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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3105 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
BE RL giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, in viale Giulio Cesare 61
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pietro Cicerchia, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9207/2023 del Tribunale di Roma – sez. lavoro, pubblicata il 1/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della dall'8.6.1989 sino al 24.10.2022, dapprima presso lo stabilimento Controparte_1 di AR (Roma) e successivamente, a far data dal 17.07.2020, presso lo stabilimento di
SI, conveniva in giudizio la società resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, se del caso previo annullamento/declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità delle disposizioni di continuazione del trasferimento nella sede di SI, salvi gli effetti della valutazione di illiceità complessiva del comportamento datoriale, e/o previo annullamento/declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità della lettera di trasferimento del 17.7.2020 ove interpretata nel senso che rimette alla mera discrezionalità dell'azienda
l'assegnazione dell'alloggio (o il sostegno dei relativi costi) al mantenimento/assegnazione della funzione di Guardiania in capo al lavoratore nello stabilimento di SI, accertare che la sede di lavoro del Sig. è presso lo stabilimento di AR;
Parte_1 in ogni caso, anche a prescindere dall'accoglimento della domanda preliminare: in via principale (reintegrazione piena):
1.1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, perché discriminatorio e/o ritorsivo ovvero affetto da motivo illecito determinante, e comunque per una delle causali ex art. 18, comma 1, l. 300/1970; 1.1.1. per l'effetto ordinare alla resistente di ricostituire il rapporto e/o reintegrare immediatamente il ricorrente in servizio;
1.1.2. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso e sino alla ripresa in servizio o al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari all'ottobre 2022 ad euro 3.792,50, salvo i successivi rinnovi contrattuali - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ex commi 1 e 2 dell'art.
18 l. 300/70, nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura comunque ritenuta di giustizia con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in via subordinata alle domande sub n. 1 (reintegrazione ad effetti risarcitori attenuati):
2.1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, per le causali di cui all'art. 18, commi 4, 6 o 7, della legge 300/1970, previo se del caso accertamento del difetto di giustificazione e, per
l'effetto disporre i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 18 l. 300/1970, ovvero:
2.2. ordinare alla resistente di ricostituire il rapporto e/o reintegrare immediatamente il
2 ricorrente in servizio;
2.3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso e sino alla ripresa in servizio o al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari all'ottobre 2022 ad euro 3.792,50 - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ex comma 4 dell'art. 18 l. 300/70, nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura comunque ritenuta di giustizia con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, maggiorati di interessi nella misura legale;
3. in via subordinata alle domande sub n. 2 e 3 (tutela indennitaria forte):
3.1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, perle causali – fuori dai casi della domanda che precede - di cui all'art. 18, comma 6 e 7, l. 300/1970 e, per l'effetto:
3.2 pronunciare il provvedimento di cui al comma 5, nella misura massima di 24 mensilità
o nell'inferiore importo ritenuto di giustizia fino ad un minimo di 12, tenuto conto anche del fatto che il lavoratore si è prontamente attivato invano per ricercare nuova occupazione,
l'elevata consistenza dell'organico della resistente, l'elevatissima anzianità di servizio, le significative dimensioni dell'attività economica dell'azienda come descritte a bilancio, del comportamento vessatorio ed ostile, e comunque contrario a buona fede e correttezza, mostrato dalla resistente e della disponibilità mostrata dal lavoratore ad individuare una soluzione bonaria rispetto alle problematiche insorte in corso di rapporto;
in via ancora più subordinata (tutela indennitaria limitata):
4.1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, per le causali – fuori dai casi delle domande che precedono – di cui all'art. 18, commi 5, 6 e 7, l. 300/1970 e, per l'effetto:
4.2. pronunciare il provvedimento di cui ai commi
5 e 6, nella misura massima di 12 mensilità; IN VIA ANCORA PIÙ SUBORDINATA (tutela obbligatoria) 5. accertare l'illegittimità del licenziamento e, ai sensi e per gli effettidell'art.
8 della legge 604/1966, ordinare la riassunzione del lavoratore e, in mancanza, a corrispondere l'indennità massima prevista dalla legge;
in via concorrente alle domande di cui ai punti nn. 2.2., 3.2, 4.2 e 5 (tutela di diritto comune):
6. accertare che il lavoratore ha subìto un danno pari alle retribuzioni mancate dalla data del licenziamento sino alla data della decisione o nella diversa inferiore misura e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento del differenziale tra il valore delle retribuzioni così determinate e le indennità riconosciute come dovute e, 7. in via concorrente con le sole domande 3.2., 4.2. e 5, accertare che il danno subendo dal lavoratore è pari alle retribuzioni maturande dalla data della decisione sino alla data del pensionamento del 2036 o nella diversa inferiore misura
3 e diversa decorrenza temporale, e, a partire dal pensionamento pari al differenziale tra il trattamento previdenziale che riceverà e quello che avrebbe ricevuto in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa sino al pensionamento stesso, da disporsi con pronuncia di condanna generica, anche mediante costituzione di rendita vitalizia;
In via ancora più subordinata:
8. accertare la spettanza dell'indennità di mancato preavviso e condannarne la resistente al suo pagamento per euro 28.513,98 o nella minore misura ritenuta di giustizia. In ogni caso di riconoscimento della debenza di somme a titolo di indennità, retribuzioni e/o risarcimento:
9.1. condannare la resistente al pagamento delle indennità per ferie, permessi
e festività non godute nell'intervallo temporale tra il licenziamento e la reintegrazione o, nell'ipotesi di mancata statuizione di reintegra, disporre l'addizione di tali somme al risarcimento sopra determinato nelle domande nn. 6 e 7: 9.2. condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute come dovute;
10. con vittoria delle spese legali della presente procedura in distrazione. Con riserva di agire per ulteriori richieste retributive e risarcitorie.”.
Deduceva il ricorrente, per quanto rilievante rispetto al gravame, di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta svolgendo dall'inizio del rapporto, sino al 1.5.2013, mansioni di “coordinatore delle attività operative di manutenzione dello stabilimento di
AR” con inquadramento nel livello D del CCNL Chimici dal 1.1.2017, e di essere stato poi trasferito con lettera del 17 luglio 2020 presso lo stabilimento di SI, alle seguenti condizioni “a) Il Suo trasferimento avrà decorrenza dal 18 agosto 2020 per cui prenderà servizio presso lo Stabilimento di SI decorrere dalle ore 7.30 di quella data;
b) A decorrere dalla data in cui il trasferimento diverrà effettivo, Lei assumerà
l'incarico dl 'Vice- Capo Stabilimento' e, per quanto specificato appresso, anche il ruolo di
Custode. Per tutti gli aspetti del Suo rapporto di lavoro farà riferimento al Capo
Stabilimento, attualmente il Signor c) A decorrere dalla data del Parte_3 trasferimento Le verrà assegnato il livello superiore C (CCNL Chimica Industria - Gpl); d)
Con effetto dalla data di trasferimento Le verrà riconosciuto un incremento salariale e la
Sua retribuzione sarà così composta: Retr. Base € 2.234,00 Ex premio di produzione € 56,48
Superminimo € 223,68 Superminimo ass.le € 661,00 TOTALE € 3.175,16 per 14 mens.ta
Elemento perequativo €28,00 per 12 mens.tà EDR Contrattuale € 35,00 per tà. Le CP_2 verrà inoltre riconosciuto un importo per straordinario forfetizzato pari ad € 350,00 lordi per 12 mensilità. È previsto dall'incarico che Lei si rechi periodicamente nell'arco di ogni mese presso la Sede di AR per verifiche con il Capo Stabilimento e la Direzione. A fronte di questi viaggi Le sarà riconosciuta un'indennità di trasferta calcolata in base al CCNL
4 vigente. e) Le sarà inoltre assegnato in uso l'alloggio, per Lei e la Sua famiglia, presente nello Stabilimento e che sarà oggetto di ristrutturazione e parziale arredo con costi a carico dell'azienda. L'assegnazione dell'alloggio deve però, intendersi strettamente legata al ruolo di Custode dello Stabilimento, ruolo che Lei si impegna a svolgere e che implica l'obbligo di dimora, notturna e feriale. La cessazione del ruolo di Custode determinerà la automatica cessazione dell'assegnazione dell'alloggio”.
Esponeva, poi, che l'alloggio aziendale assegnatogli versava in pessime condizioni manutentive, tali da richiedere rilevanti lavori di ristrutturazione, durante i quali venne sistemato dapprima in una pensione vicina allo stabilimento e, successivamente, fino al 6 settembre 2020, in un agriturismo.
Riferiva, che anche dopo il trasferimento nell'alloggio ristrutturato, avvenuto il 10 gennaio
2021, permanevano gravi criticità strutturali tali da comprometterne la sicurezza, tanto che, con nota del 21 settembre 2021, l'azienda ne dispose lo sgombero, offrendo una nuova sistemazione presso un agriturismo.
Esponeva, inoltre, che in tale periodo la Società gli iniziò ad affidare anche mansioni di natura manuale e operaia, implicanti anche notevoli sforzi fisici, le quali aggravarono le sue pregresse condizioni patologiche, determinando assenze per malattia, non continuative, dal
15 novembre 2021 al 16 marzo 2022, durante le quali gli furono revocate responsabilità e mansioni.
In particolare, gli veniva comunicato che le mansioni di Capo stabilimento – di fatto dallo stesso sempre esercitate - erano state nel frattempo conferite a Parte_4
Riferiva, altresì, che con lettera del 21 marzo 2022 la Società gli aveva comunicato la cessazione, con effetto immediato, del servizio di guardiania presso lo stabilimento, con conseguente perdita del diritto all'alloggio aziendale, concedendogli un termine di soli due mesi per reperire una sistemazione autonoma.
Tale decisione venne prontamente contestata dallo stesso, che rappresentò più volte, ma invano, le proprie difficoltà economiche nel sostenere il canone di un nuovo alloggio, tanto che con missiva del proprio legale del 9 settembre 2022, provvedeva a comunicare alla
Società che “a seguito dell'imminente inizio dell'anno scolastico per i figli e , stante Per_1
l'impossibilità – per ragioni economiche – di potere sostenere i costi della dimora …… in considerazione del gravissimo aumento dei costi della vita e delle bollette che rende insostenibile, per la famiglia, mantenere anche solo una delle due abitazioni, ovvero anche quella di AR, di proprietà e sulla quale grava un mutuo fondiario, il mio assistito è a comunicare che, a decorrere dal mese di ottobre prossimo venturo, non potrà più svolgere
5 le mansioni presso la sede di SI. A tal fine si rende disponibile, anche con attribuzione di mansioni inferiori ma con il mantenimento dello stipendio in atto, a riprendere immediato servizio al più tardi dal mese di ottobre presso la sede di AR”.
Rappresentava, da ultimo, che dopo essersi presentato presso la stabilimento di AR il giorno 3.10.2022 per rendere la propria prestazione, fu sottoposto a contestazione disciplinare in data 6.10.2022 per “assenza ingiustificata” dal lavoro, alla quale seguiva in data 24.1012022 comunicazione di licenziamento per giusta causa, sulla base della seguente motivazione: ““…Preliminarmente si deve osservare che la nostra comunicazione del 6 ottobre 2022 non costituiva una contestazione di carattere disciplinare e ciò era ben specificato nel testo;
la nostra società aveva inteso preavvertirla delle conseguenze disciplinari che potevano derivare dalla iniziativa di assentarsi dal Suo posto di lavoro a
Lei assegnato presso lo stabilimento di SI, non potendo pretendere di potersi autonomamente trasferire presso altro stabilimento della nostra Società senza autorizzazione o disposizione del datore di lavoro. Per l'effetto, non si è incorsi in alcuna duplicazione. Ciò premesso, le giustificazioni addotte non sono in grado scalfire la valenza disciplinare dei fatti addebitati. Con lettera inviata in data 9 settembre 2022 Lei chiedeva di essere trasferito presso lo stabilimento di AR e quella richiesta fu negativamente riscontrata dalla nostra Società non avendo posizioni nelle quali Lei avrebbe potuto essere utilmente utilizzato;
la risposta fu fornita a mezzo pec indirizzata al Suo legale avv.
RL (lo stesso che aveva controfirmato la richiesta di trasferimento del 9 settembre
2022) in data 27 settembre 2022 con la conseguenza che Lei non poteva non sapere del diniego frapposto dalla nostra Società. Peraltro, si era provveduto ad inviarle una raccomandata a.r. anche presso il domicilio noto nel Comune di SI, raccomandata che evidentemente non ha ricevuto avendo già lasciato SI.
Peraltro, dopo la Sua iniziativa di presentarsi presso l'ingresso dello stabilimento di AR in data 3 ottobre 2022, abbiamo provveduto a ribadire il diniego al trasferimento, il Suo obbligo di prestare servizio presso lo stabilimento di SI e delle conseguenze che sarebbero derivate dall'assenza ingiustificata dal posto di lavoro con una pec del 6 ottobre
2022 strumentalmente da Lei definita come contestazione disciplinare. Ne consegue che alcun equivoco può essere addotto a parziale giustificazione della Sua condotta, mentre emerge al contrario una specifica presa di posizione del tutto arbitraria, scelta assunta in piena consapevolezza di volersi porre in aperta e manifesta contrapposizione alla direzione aziendale e ciò trova ulteriore conforto nel fatto che, tanto era certo che non aveva alcuna ragionevole aspettativa di essere ammesso ad operare presso lo stabilimento di AR, che
6 la mattina di quel 3 ottobre 2022 fece attendere Sua moglie in macchina per potersi allontanare con quest'ultima dopo pochi minuti. In conclusione, emerge senza dubbio all'esito del procedimento disciplinare la conferma che Lei è risultato assente ingiustificato dal posto di lavoro a decorrere dal giorno 3 ottobre 2022 compreso fino alla data odierna, assenza che potremmo definire anche intenzionale e consapevole. In considerazione di quanto sopra, richiamate integralmente le circostanze esposte nella contestazione disciplinare dell'11 ottobre 2022, viste le Sue giustificazioni scritte, viste le disposizioni previste dal CCNL applicabile al rapporto, considerato che è risultato assente ingiustificato per oltre cinque giorni, con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa con effetto alla data dell'11 ottobre 2022…”.
Nella resistenza della , la quale contestava quanto dedotto ed eccepito Controparte_1 dal ricorrente, il primo giudice, respingeva integralmente il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in sintesi: i) ha rilevato preliminarmente che le circostanze fattuali poste a fondamento della contestazione disciplinare non erano state oggetto di contestazione, risultando “pacifico che il lavoratore non abbia prestato servizio presso la sede di
SI a decorrere dal 3 ottobre 2022, e parimenti incontestato che in tale data si sia recato presso la sede di AR chiedendo di svolgere la sua attività lavorativa presso lo stabilimento ivi situato”; ii)ha dichiarato non condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno dell'infondatezza della contestazione, avendo sempre rappresentato la
Società, pur di fronte alle richieste del lavoratore di trasferimento, la necessità della sua permanenza presso lo stabilimento di SI, dapprima con lettera di risposta del
27.9.22 e successivamente con lettera del 6 ottobre 2022; iii) ha accertato che, qualora il lavoratore avesse ritenuto illegittima la posizione dell'azienda, “avrebbe potuto chiedere giudizialmente la riassegnazione presso lo stabilimento di AR, ma non avrebbe potuto rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione come richiestagli e individuare unilateralmente la sua sede di lavoro … essendo egli tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c” o invocare l'art. 1460 c.c, ma soltanto in caso di totale e grave inadempimento del datore di lavoro, non configurabile nella fattispecie;
iv) ha evidenziato che “l'esame testuale del provvedimento di trasferimento del luglio 2020 non evidenzia alcun elemento da cui possa desumersi che la concessione dell'alloggio fosse condizione essenziale del consenso prestato dal lavoratore al trasferimento, risultando, al contrario, in esso previsti una pluralità di elementi vantaggiosi per il lavoratore (in particolare,
7 l'incremento salariale e il riconoscimento di un inquadramento superiore); la concessione dell'alloggio appare peraltro espressamente connessa al ruolo aggiuntivo di custode, e al tempo di svolgimento di tale funzione”; v) ha infine rilevato, in merito al dedotto demansionamento, che “Le deduzioni effettuate dal ricorrente in ordine al precedente svolgimento, di fatto, del ruolo di Capo Stabilimento, risultano generiche, non essendo state precisate le funzioni aggiuntive che il ricorrente avrebbe svolto rispetto al ruolo di Vice
Capo formalmente assegnato;
d'altra parte, il ricorrente non ha chiarito quali, tra le mansioni precedentemente svolte, sarebbero poi venute meno e per quanto tempo (essendosi limitato ad affermare che, “rientrato in servizio dalla malattia… notava che gli erano stati sottratti compiti e mansioni” – v. pag 10 ricorso). Quanto all'adibizione a mansioni “di carattere operaio e meramente esecutive, compreso il sollevamento di pesi incompatibili con la malattia cardiologica….”, non può non evidenziarsi la contraddittorietà delle deduzioni svolte al riguardo nel ricorso, ove, da un lato, si fa riferimento allo svolgimento di tali attività e, dall'altro, si afferma che il tentativo di adibizione alle predette mansioni attuato della società sarebbe “fallito grazie all'intervento dell' (v. pag. 14,15 ricorso); Parte_5 del resto, la genericità delle allegazioni operate dal ricorrente (anche in riferimento all'”assegnazione al taglio dell'erba dello stabilimento”) non consentono l'accertamento relativo all'assegnazione esclusiva o quantomeno prevalente a tali mansioni né al loro svolgimento per un periodo di tempo significativo.”;vi) ha pertanto rigettato la domanda volta al riconoscimento della illegittimità del licenziamento, ritenendone insussistente anche la dedotta natura ritorsiva, dovendosi escludere l'ipotizzabilità nella fattispecie di una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale, quale unico motivo del provvedimento espulsivo;
vii) ha rigettato da ultimo la richiesta di dichiarare la violazione datoriale per inottemperanza all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione e l'asserita duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione per i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) incompleta e omissiva ricostruzione in punto di fatto;
2) insussistenza dell'addebito disciplinare - errore di percezione del giudice di prime cure e travisamento della domanda;
3) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1460, 2086
e 2104 c.c.; 4) travisamento dei fatti. travisamento del contenuto della lettera di trasferimento;
5) omessa istruttoria sul demansionamento. violazione art. 2103 c.c; 6) erronea caratterizzazione della rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore ad AR.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.- mancata ammissione dei mezzi istruttori;
8 7) omessa pronuncia sul licenziamento discriminatorio e violazione art. 2 d.lgs. 216/2003 - mancata ammissione dell'istruttoria, travisamento della domanda, violazione dell'art. 1345
c.c; 8) violazione art. 7 l. 300/1970; 9) illegittimo diniego delle istanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, l' Parte_1 lamenta l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice omesso di considerare alcuni aspetti fattuali determinanti nella ricostruzione della vicenda quali: le cattive condizioni dell'alloggio aziendale di prima assegnazione;
le rimostranze più volte articolate in ordine all'adibizione a mansioni inferiori e le condizioni fisiche del lavoratore, comportando tale omissione lacune accertative fondamentali ai fini della decisione.
Più nel dettaglio, l'appellante contesta che il primo giudice avrebbe travisato il contenuto della domanda, limitandone la portata alla mera contestazione dell'insussistenza dell'addebito sotto il profilo materiale della condotta, senza considerare le premesse logico- fattuali della decisione aziendale e, in particolare, la circostanza che il consenso al trasferimento sarebbe venuto meno con la cessazione della disponibilità dell'alloggio.
Tale condizione, secondo l'appellante, aveva rappresentato elemento determinante per l'accettazione del trasferimento, che si assume essere stato imposto e non frutto di un accordo consensuale.
In sostanza, l' lamenta l'erroneità della decisione per aver omesso il primo Parte_1 giudice di accertare il carattere condizionato del trasferimento.
Il Tribunale avrebbe infatti dovuto accertare la violazione della clausola dell'alloggio da parte della Società nonché l'arbitrarietà della scelta di sopprimere la funzione di custode, che di fatto era stata sin dall'origine un'attribuzione “fittizia”, non potendo essere ontologicamente compatibili le funzioni di custode-guardiano con quelle di Vice-Capo stabilimento.
Tali omissioni avrebbero indotto il primo giudice a ritenere legittima la contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento.
Sostiene l' inoltre, che la sua assenza avrebbe dovuto essere ritenuta giustificata Parte_1 in considerazione del fatto che: a) il lavoratore si era spontaneamente presentato presso lo
9 stabilimento di AR;
b) l'azienda aveva violato i patti, togliendogli l'alloggio, c) e che una volta venuta meno la disponibilità dell'alloggio sarebbe venuto meno anche il consenso al trasferimento.
Le argomentazioni sopra articolate non meritano accoglimento, proponendo l'appellante una ricostruzione fattuale che non ha trovato riscontro nelle allegazioni delle parti e nella documentazione agli atti, dovendosi così confermare sul punto la decisione del primo giudice in merito alla legittimità del licenziamento.
Osserva la Corte, infatti, che contrariamente alle doglianze dell'appellante, il giudice di primo grado ha analiticamente esaminato la documentazione prodotta e le deduzioni del ricorrente – qui integralmente riproposte – e che proprio tale esame non poteva che condurre ad escludere che il trasferimento fosse subordinato alla messa a disposizione dell'alloggio da parte della Società. Nessun elemento contenuto nel provvedimento di trasferimento, infatti, depone in favore di una sua natura condizionata.
E' pertanto condivisibile ed immune da vizi il capo della decisione nella parte in cui afferma
“l'esame testuale del provvedimento di trasferimento del luglio 2020 non evidenzia alcun elemento da cui possa desumersi che la concessione dell'alloggio fosse condizione essenziale del consenso prestato dal lavoratore al trasferimento, risultando, al contrario, in esso previsti una pluralità di elementi vantaggiosi per il lavoratore (in particolare,
l'incremento salariale e il riconoscimento di un inquadramento superiore); la concessione dell'alloggio appare peraltro espressamente connessa al ruolo aggiuntivo di custode, e al tempo di svolgimento di tale funzione”.
Peraltro, dall'esame testuale della lettera del 17 luglio emerge chiaramente come il trasferimento, diversamente a quanto dedotto dall' sia stato il risultato di un Parte_1 accordo intercorso tra quest'ultimo e la Società. In particolare, è documentato che, a seguito dei colloqui preliminari svolti dalla per la selezione di personale da destinare CP_1 alla sede di SI, l' aveva manifestato interesse al trasferimento presso Parte_1 il suddetto stabilimento, “formulando delle richieste che la si era riservata di CP_1 valutare”.
Tali richieste – comprendenti il passaggio di livello, un aumento contrattuale e il riconoscimento di uno straordinario forfettizzato – furono accolte dalla Società.
Tanto basta per ritenere infondata la censura mossa dall'appellante.
La scelta dell' di presentarsi presso la sede di AR, non può che ritenersi Parte_1 arbitraria e contraria ai doveri di diligenza ed obbedienza gravanti sul prestatore di lavoro, dal momento che, allo stesso era certamente ben chiara la posizione della Società.
10 Si vedano in proposito: la comunicazione aziendale del 21 marzo 2022; la missiva dl 29 aprile 2022; la comunicazione di risposta del 27 settembre 2022 con la quale la Società ribadiva fermamente che la sede di lavoro dell'appellante doveva rimanere lo stabilimento di SI (non essendovi posizioni disponibili presso la sede di AR), e da ultimo la lettera del 6 febbraio 2022 con cui, dopo che il lavoratore si era recato senza autorizzazione presso lo stabilimento di AR, veniva nuovamente ricordato al medesimo che la sua sede di lavoro era quella di SI.
Corretta è dunque la statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto che la pretesa del ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa presso lo stabilimento di AR costituisse una unilaterale ed arbitraria decisione del lavoratore e pertanto censurabile.
Peraltro, anche qualora - come sostenuto dall'appellante - si volesse ravvisare un qualche profilo di illegittimità nella scelta della di non accogliere le richieste di CP_1
(ri)trasferimento formulate dal lavoratore, ovvero ipotetici profili di illegittimità nella decisione di sopprimere la posizione di custode presso lo stabilimento di SI, in ogni caso nessuna condizione avrebbe potuto consentire all' di scegliere Parte_1 unilateralmente una sede di lavoro differente da quella assegnatogli dall'imprenditore, dovendosi per ciò solo ritenere legittimo l'intimato licenziamento, rivelandosi superflua ogni ulteriore indagine.
Correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, e sul punto, per tale ragione la Corte si conforma, che il lavoratore, pur essendo stato tempestivamente informato dall' della Pt_6 possibile rilevanza disciplinare dell'assenza dal servizio del 3 ottobre 2022 presso lo stabilimento di SI — con espresso avvertimento che il protrarsi della stessa avrebbe potuto integrare giusta causa di licenziamento ai sensi delle previsioni del CCNL di categoria — ha comunque consapevolmente perseverato in una condotta ingiustificata, denotando evidente disinteresse verso le prescrizioni datoriali e manifestando una contrapposizione che avrebbe dovuto essere espressa con ben altre modalità, in parte evidenziate dal primo giudice.
Tale comportamento, valutato nella sua oggettiva gravità e nella consapevolezza con cui è stato posto in essere, risulta idoneo a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra le parti del rapporto di lavoro, legittimando, pertanto,
l'intimato licenziamento per giusta causa.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2086 e 2104 c.c, limitandosi ad impugnare genericamente il capo della sentenza con il quale il Tribunale afferma che “qualora il lavoratore avesse ritenuto
11 illegittima la posizione dell'azienda (che non avrebbe tenuto conto del venire meno del suo
“consenso al trasferimento”) avrebbe potuto chiedere giudizialmente – anche in via cautelare - la riassegnazione presso lo stabilimento di AR, ma non avrebbe potuto rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione come richiestagli e individuare unilateralmente la sua sede di lavoro presso lo stabilimento di
AR (e, quindi, offrire, come ha fatto, le sue prestazioni presso tale sede), essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ.”, senza indicare gli errori nel quale il primo giudice sarebbe incorso, né fornendo una ricostruzione alternativa che lo stesso avrebbe dovuto adottare.
Ad ogni modo, osserva la Corte come, in base all'art. 1460 c.c.– norma che l'appellante deduce essere stata violata - il rifiuto della prestazione è legittimo solo se proporzionato e conforme a buona fede, e nei rapporti di lavoro, non può risolversi in un atto di autotutela del dipendente rispetto a determinazioni datoriali non immediatamente illecite né tali da rendere impossibile la prestazione.
Nel caso di specie è evidente che non ricorre un inadempimento datoriale tale da legittimare il rifiuto assoluto della prestazione: l'azienda ha infatti definito chiaramente la sede di lavoro e ha diffidato formalmente il lavoratore dal recarsi presso diversa sede, il quale – lungi dal offrire un adempimento alternativo concordato – ha invece autonomamente scelto di non presentarsi a SI e di recarsi allo stabilimento di AR, nonostante i ripetuti avvertimenti (circostanze valorizzate dal primo giudice). La condotta tenuta è stata pertanto correttamente apprezzata come grave e lesiva del vincolo fiduciario.
Con il medesimo motivo di appello, l' impugna poi tutto il capo 2.3 della Parte_1 decisione, soffermandosi però nello specifico soltanto sull'errore di valutazione che avrebbe compiuto il primo giudice laddove ha affermato che “Va altresì evidenziato che, nonostante il ricorrente abbia affermato che le spese relative alla locazione transitoria dallo stesso stipulata a decorrere dal 1.7.22 (pari ad euro 350 mensili) fossero per lui insostenibili, non ha effettuato specifiche deduzioni né offerto elementi al fine di provare che, effettivamente, tale onere economico fosse tale da incidere ad incidere in maniera significativa su esigenze primarie e fondare, così, il rifiuto della prestazione lavorativa presso la sede individuata dal datore di lavoro”.
Sul punto l'appellante si limita però a dedurre che < sembra poca cosa>> formulando un elenco dei costi che lo stesso doveva sostenere a fronte una retribuzione mensile netta di €. 2.500,00.
12 La censura risulta priva di pregio, in quanto non spiega quale sarebbe stato l'errore valutativo compiuto dal Tribunale, considerando che lo stesso poteva pronunciarsi solo sulla base delle allegazioni istruttorie che - come correttamente rilevato - sul punto sono state totalmente carenti.
Anche il terzo motivo deve essere pertanto rigettato.
Con il quarto motivo di censura, che parimenti non merita accoglimento, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe “travisato” il contenuto della lettera di trasferimento, valorizzando a tal proposito esclusivamente gli incrementi economici dallo stesso ottenuti ai fini dell'accettazione del trasferimento.
Deduce, inoltre, che la società, revocando l'alloggio connesso alla guardiania, avrebbe inciso sulle condizioni del trasferimento imponendo oneri insostenibili e, quindi, avrebbe dovuto rinegoziare il trattamento economico (superminimo), onde ripristinare l'equilibrio del sinallagma.
La doglianza è inammissibile nella parte in cui pretende di introdurre un obbligo generale di rinegoziazione privo di base normativa e infondata nel merito.
La pretesa di un dovere datoriale di “riformulare” il superminimo, svincolato da una specifica pattuizione, resta affermazione meramente assertiva, né, ugualmente, l'art. 1460
c.c. può essere evocato per imporre ex post un diverso equilibrio economico, mancando una violazione grave e attuale tale da giustificare la sospensione della prestazione.
È necessario a tal fine ribadire nuovamente un aspetto fondamentale, dal quale non si può prescindere, ovvero che la lettera-accordo del 17.7.2020 prevedeva espressamente che l'assegnazione dell'alloggio fosse “collegata al ruolo di custode” con la possibilità di cessazione di tale assegnazione in caso di soppressione della funzione.
Orbene, l'interpretazione letterale e sistematica del patto, esclude che l'alloggio costituisse un diritto autonomo e incondizionato, essendo strumentale alla guardiania.
Né può accogliersi l'argomentazione prospettata dall'appellante circa l'illegittimità della scelta datoriale di sopprimere la funzione di custode, rientrando tale facoltà nel potere organizzativo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2086 c.c., che risulta dunque essere stato legittimamente esercitato.
Non è possibile, pertanto, affermare che il venir meno del benefit accessorio collegato alla mansione integri inadempimento, ove il datore agisca nel rispetto dei canoni di correttezza e con congruo preavviso, come avvenuto nel caso in esame.
13 Con il quinto motivo di impugnazione, l' censura l'erroneità della sentenza per Parte_1 non aver il primo giudice sufficientemente esaminato il dedotto demansionamento e per non aver ammesso sul punto i mezzi istruttori richiesti.
In particolare, ai fini del demansionamento, l'appellante deduce che il ruolo di Responsabile di stabilito dallo stesso di fatto svolto, avrebbe dovuto determinare l'acquisizione della qualifica di “quadro” (richiamando le figure di Q1 e Q2 di cui al CCNL di categoria applicabile).
La censura è infondata.
In primo luogo, la Corte non può che rilevare come, a tutte le argomentazioni e deduzioni svolte dall' sull'asserito demansionamento subito, lo stesso non faccia poi Parte_1 conseguire nelle conclusioni del proprio ricorso introduttivo alcuna esplicita richiesta in tal senso.
Osserva, inoltre, come le rivendicate categorie Q1 e Q2 richiamate nell'atto di appello, non compaiono in primo grado. Tale argomentazione non potrà pertanto formare neanche oggetto di esame nella presente sede, costituendo un non consentito mpiamento della domanda originaria.
Ad ogni modo, non risulta essere stato assolto nel corso del giudizio di primo grado, l'onere
– che grava in capo al lavoratore - di dimostrare in concreto che la dedotta assegnazione alle mansioni inferiori non sia stata né episodica né marginale, difettando sul punto allegazioni sufficienti, anche considerata la duplicità di incarichi.
La sentenza di primo grado ha invece ben evidenziato la contraddittorietà delle deduzioni dell'appellante, il quale da un lato rivendica funzioni da Capo Stabilimento, dall'altro ammette di svolgere attività operative (carico bombole, manutenzioni) compatibili con l'inquadramento operaio e con la posizione “Vice Capo Stabilimento” riconosciutagli “con passaggio di livello e incremento retributivo” (lett. 17.7.2020).
Immune da vizi logici-giuridici è pertanto anche il capo della decisione nel quale il primo giudice correttamente afferma: “Le deduzioni effettuate dal ricorrente in ordine al precedente svolgimento, di fatto, del ruolo di Capo Stabilimento, risultano generiche, non essendo state precisate le funzioni aggiuntive che il ricorrente avrebbe svolto rispetto al ruolo di Vice Capo formalmente assegnato;
d'altra parte, il ricorrente non ha chiarito quali, tra le mansioni precedentemente svolte, sarebbero poi venute meno e per quanto tempo
(essendosi limitato ad affermare che, “rientrato in servizio dalla malattia… notava che gli erano stati sottratti compiti e mansioni” – v. pag 10 ricorso). Quanto all'adibizione a mansioni “di carattere operaio e meramente esecutive, compreso il sollevamento di pesi
14 incompatibili con la malattia cardiologica….”, non può non evidenziarsi la contraddittorietà delle deduzioni svolte al riguardo nel ricorso, ove, da un lato, si fa riferimento allo svolgimento di tali attività e, dall'altro, si afferma che il tentativo di adibizione alle predette mansioni attuato della società sarebbe “fallito grazie all'intervento dell' (v. pag. 14,15 ricorso); del resto, la genericità delle allegazioni operate Parte_5 dal ricorrente (anche in riferimento all'”assegnazione al taglio dell'erba dello stabilimento”) non consentono l'accertamento relativo all'assegnazione esclusiva o quantomeno prevalente a tali mansioni né al loro svolgimento per un periodo di tempo significativo.”
Anche la censura sollevata circa l'erroneità della sentenza per omessa ammissione dei mezzi istruttori è priva di pregio.
Il potere del primo giudice di negare l'istruttoria orale risulta, infatti, pienamente legittimo e conforme ad i suoi poteri istruttori. La mera indicazione di un novero ampio di capitoli e di testi, qualora valutati superflui– non può infatti colmare il difetto di specificità; la scelta di non ammettere la prova testimoniale, a fronte di motivi generici, non risulta, nel caso in esame, censurabile.
Il potere-dovere del giudice del lavoro di acquisire, anche d'ufficio, le prove, non esonera infatti le parti dall'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c., né comporta un obbligo per il giudice di supplire alle carenze probatorie della parte.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante cesura la decisione per aver il primo giudice mal interpretato la propria offerta di rendere la prestazione lavorativa presso lo stabilimento di AR, omettendo di considerare invece che quella scelta costituisse << frutto dell'esercizio di un diritto – dovere ad evitare di configurare una tacita volontà abdicativa e risolutiva del rapporto per fatti concludenti>>.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i fatti oggetto di contestazione, ritenendo che lo stesso si sarebbe reso responsabile dell'occupazione di spazi aziendali e di espressioni ingiuriose.
La censura non coglie nel segno, poiché l'accertamento di tale circostanza non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione.
Quest'ultima, infatti, è stata assunta esclusivamente sulla base della scelta del lavoratore di non presentarsi più presso la sede di lavoro contrattualmente prevista, ma di recarsi invece presso un'altra sede non autorizzata, nonostante la ferma e chiara presa di posizione dell'Azienda anche di fronte alla sua “offerta” di rendere le proprie prestazioni presso lo stabilimento di AR.
15 L'“offerta” della prestazione presso la sede AR non poteva infatti essere valutata come adempimento, né dalla Società, né tanto meno essere letta come tale dal Tribunale, integrando con tutta evidenza tale comportamento una condotta consapevolmente difforme dalle direttive datoriali, lesiva del dovere di obbedienza ed oggettivamente idonea a incrinare il vincolo fiduciario. La motivazione del Tribunale è pertanto immune dai vizi denunciati, a nulla valendo le ulteriori prospettazioni dell'appellante.
Nel medesimo motivo di gravame, poi, l' sostiene che la sua condotta non Parte_1 avrebbe configurato alcuna “disobbedienza materiale” in quanto, dopo aver palesato la sua intenzione di presentarsi nella sede di AR (con lettera del 9 settembre 2022), non aveva ricevuto nessun preventivo specifico ordine di servizio di non recarvisi.
L'argomentazione addotta risulta assolutamente non condivisibile. Parte appellata ha infatti allegato (doc. 33) comunicazione PEC del 27 settembre 2022 con la quale il legale della società rappresentava al legale del lavoratore che non vi erano posizioni libere presso lo stabilimento di AR.
Ciò posto, si osserva ad ogni modo, come il fatto disciplinare contestato, non fosse soltanto quello di essersi presentato inopinatamente presso i cancelli dello stabilimento di AR, ma soprattutto quello di non aver prestato l'attività lavorativa a decorrere dal 3 ottobre e per i
22 gironi successivi, nonostante l'avvertimento della rilevanza disciplinare della condotta, comunicato con la lettera del 6 ottobre 2022.
Con il settimo motivo di appello l'appellante si duole, poi, dell'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di annullamento del licenziamento per motivo discriminatorio, assumendo che la sentenza si sarebbe pronunciata soltanto della diversa domanda di nullità per motivo ritorsivo, così incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2 del D.lgs.
n. 216/2003.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato che le condotte aziendali, asseritamente mosse da ostilità nei suoi confronti per avere egli più volte segnalato criticità operative e irregolarità gestionali, costituirebbero prova dell'intento discriminatorio e persecutorio culminato nel recesso.
Anche tale motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, infatti, che il Tribunale ha interpretato la prospettazione del ricorrente qualificando la domanda principale come licenziamento ritorsivo, in quanto fondata sulla pretesa reazione datoriale a precedenti iniziative del lavoratore e non su elementi attinenti a fattori di discriminazione tutelati dall'ordinamento
(sesso, età, convinzioni, orientamento, handicap, ecc.).
16 La qualificazione operata dal primo giudice non costituisce pertanto violazione dell'art. 112
c.p.c., ma attività interpretativa conforme ai propri poteri.
Laddove l'atto introduttivo non contenga allegazioni di fatto idonee a fondare un motivo di discriminazione in senso tecnico-giuridico, non può ritenersi infatti sussistente un'omissione di pronuncia.
Ad ogni modo, la domanda è comunque priva di fondamento.
L'appellante non ha indicato infatti alcun elemento concreto, né addotto circostanze precise dalle quali desumere che il licenziamento sia stato determinato da un intento discriminatorio.
Le doglianze si risolvono, piuttosto, nella denuncia di un clima di conflittualità con i dirigenti aziendali, in particolare a seguito di richieste relative alla propria sistemazione logistica e all'assegnazione dell'alloggio di servizio. Tali circostanze, quand'anche dimostrate, non configurano discriminazione ma semplici divergenze lavorative, non riconducibili ai fattori di cui al D.lgs. 216/2003.
In merito al rigetto della domanda di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, invece, il Tribunale, una volta accertata la sussistenza di una giusta causa disciplinare, ha correttamente escluso che il recesso potesse essere ispirato da finalità illecite o discriminatorie, atteso che un motivo legittimo ed effettivo esclude, in radice, la riconducibilità del provvedimento a finalità ritorsive o discriminatorie (Cass. n.
11705/2019).
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte, “il licenziamento per ritorsione, diretta
o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del
1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 – costituisce l'ingiusta
e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (Cass. n. 17087/2011).
In particolare, si è osservato, in detta pronuncia, come il licenziamento ritorsivo sia stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità “data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dalla l. n. 604 del 1966, art. 4, della l. n. 300 del
1970, art. 15, e della l. n. 108 del 1990, art, 3, interpretate in maniera estensiva, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitone di cui all'art. 18 l. n. 300/1970 (cfr., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011 n. 6282). Ciò posto, va ribadita la regola che l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere
17 determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio”, motivo determinante che nel caso di specie non risulta essere stato dimostrato.
Non ricorre, dunque, alcuna omissione di pronuncia, essendo la domanda correttamente interpretata e valutata dal primo giudice, né sussistono elementi idonei a configurare un intento discriminatorio nella condotta datoriale.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, anche sul punto, appare logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 7 L. 300/1970, assumendo che il datore di lavoro non avrebbe mai consegnato copia del contratto collettivo, né consentito la visione del regolamento disciplinare aziendale, che non risulterebbe affisso nei locali di lavoro.
Sostiene, pertanto, che la mancanza di affissione del codice disciplinare renderebbe illegittimo il licenziamento disciplinare intimato in data 26 ottobre 2022, atteso che il lavoratore non avrebbe potuto conoscere preventivamente le norme di condotta e le relative sanzioni.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Roma ha infatti correttamente rigettato l'eccezione che oggi viene nuovamente riprosta in appello, ritenendo che la condotta contestata fosse di natura talmente grave e contraria ai fondamentali doveri del lavoratore da rendere superflua la previa affissione del codice disciplinare, essendo la violazione immediatamente percepibile come tale secondo la comune coscienza sociale e professionale.
La giurisprudenza consolidata chiarisce infatti che l'obbligo di affissione del codice disciplinare costituisce garanzia di conoscibilità per il lavoratore solo rispetto a infrazioni che traggono la propria tipizzazione dal regolamento interno o dal contratto collettivo.
Tale requisito non è invece necessario quando il comportamento sanzionato integri una violazione evidente dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, riconoscibile come tale secondo la coscienza comune, in particolare nei casi di rifiuto ingiustificato della prestazione o di insubordinazione grave.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare si fonda sull'assenza volontaria e prolungata dal luogo di lavoro assegnato (SI) e sul contemporaneo rifiuto del lavoratore di ottemperare alle reiterate direttive aziendali, pretendendo di prestare servizio presso altra sede (AR) non autorizzata.
18 Tale condotta costituisce una palese e consapevole violazione degli obblighi di obbedienza, diligenza e fedeltà, ex artt. 2104 e 2105 c.c., che ogni lavoratore deve conoscere e rispettare, senza necessità di specifica previsione nel codice disciplinare.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti “In tema di sanzioni disciplinari di cui all'art.
7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeciti relativi alla violazione di specifiche prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste, ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell'impresa, per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare…”. (Cass. n. 20284 depositata il 14 luglio 2023)
Ne consegue che l'omessa affissione del regolamento aziendale – quand'anche provata – non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento espulsivo, trattandosi di illecito immediatamente riconoscibile come tale.
Il Tribunale ha pertanto correttamente osservato che il comportamento contestato, per durata e consapevolezza, ha determinato la definitiva compromissione del vincolo fiduciario, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva.
L'appellante, con le argomentazioni articolate, non fornisce elementi nuovi idonei a scalfire tale valutazione, limitandosi a riproporre doglianze già disattese.
Per tali ragioni, deve escludersi che la mancata affissione del codice disciplinare possa incidere sulla validità del licenziamento, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Anche l'ottavo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Il rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado, ritiene superfluo l'esame delle reiterate richieste istruttorie e delle domande risarcitorie formulate.
Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che
19 sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3105 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
BE RL giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, in viale Giulio Cesare 61
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pietro Cicerchia, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9207/2023 del Tribunale di Roma – sez. lavoro, pubblicata il 1/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della dall'8.6.1989 sino al 24.10.2022, dapprima presso lo stabilimento Controparte_1 di AR (Roma) e successivamente, a far data dal 17.07.2020, presso lo stabilimento di
SI, conveniva in giudizio la società resistente innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, se del caso previo annullamento/declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità delle disposizioni di continuazione del trasferimento nella sede di SI, salvi gli effetti della valutazione di illiceità complessiva del comportamento datoriale, e/o previo annullamento/declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità della lettera di trasferimento del 17.7.2020 ove interpretata nel senso che rimette alla mera discrezionalità dell'azienda
l'assegnazione dell'alloggio (o il sostegno dei relativi costi) al mantenimento/assegnazione della funzione di Guardiania in capo al lavoratore nello stabilimento di SI, accertare che la sede di lavoro del Sig. è presso lo stabilimento di AR;
Parte_1 in ogni caso, anche a prescindere dall'accoglimento della domanda preliminare: in via principale (reintegrazione piena):
1.1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, perché discriminatorio e/o ritorsivo ovvero affetto da motivo illecito determinante, e comunque per una delle causali ex art. 18, comma 1, l. 300/1970; 1.1.1. per l'effetto ordinare alla resistente di ricostituire il rapporto e/o reintegrare immediatamente il ricorrente in servizio;
1.1.2. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso e sino alla ripresa in servizio o al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari all'ottobre 2022 ad euro 3.792,50, salvo i successivi rinnovi contrattuali - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ex commi 1 e 2 dell'art.
18 l. 300/70, nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura comunque ritenuta di giustizia con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in via subordinata alle domande sub n. 1 (reintegrazione ad effetti risarcitori attenuati):
2.1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, per le causali di cui all'art. 18, commi 4, 6 o 7, della legge 300/1970, previo se del caso accertamento del difetto di giustificazione e, per
l'effetto disporre i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 18 l. 300/1970, ovvero:
2.2. ordinare alla resistente di ricostituire il rapporto e/o reintegrare immediatamente il
2 ricorrente in servizio;
2.3. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso e sino alla ripresa in servizio o al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – pari all'ottobre 2022 ad euro 3.792,50 - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ex comma 4 dell'art. 18 l. 300/70, nella misura massima prevista dalla legge, o nella misura comunque ritenuta di giustizia con condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, maggiorati di interessi nella misura legale;
3. in via subordinata alle domande sub n. 2 e 3 (tutela indennitaria forte):
3.1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, perle causali – fuori dai casi della domanda che precede - di cui all'art. 18, comma 6 e 7, l. 300/1970 e, per l'effetto:
3.2 pronunciare il provvedimento di cui al comma 5, nella misura massima di 24 mensilità
o nell'inferiore importo ritenuto di giustizia fino ad un minimo di 12, tenuto conto anche del fatto che il lavoratore si è prontamente attivato invano per ricercare nuova occupazione,
l'elevata consistenza dell'organico della resistente, l'elevatissima anzianità di servizio, le significative dimensioni dell'attività economica dell'azienda come descritte a bilancio, del comportamento vessatorio ed ostile, e comunque contrario a buona fede e correttezza, mostrato dalla resistente e della disponibilità mostrata dal lavoratore ad individuare una soluzione bonaria rispetto alle problematiche insorte in corso di rapporto;
in via ancora più subordinata (tutela indennitaria limitata):
4.1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disporre l'annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, per le causali – fuori dai casi delle domande che precedono – di cui all'art. 18, commi 5, 6 e 7, l. 300/1970 e, per l'effetto:
4.2. pronunciare il provvedimento di cui ai commi
5 e 6, nella misura massima di 12 mensilità; IN VIA ANCORA PIÙ SUBORDINATA (tutela obbligatoria) 5. accertare l'illegittimità del licenziamento e, ai sensi e per gli effettidell'art.
8 della legge 604/1966, ordinare la riassunzione del lavoratore e, in mancanza, a corrispondere l'indennità massima prevista dalla legge;
in via concorrente alle domande di cui ai punti nn. 2.2., 3.2, 4.2 e 5 (tutela di diritto comune):
6. accertare che il lavoratore ha subìto un danno pari alle retribuzioni mancate dalla data del licenziamento sino alla data della decisione o nella diversa inferiore misura e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento del differenziale tra il valore delle retribuzioni così determinate e le indennità riconosciute come dovute e, 7. in via concorrente con le sole domande 3.2., 4.2. e 5, accertare che il danno subendo dal lavoratore è pari alle retribuzioni maturande dalla data della decisione sino alla data del pensionamento del 2036 o nella diversa inferiore misura
3 e diversa decorrenza temporale, e, a partire dal pensionamento pari al differenziale tra il trattamento previdenziale che riceverà e quello che avrebbe ricevuto in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa sino al pensionamento stesso, da disporsi con pronuncia di condanna generica, anche mediante costituzione di rendita vitalizia;
In via ancora più subordinata:
8. accertare la spettanza dell'indennità di mancato preavviso e condannarne la resistente al suo pagamento per euro 28.513,98 o nella minore misura ritenuta di giustizia. In ogni caso di riconoscimento della debenza di somme a titolo di indennità, retribuzioni e/o risarcimento:
9.1. condannare la resistente al pagamento delle indennità per ferie, permessi
e festività non godute nell'intervallo temporale tra il licenziamento e la reintegrazione o, nell'ipotesi di mancata statuizione di reintegra, disporre l'addizione di tali somme al risarcimento sopra determinato nelle domande nn. 6 e 7: 9.2. condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute come dovute;
10. con vittoria delle spese legali della presente procedura in distrazione. Con riserva di agire per ulteriori richieste retributive e risarcitorie.”.
Deduceva il ricorrente, per quanto rilievante rispetto al gravame, di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta svolgendo dall'inizio del rapporto, sino al 1.5.2013, mansioni di “coordinatore delle attività operative di manutenzione dello stabilimento di
AR” con inquadramento nel livello D del CCNL Chimici dal 1.1.2017, e di essere stato poi trasferito con lettera del 17 luglio 2020 presso lo stabilimento di SI, alle seguenti condizioni “a) Il Suo trasferimento avrà decorrenza dal 18 agosto 2020 per cui prenderà servizio presso lo Stabilimento di SI decorrere dalle ore 7.30 di quella data;
b) A decorrere dalla data in cui il trasferimento diverrà effettivo, Lei assumerà
l'incarico dl 'Vice- Capo Stabilimento' e, per quanto specificato appresso, anche il ruolo di
Custode. Per tutti gli aspetti del Suo rapporto di lavoro farà riferimento al Capo
Stabilimento, attualmente il Signor c) A decorrere dalla data del Parte_3 trasferimento Le verrà assegnato il livello superiore C (CCNL Chimica Industria - Gpl); d)
Con effetto dalla data di trasferimento Le verrà riconosciuto un incremento salariale e la
Sua retribuzione sarà così composta: Retr. Base € 2.234,00 Ex premio di produzione € 56,48
Superminimo € 223,68 Superminimo ass.le € 661,00 TOTALE € 3.175,16 per 14 mens.ta
Elemento perequativo €28,00 per 12 mens.tà EDR Contrattuale € 35,00 per tà. Le CP_2 verrà inoltre riconosciuto un importo per straordinario forfetizzato pari ad € 350,00 lordi per 12 mensilità. È previsto dall'incarico che Lei si rechi periodicamente nell'arco di ogni mese presso la Sede di AR per verifiche con il Capo Stabilimento e la Direzione. A fronte di questi viaggi Le sarà riconosciuta un'indennità di trasferta calcolata in base al CCNL
4 vigente. e) Le sarà inoltre assegnato in uso l'alloggio, per Lei e la Sua famiglia, presente nello Stabilimento e che sarà oggetto di ristrutturazione e parziale arredo con costi a carico dell'azienda. L'assegnazione dell'alloggio deve però, intendersi strettamente legata al ruolo di Custode dello Stabilimento, ruolo che Lei si impegna a svolgere e che implica l'obbligo di dimora, notturna e feriale. La cessazione del ruolo di Custode determinerà la automatica cessazione dell'assegnazione dell'alloggio”.
Esponeva, poi, che l'alloggio aziendale assegnatogli versava in pessime condizioni manutentive, tali da richiedere rilevanti lavori di ristrutturazione, durante i quali venne sistemato dapprima in una pensione vicina allo stabilimento e, successivamente, fino al 6 settembre 2020, in un agriturismo.
Riferiva, che anche dopo il trasferimento nell'alloggio ristrutturato, avvenuto il 10 gennaio
2021, permanevano gravi criticità strutturali tali da comprometterne la sicurezza, tanto che, con nota del 21 settembre 2021, l'azienda ne dispose lo sgombero, offrendo una nuova sistemazione presso un agriturismo.
Esponeva, inoltre, che in tale periodo la Società gli iniziò ad affidare anche mansioni di natura manuale e operaia, implicanti anche notevoli sforzi fisici, le quali aggravarono le sue pregresse condizioni patologiche, determinando assenze per malattia, non continuative, dal
15 novembre 2021 al 16 marzo 2022, durante le quali gli furono revocate responsabilità e mansioni.
In particolare, gli veniva comunicato che le mansioni di Capo stabilimento – di fatto dallo stesso sempre esercitate - erano state nel frattempo conferite a Parte_4
Riferiva, altresì, che con lettera del 21 marzo 2022 la Società gli aveva comunicato la cessazione, con effetto immediato, del servizio di guardiania presso lo stabilimento, con conseguente perdita del diritto all'alloggio aziendale, concedendogli un termine di soli due mesi per reperire una sistemazione autonoma.
Tale decisione venne prontamente contestata dallo stesso, che rappresentò più volte, ma invano, le proprie difficoltà economiche nel sostenere il canone di un nuovo alloggio, tanto che con missiva del proprio legale del 9 settembre 2022, provvedeva a comunicare alla
Società che “a seguito dell'imminente inizio dell'anno scolastico per i figli e , stante Per_1
l'impossibilità – per ragioni economiche – di potere sostenere i costi della dimora …… in considerazione del gravissimo aumento dei costi della vita e delle bollette che rende insostenibile, per la famiglia, mantenere anche solo una delle due abitazioni, ovvero anche quella di AR, di proprietà e sulla quale grava un mutuo fondiario, il mio assistito è a comunicare che, a decorrere dal mese di ottobre prossimo venturo, non potrà più svolgere
5 le mansioni presso la sede di SI. A tal fine si rende disponibile, anche con attribuzione di mansioni inferiori ma con il mantenimento dello stipendio in atto, a riprendere immediato servizio al più tardi dal mese di ottobre presso la sede di AR”.
Rappresentava, da ultimo, che dopo essersi presentato presso la stabilimento di AR il giorno 3.10.2022 per rendere la propria prestazione, fu sottoposto a contestazione disciplinare in data 6.10.2022 per “assenza ingiustificata” dal lavoro, alla quale seguiva in data 24.1012022 comunicazione di licenziamento per giusta causa, sulla base della seguente motivazione: ““…Preliminarmente si deve osservare che la nostra comunicazione del 6 ottobre 2022 non costituiva una contestazione di carattere disciplinare e ciò era ben specificato nel testo;
la nostra società aveva inteso preavvertirla delle conseguenze disciplinari che potevano derivare dalla iniziativa di assentarsi dal Suo posto di lavoro a
Lei assegnato presso lo stabilimento di SI, non potendo pretendere di potersi autonomamente trasferire presso altro stabilimento della nostra Società senza autorizzazione o disposizione del datore di lavoro. Per l'effetto, non si è incorsi in alcuna duplicazione. Ciò premesso, le giustificazioni addotte non sono in grado scalfire la valenza disciplinare dei fatti addebitati. Con lettera inviata in data 9 settembre 2022 Lei chiedeva di essere trasferito presso lo stabilimento di AR e quella richiesta fu negativamente riscontrata dalla nostra Società non avendo posizioni nelle quali Lei avrebbe potuto essere utilmente utilizzato;
la risposta fu fornita a mezzo pec indirizzata al Suo legale avv.
RL (lo stesso che aveva controfirmato la richiesta di trasferimento del 9 settembre
2022) in data 27 settembre 2022 con la conseguenza che Lei non poteva non sapere del diniego frapposto dalla nostra Società. Peraltro, si era provveduto ad inviarle una raccomandata a.r. anche presso il domicilio noto nel Comune di SI, raccomandata che evidentemente non ha ricevuto avendo già lasciato SI.
Peraltro, dopo la Sua iniziativa di presentarsi presso l'ingresso dello stabilimento di AR in data 3 ottobre 2022, abbiamo provveduto a ribadire il diniego al trasferimento, il Suo obbligo di prestare servizio presso lo stabilimento di SI e delle conseguenze che sarebbero derivate dall'assenza ingiustificata dal posto di lavoro con una pec del 6 ottobre
2022 strumentalmente da Lei definita come contestazione disciplinare. Ne consegue che alcun equivoco può essere addotto a parziale giustificazione della Sua condotta, mentre emerge al contrario una specifica presa di posizione del tutto arbitraria, scelta assunta in piena consapevolezza di volersi porre in aperta e manifesta contrapposizione alla direzione aziendale e ciò trova ulteriore conforto nel fatto che, tanto era certo che non aveva alcuna ragionevole aspettativa di essere ammesso ad operare presso lo stabilimento di AR, che
6 la mattina di quel 3 ottobre 2022 fece attendere Sua moglie in macchina per potersi allontanare con quest'ultima dopo pochi minuti. In conclusione, emerge senza dubbio all'esito del procedimento disciplinare la conferma che Lei è risultato assente ingiustificato dal posto di lavoro a decorrere dal giorno 3 ottobre 2022 compreso fino alla data odierna, assenza che potremmo definire anche intenzionale e consapevole. In considerazione di quanto sopra, richiamate integralmente le circostanze esposte nella contestazione disciplinare dell'11 ottobre 2022, viste le Sue giustificazioni scritte, viste le disposizioni previste dal CCNL applicabile al rapporto, considerato che è risultato assente ingiustificato per oltre cinque giorni, con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa con effetto alla data dell'11 ottobre 2022…”.
Nella resistenza della , la quale contestava quanto dedotto ed eccepito Controparte_1 dal ricorrente, il primo giudice, respingeva integralmente il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in sintesi: i) ha rilevato preliminarmente che le circostanze fattuali poste a fondamento della contestazione disciplinare non erano state oggetto di contestazione, risultando “pacifico che il lavoratore non abbia prestato servizio presso la sede di
SI a decorrere dal 3 ottobre 2022, e parimenti incontestato che in tale data si sia recato presso la sede di AR chiedendo di svolgere la sua attività lavorativa presso lo stabilimento ivi situato”; ii)ha dichiarato non condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno dell'infondatezza della contestazione, avendo sempre rappresentato la
Società, pur di fronte alle richieste del lavoratore di trasferimento, la necessità della sua permanenza presso lo stabilimento di SI, dapprima con lettera di risposta del
27.9.22 e successivamente con lettera del 6 ottobre 2022; iii) ha accertato che, qualora il lavoratore avesse ritenuto illegittima la posizione dell'azienda, “avrebbe potuto chiedere giudizialmente la riassegnazione presso lo stabilimento di AR, ma non avrebbe potuto rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione come richiestagli e individuare unilateralmente la sua sede di lavoro … essendo egli tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c” o invocare l'art. 1460 c.c, ma soltanto in caso di totale e grave inadempimento del datore di lavoro, non configurabile nella fattispecie;
iv) ha evidenziato che “l'esame testuale del provvedimento di trasferimento del luglio 2020 non evidenzia alcun elemento da cui possa desumersi che la concessione dell'alloggio fosse condizione essenziale del consenso prestato dal lavoratore al trasferimento, risultando, al contrario, in esso previsti una pluralità di elementi vantaggiosi per il lavoratore (in particolare,
7 l'incremento salariale e il riconoscimento di un inquadramento superiore); la concessione dell'alloggio appare peraltro espressamente connessa al ruolo aggiuntivo di custode, e al tempo di svolgimento di tale funzione”; v) ha infine rilevato, in merito al dedotto demansionamento, che “Le deduzioni effettuate dal ricorrente in ordine al precedente svolgimento, di fatto, del ruolo di Capo Stabilimento, risultano generiche, non essendo state precisate le funzioni aggiuntive che il ricorrente avrebbe svolto rispetto al ruolo di Vice
Capo formalmente assegnato;
d'altra parte, il ricorrente non ha chiarito quali, tra le mansioni precedentemente svolte, sarebbero poi venute meno e per quanto tempo (essendosi limitato ad affermare che, “rientrato in servizio dalla malattia… notava che gli erano stati sottratti compiti e mansioni” – v. pag 10 ricorso). Quanto all'adibizione a mansioni “di carattere operaio e meramente esecutive, compreso il sollevamento di pesi incompatibili con la malattia cardiologica….”, non può non evidenziarsi la contraddittorietà delle deduzioni svolte al riguardo nel ricorso, ove, da un lato, si fa riferimento allo svolgimento di tali attività e, dall'altro, si afferma che il tentativo di adibizione alle predette mansioni attuato della società sarebbe “fallito grazie all'intervento dell' (v. pag. 14,15 ricorso); Parte_5 del resto, la genericità delle allegazioni operate dal ricorrente (anche in riferimento all'”assegnazione al taglio dell'erba dello stabilimento”) non consentono l'accertamento relativo all'assegnazione esclusiva o quantomeno prevalente a tali mansioni né al loro svolgimento per un periodo di tempo significativo.”;vi) ha pertanto rigettato la domanda volta al riconoscimento della illegittimità del licenziamento, ritenendone insussistente anche la dedotta natura ritorsiva, dovendosi escludere l'ipotizzabilità nella fattispecie di una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale, quale unico motivo del provvedimento espulsivo;
vii) ha rigettato da ultimo la richiesta di dichiarare la violazione datoriale per inottemperanza all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione e l'asserita duplicazione dell'esercizio del potere disciplinare.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione per i seguenti motivi di Parte_1 gravame: 1) incompleta e omissiva ricostruzione in punto di fatto;
2) insussistenza dell'addebito disciplinare - errore di percezione del giudice di prime cure e travisamento della domanda;
3) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1460, 2086
e 2104 c.c.; 4) travisamento dei fatti. travisamento del contenuto della lettera di trasferimento;
5) omessa istruttoria sul demansionamento. violazione art. 2103 c.c; 6) erronea caratterizzazione della rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore ad AR.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.- mancata ammissione dei mezzi istruttori;
8 7) omessa pronuncia sul licenziamento discriminatorio e violazione art. 2 d.lgs. 216/2003 - mancata ammissione dell'istruttoria, travisamento della domanda, violazione dell'art. 1345
c.c; 8) violazione art. 7 l. 300/1970; 9) illegittimo diniego delle istanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del ricorso e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, l' Parte_1 lamenta l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice omesso di considerare alcuni aspetti fattuali determinanti nella ricostruzione della vicenda quali: le cattive condizioni dell'alloggio aziendale di prima assegnazione;
le rimostranze più volte articolate in ordine all'adibizione a mansioni inferiori e le condizioni fisiche del lavoratore, comportando tale omissione lacune accertative fondamentali ai fini della decisione.
Più nel dettaglio, l'appellante contesta che il primo giudice avrebbe travisato il contenuto della domanda, limitandone la portata alla mera contestazione dell'insussistenza dell'addebito sotto il profilo materiale della condotta, senza considerare le premesse logico- fattuali della decisione aziendale e, in particolare, la circostanza che il consenso al trasferimento sarebbe venuto meno con la cessazione della disponibilità dell'alloggio.
Tale condizione, secondo l'appellante, aveva rappresentato elemento determinante per l'accettazione del trasferimento, che si assume essere stato imposto e non frutto di un accordo consensuale.
In sostanza, l' lamenta l'erroneità della decisione per aver omesso il primo Parte_1 giudice di accertare il carattere condizionato del trasferimento.
Il Tribunale avrebbe infatti dovuto accertare la violazione della clausola dell'alloggio da parte della Società nonché l'arbitrarietà della scelta di sopprimere la funzione di custode, che di fatto era stata sin dall'origine un'attribuzione “fittizia”, non potendo essere ontologicamente compatibili le funzioni di custode-guardiano con quelle di Vice-Capo stabilimento.
Tali omissioni avrebbero indotto il primo giudice a ritenere legittima la contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento.
Sostiene l' inoltre, che la sua assenza avrebbe dovuto essere ritenuta giustificata Parte_1 in considerazione del fatto che: a) il lavoratore si era spontaneamente presentato presso lo
9 stabilimento di AR;
b) l'azienda aveva violato i patti, togliendogli l'alloggio, c) e che una volta venuta meno la disponibilità dell'alloggio sarebbe venuto meno anche il consenso al trasferimento.
Le argomentazioni sopra articolate non meritano accoglimento, proponendo l'appellante una ricostruzione fattuale che non ha trovato riscontro nelle allegazioni delle parti e nella documentazione agli atti, dovendosi così confermare sul punto la decisione del primo giudice in merito alla legittimità del licenziamento.
Osserva la Corte, infatti, che contrariamente alle doglianze dell'appellante, il giudice di primo grado ha analiticamente esaminato la documentazione prodotta e le deduzioni del ricorrente – qui integralmente riproposte – e che proprio tale esame non poteva che condurre ad escludere che il trasferimento fosse subordinato alla messa a disposizione dell'alloggio da parte della Società. Nessun elemento contenuto nel provvedimento di trasferimento, infatti, depone in favore di una sua natura condizionata.
E' pertanto condivisibile ed immune da vizi il capo della decisione nella parte in cui afferma
“l'esame testuale del provvedimento di trasferimento del luglio 2020 non evidenzia alcun elemento da cui possa desumersi che la concessione dell'alloggio fosse condizione essenziale del consenso prestato dal lavoratore al trasferimento, risultando, al contrario, in esso previsti una pluralità di elementi vantaggiosi per il lavoratore (in particolare,
l'incremento salariale e il riconoscimento di un inquadramento superiore); la concessione dell'alloggio appare peraltro espressamente connessa al ruolo aggiuntivo di custode, e al tempo di svolgimento di tale funzione”.
Peraltro, dall'esame testuale della lettera del 17 luglio emerge chiaramente come il trasferimento, diversamente a quanto dedotto dall' sia stato il risultato di un Parte_1 accordo intercorso tra quest'ultimo e la Società. In particolare, è documentato che, a seguito dei colloqui preliminari svolti dalla per la selezione di personale da destinare CP_1 alla sede di SI, l' aveva manifestato interesse al trasferimento presso Parte_1 il suddetto stabilimento, “formulando delle richieste che la si era riservata di CP_1 valutare”.
Tali richieste – comprendenti il passaggio di livello, un aumento contrattuale e il riconoscimento di uno straordinario forfettizzato – furono accolte dalla Società.
Tanto basta per ritenere infondata la censura mossa dall'appellante.
La scelta dell' di presentarsi presso la sede di AR, non può che ritenersi Parte_1 arbitraria e contraria ai doveri di diligenza ed obbedienza gravanti sul prestatore di lavoro, dal momento che, allo stesso era certamente ben chiara la posizione della Società.
10 Si vedano in proposito: la comunicazione aziendale del 21 marzo 2022; la missiva dl 29 aprile 2022; la comunicazione di risposta del 27 settembre 2022 con la quale la Società ribadiva fermamente che la sede di lavoro dell'appellante doveva rimanere lo stabilimento di SI (non essendovi posizioni disponibili presso la sede di AR), e da ultimo la lettera del 6 febbraio 2022 con cui, dopo che il lavoratore si era recato senza autorizzazione presso lo stabilimento di AR, veniva nuovamente ricordato al medesimo che la sua sede di lavoro era quella di SI.
Corretta è dunque la statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto che la pretesa del ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa presso lo stabilimento di AR costituisse una unilaterale ed arbitraria decisione del lavoratore e pertanto censurabile.
Peraltro, anche qualora - come sostenuto dall'appellante - si volesse ravvisare un qualche profilo di illegittimità nella scelta della di non accogliere le richieste di CP_1
(ri)trasferimento formulate dal lavoratore, ovvero ipotetici profili di illegittimità nella decisione di sopprimere la posizione di custode presso lo stabilimento di SI, in ogni caso nessuna condizione avrebbe potuto consentire all' di scegliere Parte_1 unilateralmente una sede di lavoro differente da quella assegnatogli dall'imprenditore, dovendosi per ciò solo ritenere legittimo l'intimato licenziamento, rivelandosi superflua ogni ulteriore indagine.
Correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, e sul punto, per tale ragione la Corte si conforma, che il lavoratore, pur essendo stato tempestivamente informato dall' della Pt_6 possibile rilevanza disciplinare dell'assenza dal servizio del 3 ottobre 2022 presso lo stabilimento di SI — con espresso avvertimento che il protrarsi della stessa avrebbe potuto integrare giusta causa di licenziamento ai sensi delle previsioni del CCNL di categoria — ha comunque consapevolmente perseverato in una condotta ingiustificata, denotando evidente disinteresse verso le prescrizioni datoriali e manifestando una contrapposizione che avrebbe dovuto essere espressa con ben altre modalità, in parte evidenziate dal primo giudice.
Tale comportamento, valutato nella sua oggettiva gravità e nella consapevolezza con cui è stato posto in essere, risulta idoneo a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra le parti del rapporto di lavoro, legittimando, pertanto,
l'intimato licenziamento per giusta causa.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460, 2086 e 2104 c.c, limitandosi ad impugnare genericamente il capo della sentenza con il quale il Tribunale afferma che “qualora il lavoratore avesse ritenuto
11 illegittima la posizione dell'azienda (che non avrebbe tenuto conto del venire meno del suo
“consenso al trasferimento”) avrebbe potuto chiedere giudizialmente – anche in via cautelare - la riassegnazione presso lo stabilimento di AR, ma non avrebbe potuto rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione come richiestagli e individuare unilateralmente la sua sede di lavoro presso lo stabilimento di
AR (e, quindi, offrire, come ha fatto, le sue prestazioni presso tale sede), essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ.”, senza indicare gli errori nel quale il primo giudice sarebbe incorso, né fornendo una ricostruzione alternativa che lo stesso avrebbe dovuto adottare.
Ad ogni modo, osserva la Corte come, in base all'art. 1460 c.c.– norma che l'appellante deduce essere stata violata - il rifiuto della prestazione è legittimo solo se proporzionato e conforme a buona fede, e nei rapporti di lavoro, non può risolversi in un atto di autotutela del dipendente rispetto a determinazioni datoriali non immediatamente illecite né tali da rendere impossibile la prestazione.
Nel caso di specie è evidente che non ricorre un inadempimento datoriale tale da legittimare il rifiuto assoluto della prestazione: l'azienda ha infatti definito chiaramente la sede di lavoro e ha diffidato formalmente il lavoratore dal recarsi presso diversa sede, il quale – lungi dal offrire un adempimento alternativo concordato – ha invece autonomamente scelto di non presentarsi a SI e di recarsi allo stabilimento di AR, nonostante i ripetuti avvertimenti (circostanze valorizzate dal primo giudice). La condotta tenuta è stata pertanto correttamente apprezzata come grave e lesiva del vincolo fiduciario.
Con il medesimo motivo di appello, l' impugna poi tutto il capo 2.3 della Parte_1 decisione, soffermandosi però nello specifico soltanto sull'errore di valutazione che avrebbe compiuto il primo giudice laddove ha affermato che “Va altresì evidenziato che, nonostante il ricorrente abbia affermato che le spese relative alla locazione transitoria dallo stesso stipulata a decorrere dal 1.7.22 (pari ad euro 350 mensili) fossero per lui insostenibili, non ha effettuato specifiche deduzioni né offerto elementi al fine di provare che, effettivamente, tale onere economico fosse tale da incidere ad incidere in maniera significativa su esigenze primarie e fondare, così, il rifiuto della prestazione lavorativa presso la sede individuata dal datore di lavoro”.
Sul punto l'appellante si limita però a dedurre che < sembra poca cosa>> formulando un elenco dei costi che lo stesso doveva sostenere a fronte una retribuzione mensile netta di €. 2.500,00.
12 La censura risulta priva di pregio, in quanto non spiega quale sarebbe stato l'errore valutativo compiuto dal Tribunale, considerando che lo stesso poteva pronunciarsi solo sulla base delle allegazioni istruttorie che - come correttamente rilevato - sul punto sono state totalmente carenti.
Anche il terzo motivo deve essere pertanto rigettato.
Con il quarto motivo di censura, che parimenti non merita accoglimento, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe “travisato” il contenuto della lettera di trasferimento, valorizzando a tal proposito esclusivamente gli incrementi economici dallo stesso ottenuti ai fini dell'accettazione del trasferimento.
Deduce, inoltre, che la società, revocando l'alloggio connesso alla guardiania, avrebbe inciso sulle condizioni del trasferimento imponendo oneri insostenibili e, quindi, avrebbe dovuto rinegoziare il trattamento economico (superminimo), onde ripristinare l'equilibrio del sinallagma.
La doglianza è inammissibile nella parte in cui pretende di introdurre un obbligo generale di rinegoziazione privo di base normativa e infondata nel merito.
La pretesa di un dovere datoriale di “riformulare” il superminimo, svincolato da una specifica pattuizione, resta affermazione meramente assertiva, né, ugualmente, l'art. 1460
c.c. può essere evocato per imporre ex post un diverso equilibrio economico, mancando una violazione grave e attuale tale da giustificare la sospensione della prestazione.
È necessario a tal fine ribadire nuovamente un aspetto fondamentale, dal quale non si può prescindere, ovvero che la lettera-accordo del 17.7.2020 prevedeva espressamente che l'assegnazione dell'alloggio fosse “collegata al ruolo di custode” con la possibilità di cessazione di tale assegnazione in caso di soppressione della funzione.
Orbene, l'interpretazione letterale e sistematica del patto, esclude che l'alloggio costituisse un diritto autonomo e incondizionato, essendo strumentale alla guardiania.
Né può accogliersi l'argomentazione prospettata dall'appellante circa l'illegittimità della scelta datoriale di sopprimere la funzione di custode, rientrando tale facoltà nel potere organizzativo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2086 c.c., che risulta dunque essere stato legittimamente esercitato.
Non è possibile, pertanto, affermare che il venir meno del benefit accessorio collegato alla mansione integri inadempimento, ove il datore agisca nel rispetto dei canoni di correttezza e con congruo preavviso, come avvenuto nel caso in esame.
13 Con il quinto motivo di impugnazione, l' censura l'erroneità della sentenza per Parte_1 non aver il primo giudice sufficientemente esaminato il dedotto demansionamento e per non aver ammesso sul punto i mezzi istruttori richiesti.
In particolare, ai fini del demansionamento, l'appellante deduce che il ruolo di Responsabile di stabilito dallo stesso di fatto svolto, avrebbe dovuto determinare l'acquisizione della qualifica di “quadro” (richiamando le figure di Q1 e Q2 di cui al CCNL di categoria applicabile).
La censura è infondata.
In primo luogo, la Corte non può che rilevare come, a tutte le argomentazioni e deduzioni svolte dall' sull'asserito demansionamento subito, lo stesso non faccia poi Parte_1 conseguire nelle conclusioni del proprio ricorso introduttivo alcuna esplicita richiesta in tal senso.
Osserva, inoltre, come le rivendicate categorie Q1 e Q2 richiamate nell'atto di appello, non compaiono in primo grado. Tale argomentazione non potrà pertanto formare neanche oggetto di esame nella presente sede, costituendo un non consentito mpiamento della domanda originaria.
Ad ogni modo, non risulta essere stato assolto nel corso del giudizio di primo grado, l'onere
– che grava in capo al lavoratore - di dimostrare in concreto che la dedotta assegnazione alle mansioni inferiori non sia stata né episodica né marginale, difettando sul punto allegazioni sufficienti, anche considerata la duplicità di incarichi.
La sentenza di primo grado ha invece ben evidenziato la contraddittorietà delle deduzioni dell'appellante, il quale da un lato rivendica funzioni da Capo Stabilimento, dall'altro ammette di svolgere attività operative (carico bombole, manutenzioni) compatibili con l'inquadramento operaio e con la posizione “Vice Capo Stabilimento” riconosciutagli “con passaggio di livello e incremento retributivo” (lett. 17.7.2020).
Immune da vizi logici-giuridici è pertanto anche il capo della decisione nel quale il primo giudice correttamente afferma: “Le deduzioni effettuate dal ricorrente in ordine al precedente svolgimento, di fatto, del ruolo di Capo Stabilimento, risultano generiche, non essendo state precisate le funzioni aggiuntive che il ricorrente avrebbe svolto rispetto al ruolo di Vice Capo formalmente assegnato;
d'altra parte, il ricorrente non ha chiarito quali, tra le mansioni precedentemente svolte, sarebbero poi venute meno e per quanto tempo
(essendosi limitato ad affermare che, “rientrato in servizio dalla malattia… notava che gli erano stati sottratti compiti e mansioni” – v. pag 10 ricorso). Quanto all'adibizione a mansioni “di carattere operaio e meramente esecutive, compreso il sollevamento di pesi
14 incompatibili con la malattia cardiologica….”, non può non evidenziarsi la contraddittorietà delle deduzioni svolte al riguardo nel ricorso, ove, da un lato, si fa riferimento allo svolgimento di tali attività e, dall'altro, si afferma che il tentativo di adibizione alle predette mansioni attuato della società sarebbe “fallito grazie all'intervento dell' (v. pag. 14,15 ricorso); del resto, la genericità delle allegazioni operate Parte_5 dal ricorrente (anche in riferimento all'”assegnazione al taglio dell'erba dello stabilimento”) non consentono l'accertamento relativo all'assegnazione esclusiva o quantomeno prevalente a tali mansioni né al loro svolgimento per un periodo di tempo significativo.”
Anche la censura sollevata circa l'erroneità della sentenza per omessa ammissione dei mezzi istruttori è priva di pregio.
Il potere del primo giudice di negare l'istruttoria orale risulta, infatti, pienamente legittimo e conforme ad i suoi poteri istruttori. La mera indicazione di un novero ampio di capitoli e di testi, qualora valutati superflui– non può infatti colmare il difetto di specificità; la scelta di non ammettere la prova testimoniale, a fronte di motivi generici, non risulta, nel caso in esame, censurabile.
Il potere-dovere del giudice del lavoro di acquisire, anche d'ufficio, le prove, non esonera infatti le parti dall'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c., né comporta un obbligo per il giudice di supplire alle carenze probatorie della parte.
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante cesura la decisione per aver il primo giudice mal interpretato la propria offerta di rendere la prestazione lavorativa presso lo stabilimento di AR, omettendo di considerare invece che quella scelta costituisse << frutto dell'esercizio di un diritto – dovere ad evitare di configurare una tacita volontà abdicativa e risolutiva del rapporto per fatti concludenti>>.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i fatti oggetto di contestazione, ritenendo che lo stesso si sarebbe reso responsabile dell'occupazione di spazi aziendali e di espressioni ingiuriose.
La censura non coglie nel segno, poiché l'accertamento di tale circostanza non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione.
Quest'ultima, infatti, è stata assunta esclusivamente sulla base della scelta del lavoratore di non presentarsi più presso la sede di lavoro contrattualmente prevista, ma di recarsi invece presso un'altra sede non autorizzata, nonostante la ferma e chiara presa di posizione dell'Azienda anche di fronte alla sua “offerta” di rendere le proprie prestazioni presso lo stabilimento di AR.
15 L'“offerta” della prestazione presso la sede AR non poteva infatti essere valutata come adempimento, né dalla Società, né tanto meno essere letta come tale dal Tribunale, integrando con tutta evidenza tale comportamento una condotta consapevolmente difforme dalle direttive datoriali, lesiva del dovere di obbedienza ed oggettivamente idonea a incrinare il vincolo fiduciario. La motivazione del Tribunale è pertanto immune dai vizi denunciati, a nulla valendo le ulteriori prospettazioni dell'appellante.
Nel medesimo motivo di gravame, poi, l' sostiene che la sua condotta non Parte_1 avrebbe configurato alcuna “disobbedienza materiale” in quanto, dopo aver palesato la sua intenzione di presentarsi nella sede di AR (con lettera del 9 settembre 2022), non aveva ricevuto nessun preventivo specifico ordine di servizio di non recarvisi.
L'argomentazione addotta risulta assolutamente non condivisibile. Parte appellata ha infatti allegato (doc. 33) comunicazione PEC del 27 settembre 2022 con la quale il legale della società rappresentava al legale del lavoratore che non vi erano posizioni libere presso lo stabilimento di AR.
Ciò posto, si osserva ad ogni modo, come il fatto disciplinare contestato, non fosse soltanto quello di essersi presentato inopinatamente presso i cancelli dello stabilimento di AR, ma soprattutto quello di non aver prestato l'attività lavorativa a decorrere dal 3 ottobre e per i
22 gironi successivi, nonostante l'avvertimento della rilevanza disciplinare della condotta, comunicato con la lettera del 6 ottobre 2022.
Con il settimo motivo di appello l'appellante si duole, poi, dell'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di annullamento del licenziamento per motivo discriminatorio, assumendo che la sentenza si sarebbe pronunciata soltanto della diversa domanda di nullità per motivo ritorsivo, così incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2 del D.lgs.
n. 216/2003.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato che le condotte aziendali, asseritamente mosse da ostilità nei suoi confronti per avere egli più volte segnalato criticità operative e irregolarità gestionali, costituirebbero prova dell'intento discriminatorio e persecutorio culminato nel recesso.
Anche tale motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, infatti, che il Tribunale ha interpretato la prospettazione del ricorrente qualificando la domanda principale come licenziamento ritorsivo, in quanto fondata sulla pretesa reazione datoriale a precedenti iniziative del lavoratore e non su elementi attinenti a fattori di discriminazione tutelati dall'ordinamento
(sesso, età, convinzioni, orientamento, handicap, ecc.).
16 La qualificazione operata dal primo giudice non costituisce pertanto violazione dell'art. 112
c.p.c., ma attività interpretativa conforme ai propri poteri.
Laddove l'atto introduttivo non contenga allegazioni di fatto idonee a fondare un motivo di discriminazione in senso tecnico-giuridico, non può ritenersi infatti sussistente un'omissione di pronuncia.
Ad ogni modo, la domanda è comunque priva di fondamento.
L'appellante non ha indicato infatti alcun elemento concreto, né addotto circostanze precise dalle quali desumere che il licenziamento sia stato determinato da un intento discriminatorio.
Le doglianze si risolvono, piuttosto, nella denuncia di un clima di conflittualità con i dirigenti aziendali, in particolare a seguito di richieste relative alla propria sistemazione logistica e all'assegnazione dell'alloggio di servizio. Tali circostanze, quand'anche dimostrate, non configurano discriminazione ma semplici divergenze lavorative, non riconducibili ai fattori di cui al D.lgs. 216/2003.
In merito al rigetto della domanda di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, invece, il Tribunale, una volta accertata la sussistenza di una giusta causa disciplinare, ha correttamente escluso che il recesso potesse essere ispirato da finalità illecite o discriminatorie, atteso che un motivo legittimo ed effettivo esclude, in radice, la riconducibilità del provvedimento a finalità ritorsive o discriminatorie (Cass. n.
11705/2019).
Ad ogni modo, come affermato dalla Suprema Corte, “il licenziamento per ritorsione, diretta
o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del
1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 – costituisce l'ingiusta
e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (Cass. n. 17087/2011).
In particolare, si è osservato, in detta pronuncia, come il licenziamento ritorsivo sia stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità “data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dalla l. n. 604 del 1966, art. 4, della l. n. 300 del
1970, art. 15, e della l. n. 108 del 1990, art, 3, interpretate in maniera estensiva, che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitone di cui all'art. 18 l. n. 300/1970 (cfr., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011 n. 6282). Ciò posto, va ribadita la regola che l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere
17 determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio”, motivo determinante che nel caso di specie non risulta essere stato dimostrato.
Non ricorre, dunque, alcuna omissione di pronuncia, essendo la domanda correttamente interpretata e valutata dal primo giudice, né sussistono elementi idonei a configurare un intento discriminatorio nella condotta datoriale.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, anche sul punto, appare logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 7 L. 300/1970, assumendo che il datore di lavoro non avrebbe mai consegnato copia del contratto collettivo, né consentito la visione del regolamento disciplinare aziendale, che non risulterebbe affisso nei locali di lavoro.
Sostiene, pertanto, che la mancanza di affissione del codice disciplinare renderebbe illegittimo il licenziamento disciplinare intimato in data 26 ottobre 2022, atteso che il lavoratore non avrebbe potuto conoscere preventivamente le norme di condotta e le relative sanzioni.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Roma ha infatti correttamente rigettato l'eccezione che oggi viene nuovamente riprosta in appello, ritenendo che la condotta contestata fosse di natura talmente grave e contraria ai fondamentali doveri del lavoratore da rendere superflua la previa affissione del codice disciplinare, essendo la violazione immediatamente percepibile come tale secondo la comune coscienza sociale e professionale.
La giurisprudenza consolidata chiarisce infatti che l'obbligo di affissione del codice disciplinare costituisce garanzia di conoscibilità per il lavoratore solo rispetto a infrazioni che traggono la propria tipizzazione dal regolamento interno o dal contratto collettivo.
Tale requisito non è invece necessario quando il comportamento sanzionato integri una violazione evidente dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, riconoscibile come tale secondo la coscienza comune, in particolare nei casi di rifiuto ingiustificato della prestazione o di insubordinazione grave.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare si fonda sull'assenza volontaria e prolungata dal luogo di lavoro assegnato (SI) e sul contemporaneo rifiuto del lavoratore di ottemperare alle reiterate direttive aziendali, pretendendo di prestare servizio presso altra sede (AR) non autorizzata.
18 Tale condotta costituisce una palese e consapevole violazione degli obblighi di obbedienza, diligenza e fedeltà, ex artt. 2104 e 2105 c.c., che ogni lavoratore deve conoscere e rispettare, senza necessità di specifica previsione nel codice disciplinare.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti “In tema di sanzioni disciplinari di cui all'art.
7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeciti relativi alla violazione di specifiche prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste, ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari ai doveri dei lavoratori e agli interessi dell'impresa, per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice disciplinare…”. (Cass. n. 20284 depositata il 14 luglio 2023)
Ne consegue che l'omessa affissione del regolamento aziendale – quand'anche provata – non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento espulsivo, trattandosi di illecito immediatamente riconoscibile come tale.
Il Tribunale ha pertanto correttamente osservato che il comportamento contestato, per durata e consapevolezza, ha determinato la definitiva compromissione del vincolo fiduciario, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva.
L'appellante, con le argomentazioni articolate, non fornisce elementi nuovi idonei a scalfire tale valutazione, limitandosi a riproporre doglianze già disattese.
Per tali ragioni, deve escludersi che la mancata affissione del codice disciplinare possa incidere sulla validità del licenziamento, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Anche l'ottavo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Il rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado, ritiene superfluo l'esame delle reiterate richieste istruttorie e delle domande risarcitorie formulate.
Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che
19 sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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