Articolo 7 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 marzo 1962
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Versione
8 luglio 1970
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Versione
3 maggio 1974
Art. 7.
Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 maggio 1970, n. 382 ha disposto (con l'art. 1) che "La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;u'
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 1) che "I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , nel modificare l' art. 1 della L. 27 maggio 1970, n. 382 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata:
da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti;
da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione."
Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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