Articolo 24 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 agosto 1984
Art. 24.
All' articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.
Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio".
Entrata in vigore il 17 agosto 1984