Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2025, proposto da
OS OL, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Puglia Sviluppo s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del 18.8.2025, comunicato a mezzo PEC, reso dalla Regione Puglia, per il tramite del responsabile p.t. del Servizio incentivi alle piccole medie imprese PMI del Dipartimento sviluppo economico.
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - della relazione istruttoria del 19.06.2025 di Puglia Sviluppo Spa e della proposta di inammissibilità ivi contenuta; - del provvedimento prot. n. 4176 del 4.6.2025, ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 241/1990; - e, nei limiti di interesse, dell’art 6 co. 2 lett. b2) e c) dell’Avviso pacchetti integrati di agevolazione turismo (MiniPIA Turismo), approvato con determina dirigenziale della sezione competitività della Regione Puglia n. 276/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LO IE e uditi per le parti i difensori avv. Massimiliano Musio, per la parte ricorrente, e avv. Brunella Volini, per la Regione Puglia resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico denominato “ Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPia Turismo) ”, per la concessione di finanziamenti pubblici, al riscontro dei puntuali requisiti indicati;
Considerato che l’istante pone, a supporto del ricorso, vizi di legittimità inerenti l’asserita violazione delle disposizioni del bando e/o una carente istruttoria, un erroneo apprezzamento dei fatti e/o una motivazione del provvedimento di diniego divergente dalle prescrizioni dell’anzidetto bando;
Considerato che il finanziamento è stato domandato, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett c) , dell’avviso pubblico, ove è fatto specifico riferimento alla possibilità di finanziamento di lavori di “ manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici […] torri, […] al fine della trasformazione dell’immobile (riferito all’intero stabile) in strutture turistico alberghiere ed in strutture extralberghiere ” ubicate comunque sia in un “ contesto rurale ”;
Considerato che la Regione Puglia ha contestato che, nella fattispecie, venga in evidenza un edificio considerabile alla stregua di una “ torre ” ubicato in un “ contesto rurale ”; ma che, al più, la domanda di finanziamento potrebbe rientrare nel campo dell’art. 6, co. 2, lett. b2) , dell’avviso pubblico, cioè rientrare tra gli “ immobili abbandonati da almeno tre anni ed ubicati in zona "A" - centro storico - nonché nella “città consolidata” così come definita dal PPTR […] ”); ma che, tuttavia, anche in questo caso, non sono stati provati i requisiti richiesti, tra cui l’abbandono da almeno tre anni; infatti, a parte il riscontro di una CILA presentata per sanare difformità, si rinviene anche una dichiarazione sostitutiva, alla data recente di aprile 2025, presentata per l’installazione di un impianto fotovoltaico (circostanza taciuta in ricorso, ma rilevabile dagli atti depositati), per cui l’immobile non era certo “abbandonato”; tant’è che parte ricorrente concentra gran parte delle ragioni di ricorso sulla domanda originaria di ammissione al finanziamento, che è stata presentata per risanare una presunta “torre”, che però è ubicata nel “ centro storico ” del comune e non già in un “ contesto rurale ”, come richiesto dall’avviso pubblico;
Ritenuto che il finanziamento, come da avviso pubblico, debba necessariamente riguardare l’intero edificio e che il concetto di “ abbandono ” (invero mutuato da diverse disposizioni presenti nel codice civile) faccia riferimento alla circostanza della rinunzia alla fruizione e alla cura di un bene da parte del titolare, il quale non ritrae dallo stesso alcun frutto civile o utilità, cui sovente si aggiunge la carenza di manutenzioni, con il conseguente deterioramento o rovina dello stesso; ragion per cui la ratio del finanziamento pubblico risiede nel recupero della fruizione degli immobili esistenti, nella loro interezza, con la finalizzazione alla destinazione a strutture ricettive;
Ritenuto che – com’è ben narrato nel provvedimento gravato – una simile condizione di abbandono giuridico e fattuale del bene immobile in discussione non sia stata provata e non sussista;
Ritenuto, sulla base dei documenti prodotti, in considerazione dell’ampio dialogo procedimentale svolto, che il provvedimento gravato rechi puntuale spiegazione sui rilievi sollevati ex parte e che l’amministrazione regionale ha adottato, in ultima analisi, una decisione coerente con i dettami della discrezionalità, fornendo ampia e plausibile motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non ha fondamento e che indi vada respinto;
Ritenuto che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo; nulla spese per Puglia sviluppo s.p.a., non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della Regione Puglia, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge; nulla spese per Puglia sviluppo s.p.a., non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
LO IE, Primo Referendario, Estensore
LO Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IE | ZO ND |
IL SEGRETARIO