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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/07/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 9830/2024 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. STEFANIA CAZZATO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
ANTONIO ANDRIULLI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n.
222/84, asserendo di essere in possesso del requisito sanitario e contributivo richiesto dalla legge ai fini della concessione della prestazione.
Deduceva infatti di aver presentato domanda in data 25.7.2023 al fine di ottenere la concessione della predetta prestazione, che veniva respinta dall' CP_1 per mancanza del requisito contributivo.
Si costituiva l' il quale deduceva che a seguito della regolarizzazione CP_1 della propria posizione assicurativa da parte del ricorrente, l' provvedeva CP_1
a liquidare tempestivamente la prestazione richiesta. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto a liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, rileva il Tribunale, che il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, per gli anni 2021 e 2022, con pagamento effettuato in data 12/12/2023, e quindi dopo la proposizione della domanda amministrativa del 25.7.2023 e senza tuttavia attivare nuovamente l'iter amministrativo o comunque un'interlocuzione con l'ente.
L'ente di contro ha provveduto alla liquidazione solo successivamente al ricorso giudiziario.
Pertanto, attesa tale circostanza, si configura all'evidenza una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, 15.7.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 9830/2024 promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. STEFANIA CAZZATO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
ANTONIO ANDRIULLI
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n.
222/84, asserendo di essere in possesso del requisito sanitario e contributivo richiesto dalla legge ai fini della concessione della prestazione.
Deduceva infatti di aver presentato domanda in data 25.7.2023 al fine di ottenere la concessione della predetta prestazione, che veniva respinta dall' CP_1 per mancanza del requisito contributivo.
Si costituiva l' il quale deduceva che a seguito della regolarizzazione CP_1 della propria posizione assicurativa da parte del ricorrente, l' provvedeva CP_1
a liquidare tempestivamente la prestazione richiesta. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto a liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, rileva il Tribunale, che il ricorrente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, per gli anni 2021 e 2022, con pagamento effettuato in data 12/12/2023, e quindi dopo la proposizione della domanda amministrativa del 25.7.2023 e senza tuttavia attivare nuovamente l'iter amministrativo o comunque un'interlocuzione con l'ente.
L'ente di contro ha provveduto alla liquidazione solo successivamente al ricorso giudiziario.
Pertanto, attesa tale circostanza, si configura all'evidenza una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, 15.7.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)