Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4181/2024 V.G.
N. R.G. 4181/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4181/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale dei coniugi, e vertente
TRA
TA IG (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Carbone C.F._1
(C.F. ), in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio C.F._2 in Lusciano II Traversa Via Marconi snc (Condominio P.co Azzurro) elettivamente domicilia;
TI OR (C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. C.F._3
IGa Martino, (CF. ), in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, C.F._4 presso il cui studio in Parete, Via Gramsci 1, elettivamente domicilia;
Ricorrenti
Pubblico Ministero, - Sede -
Interventore ex lege
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4 novembre 2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in TR
TA (CE) il 14 giugno 2012, (Atto n. 19 P. 2 S A anno 2012), dalla cui unione nascevano due figlie, SA nata ad [...] il [...] e US, nata a [...] il [...]; che, i coniugi avevano fissato la loro residenza presso l'abitazione sita in
Casal di Principe (CE) alla Via Ischia n. 9; che, da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di incomprensioni reciproche e che, a causa dell'impossibilità di ricostruire la convivenza le parti avevano deciso di addivenire alla separazione consensuale.
Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. all' 11.03.2025, le parti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 13 novembre 2024 emetteva parere favorevole.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta di separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nell'atto introduttivo, le cui condizioni di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La Sig.ra VE DD, ha già lasciato di sua spontanea volontà l'abitazione coniugale sita in Casal di Principe (CE) alla Via Ischia n. 9, e si è trasferita unitamente con le N° R.G. 4181/2024 V.G.
figlie minori presso l'abitazione della famiglia d'origine sita in TR TA (CE) alla via
Vittorio Veneto, 7;
3) Le figlie minori LO SA e LO US saranno affidate ad entrambi i genitori con la formula dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
4) Il signor LO IG, previo accordo telefonico con la moglie, avrà facoltà di tenere con sé le figlie ogni qualvolta gli sarà possibile e, in ogni caso prescindendo dal preventivo accordo con la signora VE DD, potrà tenere con se le minori, nei seguenti giorni ed orari di ciascuna settimana: - nel fine settimana ed a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato, o dall'uscita della scuola, e fino alle ore 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie e di fine anno, a scelta ed in modo alternato per ciascun anno: - dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
- dalle ore 19:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, un giorno a scelta in modo alternato per ciascun anno, dalle ore
9:30 e fino alle ore 20:00, tra la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis;
- nel giorno della Festa del Papà e del compleanno e dell'onomastico del padre;
- durante le vacanze estive, e comunque nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, per dieci giorni nel mese di agosto, con comunicazione della data di inizio per iscritto entro il 30 maggio di ciascun anno;
5) Dal punto di vista economico, il signor LO IG si impegna a versare alla signora
VE DD a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro 350,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro 700,00 (Settecento/00) a mezzo bonifico sul seguente IBAN:[...], intestato alla Sig.ra VE
DD, con aggiornamento ISTAT come per legge;
6) La Sig.ra VE DD rinuncia espressamente a qualsiasi contributo economico da parte del Sig. LO IG in quanto si dichiara economicamente autosufficiente;
7) Il signor LO IG si obbliga altresì, sempre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, a provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal
S.S.N., e sportivo-agonistiche preventivamente concordate tra i genitori e documentate;
8) Le parti si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto eventuali decisioni riguardanti la frequentazione scolastica, attività ludiche, sportive ecc. riguardanti le figlie minori, le quali non avranno effetto se non preventivamente concordate ed approvate per iscritto;
9) Le parti si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto, gli eventuali loro cambi di domicilio o di residenza almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento;
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10) I genitori si impegnano a non modificare il domicilio o la residenza dei minori, se non preventivamente concordato tra le parti;
11) Eventuali viaggi fuori dai confini nazionali saranno comunicati per iscritto almeno 30
(trenta) giorni prima della data di partenza;
12) I coniugi dichiarano di prestare il loro consenso per eventuale rilascio di passaporto;
13) La casa coniugale sita in Casal di Principe alla via Ischia n. 9 resterà nella disponibilità del
Sig. LO IG, già proprietario della stessa;
14)Per tutto quanto non previsto verranno applicate le leggi vigenti in materia.
Il predetto accordo appare conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole. Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi LO IG, nato a [...] il
16/07/1976, e VE DD, nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR TA (CE) ove in data 14 giugno 2012 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni Atto n. 19 P. 2 S
A anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396,
Ordinamento Stato Civile);
3) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente Rel.
Dr. ssa Alessandra Tabarro N° R.G. 4181/2024 V.G.