Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 287/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alessandra Caselli (c.f.: ) del Foro di Bologna, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della stessa in Cento (FE), Corso Guercino n. 74, in virtù di procura speciale alle liti in atti, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax
051.4127564 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e
ANDREI MIHAIL, nato a [...] il [...] (c.f.: ), C.F._3
residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'Avv. Isacco
Poluzzi (c.f. ) del Foro di Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._4
stesso in Cento (FE), V.le Bulgarelli n. 1, in virtù di procura speciale alle liti in atti, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 02.30135258 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
che dalla loro unione nascevano in Bucarest (Romania) il 29/01/2016 e a Ferrara (FE) il 16/07/2022 Persona_1 [...]
; di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale reso Persona_2
in data 14 marzo 2023; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
Le figlie minori saranno affidate in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione allorquando avranno le figlie con sé. Viceversa, le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Relativamente ai tempi di permanenza delle bambine presso ciascun genitore, le parti hanno condiviso le condizioni che si riportano di seguito: 1) e , Persona_1 Persona_2
affidate in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, avranno la residenza privilegiata unitamente alla madre in Bondeno (FE), Via Probino Maestri n. 8; 2) salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno tenere conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori, i medesimi hanno condiviso le seguenti condizioni: il lunedì di ogni settimana il padre recupererà da scuola e la terrà sino alla mattina successiva in cui accompagnerà Persona_1
nuovamente la figlia a scuola;
dal mese di aprile 2024, così come stabilito negli accordi separativi, entrambe le figlie trascorreranno con il padre il lunedì dal ritorno di da scuola (con Persona_1
pernottamento presso la casa paterna), sino al giorno successivo in cui riaccompagnerà la bambina a scuola e presso l'abitazione della madre;
il sabato il padre recupererà entrambe le figlie Persona_2 presso l'abitazione materna alle ore 10.30, la madre andrà poi a prenderle dalla residenza paterna alle ore 15.00; i genitori nella giornata della domenica si alterneranno tra loro nel corso del mese, tenendo con sé entrambe le figlie (ossia una domenica le bambine rimarranno con la madre e una domenica le bambine rimarranno con il padre e così alternativamente per le domeniche del mese successivo) per la medesima fascia oraria stabilita per il giorno del sabato;
3) si precisa che le predette modalità di visita del padre alle figlie, sono dovute alla particolare attività lavorativa di pizzaiolo del sig. DR
Mihail, occupazione che impiega quest'ultimo anche nelle ore serali e il fine settimana;
4) i giorni e gli orari sopra condivisi, verranno mantenuti anche durante il periodo natalizio (nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, così come l'ultimo e il primo dell'anno) e durante la Pasqua (nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo); 5) durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LE MINORI, in ragione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore, questi ultimi hanno condiviso che il padre versi alla madre, entro il venti di ogni mese, un contributo ordinario nell'interesse delle figlie pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI. I genitori si suddivideranno al 50% le spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse delle figlie, da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva quelle di cui al
Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
***
All'udienza in data 5 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine, il 14 marzo 2023, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza figurata (celebrata innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara) nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Quindi il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis; 1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bucarest (Romania) in data
18/08/2016 fra nata a [...] il [...], e DR Parte_1
Mihail, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1
quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri