Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 2
Ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 cod. pen., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio.
L'attestazione, da parte dell'assicuratore, di dati non veritieri nel certificato di assicurazione (nella specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, previsto dall'art. 481 cod. pen., mentre la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 18056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18056 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Aldo Vessia Presidente
dott. Bruno Frangini Componente
dott. Renato Fulgenzi Componente
dott. Giuseppe Maria Cosentino Componente
dott. Bruno Rossi Componente
dott. Giorgio Lattanzi Componente
dott. Giovanni De Roberto Componente
dott. Aldo Fiale Componente
dott. Aniello Nappi Rel. Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO, n. a Trani il 18 maggio 1961;
MI HE, n. a Cerignola il 6 novembre 1945;
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 19 aprile 2001;
sentita la relazione svolta dal Componente dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. in persona del sost. proc. gen. dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il reato è estinto per prescrizione. Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. TO AN e HE MI furono tratti a giudizio dinanzi al Pretore di Manduria perché imputati di avere falsamente attestato come decorrente dalle ore 9 del 18 ottobre 1994 il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativo all'autovettura Fiat 128 targata TA 144310 in possesso di MI, mentre costui l'aveva in realtà stipulato con l'assicuratore AN solo alle ore 18,52 di quello stesso giorno, dopo essere stato sorpreso, alle ore 13,45, privo di copertura assicurativa.
Gli imputati furono peraltro prosciolti per mancanza di querela dal delitto di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.), così modificata l'imputazione di falsità ideologica in certificati commessi da esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) originariamente contestata. E la decisione di primo grado,
appellata dal pubblico ministero, fu confermata dalla Corte d'appello di Lecce.
Ritennero i giudici del merito che il certificato di assicurazione, oggetto della contestata falsità, deve essere qualificato come scrittura privata, perché non esercitano un servizio di pubblica necessità le imprese abilitate alla stipulazione dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (R.C.A.). L'art. 359 n. 2 c.p. esige, infatti, che l'eventuale necessità pubblica del servizio prestato da privati debba essere dichiarata mediante un atto della pubblica amministrazione;
e tale dichiarazione deve essere esplicita, non può essere considerata implicita nell'autorizzazione richiesta per la abilitazione delle imprese assicuratrici alla stipula dei contratti di assicurazione obbligatoria.
2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 481 c.p. Rileva che la punibilità a norma dell'art. 481 c.p. dei falsi nei certificati di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile è indiscussa nella giurisprudenza di legittimità, fatta eccezione per un'unica decisione, in quanto la pubblica necessità del servizio deriva dagli stessi vincoli di stipulazione imposti ai privati dalla legge n. 990 del 1969. L'interpretazione proposta dalla corte d'appello viene, invece, sostenuta con una memoria presentata dal difensore di HE MI, che si richiama alla consolidata giurisprudenza sulla natura privata dell'attività esercitata dalle imprese abilitate alla stipulazione dei contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A.
3. La quinta sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato un contrasto tra la giurisprudenza tradizionale, che riconduce all'art. 481 c.p. la falsità ideologica nel certificato di assicurazione, e la più recente giurisprudenza, che, escludendo la natura pubblica delle imprese abilitate alla stipulazione dei contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., qualifica a norma dell'art. 485 c.p. le falsità materiali degli stessi certificati. Ha rimesso, perciò, la decisione del ricorso a queste sezioni unite.
Sono due, peraltro, le questioni che assumono rilevanza nel caso rimesso all'esame di questa Corte.
Occorre certamente e in primo luogo chiarire, invero, i termini dell'alternativa tra art. 481 e art. 485 c.p., in relazione al contrasto giurisprudenziale ipotizzato dalla sezione rimettente. Ma si rende necessario anche verificare l'attendibilità dell'assunto della Corte d'appello di Lecce, che ha escluso sia possibile considerare di pubblica necessità un servizio sulla base di una dichiarazione solo implicita, non espressa, della pubblica amministrazione. Per questa ragione appunto, infatti, è controverso in dottrina se sia di pubblica necessità il servizio prestato dalle imprese autorizzate a stipulare contratti di assicurazione obbligatoria della R.C.A.
4. Quanto alla prima questione, benché siano effettivamente diverse le qualificazioni giuridiche prospettate per il falso nei certificati della assicurazione obbligatoria R.C.A., nessun contrasto si è in realtà manifestato nella giurisprudenza di questa Corte.
Infatti la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano scritture private anche i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), come i registri e le notificazioni soggette all'ispezione dell'autorità di P.S. (art. 484 c.p.), ritenendo che questi atti sono riconducibili alla tutela degli art. 481 e 484 c.p. quando sono oggetto di falsità ideologica;
sono invece riconducibili alla tutela dell'art. 485 c.p. o dell'art.490 c.p. quando sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, ovvero di soppressione. Si tratta, in realtà, di scritture private, in quanto provengono da soggetti che non svolgono né pubbliche funzioni né servizi pubblici e sono qualificati come "privati" dallo stesso art. 359 c.p., nel quale è offerta la definizione di persona esercente un servizio di pubblica necessità. Queste scritture, però, essendo rappresentative di atti aventi una particolare rilevanza pubblica, sono tutelate anche contro le falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate solo contro le falsità materiali.
Nel caso del certificato dell'assicurazione obbligatoria R.C.A., in particolare, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel qualificarne a norma dell'art. 481 c.p. le falsità ideologiche (Cass., sez. V, 23 febbraio 1979, Perissinotto, m. 142327, Cass., sez. V, 2 aprile 1981, De TO, m. 148702-148703, Cass., sez. V, 26 giugno 1981, Anversa, m. 150250, Cass., sez. V, 18 novembre 1981, Franzese, m. 151650), mentre ne riconduce all'art. 485 c.p. le falsità materiali (Cass., sez. I, 14 ottobre 1974, Almino, m. 129534, Cass., sez. V, 18 giugno 1986, Vernizzi, m. 173708, Cass., sez. V, 14 giugno 1995, Lari, m. 202246). Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 piuttosto che dell'art. 481 c.p., pertanto, è la natura materiale o ideologica della falsità accertata, ferma restando in ogni caso la natura privata dei soggetti esercenti il servizio di cui è espressione la formazione dei documenti o degli atti falsi.
È noto che la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica, benché concordemente ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla differenza tra mancanza di genuinità del documento e mancanza di veridicità dell'atto documentato, può dar luogo in casi marginali a qualche incertezza applicativa (Cass., sez. V, 22 aprile 1997, Saetta, m. 208015, Cass., sez. V, 8 febbraio 1999, Murrighile, m. 212949). Tuttavia è indiscutibilmente un caso di falsità ideologica il fatto contestato agli attuali imputati, cui viene addebitata la falsa attestazione della data di decorrenza di un'assicurazione stipulata con un documento effettivamente sottoscritto il 18 ottobre 1994.
Si deve pertanto concludere che era corretta l'originaria qualificazione come falsità ideologica del fatto addebitato a TO AN e HE MI;
e che fu errata la qualificazione di falsità materiale attribuita a quel fatto dai giudici del merito. Né dubbi circa l'applicabilità dell'art. 481 c.p. nel caso in esame possono ipotizzarsi in relazione alla natura dell'atto oggetto della contestata falsità ideologica.
Non provenendo da un pubblico ufficiale, infatti, i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità non sono né atti pubblici, tutelabili a norma degli art. 476 o 479 c.p. (Cass., sez. III, 20 gennaio 1964, Giraldo, m. 099091), né
certificati amministrativi, tutelabili a norma degli art. 477 o 480 c.p. Lo esclude, oltre tutto, proprio l'art. 481 c.p., giacché
prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche relative a questi atti, che hanno rilevanza pubblica in quanto certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni. Sicché sarebbe una interpretazione abrogatrice dell'art. 481 c.p. quella che considerasse manifestazione di una funzione pubblica la certificazione che questa norma considera invece propria di un mero servizio di pubblica necessità.
Deve essere allora qualificato come certificato tutelabile a norma dell'art. 481 c.p. qualsiasi attestazione di fatti rilevanti nell'ambito del servizio di pubblica necessità esercitato dall'autore dell'atto. E perciò i certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio, in quanto possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell'autore dell'atto (Cass., sez. V, 14 dicembre 1977, Cristiani, m. 138192, Cass., sez. V, 26 novembre 1981, Faina, m. 152705). Mentre è noto che, secondo la giurisprudenza ormai indiscussa di questa Corte, "per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente" (Cass., sez. V, 14 marzo 2000, De Marco, m. 216057, Cass., sez. V, 27 aprile 1999, Gallinelli, m. 213609, Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, Giglio, m. 207009).
Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: I certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell'art. 481 c.p.; ma quando i relativi documenti sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 c.p.
5. Rimane tuttavia da chiarire se la contestata falsità ideologica sia effettivamente punibile a norma dell'art. 481 c.p. Infatti i giudici del merito hanno escluso che il certificato dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. possa essere considerato proveniente da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità. E se questo assunto fosse condivisibile, gli imputati dovrebbero essere immediatamente prosciolti, a norma dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.
Secondo quanto prevede l'art. 359 c.p., in realtà, "agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione". E con riferimento alla seconda categoria di soggetti, nella quale vengono incluse le imprese autorizzate a stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., la dottrina prevalente ritiene che, perché la norma sia applicabile, debba essere esplicita la dichiarazione di pubblica necessità del servizio esercitato dal privato.
A questa dottrina si è evidentemente richiamata la Corte d'appello di Lecce, escludendo che la dichiarazione di pubblica necessità del servizio possa essere considerata implicita nel provvedimento di autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A.
Sennonché una tale impostazione non considera adeguatamente che, come riconosce la dottrina più autorevole, la dichiarazione espressa della pubblica necessità di un servizio può essere contenuta anche nella legge sulla quale si fondi lo stesso potere di autorizzare l'esercizio del servizio.
Non sarebbe ragionevole, invero, considerare insufficiente la dichiarazione di pubblica necessità di un servizio esplicitamente contenuta in una legge, solo perché l'art. 359 n. 2 c. p. richiede che una tale dichiarazione sia espressa in un provvedimento amministrativo. Questa norma va, perciò, interpretata nel senso che la pubblica necessità deve essere dichiarata almeno in un provvedimento della pubblica amministrazione, posto che un tale pubblico potere non può non fondarsi esso stesso su una legge. Con riferimento all'assicurazione della R.C.A., in particolare, la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne prevede agli art. 1 e 11 come obbligatoria la stipulazione sia per gli utenti delle strade pubbliche sia per gli assicuratori autorizzati;
e ciò vale certamente a qualificare di pubblica necessità il servizio prestato dalle imprese autorizzate a stipulare i relativi contratti. Si deve, pertanto, concludere con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
L'attività di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, essendo così qualificata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti delle pubbliche strade sia per le imprese di assicurazione autorizzate.
6. Sulla base dei principi enunciati e in accoglimento del ricorso del pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata. Ma l'annullamento va disposto senza rinvio, essendo ormai estinto per prescrizione, dal 18 aprile 2002, il reato commesso il 18 ottobre 1994.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato previsto dall'art. 481 c.p. è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MAGGIO 2002