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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 7250
dell'anno 2019
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PALMINI P.IVA_1
MARCELLA ( ) C.F._1
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. BENINATO P.IVA_2
ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA
ZANARDELLI,6 BARI presso il difensore avv.
BENINATO ROSARIO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 12/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 16.04.2019, la
[...]
assumendo pretesi comportamenti con- Parte_1
trari a buona fede nella fase delle trattative da parte della , in relazione all'asserito ingiu- CP_1
stificato rifiuto da parte della stessa alla con-
cessione di un finanziamento di complessivi €
750.000,00=, richiesto dall'attrice per il consoli- damento di pregresse passività con il sistema ban-
cario, conveniva in giudizio l'Istituto di Credito,
ai fini della declaratoria di violazione dello stesso delle regole comportamentali secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, quindi per la relativa condanna al risarcimento degli as-
seriti danni patrimoniali subìti in conseguenza della ingiustificata mancata concessione di detto finanziamento;
il tutto con ulteriore condanna del-
2 la alla rifusione delle spese e comptenze di CP_1
causa.
Con comparsa di costituzione e risposta
03.09.2019 si costituiva in giudizio la banca che chiedeva ilrigetto della domanda.
Dichiarato il fallimento della società, la cu-
ratela coltivava il giudizio.
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il rigetto della richiesta di finanziamento da parte della convenuta per sanare esposizioni debi-
torie con terzi appare conseguenza di una valuta-
zione negativa del merito creditizio dell'attrice operata dalla convenuta.
D'altra parte nessuna prova è stata addotta, o poteva esserlo tramite le rigettate richoeste istruttoria, riguardo all'asserita formazione din un'aspettativa qualificata da parte della società
circa la concessione del mutuo solutorio.
Da un lato, la situazione di esposiziomne ver-
so il ceto bancario della società era pacificamente rilevante, sicchè era dovuta una verifica approfon-
dita del merito creditizio. Dall'altro la società
3 in bonis non facilitò affatto l'istruttoria:
- alla data del 28.06.2018, la società attrice non aveva ancora predisposto la documentazione da inol-
trare alla incaricata di pre- Controparte_2
disporre la prescritta perizia di valutazione e stima del compendio immobiliare offerto a garanzia del finanziamento;
- sino al 18.07.2018 l'attrice non aveva ancora provveduto ad inoltrare il certificato dei carichi pendenti necessario per integrare la documentazione richiesta dalla per completare l'istruttoria CP_1
del mutuo;
- a luglio 2018, quindi, l'istruttoria risultava ancora in itinere, ma non per inerzia della Banca
convenuta.
Tutto ciò porta ad escludere che a settembre
2018 la società potesse fare ragionevolmente affi-
damento sulla sicura erogazione del finanziamento richiesto, anche in considerazione della inerzia della società che sino al luglio 2018 non aveva an-
cora conseguito tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Banca per l'istruttoria della pra-
tica di mutuo.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
4 seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 1.869,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00
Compenso tabellare € 7.202,00
Riduzione del 30 % su € 7.202,00 per assenza
€ - di specifiche e distinte questioni di fatto e di- 2.160,60 ritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 5.041,40
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la curatela alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5041,40 per compensi, ol-
tre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente
5 esecutiva.
Così deciso in Bari il 04/06/2025 .
Il G.U.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 7250
dell'anno 2019
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PALMINI P.IVA_1
MARCELLA ( ) C.F._1
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. BENINATO P.IVA_2
ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA
ZANARDELLI,6 BARI presso il difensore avv.
BENINATO ROSARIO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 12/03/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 16.04.2019, la
[...]
assumendo pretesi comportamenti con- Parte_1
trari a buona fede nella fase delle trattative da parte della , in relazione all'asserito ingiu- CP_1
stificato rifiuto da parte della stessa alla con-
cessione di un finanziamento di complessivi €
750.000,00=, richiesto dall'attrice per il consoli- damento di pregresse passività con il sistema ban-
cario, conveniva in giudizio l'Istituto di Credito,
ai fini della declaratoria di violazione dello stesso delle regole comportamentali secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, quindi per la relativa condanna al risarcimento degli as-
seriti danni patrimoniali subìti in conseguenza della ingiustificata mancata concessione di detto finanziamento;
il tutto con ulteriore condanna del-
2 la alla rifusione delle spese e comptenze di CP_1
causa.
Con comparsa di costituzione e risposta
03.09.2019 si costituiva in giudizio la banca che chiedeva ilrigetto della domanda.
Dichiarato il fallimento della società, la cu-
ratela coltivava il giudizio.
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il rigetto della richiesta di finanziamento da parte della convenuta per sanare esposizioni debi-
torie con terzi appare conseguenza di una valuta-
zione negativa del merito creditizio dell'attrice operata dalla convenuta.
D'altra parte nessuna prova è stata addotta, o poteva esserlo tramite le rigettate richoeste istruttoria, riguardo all'asserita formazione din un'aspettativa qualificata da parte della società
circa la concessione del mutuo solutorio.
Da un lato, la situazione di esposiziomne ver-
so il ceto bancario della società era pacificamente rilevante, sicchè era dovuta una verifica approfon-
dita del merito creditizio. Dall'altro la società
3 in bonis non facilitò affatto l'istruttoria:
- alla data del 28.06.2018, la società attrice non aveva ancora predisposto la documentazione da inol-
trare alla incaricata di pre- Controparte_2
disporre la prescritta perizia di valutazione e stima del compendio immobiliare offerto a garanzia del finanziamento;
- sino al 18.07.2018 l'attrice non aveva ancora provveduto ad inoltrare il certificato dei carichi pendenti necessario per integrare la documentazione richiesta dalla per completare l'istruttoria CP_1
del mutuo;
- a luglio 2018, quindi, l'istruttoria risultava ancora in itinere, ma non per inerzia della Banca
convenuta.
Tutto ciò porta ad escludere che a settembre
2018 la società potesse fare ragionevolmente affi-
damento sulla sicura erogazione del finanziamento richiesto, anche in considerazione della inerzia della società che sino al luglio 2018 non aveva an-
cora conseguito tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Banca per l'istruttoria della pra-
tica di mutuo.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
4 seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 1.869,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00
Compenso tabellare € 7.202,00
Riduzione del 30 % su € 7.202,00 per assenza
€ - di specifiche e distinte questioni di fatto e di- 2.160,60 ritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 5.041,40
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la curatela alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5041,40 per compensi, ol-
tre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente
5 esecutiva.
Così deciso in Bari il 04/06/2025 .
Il G.U.
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