Art. 6. (Destinazione e assegnazione dei magistrati) 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e' disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere ((...)) del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere ((...)) del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.