a e La conferiva, poi, a Parte_2 Parte_3 CP_2 Controparte_1 la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti. Parte opponente
[...] eccepiva, anzitutto, l'insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo sul quale fondare, da parte della , l'esecuzione preannunciata con la gravata CP_2 intimazione, e ciò in ragione del fatto che, in danno dei debitori principali, era stata intrapresa autonoma procedura espropriativa immobiliare, che aveva portato all'assegnazione parziale del credito azionato. Per effetto della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della prestazione e della successiva parziale assegnazione del credito, non sarebbe più esistito, a detta dell'opponente, alcun titolo esecutivo, rendendosi necessario, che il creditore si munisse di nuovo e distinto titolo esecutivo, in forza del quale intraprendere la preannunciata esecuzione forzata. Eccepiva, altresì, l'opponente la carenza di certezza e liquidità del titolo, atteso che il creditore aveva omesso, a suo dire di precisare il resoidu0o credito esistente a seguito della menzionata esecuzione in fanno dei debitori né avendo specificato le singole somme eventualmente dovute a titolo di sorta capitale e di interessi. Né, inoltre, era stato notificato ad essa garante alcun titolo esecutivo, tale non potendosi ritenere il contratto di mutuo dell'11.10.2006, né trovando applicazione, ne caso di specie, l'art. 41 TUB. Ancora, l'istante eccepiva la inesistenza del credito e la nullità totale del contratto di fideiussione omnibus dell'11.10.2006, per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) L. n. 287/1990, con conseguente liberazione da ogni vincolo di garanzia del fideiussore nei confronti della controparte, nonché la nullità parziale del contratto per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.. In tali termini, pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva nella sua qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione notificata in data 23/1/2025, essendo, a tale data, già pendente la relativa procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con conseguente
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
necessità di proporre opposizione ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c.. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccepita insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, conservando il contratto di mutuo fondiario dell'11.10.2026, piena validità quale titolo esecutivo, essendo stato soddisfatto soltanto parzialmente il credito azionato nei confronti dei debitori principali, e ben potendo essere iniziata autonoma azione esecutiva in fanno del fideiussore oggi opponente. Precisava, altresì, che, per effetto dell'esecuzione RGE
57/2009, intrapresa dinanzi al Tribunale di Velletri, a seguito della vendita dell'immobile in proprietà dei debitori originari, veniva assegnata, stante l'incapienza del bene, la somma complessiva di € 90.334,44, comprensiva delle spese in prededuzione precisate in precetto, né alcuna osservazione e/o opposizione al piano di distribuzione era stata sollevata dai debitori costituiti nella menzionata procedura espropriativa immobiliare.
Pertanto, il precetto oggetto di opposizione, correttamente fondava la pretesa creditoria di essa resistente sul solo residuo importo non soddisfatto in sede esecutiva immobiliare, in virtù del contratto di mutuo concesso ai coniugi , e garantito da Persona_1
Inoltre, nella contestata intimazione, era precisato l'ammontare di Parte_1 quanto già ricevuto in pagamento, la quota dovuta per interessi ed ogni singola voce componente il precetto stesso, con conseguente infondatezza della eccepita indeterminatezza del credito precettato. Quanto alla eccepita nullità della fideiussione omnibus, parte opposta ribadiva che, nella fattispecie in esame, si era in presenza di una fideiussione semplice, né avendo l'opponente fornito prova circa la sussistenza dei presupposti per la sussistenza “della violazione dello schema ABI ex provvedimento del
2.5.2005”. Rilevava, infine, che si era in presenza di un contratto autonomo di garanzia, con conseguente irrilevanza dell'eccepita violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., disattesa l'istanza di sospensione con ordinanza resa in data 8.5.2025, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del
9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'inammissibilità della presente procedura, come eccepita da parte opposta, per effetto della contestuale notifica dell'espropriazione mobiliare in danno dell'opponente, con conseguente competenza funzionale del solo Giudice dell'esecuzione a decidere sia sotto il profilo cautelare che di merito. Sul punto, la
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questione circa la competenza a decidere sulla invocata misura cautelare nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di opposizione a precetto ad esecuzione già iniziata, con particolare riguardo all'esercizio del potere cautelare, può dirsi definitivamente superata in giurisprudenza. Si è infatti ritenuto, al riguardo, che “La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato.” (Cass. civ.
17.10.2019 n. 26285) Inoltre, le parti stesse hanno riconosciuto la contestualità tra la notifica dell'atto di citazione in opposizione e la notifica dell'atto di citazione per espropriazione presso terzi, sicché deve pacificamente ritenersi l'ammissibilità della opposizione in esame, sia con riguardo al profilo cautelare, sia a quello di merito.
Tanto premesso rileva, anzitutto, lo scrivente la palese infondatezza dell'eccezione afferente all'asserita inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, legittimante l'esecuzione preannunciata – e, come visto, di poi intrapresa – in forza del gravato atto di precetto dell'11.12.2024, tale non potendosi ritenere, a detta dell'opponente, il mutuo fondiario dell'11.10.2006, concluso tra e e CP_3 Parte_2 Parte_3
Risulta, infatti, compiutamente documentata in atti la parziale soddisfazione dell'originario credito all'origine della odierna opposizione esecutiva, per effetto dell'espropriazione immobiliare intrapresa in danno di e Parte_2 Parte_3
svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri (RGE 57/2009), e conclusasi con
[...]
l'assegnazione della somma di € 90.334,44, parzialmente satisfattiva del credito azionato.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il contratto di mutuo fondiario per notar di Per_2
Roma dell'11.10.2006, rep. 7549, racc. 4568, concluso tra e CP_3 Parte_2
e conservi integra la sua natura di valido ed efficace titolo esecutivo, per Parte_3 la residua somma ancora dovuta ad integrale soddisfazione della somma mutuata, sia nei confronti dei debitori originari, sia in danno del fideiussore oggi opponente. Ciò comporta, altresì, l'infondatezza anche della eccepita nullità del gravato atto di precetto, in ragione dell'asserita omessa notifica del titolo esecutivo, atteso che, in virtù dell'art. 41 comma 1
TUB, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, non è necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo al debitore ed ai garanti, perché questi sono già
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parti dell'atto di mutuo. (cfr., ex multis, Cass. 22.9.2022 n. 27818; Trib. Reggio Emilia
8.7.2024, n. 765). Sotto i riferiti profili, dunque, la spiegata opposizione si manifesta palesemente pretestuosa ancor prima che infondata.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'atto di precetto, non avendo specificato il creditore intimante, a detta dell'opponente, la somma da detrarre rispetto al credito originario, l'importo del credito residuo, l'ammontare degli interessi richiesti, tutti elementi la cui carenza avrebbe comportato l'indeterminatezza dell'atto e la sua nullità. Sul punto, ancora una volta, non può che evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'opposizione. L'intimazione, infatti, riporta esattamente l'importo oggetto dell'assegnazione, in favore del creditore, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare svolatasi dinanzi al Tribunale di Velletri, nonché l'ammontare della somma ancora dovuta, il tasso di interesse applicato e la data di decorrenza degli interessi stessi, con conseguente rigetto, anche sul punto, della domanda oppositoria.
Né può dirsi fondata l'ulteriore doglianza dell'opponente, circa la nullità assoluta del contratto di fideiussione per violazione della l. 287/1990 e/o delle clausole di cui all'art. 12, commi 3, 9 1 3, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto ad escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. Al riguardo, ritiene questo Giudice che dalla mera lettura del contratto di fideiussione in atti non sembra affatto configurarsi la sussistenza della cd.
“fideiussione omnibus”, quanto piuttosto, di un contratto autonomo di garanzia. E' noto, al riguardo, che la presenza di una clausola cosiddetta “a prima richiesta”, consente di qualificare il contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, in quanto tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, come, peraltro, più volte affermato dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Si è così ritenuto che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ. 28.3.2017 n. 7883; conf., ex multis, Cass. civ. 17.10.2011 n.
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
21399; 28.10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376) E ancora“Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.” (Cass. civ. sez. un. 18.2.2010
n. 3947)
Nella fattispecie in esame, la previsione di cui all'art. 12, commi 10 e 14, non lascia dubbi circa la configurabilità del contratto quale garanzia autonoma, con conseguente infondatezza delle eccezioni, sollevate, al riguardo, dall'opponente. E' noto, inoltre, che
“Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla.”
(Cass. civ. 20.3.2024 n. 7420; conf., ex multis, Cass. civ. 17.6.2022 n. 19693)
Corte Appello Napoli, 10.3.2021 n. 880)
E' appena il caso di rilevare, infine, l'inammissibilità dell'eccepita carenza di legittimazione attiva di parte opposta, sollevata dalla difesa di parte opponente soltanto nelle note depositate in data 4.10.2025. In ogni caso, la documentazione prodotta in atti da parte opposta, ai nn. subb. 14-16, appare ampiamente comprovante la legittimazione attiva dell'opposta. L'opposizione, pertanto, non può che essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Controparte_1
conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt.
[...]
1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della lite (€
165.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 9.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_2 citazione regolarmente notificato in data 25.1.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese e compensi di causa, in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., liquidati in Controparte_2 complessivi 9.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 277/2025 del R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara D'Antuono, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, con la quale elegge domicilio presso il suo studio in Sant'Antonio Abate alla via Santa Maria la Carità n. 469.
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria Controparte_1 di rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi, del Foro di Controparte_2
Roma indirizzo PEC , ove dichiara di voler Email_1 ricevere le notificazioni degli atti e comunicazioni di cancelleria, in virtù di delega ed elezione di domicilio rilasciata in calce all'atto di precetto notificato il 11/12/2024
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 9.10.2025, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. regolarmente notificato, a mezzo pec, in data 25.1.2025, conveniva in giudizio Parte_1
quale mandataria di davanti al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Torre Annunziata, terza sezione civile, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 11.12.2024, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 2
165.225,13, derivante dal contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 11.10.2006 con la da e Ad ulteriore garanzia delle Controparte_3 Parte_2 Parte_3 obbligazioni nascenti dal predetto contratto di mutuo, essa istante prestava fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 290.000,00. In forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 06/12/2017, la cedeva pro-soluto Controparte_3 alla società tutti i crediti, tra cui quello afferente alla posizione intestata Controparte_2
a e La conferiva, poi, a Parte_2 Parte_3 CP_2 Controparte_1 la procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti. Parte opponente
[...] eccepiva, anzitutto, l'insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo sul quale fondare, da parte della , l'esecuzione preannunciata con la gravata CP_2 intimazione, e ciò in ragione del fatto che, in danno dei debitori principali, era stata intrapresa autonoma procedura espropriativa immobiliare, che aveva portato all'assegnazione parziale del credito azionato. Per effetto della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della prestazione e della successiva parziale assegnazione del credito, non sarebbe più esistito, a detta dell'opponente, alcun titolo esecutivo, rendendosi necessario, che il creditore si munisse di nuovo e distinto titolo esecutivo, in forza del quale intraprendere la preannunciata esecuzione forzata. Eccepiva, altresì, l'opponente la carenza di certezza e liquidità del titolo, atteso che il creditore aveva omesso, a suo dire di precisare il resoidu0o credito esistente a seguito della menzionata esecuzione in fanno dei debitori né avendo specificato le singole somme eventualmente dovute a titolo di sorta capitale e di interessi. Né, inoltre, era stato notificato ad essa garante alcun titolo esecutivo, tale non potendosi ritenere il contratto di mutuo dell'11.10.2006, né trovando applicazione, ne caso di specie, l'art. 41 TUB. Ancora, l'istante eccepiva la inesistenza del credito e la nullità totale del contratto di fideiussione omnibus dell'11.10.2006, per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) L. n. 287/1990, con conseguente liberazione da ogni vincolo di garanzia del fideiussore nei confronti della controparte, nonché la nullità parziale del contratto per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.. In tali termini, pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva nella sua qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 contestando nel merito l'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione notificata in data 23/1/2025, essendo, a tale data, già pendente la relativa procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con conseguente
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necessità di proporre opposizione ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c.. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccepita insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, conservando il contratto di mutuo fondiario dell'11.10.2026, piena validità quale titolo esecutivo, essendo stato soddisfatto soltanto parzialmente il credito azionato nei confronti dei debitori principali, e ben potendo essere iniziata autonoma azione esecutiva in fanno del fideiussore oggi opponente. Precisava, altresì, che, per effetto dell'esecuzione RGE
57/2009, intrapresa dinanzi al Tribunale di Velletri, a seguito della vendita dell'immobile in proprietà dei debitori originari, veniva assegnata, stante l'incapienza del bene, la somma complessiva di € 90.334,44, comprensiva delle spese in prededuzione precisate in precetto, né alcuna osservazione e/o opposizione al piano di distribuzione era stata sollevata dai debitori costituiti nella menzionata procedura espropriativa immobiliare.
Pertanto, il precetto oggetto di opposizione, correttamente fondava la pretesa creditoria di essa resistente sul solo residuo importo non soddisfatto in sede esecutiva immobiliare, in virtù del contratto di mutuo concesso ai coniugi , e garantito da Persona_1
Inoltre, nella contestata intimazione, era precisato l'ammontare di Parte_1 quanto già ricevuto in pagamento, la quota dovuta per interessi ed ogni singola voce componente il precetto stesso, con conseguente infondatezza della eccepita indeterminatezza del credito precettato. Quanto alla eccepita nullità della fideiussione omnibus, parte opposta ribadiva che, nella fattispecie in esame, si era in presenza di una fideiussione semplice, né avendo l'opponente fornito prova circa la sussistenza dei presupposti per la sussistenza “della violazione dello schema ABI ex provvedimento del
2.5.2005”. Rilevava, infine, che si era in presenza di un contratto autonomo di garanzia, con conseguente irrilevanza dell'eccepita violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Prodotta documentazione, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., disattesa l'istanza di sospensione con ordinanza resa in data 8.5.2025, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del
9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'inammissibilità della presente procedura, come eccepita da parte opposta, per effetto della contestuale notifica dell'espropriazione mobiliare in danno dell'opponente, con conseguente competenza funzionale del solo Giudice dell'esecuzione a decidere sia sotto il profilo cautelare che di merito. Sul punto, la
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questione circa la competenza a decidere sulla invocata misura cautelare nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di opposizione a precetto ad esecuzione già iniziata, con particolare riguardo all'esercizio del potere cautelare, può dirsi definitivamente superata in giurisprudenza. Si è infatti ritenuto, al riguardo, che “La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato.” (Cass. civ.
17.10.2019 n. 26285) Inoltre, le parti stesse hanno riconosciuto la contestualità tra la notifica dell'atto di citazione in opposizione e la notifica dell'atto di citazione per espropriazione presso terzi, sicché deve pacificamente ritenersi l'ammissibilità della opposizione in esame, sia con riguardo al profilo cautelare, sia a quello di merito.
Tanto premesso rileva, anzitutto, lo scrivente la palese infondatezza dell'eccezione afferente all'asserita inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, legittimante l'esecuzione preannunciata – e, come visto, di poi intrapresa – in forza del gravato atto di precetto dell'11.12.2024, tale non potendosi ritenere, a detta dell'opponente, il mutuo fondiario dell'11.10.2006, concluso tra e e CP_3 Parte_2 Parte_3
Risulta, infatti, compiutamente documentata in atti la parziale soddisfazione dell'originario credito all'origine della odierna opposizione esecutiva, per effetto dell'espropriazione immobiliare intrapresa in danno di e Parte_2 Parte_3
svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri (RGE 57/2009), e conclusasi con
[...]
l'assegnazione della somma di € 90.334,44, parzialmente satisfattiva del credito azionato.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il contratto di mutuo fondiario per notar di Per_2
Roma dell'11.10.2006, rep. 7549, racc. 4568, concluso tra e CP_3 Parte_2
e conservi integra la sua natura di valido ed efficace titolo esecutivo, per Parte_3 la residua somma ancora dovuta ad integrale soddisfazione della somma mutuata, sia nei confronti dei debitori originari, sia in danno del fideiussore oggi opponente. Ciò comporta, altresì, l'infondatezza anche della eccepita nullità del gravato atto di precetto, in ragione dell'asserita omessa notifica del titolo esecutivo, atteso che, in virtù dell'art. 41 comma 1
TUB, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, non è necessaria la notifica del titolo contrattuale esecutivo al debitore ed ai garanti, perché questi sono già
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parti dell'atto di mutuo. (cfr., ex multis, Cass. 22.9.2022 n. 27818; Trib. Reggio Emilia
8.7.2024, n. 765). Sotto i riferiti profili, dunque, la spiegata opposizione si manifesta palesemente pretestuosa ancor prima che infondata.
Altrettanto deve dirsi con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'atto di precetto, non avendo specificato il creditore intimante, a detta dell'opponente, la somma da detrarre rispetto al credito originario, l'importo del credito residuo, l'ammontare degli interessi richiesti, tutti elementi la cui carenza avrebbe comportato l'indeterminatezza dell'atto e la sua nullità. Sul punto, ancora una volta, non può che evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'opposizione. L'intimazione, infatti, riporta esattamente l'importo oggetto dell'assegnazione, in favore del creditore, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare svolatasi dinanzi al Tribunale di Velletri, nonché l'ammontare della somma ancora dovuta, il tasso di interesse applicato e la data di decorrenza degli interessi stessi, con conseguente rigetto, anche sul punto, della domanda oppositoria.
Né può dirsi fondata l'ulteriore doglianza dell'opponente, circa la nullità assoluta del contratto di fideiussione per violazione della l. 287/1990 e/o delle clausole di cui all'art. 12, commi 3, 9 1 3, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto ad escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. Al riguardo, ritiene questo Giudice che dalla mera lettura del contratto di fideiussione in atti non sembra affatto configurarsi la sussistenza della cd.
“fideiussione omnibus”, quanto piuttosto, di un contratto autonomo di garanzia. E' noto, al riguardo, che la presenza di una clausola cosiddetta “a prima richiesta”, consente di qualificare il contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, in quanto tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, come, peraltro, più volte affermato dalla costante giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Si è così ritenuto che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ. 28.3.2017 n. 7883; conf., ex multis, Cass. civ. 17.10.2011 n.
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
21399; 28.10.2010 n. 22107; Corte Appello Palermo 4.6.2013 n. 953; Trib. Milano
6.12.2018 n. 12376) E ancora“Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.” (Cass. civ. sez. un. 18.2.2010
n. 3947)
Nella fattispecie in esame, la previsione di cui all'art. 12, commi 10 e 14, non lascia dubbi circa la configurabilità del contratto quale garanzia autonoma, con conseguente infondatezza delle eccezioni, sollevate, al riguardo, dall'opponente. E' noto, inoltre, che
“Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla.”
(Cass. civ. 20.3.2024 n. 7420; conf., ex multis, Cass. civ. 17.6.2022 n. 19693)
Corte Appello Napoli, 10.3.2021 n. 880)
E' appena il caso di rilevare, infine, l'inammissibilità dell'eccepita carenza di legittimazione attiva di parte opposta, sollevata dalla difesa di parte opponente soltanto nelle note depositate in data 4.10.2025. In ogni caso, la documentazione prodotta in atti da parte opposta, ai nn. subb. 14-16, appare ampiamente comprovante la legittimazione attiva dell'opposta. L'opposizione, pertanto, non può che essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Controparte_1
conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt.
[...]
1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della lite (€
165.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 9.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_2 citazione regolarmente notificato in data 25.1.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese e compensi di causa, in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., liquidati in Controparte_2 complessivi 9.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 277/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 7