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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1681/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CECCARELLI MASSIMO
e da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
NE FA e OR LA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali Persona_1
dovranno impegnarsi reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, e più in generale, il benessere.
2. Diporre che i genitori assumano di comune accordo le decisioni tutte di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto, altresì, dei di questi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, nelle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà di scelta sarà esercitata dal genitore presso il quale lo stesso, di volta in volta, si troverà.
3. Stabile la residenza anagrafica di presso la madre, in [26847] Maleo [LO], Persona_1
alla Via Borgonuovo n. 36, dove con questi vivrà stabilmente e, in conseguenza, assegnare alla
Sig.ra la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con i relativi Parte_1
arredi, sino a che il figlio vi abiterà stabilmente o diverrà economicamente autosufficiente.
4. Definire che sino al mese di giugno 2025, possa tenere con sé il Parte_2
figlio, seguendolo negli studi ed in eventuali attività sportive e ricreative, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del bambino stesso:
4.1. a fine settimana alternati il sabato dalle ore 9,00 e sino alle ore 21,00, la domenica dalle ore
9,00 e sino alle ore 21,00;
4.2. nelle settimane in cui il piccolo non passerà i fine settimana in compagnia del padre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00;
4.3. nelle settimane in cui il piccolo trascorrerà i fine settimana in compagnia del padre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21,00.
5. Definire che, a far data da luglio 2025, possa tenere con sé il figlio, Parte_2
seguendolo negli studi ed in eventuali attività sportive e ricreative, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del bambino stesso:
5.1. a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato e sino alle ore 21,00 della successiva domenica;
5.2. nelle settimane in cui il piccolo non passerà i fine settimana in compagnia del padre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00;
5.3. nelle settimane in cui il piccolo trascorrerà i fine settimana in compagnia del padre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21,00.
6. Definire che, in ogni circostanza, il minore verrà prelevato dal padre e presso la casa materna pagina 2 di 6 [o presso la residenza dei nonni materni] e presso l'istituto comprensivo completo statale ICCS
“Aldo Moro” in Maleo [LO], o altra diversa in cui verrà in futuro iscritto, e ivi riaccompagnato
[a seconda dei giorni] dal medesimo.
7. Delineare che, in ogni caso, sarà garantito al padre di tenere con se Persona_1
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive – periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno.
8. Stabilire che il minore trascorrerà:
8.1 con la madre il giorno del Santo Natale e con il padre quello del 26 dicembre;
8.2 con la madre la giornata della Santa Pasqua e con il padre quello del successivo Lunedì dell'Angelo.
9. Disporre il principio di alternanza per le restanti festività.
10. Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il figlio nei giorni concordati, questi si impegna a darne preavviso alla madre almeno 24 ore prima ed entrambi i genitori, compatibilmente, con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze del minore stesso, concorderanno altre modalità di incontro.
11. Specificare che in occasioni di particolari ricorrenze - compleanni o speciali festività - i genitori potranno accordarsi affinché il minore trascorra la giornata in compagnia di entrambi e/o alternativamente.
12. Esplicitare che tutto quanto sopra indicato potrà essere derogato concordemente dai genitori, nel superiore interesse della prole, compatibilmente con i di questi impegni scolastici ed extra-scolastici e con questi desideri.
13. Puntualizzare che nella ipotesi di malattia della prole, il genitore con cui la medesima si trova in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
14. Palesare ai genitori il rispettivo onere di comunicarsi, reciprocamente, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con il figlio negli eventuali fine settimana, nei periodi di vacanza e/o ogni qualvolta i medesimi si allontaneranno per più giorni consecutivi dalla propria residenza portando con sé i medesimo.
15. Garantire al padre la possibilità di comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita, previo accordi telefonici, nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
pagina 3 di 6 16. Disporre che i genitori si astengano dal far frequentare al figlio, gli eventuali e rispettivi partners, se non in caso di relazione seria e duratura.
17. Porre a carico del Sig. l'onere di corrispondere al genitore Parte_2 [...]
la somma di Euro 350,00 [Euro trecentocinquanta/00], rivalutabili secondo il Parte_1
100% dell'indice ISTAT, entro il 20 di ogni mese e con effetti decorrenti dalla domanda, ossia dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario, quale contributo al mantenimento del figlio , fino a quando questi non sarà divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente.
18. Allogare a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50,00% ciascuno, le spese straordinarie extra assegno, secondo disciplina ed indicazioni del protocollo assunto dal
Tribunale di Lodi allegato.
19. Porre ai vantaggi della Sig.ra l'intera quota, pari al 100% Parte_1 dell'assegno unico universale [o di ogni diverso sussidio] riconosciuto dallo Stato ai favori del minore Persona_1
20. Poiché dal mese di dicembre 2023 [giorno del volontario allontanamento, da parte del Sig. dalla casa coniugale] al mese di aprile 2025 [ad eccezione di Euro 200,00 versati Pt_2
in data 31 dicembre 2024, di Euro 150,00 versati in data 13 febbraio 2025 e di Euro 350,00 versati in data 16 aprile 2025], lo stesso non ha versato alcuna somma a favore del figlio minore quale mantenimento, porre a carico dello stesso il versamento, in favore della Sig. della somma omnicomprensiva pari ad Euro 3.000,00 [Euro tremila//00]. Parte_1
21. Disporre che, la somma di cui al precedente paragrafo 20, venga corrisposta, in ogni caso, entro il termine del 20 giugno 2026 per tramite di ratei mensili, per un importo unitario di Euro
500,00 [Euro cinquecento//00] ciascuno, entro il giorno 20 di ogni mese, primo con scadenza al
20 gennaio 2026.
22. Disporre, in ogni caso, che il versamento di cui al paragrafo 20 che precede, potrà essere corrisposto anticipatamente fatto salvo il compito rispetto di quanto statuito al paragrafo 21.
23. Porre, infine, a carico di l'onere di corrispondere, alla Sig.ra Parte_2
a refusione delle spese extra mantenimento già sostenute, la somma di Parte_1
euro 960,67 [Euro novecentosessanta//67], in n. 10 ratei mensili, dell'importo ciascuno di Euro
96,06 [Euro noventasei//06], da versarsi entro il entro il 20 di ogni mese e con effetti decorrenti dalla domanda, ossia dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario in uno pagina 4 di 6 allo statuito contributo al mantenimento.
24. Nella constatazione che ogni rapporto di natura personale, economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra i medesimi definito, statuire che nulla, i ricorrenti, avranno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
NO e MO (PV) in data 23.5.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2016) e dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
il 27.09.2017.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in NO e MO (PV) in data
[...]
pagina 5 di 6 23.5.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2016);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO e MO
(PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CECCARELLI MASSIMO
e da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
NE FA e OR LA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 “1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali Persona_1
dovranno impegnarsi reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, e più in generale, il benessere.
2. Diporre che i genitori assumano di comune accordo le decisioni tutte di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto, altresì, dei di questi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre, nelle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà di scelta sarà esercitata dal genitore presso il quale lo stesso, di volta in volta, si troverà.
3. Stabile la residenza anagrafica di presso la madre, in [26847] Maleo [LO], Persona_1
alla Via Borgonuovo n. 36, dove con questi vivrà stabilmente e, in conseguenza, assegnare alla
Sig.ra la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, con i relativi Parte_1
arredi, sino a che il figlio vi abiterà stabilmente o diverrà economicamente autosufficiente.
4. Definire che sino al mese di giugno 2025, possa tenere con sé il Parte_2
figlio, seguendolo negli studi ed in eventuali attività sportive e ricreative, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del bambino stesso:
4.1. a fine settimana alternati il sabato dalle ore 9,00 e sino alle ore 21,00, la domenica dalle ore
9,00 e sino alle ore 21,00;
4.2. nelle settimane in cui il piccolo non passerà i fine settimana in compagnia del padre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00;
4.3. nelle settimane in cui il piccolo trascorrerà i fine settimana in compagnia del padre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21,00.
5. Definire che, a far data da luglio 2025, possa tenere con sé il figlio, Parte_2
seguendolo negli studi ed in eventuali attività sportive e ricreative, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del bambino stesso:
5.1. a fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato e sino alle ore 21,00 della successiva domenica;
5.2. nelle settimane in cui il piccolo non passerà i fine settimana in compagnia del padre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00;
5.3. nelle settimane in cui il piccolo trascorrerà i fine settimana in compagnia del padre, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 21,00.
6. Definire che, in ogni circostanza, il minore verrà prelevato dal padre e presso la casa materna pagina 2 di 6 [o presso la residenza dei nonni materni] e presso l'istituto comprensivo completo statale ICCS
“Aldo Moro” in Maleo [LO], o altra diversa in cui verrà in futuro iscritto, e ivi riaccompagnato
[a seconda dei giorni] dal medesimo.
7. Delineare che, in ogni caso, sarà garantito al padre di tenere con se Persona_1
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive – periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno.
8. Stabilire che il minore trascorrerà:
8.1 con la madre il giorno del Santo Natale e con il padre quello del 26 dicembre;
8.2 con la madre la giornata della Santa Pasqua e con il padre quello del successivo Lunedì dell'Angelo.
9. Disporre il principio di alternanza per le restanti festività.
10. Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il figlio nei giorni concordati, questi si impegna a darne preavviso alla madre almeno 24 ore prima ed entrambi i genitori, compatibilmente, con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze del minore stesso, concorderanno altre modalità di incontro.
11. Specificare che in occasioni di particolari ricorrenze - compleanni o speciali festività - i genitori potranno accordarsi affinché il minore trascorra la giornata in compagnia di entrambi e/o alternativamente.
12. Esplicitare che tutto quanto sopra indicato potrà essere derogato concordemente dai genitori, nel superiore interesse della prole, compatibilmente con i di questi impegni scolastici ed extra-scolastici e con questi desideri.
13. Puntualizzare che nella ipotesi di malattia della prole, il genitore con cui la medesima si trova in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
14. Palesare ai genitori il rispettivo onere di comunicarsi, reciprocamente, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con il figlio negli eventuali fine settimana, nei periodi di vacanza e/o ogni qualvolta i medesimi si allontaneranno per più giorni consecutivi dalla propria residenza portando con sé i medesimo.
15. Garantire al padre la possibilità di comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita, previo accordi telefonici, nel rispetto dei diritti di privacy della madre.
pagina 3 di 6 16. Disporre che i genitori si astengano dal far frequentare al figlio, gli eventuali e rispettivi partners, se non in caso di relazione seria e duratura.
17. Porre a carico del Sig. l'onere di corrispondere al genitore Parte_2 [...]
la somma di Euro 350,00 [Euro trecentocinquanta/00], rivalutabili secondo il Parte_1
100% dell'indice ISTAT, entro il 20 di ogni mese e con effetti decorrenti dalla domanda, ossia dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario, quale contributo al mantenimento del figlio , fino a quando questi non sarà divenuto Persona_1
economicamente autosufficiente.
18. Allogare a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50,00% ciascuno, le spese straordinarie extra assegno, secondo disciplina ed indicazioni del protocollo assunto dal
Tribunale di Lodi allegato.
19. Porre ai vantaggi della Sig.ra l'intera quota, pari al 100% Parte_1 dell'assegno unico universale [o di ogni diverso sussidio] riconosciuto dallo Stato ai favori del minore Persona_1
20. Poiché dal mese di dicembre 2023 [giorno del volontario allontanamento, da parte del Sig. dalla casa coniugale] al mese di aprile 2025 [ad eccezione di Euro 200,00 versati Pt_2
in data 31 dicembre 2024, di Euro 150,00 versati in data 13 febbraio 2025 e di Euro 350,00 versati in data 16 aprile 2025], lo stesso non ha versato alcuna somma a favore del figlio minore quale mantenimento, porre a carico dello stesso il versamento, in favore della Sig. della somma omnicomprensiva pari ad Euro 3.000,00 [Euro tremila//00]. Parte_1
21. Disporre che, la somma di cui al precedente paragrafo 20, venga corrisposta, in ogni caso, entro il termine del 20 giugno 2026 per tramite di ratei mensili, per un importo unitario di Euro
500,00 [Euro cinquecento//00] ciascuno, entro il giorno 20 di ogni mese, primo con scadenza al
20 gennaio 2026.
22. Disporre, in ogni caso, che il versamento di cui al paragrafo 20 che precede, potrà essere corrisposto anticipatamente fatto salvo il compito rispetto di quanto statuito al paragrafo 21.
23. Porre, infine, a carico di l'onere di corrispondere, alla Sig.ra Parte_2
a refusione delle spese extra mantenimento già sostenute, la somma di Parte_1
euro 960,67 [Euro novecentosessanta//67], in n. 10 ratei mensili, dell'importo ciascuno di Euro
96,06 [Euro noventasei//06], da versarsi entro il entro il 20 di ogni mese e con effetti decorrenti dalla domanda, ossia dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario in uno pagina 4 di 6 allo statuito contributo al mantenimento.
24. Nella constatazione che ogni rapporto di natura personale, economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra i medesimi definito, statuire che nulla, i ricorrenti, avranno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
NO e MO (PV) in data 23.5.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2016) e dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
il 27.09.2017.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in NO e MO (PV) in data
[...]
pagina 5 di 6 23.5.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2016);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO e MO
(PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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