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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/09/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 3655/2018, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) – deceduta, Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTI FABRIZIO ATTORI contro
(c.f. ), CP_1 C.F._5
c.f. , Controparte_2 C.F._6 con il patrocinio dell'Avv. COMENSOLI CARLO CONVENUTI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 27.2.18, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio e per la cessazione di CP_1 Controparte_2 turbative sui fondi catastalmente identificati ai mappali n. 170 e 171 del Comune di Ponte di EG.
I convenuti si sono costituiti il 13.6.18, chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, di accertare il proprio diritto di comproprietà o uso sui mappali, eventualmente acquisito per usucapione.
Le parti sono comparse all'udienza del 5.7.18; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie e le parti sono comparse all'udienza del 23.1.19.
Con ordinanza del 22.2.19 è stata disposta una c.t.u.; la geom. ha assunto l'incarico Parte_5 all'udienza del 17.5.19. La relazione è stata depositata l'11.10.19.
Le parti sono comparse all'udienza del 20.2.20. Con ordinanza del 17.3.20 è stata disposta una seconda c.t.u.; l'ing. ha assunto l'incarico all'udienza del 1.2.21. La relazione è stata depositata Controparte_3 il 23.7.21.
Con ordinanza del 13.7.21 la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
Con note del 24.5.23, parte attrice ha comunicato l'intervenuto decesso di Parte_2
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in data 30.1.23; sono quindi intervenuti gli eredi , e Pt_1 Pt_3 Parte_4
Con ordinanza del 25.8.23 sono state ritenute inammissibili le prove orali chieste dai convenuti, «tenuto conto del confine che separa il possesso utile ai fini dell'usucapione della comproprietà dall'utilizzo concesso per mera tolleranza del proprietario esclusivo», ed è stata fissata l'udienza di p.c., tenutasi il 10.9.24.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 23.10.24 e del 12.11.24.
Con ordinanza del 7.2.25, tuttavia, visto quanto argomentato negli scritti conclusivi, il giudice ha rimesso la causa in istruttoria, al solo fine di consentire agli attori di dimostrare la propria qualità di eredi.
Essi hanno depositato i relativi documenti il 10.4.25 e le parti hanno nuovamente concluso per la trattazione scritta del 20.5.25. Poiché entrambe hanno rinunciato al termine per nuove conclusionali e repliche, riportandosi a quelle già depositate, viene emessa direttamente la presente sentenza.
2. Le conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. del 14.5.25) sono state:
«In via principale: ➢ accertare e dichiarare la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 110, 300 e 302 c.p.c. e la conseguente legittimazione attiva in capo ai SInori (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: ), e (C.F. ), nella loro qualità di eredi legittimi C.F._3 Parte_4 C.F._4 della de cuius SI.ra (C.F.: ), nata a Ponte di EG (Bs) in [...] C.F._2 data 22.12.1930 e deceduta in Temù (Bs) il 30.01.2023;
➢ accertare e dichiarare il diritto esclusivo di comproprietà sui mappali n. 170 e 171 – foglio n. 47 - Comune di Ponte di EG (Bs) in ragione della quota indivisa di ½ in favore della SI.ra e della residua quota uguale e Parte_1 indivisa di ½ in favore degli eredi legittimi della SI.ra (SIg.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3
e per quote uguali e indivise di 1/3 ciascuno), riconoscendo a questi ultimi altresì il diritto di superficie Parte_4 gravante sul mapp. n. 170 ove è ubicata la cisterna interrata per il deposito del combustibile per il riscaldamento per quote uguali ed indivise di 1/3 ciascuno;
➢ respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà, di comproprietà e/o di qualsiasi diritto reale e/o del diritto d'uso dei Convenuti – SI.ra e/o – sia a titolo originario, sia a titolo derivativo sui fondi siti in CP_1 Controparte_2
Ponte di EG (Bs), via Lago Scuro, catastalmente identificati al Foglio n. 47, mapp. n. 170, n. 171. Conseguentemente: ordinare la cessazione degli atti antigiuridici posti in essere dai Convenuti, consistenti nell'utilizzo arbitrario ed illegittimo dei predetti fondi, e nella turbativa al pacifico godimento esclusivo della comproprietà in favore della SI.ra e degli eredi legittimi della SI.ra (SIg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
➢ condannare in via solidale tra loro la SI.ra ed il SI. al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 subiti da Parte Attrice, quantificato anche in via equitativa in € 1.000,00, ovvero nella diversa misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, comunque entro lo scaglione di valore della presente causa.
In via subordinata: ➢ nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistere, a qualsiasi titolo, il diritto di comproprietà e/o d'uso, relativamente ai mappali nr. 170 e/o 171, tra Parte Attrice ed i SI.ri e previo Persona_1 riconoscimento in favore degli eredi della SI.ra (SIg.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_4
del diritto di superficie gravante sul mapp. n. 170 ove è ubicata e si estende la cisterna interrata per il deposito del
[...] combustibile per il riscaldamento della loro abitazione, condannare i Convenuti al pagamento in via solidale tra loro di una somma quantificata in € 1.000,00, ovvero da determinarsi anche in via equitativa, e comunque entro lo scaglione di valore della presente causa, a titolo di contribuzione pro quota alle spese relative alla gestione ed al mantenimento
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(ordinario e straordinario) delle porzioni di terreno per cui è causa.
In ogni caso: ➢ con vittoria di spese, anticipazioni e dei compensi professionali della presente procedura, incluse quelle di mediazione e di C.T.U.
In via istruttoria: [omissis]».
Le conclusioni dei convenuti (come da foglio di p.c. del 15.5.25) sono state:
«Voglia l'Ill.mo signor Giudice adito, reiectis adversis, vinte le spese e le competenze del grado, dichiarata l'inammissibilità dello spiegato atto d'intervento, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio sul punto, respingere le domande tutte formulate nei confronti degli odierni convenuti dalle attrici per i motivi sopra esposti, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque prive di prova;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto dei convenuti di comproprietà indivisa sui mappali n. 170 e 171 – Per_ foglio 47 – Comune di Ponte di EG (BS) in ragione dell'atto di acquisto a rogito Notaio del 1981 come sopra meglio identificato;
- sempre in via riconvenzionale gradualmente subordinata - accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. della comproprietà della corte comune, o comunque in ulteriore subordine del diritto d'uso della stessa, sita in Via Lago Scuro in Ponte di EG (BS) ed identificata al foglio 47 mapp. 170 e 171 del territorio del medesimo Comune a favore dei sigg. e - accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione ex art. 1158 CP_1 Controparte_2
c.c. della comproprietà della corte comune, o in ulteriore subordine del diritto d'uso della stessa, sita in Via Lago Scuro in Ponte di EG (BS) ed identificata al foglio 47 mapp. 170 e 171 del territorio del medesimo Comune a favore dei sigg. e CP_1 Controparte_2
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: [omissis]».
3. 3.1. I convenuti hanno eccepito – anche nelle ultime note – il difetto di legittimazione degli attori, intervenuti dopo il decesso di per mancanza di prova della successione. Parte_2
In disparte la genericità dell'eccezione (perché i convenuti nemmeno allegano un qualche motivo per dubitare della qualità delle controparti), il giudice ritiene che l'atto pubblico di accettazione dell'eredità, debitamente trascritto e prodotto dagli attori il 10.4.25, sia sufficiente ai presenti fini. Cass. n. 10519/24, nella parte in cui allude ai certificati di stato civile, infatti, va intesa nel senso che essi possano essere idonei a provare la successione, ma non l'unico mezzo per farlo: d'altronde, la mera parentela non varrebbe a dimostrare la qualità di erede, in presenza ad esempio di una successione testamentaria.
3.2. Nel merito, le parti discutono dei diritti sussistenti sugli attuali mappali 170 e 171 (già 10190 A e B).
I passaggi di proprietà sono stati ricostruiti come segue nella c.t.u. dell'11.10.19: Per_ 1) Pubblicazione e deposito testamento olografo Notaio fu , n. rep. 6507, n. racc. 3899 del Persona_3
8 ottobre 1927, Registrato a Edolo il 22 ottobre 1927 n. 202 vol. 73 Atti Pubblici, Trascritto al numero particolare 2438 del 1927, in morte del signor fu (nonno e bisnonno delle Attrici). Persona_5 Per_6
Nel testamento si fa riferimento solo genericamente alla sua casa in via Nino, senza indicazioni delle particelle o della consistenza, lasciata “in usufrutto in vita naturale durante alla moglie e per prelegato ai miei due figli e . Nel certificato di morte è indicato che il signor è deceduto nella casa posta Per_6 Pt_3 Persona_5 in via Nino Bixio n. 36.
2) Atto di divisione Notaio n. rep. 6780 del 28 aprile 1928, registrato il 17 maggio 1928 n. Persona_3
267 vol. 79 II°, trascritto alla ex conservatoria dei registri immobiliari di Breno al n. particolare 1407 del 1928. La signora (moglie del de cuius rinuncia all'usufrutto e i figli Persona_7 Persona_5 dividono la massa ereditaria. L'assegno I° a fu comprende tra gli altri, al punto i), Persona_8 Per_5
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porzione del fabbricato d'abitazione in via “Nino” e distinta in catasto con il n. 843, con metà della corte davanti, a nord n. 10190 di are 0,15 (v. figura n. 2). L'assegno 2° a fu comprende CP_4 Per_5 tra gli altri, al punto i), porzione del fabbricato d'abitazione in via “Nino” e distinta in catasto con il n. 843, con metà della corte davanti, a nord n. 10190 di are 0,15 (v. figura n. 2).
3) In data 22/05/1931 decedeva il signor le figlie , e fu e la CP_4 CP_5 CP_6 Parte_2 Pt_3 moglie , subentravano per successione registrata all'Ufficio di Breno il giorno 30.11.1931 n. Persona_9
2629, vol. 184 alle sostanze del padre, tra cui i mapp. (842*) 843 sub. 2 e 10190 sub. b. (v. Allegato n. 13).
4) In data 23/02/1963 decedeva il signor e con atto Notaio rep. 13254, racc. Persona_8 Persona_10
n. 7932 del 6 maggio 1963, registrato all'Ufficio di Breno n. 1715, vol. 154 in data 27.05.1963, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno, veniva pubblicato il testamento olografo con cui _1 genericamente assegnava alle figlie e la sua porzione della “casa paterna”. Più precisamente a Per_7
“la cucina della casa paterna e la rimanente parte di detta casa, ossia metà stalla, fienile tabbiato e Per_7 pergolato al Non ci sono invece riferimenti alla corte davanti, né sono individuati i beni con i numeri di mappa.
5) Con atto Notaio rep. 13419, racc. 6085 del 3 dicembre 1965, registrato all'Ufficio di Breno Persona_12
n. 1926 I vol. 159 in data 20.12.1965 e trascritto a Breno al numero particolare 2775 del 1965, le signore _1
e cedono alle cugine , e , che acquistano in parti uguali CP_7 Persona_13 CP_6 Parte_2 la quota di comproprietà pari ad 1/2 il fabbricato rurale in via Nino Bixio di cui al mappale 843 sub. 4 e la corte mapp. 10190 di are 0.15.
6) Con atto di cessione quote e divisione Notaio n. rep.650, n. racc. 396, trascritto alla Persona_14
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno al numero particolare 1859 del 1975 e registrato all'Ufficio di Breno in data 18.07.1975 n. 2751, privati, alla signora (attuale Attrice) venivano Parte_2 assegnati i beni in Ponte di EG, tra cui il fabbricato mapp. 843 subb. 2, 3 e 4, nonché la corte mapp. 10190 di are 0.30 (derivante dalla fusione dei mapp. 10190 sub, a e b). Con questo atto la signora diviene piena proprietaria della quota intera della corte per cui è causa.
7) Atto di transazione con trasferimento e costituzione di diritti Notai rep. 5273, racc. 3001 del Persona_14
06/12/1977, Registrato a Breno in data 27/12/1977 n. 6032 Vol. 14 e trascritto a Breno al numero particolare 86 del 1978. Nell'atto si indica che “al fine di dissipare ogni controversia… la signora
[...]
, riservandosi il diritto di superficie… cede e vende alla signora la quota indivisa Parte_2 CP_8 di comproprietà pari ad 1/2 del terreno non agricolo, in Comune amministrativo e Censuario di Ponte di EG censito al CT alla partita 5 - accessori comuni a più fabbricati con il mapp. 10190 di are 0.30. Confini via Lago Scuro per due lati, mapp. 783, mapp. 784”. Individuando effettivamente gli odierni mapp. 170 e 171 (v. figura n. 2). Sulla porzione ceduta – quella a nord-est – viene costituita a favore della signora
[...]
diritto di superficie per installare e mantenere interrata una cisterna per combustibile da Parte_2 riscaldamento.
8) In data 01/12/1990 decedeva la signora e i suoi beni venivano ereditato dai fratelli CP_7 Per_5 _1 e . Nella denuncia di successione Registrata a Breno in data 11/11/1993 n. 5376, vol. 645
[...] veniva anche indicata la quota indivisa di 1/2 dell'area sita in Ponte di EG con i mapp. 170 di ha 0.00.15 e mapp. 171 di ha. 0.0015.
9) Con atto Notaio n. rep. 34284, racc. n. 6313 del 12/06/1992, trascritto alla Persona_15
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno al numero particolare 2890 del 1992 e Registrato a Breno in _1 data 01/07/1992 al n. 502 mod. 1V, i fratelli e vendevano le proprietà in via Lago Persona_5
Scuro, in Ponte di Lagno, ai signori e . Con l'atto viene trasferita la quota di Persona_16 Persona_17 comproprietà pari ad 1/2 dell'area distinta con i mapp. 170 e 171. Nello stesso documento viene ripotato il
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diritto di superficie a favore della signora gravante sulla porzione a nord-est di detta corte Parte_2
(più precisamente sul mapp. 170). È anche indicato che “danno atto i venditori… che il terreno Fg. 2 (?) mapp. 170 NCTR (non trovato in banca dati) è gravato di servitù di uso esclusivo perpetuo favore della porzione immobiliare NCEU prot. 10063 prot. 10064”. I protocolli individuano le porzioni di fabbricato mapp. 172 che vengono vendute e che poi prenderanno l'identificativo di mapp. 172 sub. 7 e 8 del fg 47. Queste ultime particelle saranno poi soppresse e a seguito di variazione per fusione diventeranno l'unità al mapp. 172 sub. 19 del fg. 47 di Ponte di EG (v. visura – Allegato n. 5).
10) Con atto Notaio n. rep. 121229, racc. n. 39156 del 28 maggio 2016, la signora Persona_15 Pt_1
(oggi Attrice nella presente causa) acquistava dalle signore e la porzione
[...] Persona_17 Controparte_9 immobiliare identificata al Catasto fabbricati di Ponte di EG al NCT fg. 47 mapp. 172 sub. 19. Nell'atto venivano riportati i patti, le servitù e i diritti sopra riportati e contenuti nell'atto del 12/06/1992 (punto 9).
Pertanto con quest'ultimo acquisto la proprietà dei mapp. 170 e 171 del Fg. 47 NCT di Ponte di EG risulterebbe interamente in capo alle odierne Attrici e i patti, le servitù e i diritti costituiti nel tempo risultano a favore delle unità facenti parte il compendio immobiliare di cui al mapp. 172 del fg. 47.
Tuttavia con atto Notaio rep. n. 29698, racc. n. 10097 del 25 settembre 1991, Registrato a Persona_18
Breno in data 03/10/1991 n. 1001, mod. 2V ed ivi trascritto al numero particolare 3851 del 1991, i signori e (attuali Convenuti) acquistavano dal signor il fabbricato Controparte_2 CP_10 Parte_6 rurale sito in Comune di Ponte di EG in via Lago Scuro e censito al NCTR alla partita 2335 con i mapp. numeri : - 173 di are 0.18 - 174 di are 14.40, corrispondenti al cessato catasto terreni alla particella mapp. 842 (v. figure n. 2 e 3). “Entrambi con diritto alla corte comune di cui ai mappali 170 e 171”. Forse richiamando il certificato di partita sopra menzionato e datato 10.05.1980 (v. Allegato n. 11). L'atto non riporta nessuna notizia in merito alla provenienza dei beni o alla costituzione di diritti, indica un diritto generico sulle porzioni di corte e riferisce solo “quanto sopra viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto e come compete alla parte venditrice per titoli anteriori al 1° gennaio 1963”.
Alla luce di quanto sopra emerge che la piena proprietà delle porzioni di corte per cui è causa appartiene per quote indivise di comproprietà alle signore e . La corte mapp. 170 risulta Parte_2 Parte_1 gravata da diritto di superficie a favore della signora . Non si è invece potuto accertare, dalla Parte_2 documentazione in atti, la storia ipotecaria e i passaggi dei mapp. 173 e 174 dei Convenuti, antecedentemente Per_ l'atto del 1991 Notaio e quindi con quale titolo venivano trasferiti i beni agli odierni Convenuti.
La seconda c.t.u. del 23.7.21 ha aggiunto, con riguardo alla provenienza degli immobili dei convenuti:
Nell'atto di Divisione del 1949 a firma Notaio (vedi Allegato 2) tra i fratelli ed Per_3 Persona_19 il mappale 10190, da cui derivano i mappali 170 e 171 per cui è causa, non è presente tra quelli Pt_6 elencati nell'atto, né assegnati ad E' invece presente il mappale 842 da cui sono derivati Parte_6 mappali 173 e 174 di parte convenuta.
La Successione del 1937 di (vedi Allegato 4) non riporta tra gli immobili lasciati in eredità Persona_20 ai nipoti il mappale 10190. E' invece presente il mappale 842 da cui sono derivati mappali 173 e 174 di parte convenuta.
Il giudice non ha motivo per discostarsi da questa approfondita analisi, condotta da due diversi c.t.u. sulla complessa vicenda dei fondi (peraltro senza che il c.t.p. dei convenuti presentasse osservazioni). Nel dettaglio, è dunque emerso che fosse proprietaria al 50% dei mappali 170 e 171 Parte_2 nonché del diritto di superficie (per atto del 1977), mentre sia proprietaria dell'altro 50% Parte_1
(per atto del 2016). Nel 2023, la prima quota è passata in successione alla medesima a Parte_1
e in parti uguali. Pertanto, oggi i fondi risultano complessivamente per 4/6 della Pt_3 Parte_4
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prima e per 1/6 ciascuno del secondo e della terza.
I coniugi hanno eccepito – invero abbastanza genericamente – la mancanza di continuità Persona_1 delle trascrizioni fino all'acquisto degli attori (sulle accettazioni di eredità susseguitesi nel tempo cfr. però le puntuali osservazioni a p. 3 mem. repl. att.). La c.t.u. ha indicato le trascrizioni rinvenibili dai registri immobiliari, ma in ogni caso l'eccezione non coglie nel segno perché il focus della causa è costituito, piuttosto, dall'esistenza o meno di diritti dei convenuti sui fondi.
La vicenda successoria (inclusa la verifica delle quote ereditarie) esula invero dal merito della controversia e la domanda principale degli attori si configura come un'azione negatoria, rispetto alla quale la proprietà del fondo è mero presupposto (cfr. le condivisibili massime giurisprudenziali riportate proprio dagli attori, ad es. a p. 11 comp. concl.). Dunque, nonostante la richiesta formulata nelle conclusioni, il dispositivo della sentenza si limiterà alla cessazione delle turbative.
3.3. I convenuti, d'altronde, più che contestare la proprietà degli attori sui mappali, hanno rivendicato l'esistenza di propri ulteriori diritti, in forza dei titoli che di seguito verranno analizzati.
3.3.1. Il rogito del 1991 ha trasferito ai convenuti i mappali 173 e 174, «entrambi con diritto alla corte comune di cui ai mappali 170 e 171». Questa dizione è inidonea allo scopo voluto dai coniugi non Persona_1 indicando nemmeno il tipo di diritto che sarebbe stato loro ceduto.
Inoltre, è dirimente la mancanza di adeguati titoli di provenienza (non reperiti dai c.t.u. né prodotti dai convenuti, come invece sarebbe stato loro onere). I convenuti sostengono che il proprio dante causa avesse ottenuto la titolarità del preteso diritto in cambio di lavori eseguiti per la famiglia Pt_2 ammettendo che il negozio non sia mai stato formalizzato. Questa allegazione, tuttavia, è oltremodo generica;
inoltre, non si può superare la mancanza di un atto scritto per la costituzione di diritti reali, imposta ad substantiam dall'art. 1350 c.c. Il catasto del 1974 prodotto al doc. 2 conv. pacificamente non ha valore probatorio dei diritti reali. Nemmeno vale a superare tale carenza la generica dichiarazione, contenuta nel rogito del 1991, per cui il bene veniva ceduto «come compete alla parte venditrice per titoli anteriori al 1° gennaio 1963».
3.3.2. Escluso l'acquisto a titolo derivativo, occorre valutare se i convenuti abbiano usucapito diritti sul bene (nel termine ordinario o in quello abbreviato).
Questo giudice (ed evidentemente chi l'ha preceduto, non ammettendo le istanze istruttorie fin dall'ordinanza del 13.7.21) ritiene che le prove orali formulate dai convenuti fossero inidonee a dimostrare con sufficiente certezza la prescrizione acquisitiva. I capitoli di prova contenuti nella seconda memoria, infatti, anche quando vorrebbero provare un diritto uti dominus dei convenuti, contemplano pressoché sempre l'intervento di (cfr. ad es. il n. 9, secondo cui un Parte_2 terzo soggetto avrebbe chiesto il permesso di parcheggiare tanto ai convenuti quanto alla . Pt_2
L'impressione che si trae dagli atti è che l'area fosse usata da molte persone (le parti, i villeggianti etc.) e che semplicemente la signora avesse particolare riguardo nei confronti dei convenuti, trattandoli Pt_2 in un certo senso alla pari, per mera cortesia tra vicini. Inoltre, è assai significativo che l'esercizio del presunto diritto da parte dei coniugi si sia concretizzato solo nell'uso dell'area (peraltro Persona_1 non sempre identificata con preciso riferimento all'uno o all'altro mappale) e mai in altre attività tipiche del (come il versamento pro quota delle imposte o delle spese di manutenzione). CP_11
Manca, inoltre, qualsiasi atto di c.d. interversione del possesso, con cui i convenuti abbiano rivendicato i propri diritti nei confronti di parte attrice. Anzi, nel 2010/2012 venivano apposti i cartelli “proprietà privata” (fatto contestato e in effetti non provato) e poi i due dissuasori (fatto invece pacifico); Pt_1 inviava la lettera sub doc. 20 att. per consegnarne ai convenuti le chiavi, esplicitando che il gesto
[...]
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non significava il riconoscimento di alcunché, ma stranamente essi non replicavano (prima del 2015).
In termini più generali, sebbene in linea teorica non sia esclusa l'usucapione della comproprietà, la sua prova è estremamente difficile, siccome è arduo distinguere l'accordo tra i comproprietari per l'utilizzo del bene (art. 1102 c.c.) dalla mera tolleranza dell'unico proprietario, tanto più quando questi non è lontano, ma ben presente sul posto.
Non vi sono, dunque, gli elementi per dichiarare l'usucapione della comproprietà in capo ai convenuti.
3.3.3. I coniugi hanno invocato in subordine un diritto d'uso sul bene. Persona_1
Tale diritto, tuttavia, non può essere quello del dante causa, perché l'uso è personale e l'art. 1024 c.c. espressamente vieta di cederlo (argomento su cui, infatti, i convenuti nulla hanno replicato).
Per gli stessi motivi esposti nel paragrafo che precede, il diritto di uso nemmeno può essere stato usucapito (anche perché presupporrebbe in un certo senso l'estromissione dalle facoltà inerenti al bene di chi resti nudo proprietario, qui non avvenuta).
3.3.4. Dal mancato accoglimento delle domande dei convenuti deriva l'ordine di cessare qualsiasi turbativa sui mappali 170 e 171, non vantando alcun diritto su di essi.
3.3.5. Va tuttavia rigettata l'ulteriore domanda degli attori per il risarcimento dei danni, siccome formulata in modo estremamente generico e in una misura sostanzialmente simbolica.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dei convenuti (tralasciando il rigetto della domanda risarcitoria, evidentemente marginale nell'economia del giudizio).
La richiesta contenuta nella nota spese degli attori è congrua alle fasi svolte e ai parametri (anzi inferiore a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile); merita quindi di essere assecondata.
Anche le spese delle due c.t.u. restano a carico dei convenuti, come già liquidate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: ordina ai convenuti di cessare qualsiasi molestia sui fondi oggetto di causa;
a titolo di spese di lite, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori di € 5077,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti.
Brescia, 05/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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