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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9608 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36503/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36503 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Paolo Parte_1 C.F._1
Abbagnato in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano Via Giovanni Aurispa n.7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Scolaro RICORRENTE E (C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 presso rappresentata e difesa dall'avv. Achille Saletti in forza di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fratelli Gabba, n. 7 CONVENUTA e (c.f. ), rappresentata da (C.F. – Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2 P.IVA_3
P.IV , in persona del procuratore speciale, Dr. rappresentata e difesa P.IVA_4 Controparte_3 dall'avv. Francesco Celona, in virtù di procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Filippo Turati, 40 (c/o studio avv. Antonio Salvia) CONVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari.
CONCLUSIONI Per il ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che, secondo quanto statuito con sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina, pubblicata il 17.10.2014, passata in giudicato, il sig. è creditore della complessiva somma di € Parte_1
554.311,17 da Unicredit Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.
2.- Per l'effetto condannare l ' a corrispondere al sig. la somma di € 554.311,17, ancora ad CP_1 Parte_1 oggi illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3.-In via subordinata condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.105.521,16 CP_1 derivante dal saldo di conto corrente n.4005338.00 oltre interessi e rivalutazione.
4.-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.448.790,01 derivante dal saldo CP_2 positivo dei conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00
5.- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IV, cpa e spese generali, come per legge”.
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: Controparte_1
pagina 1 di 7 in via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor rispetto alle domande svolte in relazione al conto Parte_1 corrente n. 4005338.00;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della concludente in relazione alle domande svolte in relazione ai conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00; in subordine, nel merito: in principalità, respingere, in quanto prescritte, e comunque infondate, le domande tutte proposte dal signor nei Parte_1 confronti della concludente;
in subordine, compensare il credito del signor portato dai conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00 con Parte_1 il controcredito di € 315.007,98 portato dai conti correnti in-trattenuti presso la Banca di Roma, dante causa della concludente, come accertato dalla sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
Per parte “a) in via preliminare riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 deducente disporne l'estromissione dal processo;
Controparte_2
b) accogliere le eccezioni di prescrizione e giudicato formulate dalla deducente;
c) in via subordinata rigettare tutte le domande di parte avversa perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nella parte narrativa;
d) in via di ulteriore subordine e fatto salvo gravame, compensare il credi-to del sig. con il controcredito per Parte_1
l'importo complessivo di € 99.553,91 portato dai c/c n. 450.0026.87, n. 450.0070.34 e dalla quota n. 11 del contratto di mutuo fondiario concesso alla d accollata dal Sig. Parte_3 Parte_4
Con vittoria di spese e compensi”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 15 ottobre 2024 il signor Pt_1
, quale erede del signor , ha chiesto di accertare il suo credito di complessivi euro
[...] Parte_4
554.311,17 nei confronti di in virtù della sentenza n. 2096 del Tribunale di Messina del 17 Controparte_1 ottobre 2014 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di tale importo, oltre a rivalutazione e interessi. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di condannare la banca al CP_1 pagamento di euro 105.521,16 a titolo di saldo di conto corrente n. 4005338.00, oltre interessi e rivalutazione, e di condannare la società al pagamento di euro 448.790,01 a titolo di saldo dei CP_2 conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00. Il difensore di parte ricorrente, in particolare, ha sostenuto che:
- con ricorso del 7 gennaio 2005, iscritto al n. R.G. 72\2005 del Tribunale di Messina, l'ing. Parte_4 aveva proposto opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 209\1997 promossa dinanzi al medesimo Tribunale di Messina dalla società Banco di Roma in relazione ad un contratto di mutuo chirografario, procedura in cui erano intervenute le società Banco di Sicilia,
e altre società, tra le quali vi era la AN NC s.r.l., cessionarie dei crediti asseritamente vantati CP_4 nei confronti del signor derivanti da contratti di conto corrente;
Pt_1
- all'esito del giudizio di opposizione era stata pubblicata in data 17 ottobre 2014 la sentenza n. 2096\2014 che aveva dichiarato la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente che avevano previsto la capitalizzazione degli interessi e le commissioni di massimo scoperto e aveva accertato, con riferimento al pagina 2 di 7 conto corrente n. 4005338.00 aperto presso il Banco di Sicilia, un saldo a credito del cliente di euro 105.521,16 nonché, con riferimento ai conti n. 04101569.09 e n. 04000729.00, cui ineriva il credito vantato dalla società AN NC s.r.l. (quale cessionaria per effetto di operazione di cartolarizzazione), un saldo a credito del cliente, rispettivamente, di euro 127.000,51 e di euro 321.789,50;
- in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2096/2014, il signor , quale Parte_1 unico erede dell'Ing. , vantava un credito di complessivi euro 554.311,17 in relazione ai saldi Parte_4 positivi dei conti facenti capo tutti originariamente al Banco di Sicilia, cui era succeduta per effetto di una fusione del 2010 l'odierna resistente Controparte_1
Il ricorrente, in via principale, ha agito a titolo di ripetizione di indebito nei confronti Controparte_1 sostenendo la sua legittimazione passiva in merito ai crediti derivanti dai tre rapporti di conto corrente oggetto di causa nonostante i crediti relativi ai conti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00 fossero stati oggetto di cessione, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385\1993 e degli artt. 1 e 4 l. n. 130\1999 in favore della società AN NC s.r.l. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di condannare al pagamento di euro 105.521,16 quale CP_1 saldo del solo c.c. n. 4005338.00 mentre, in merito al residuo importo di euro 448.790,01 quale saldo dei conti nn. 04101569.09 e 04000729.00, ha chiesto di condannare la società quale avente Controparte_2 causa dalla società AN Refinancing s.r.l., a sua volta avente causa dalla società AN NC ICR4 s.r.l. in forza di cessioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385\1993 e degli artt. 1 e 4 l. n. 130\1999.
1.2. Si è costituita in giudizio la Banca Unicredit s.p.a., eccependo, anzitutto, la prescrizione delle domande avversarie in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza n. 2096 del Tribunale di Messina in data 17 ottobre 2014 e dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, quale atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., solo in data 7 marzo 2025. Ancora in via preliminare, la banca ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente in relazione alla domanda di pagamento del saldo del c.c. n. 4005338.00 stipulato con la società Banco di Sicilia, atteso che tale contratto era intestato alla società Compagnia Italia Costruzioni s.r.l. mentre il signor , Parte_4 dante causa del ricorrente, aveva rilasciato una fideiussione in favore della banca, come rilevato nel ricorso in opposizione all'esecuzione depositato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina nell'interesse dello stesso signor e in relazione al quale era stata emessa la sentenza n. 2096\2014. La Pt_1 banca ha quindi eccepito il difetto di legittimazione dell'erede del fideiussore in ordine alla domanda di ripetizione, trattandosi di diritto facente capo al debitore garantito, estraneo alla sfera giuridica del garante. Ancora, la banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande proposte in merito ai saldi dei conti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00 sottolineando come la sentenza del Tribunale di Messina n. 2096\2014, posta a fondamento delle domande, fosse stata emessa, in merito ai due citati conti correnti nei soli confronti della società AN NC, così che tale sentenza, ai sensi dell'art. 2909 c.c., non poteva far stato nei confronti di (quale successore del Banco di Sicilia) ma unicamente della CP_1 società AN NC e dei suoi aventi causa. Nel merito, in caso di accertata legittimazione passiva di anche in relazione ai contratti nn. CP_1
04101569.09 e 04000729.00, la banca ha evidenziato come nella sentenza n. 2096\2014 fosse stata effettuata la compensazione tra i saldi a credito del cliente derivanti da tali rapporti di conto corrente e i saldi di altri conti, che erano invece risultati a debito del cliente e come, in definitiva, fosse stato accertato un saldo complessivo di euro 324.876,24 a credito del cliente, quindi un importo inferiore a quello invocato nel presente giudizio.
pagina 3 di 7 Infine, la banca ha eccepito la compensazione tra gli eventuali crediti del ricorrente e il controcredito della banca di euro 315.007,98 portato dai conti correnti intrattenuti con la Banca di Roma, altra dante causa della società CP_1
1.3. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_2 di ogni diritto di credito derivante dalla sentenza n. 2096\2014 del Tribunale di Messina, svolgendo difese analoghe a quelle di CP_1
Sempre in via preliminare, in merito a tutte le domande di ripetizione proposte, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione della sua qualità di cessionaria dei soli crediti vantati dalla AN refinancing s.r.l. nei confronti dell'impresa EEC di Santi Currò, dante causa di Pt_1
, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. n.
[...]
130\1999, come peraltro già accertato dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 898\2024 del 15 ottobre 2024, con valore di giudicato esterno. Sotto un diverso profilo, la difesa della resistente ha evidenziato come il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2096\2014, avesse implicitamente rigettato le domande di ripetizione, pure proposte dall'ing.
, limitandosi a rideterminare i saldi dei vari conti correnti, così che ogni questione sulla ripetizione Pt_1 degli indebiti era ormai definitivamente preclusa dal passaggio in giudicato di quella sentenza. Sempre nel merito, la resistente ha evidenziato come in base alla sentenza n. 2096\2014 il ricorrente, al più, avrebbe potuto vantare un credito di euro 324.876,24 nei confronti della società AN NC, come dichiarato nel dispositivo. Infine, la resistente ha sollevato un'eccezione di compensazione con crediti, per complessivi euro 99.553,91, derivanti da altri conti individuati nella stessa sentenza n. 2096\2014.
1.4. In seguito all'instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento dell'udienza di comparizione, è stata fissata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., l'udienza del 29 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Successivamente la stessa è stata rinviata, per impedimento del giudice, all'udienza del 10 ottobre 2025 che è stata sostituita dallo scambio di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Tanto premesso, le domande proposte da , aventi ad oggetto la ripetizione Parte_1 dell'indebito quantificato nell'importo complessivo di euro 554.311,17 non sono meritevoli di accoglimento.
2.1. preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di entrambe le resistenti, alla luce dell'atto di messa in mora notificato dal ricorrente in data 15 ottobre 2024, prodotto tempestivamente con la nota del 18 aprile 2025.
2.2. In relazione alla domanda concernente il conto corrente n. 4005338.00 va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
In effetti, dalla documentazione prodotta dalla banca e in particolare, dall'esame del ricorso CP_1 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione depositato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal signor , Parte_4 si evince che il conto corrente in questione era stato stipulato dalla società Banco di Sicilia con la società Compagnia Italiana Costruzioni – C.I.C. mentre il signor aveva prestato una fideiussione sino Parte_4 alla concorrenza di Lire 600 milioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società correntista (doc. 6 pag. 1 del fascicolo della banca). Tale circostanza non risulta contestata dall'odierno ricorrente. Ebbene, la fideiussione costituisce un negozio di garanzia con il quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Ne discende che alcun diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto dal debitore garantito al creditore, in forza del rapporto pagina 4 di 7 contrattuale tra questi intercorso, spetti al mero garante dell'obbligazione altrui, essendo legittimato ad agire in ripetizione di quanto indebitamente pagato unicamente il debitore che ha effettuato i versamenti ritenuti non dovuti, nella specie la società Compagnia Italia Costruzioni s.r.l.. In questa prospettiva, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass., Ordinanza 4 dicembre 2019 n. 31653; si v. anche Cass., 1 marzo 2010 n. 4830 e Cass., 20 agosto 2003 n. 12225). La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione di quanto addebitato o riscosso illegittimamente dalla banca, trattandosi di azione spettante esclusivamente al soggetto intestatario del conto, a carico del quale erano stati effettuati gli addebiti. Né appare condivisibile l'affermazione di parte ricorrente (cfr. note del 18 aprile 2025) circa l'infondatezza o inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca in quanto la sentenza n. 2096/2014 aveva accertato il credito in capo ad . Nella sentenza in questione, infatti, è Parte_1 stato accertato unicamente, in relazione al conto corrente n. 4005338.00, un saldo positivo di euro 105.521,16, che integra una circostanza ben diversa dall'asserito accertamento del credito del ricorrente, suscettibile di ripetizione. Risulta quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca in merito all'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'erede del garante in ordine al conto n. 4005338.00.
2.3. In relazione agli altri due contratti di conto corrente nn. 04101569.09 e 04000729.00 va anzitutto evidenziato come il ricorrente, a fondamento delle domande di ripetizione, abbia posto unicamente la sentenza n. 2096\2014 del Tribunale di Messina, passata in giudicato. Ebbene, dalla lettura della citata sentenza, si evince, in merito ai due citati conti, che l'accertamento del saldo abbia riguardato esclusivamente la società AN finance, quale cessionario e, quindi, successore a titolo particolare nel diritto di credito asseritamente sorto in capo alla società Banco di Sicilia in virtù dei contratti di conto corrente in questione (cfr. sentenza in atti pag. 9). Ne consegue che alcun giudicato risulta formato nei confronti della società Banco di Sicilia, allo stesso opponibile ai sensi dell'art. 2909 c.c., e tantomeno nei confronti della società quale successore del Banco di Sicilia per effetto di Controparte_1 atto di fusione per incorporazione. Peraltro, nella sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina invocata dal ricorrente - si ribadisce - non è stato accertato un credito dell'ing. nei confronti della società AN finance ma, a fronte Parte_4 dell'opposizione all'esecuzione nella quale l'opponente aveva chiesto di accertare l'inesistenza di un debito di nei confronti, tra le altre di AN NC, e di condannare le società resistenti, ivi compresa Parte_4 la AN NC, a pagare le somme indebitamente ricevute (doc. 6 del fascicolo di parte , il CP_1
Tribunale di Messina ha soltanto dichiarato la nullità parziale dei contratti di conto corrente e accertato il saldo dei conti in questione. Tale considerazione induce ad escludere - come invece sostenuto dal difensore del signor - che il Tribunale di Messina abbia accertato il credito del signor di euro Parte_1 Pt_1
448.790,01 nei confronti di AN NC. Né rileva l'allegazione della difesa del signor secondo cui i due conti correnti erano stati Parte_1 stipulati in origine con la società Banco di Sicilia, poiché tale circostanza non comporta automaticamente che l'accertamento verso il cessionario AN NC (contenuto nella sentenza n. 2096\2014) esplichi i suoi effetti nei confronti della banca che originariamente aveva stipulato il contratto di conto corrente. pagina 5 di 7 2.3. Sempre in relazione alle domande relative i conti nn. 04101569.09 e 04000729.00 proposte nei confronti di va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (in realtà di Controparte_2 titolarità passiva del rapporto) proposta dalla difesa della resistente. È pacifico che la società si sia resa cessionaria dei soli crediti vantati dalla società AN Controparte_2
Refinancing s.r.l., a sua volta avente causa da AN NC (ICR4) s.r.l., per effetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 l. 130\1999. Giova premettere che il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che, di fatto, si è avvalso di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento (nella fattispecie con le somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto di conto di conto corrente), ha acquistato la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. Nella fattispecie, se la qualità di solvens effettivamente è sorta in capo all'ing.
quale titolare dell'impresa individuale “E.E.C. di ”, intestataria dei conti di cui si Parte_4 Parte_4 discute, deve escludersi che la qualità di accipiens sia ravvisabile in capo alla società in base Controparte_2 alle pacifiche circostanze sopra rappresentate (avvenuta cessione dei soli crediti sorti dai contratti in questione per effetto di operazione di cartolarizzazione). Al riguardo, si richiamano i principi espressi dai giudici di legittimità in virtù dei quali: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass., ordinanza 5 luglio 2024 n. 18454: in relazione alla fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente;
nel medesimo senso, già Cass., ordinanza n. 2 maggio 2022 n. 13735). Applicando questi principi al caso di specie e considerato che oggetto di cessione in favore della società sono stati unicamente i crediti derivanti dai rapporti intercorsi con il dante causa Controparte_2 dell'odierno ricorrente mentre non vi è stata cessione dei contratti medesimi, ne discende che la società cessionaria non è passivamente legittimata in relazione alla domanda di ripetizione proposta da Pt_1
.
[...]
Dalle considerazioni che precedono discende il difetto di titolarità passiva della società cessionaria del credito rispetto all'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza dei rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con altra società. 2.4. In conclusione, alcuna delle domande proposte da è meritevole di accoglimento. Parte_1
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
pagina 6 di 7 Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato le spese vanno liquidate, in favore di ciascuna resistente, in euro 7.850,00 per compenso di avvocato, pari ai valori minimi previsti per le fasi di giudizio di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di e di quest'ultima rappresentata da così Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 provvede: a. dichiara il difetto di legittimazione di in merito alla domanda di ripetizione relativa al Parte_1 conto corrente n. 4005338.00 e rigetta le domande proposte in relazione ai contratti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00;
b. condanna al pagamento, in favore delle spese di giudizio, pari ad euro Parte_1 Controparte_1
7.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al pagamento, in favore delle spese di giudizio, pari ad euro Parte_1 Controparte_2
7.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
Così deciso a Milano, in data 12 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36503 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Paolo Parte_1 C.F._1
Abbagnato in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano Via Giovanni Aurispa n.7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Scolaro RICORRENTE E (C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 presso rappresentata e difesa dall'avv. Achille Saletti in forza di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fratelli Gabba, n. 7 CONVENUTA e (c.f. ), rappresentata da (C.F. – Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2 P.IVA_3
P.IV , in persona del procuratore speciale, Dr. rappresentata e difesa P.IVA_4 Controparte_3 dall'avv. Francesco Celona, in virtù di procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Filippo Turati, 40 (c/o studio avv. Antonio Salvia) CONVENUTA OGGETTO: Rapporti bancari.
CONCLUSIONI Per il ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che, secondo quanto statuito con sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina, pubblicata il 17.10.2014, passata in giudicato, il sig. è creditore della complessiva somma di € Parte_1
554.311,17 da Unicredit Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.
2.- Per l'effetto condannare l ' a corrispondere al sig. la somma di € 554.311,17, ancora ad CP_1 Parte_1 oggi illegittimamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3.-In via subordinata condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.105.521,16 CP_1 derivante dal saldo di conto corrente n.4005338.00 oltre interessi e rivalutazione.
4.-Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.448.790,01 derivante dal saldo CP_2 positivo dei conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00
5.- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IV, cpa e spese generali, come per legge”.
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: Controparte_1
pagina 1 di 7 in via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor rispetto alle domande svolte in relazione al conto Parte_1 corrente n. 4005338.00;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della concludente in relazione alle domande svolte in relazione ai conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00; in subordine, nel merito: in principalità, respingere, in quanto prescritte, e comunque infondate, le domande tutte proposte dal signor nei Parte_1 confronti della concludente;
in subordine, compensare il credito del signor portato dai conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00 con Parte_1 il controcredito di € 315.007,98 portato dai conti correnti in-trattenuti presso la Banca di Roma, dante causa della concludente, come accertato dalla sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
Per parte “a) in via preliminare riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 deducente disporne l'estromissione dal processo;
Controparte_2
b) accogliere le eccezioni di prescrizione e giudicato formulate dalla deducente;
c) in via subordinata rigettare tutte le domande di parte avversa perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nella parte narrativa;
d) in via di ulteriore subordine e fatto salvo gravame, compensare il credi-to del sig. con il controcredito per Parte_1
l'importo complessivo di € 99.553,91 portato dai c/c n. 450.0026.87, n. 450.0070.34 e dalla quota n. 11 del contratto di mutuo fondiario concesso alla d accollata dal Sig. Parte_3 Parte_4
Con vittoria di spese e compensi”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 15 ottobre 2024 il signor Pt_1
, quale erede del signor , ha chiesto di accertare il suo credito di complessivi euro
[...] Parte_4
554.311,17 nei confronti di in virtù della sentenza n. 2096 del Tribunale di Messina del 17 Controparte_1 ottobre 2014 e, per l'effetto, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di tale importo, oltre a rivalutazione e interessi. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di condannare la banca al CP_1 pagamento di euro 105.521,16 a titolo di saldo di conto corrente n. 4005338.00, oltre interessi e rivalutazione, e di condannare la società al pagamento di euro 448.790,01 a titolo di saldo dei CP_2 conti correnti nn. 04101569.09 e 04000729.00. Il difensore di parte ricorrente, in particolare, ha sostenuto che:
- con ricorso del 7 gennaio 2005, iscritto al n. R.G. 72\2005 del Tribunale di Messina, l'ing. Parte_4 aveva proposto opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 209\1997 promossa dinanzi al medesimo Tribunale di Messina dalla società Banco di Roma in relazione ad un contratto di mutuo chirografario, procedura in cui erano intervenute le società Banco di Sicilia,
e altre società, tra le quali vi era la AN NC s.r.l., cessionarie dei crediti asseritamente vantati CP_4 nei confronti del signor derivanti da contratti di conto corrente;
Pt_1
- all'esito del giudizio di opposizione era stata pubblicata in data 17 ottobre 2014 la sentenza n. 2096\2014 che aveva dichiarato la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente che avevano previsto la capitalizzazione degli interessi e le commissioni di massimo scoperto e aveva accertato, con riferimento al pagina 2 di 7 conto corrente n. 4005338.00 aperto presso il Banco di Sicilia, un saldo a credito del cliente di euro 105.521,16 nonché, con riferimento ai conti n. 04101569.09 e n. 04000729.00, cui ineriva il credito vantato dalla società AN NC s.r.l. (quale cessionaria per effetto di operazione di cartolarizzazione), un saldo a credito del cliente, rispettivamente, di euro 127.000,51 e di euro 321.789,50;
- in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2096/2014, il signor , quale Parte_1 unico erede dell'Ing. , vantava un credito di complessivi euro 554.311,17 in relazione ai saldi Parte_4 positivi dei conti facenti capo tutti originariamente al Banco di Sicilia, cui era succeduta per effetto di una fusione del 2010 l'odierna resistente Controparte_1
Il ricorrente, in via principale, ha agito a titolo di ripetizione di indebito nei confronti Controparte_1 sostenendo la sua legittimazione passiva in merito ai crediti derivanti dai tre rapporti di conto corrente oggetto di causa nonostante i crediti relativi ai conti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00 fossero stati oggetto di cessione, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385\1993 e degli artt. 1 e 4 l. n. 130\1999 in favore della società AN NC s.r.l. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di condannare al pagamento di euro 105.521,16 quale CP_1 saldo del solo c.c. n. 4005338.00 mentre, in merito al residuo importo di euro 448.790,01 quale saldo dei conti nn. 04101569.09 e 04000729.00, ha chiesto di condannare la società quale avente Controparte_2 causa dalla società AN Refinancing s.r.l., a sua volta avente causa dalla società AN NC ICR4 s.r.l. in forza di cessioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385\1993 e degli artt. 1 e 4 l. n. 130\1999.
1.2. Si è costituita in giudizio la Banca Unicredit s.p.a., eccependo, anzitutto, la prescrizione delle domande avversarie in considerazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza n. 2096 del Tribunale di Messina in data 17 ottobre 2014 e dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, quale atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., solo in data 7 marzo 2025. Ancora in via preliminare, la banca ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente in relazione alla domanda di pagamento del saldo del c.c. n. 4005338.00 stipulato con la società Banco di Sicilia, atteso che tale contratto era intestato alla società Compagnia Italia Costruzioni s.r.l. mentre il signor , Parte_4 dante causa del ricorrente, aveva rilasciato una fideiussione in favore della banca, come rilevato nel ricorso in opposizione all'esecuzione depositato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina nell'interesse dello stesso signor e in relazione al quale era stata emessa la sentenza n. 2096\2014. La Pt_1 banca ha quindi eccepito il difetto di legittimazione dell'erede del fideiussore in ordine alla domanda di ripetizione, trattandosi di diritto facente capo al debitore garantito, estraneo alla sfera giuridica del garante. Ancora, la banca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande proposte in merito ai saldi dei conti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00 sottolineando come la sentenza del Tribunale di Messina n. 2096\2014, posta a fondamento delle domande, fosse stata emessa, in merito ai due citati conti correnti nei soli confronti della società AN NC, così che tale sentenza, ai sensi dell'art. 2909 c.c., non poteva far stato nei confronti di (quale successore del Banco di Sicilia) ma unicamente della CP_1 società AN NC e dei suoi aventi causa. Nel merito, in caso di accertata legittimazione passiva di anche in relazione ai contratti nn. CP_1
04101569.09 e 04000729.00, la banca ha evidenziato come nella sentenza n. 2096\2014 fosse stata effettuata la compensazione tra i saldi a credito del cliente derivanti da tali rapporti di conto corrente e i saldi di altri conti, che erano invece risultati a debito del cliente e come, in definitiva, fosse stato accertato un saldo complessivo di euro 324.876,24 a credito del cliente, quindi un importo inferiore a quello invocato nel presente giudizio.
pagina 3 di 7 Infine, la banca ha eccepito la compensazione tra gli eventuali crediti del ricorrente e il controcredito della banca di euro 315.007,98 portato dai conti correnti intrattenuti con la Banca di Roma, altra dante causa della società CP_1
1.3. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_2 di ogni diritto di credito derivante dalla sentenza n. 2096\2014 del Tribunale di Messina, svolgendo difese analoghe a quelle di CP_1
Sempre in via preliminare, in merito a tutte le domande di ripetizione proposte, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione della sua qualità di cessionaria dei soli crediti vantati dalla AN refinancing s.r.l. nei confronti dell'impresa EEC di Santi Currò, dante causa di Pt_1
, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. n.
[...]
130\1999, come peraltro già accertato dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 898\2024 del 15 ottobre 2024, con valore di giudicato esterno. Sotto un diverso profilo, la difesa della resistente ha evidenziato come il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2096\2014, avesse implicitamente rigettato le domande di ripetizione, pure proposte dall'ing.
, limitandosi a rideterminare i saldi dei vari conti correnti, così che ogni questione sulla ripetizione Pt_1 degli indebiti era ormai definitivamente preclusa dal passaggio in giudicato di quella sentenza. Sempre nel merito, la resistente ha evidenziato come in base alla sentenza n. 2096\2014 il ricorrente, al più, avrebbe potuto vantare un credito di euro 324.876,24 nei confronti della società AN NC, come dichiarato nel dispositivo. Infine, la resistente ha sollevato un'eccezione di compensazione con crediti, per complessivi euro 99.553,91, derivanti da altri conti individuati nella stessa sentenza n. 2096\2014.
1.4. In seguito all'instaurazione del contraddittorio e allo svolgimento dell'udienza di comparizione, è stata fissata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., l'udienza del 29 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Successivamente la stessa è stata rinviata, per impedimento del giudice, all'udienza del 10 ottobre 2025 che è stata sostituita dallo scambio di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Tanto premesso, le domande proposte da , aventi ad oggetto la ripetizione Parte_1 dell'indebito quantificato nell'importo complessivo di euro 554.311,17 non sono meritevoli di accoglimento.
2.1. preliminarmente, deve ritenersi superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di entrambe le resistenti, alla luce dell'atto di messa in mora notificato dal ricorrente in data 15 ottobre 2024, prodotto tempestivamente con la nota del 18 aprile 2025.
2.2. In relazione alla domanda concernente il conto corrente n. 4005338.00 va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di . Parte_1
In effetti, dalla documentazione prodotta dalla banca e in particolare, dall'esame del ricorso CP_1 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione depositato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal signor , Parte_4 si evince che il conto corrente in questione era stato stipulato dalla società Banco di Sicilia con la società Compagnia Italiana Costruzioni – C.I.C. mentre il signor aveva prestato una fideiussione sino Parte_4 alla concorrenza di Lire 600 milioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società correntista (doc. 6 pag. 1 del fascicolo della banca). Tale circostanza non risulta contestata dall'odierno ricorrente. Ebbene, la fideiussione costituisce un negozio di garanzia con il quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Ne discende che alcun diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto dal debitore garantito al creditore, in forza del rapporto pagina 4 di 7 contrattuale tra questi intercorso, spetti al mero garante dell'obbligazione altrui, essendo legittimato ad agire in ripetizione di quanto indebitamente pagato unicamente il debitore che ha effettuato i versamenti ritenuti non dovuti, nella specie la società Compagnia Italia Costruzioni s.r.l.. In questa prospettiva, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass., Ordinanza 4 dicembre 2019 n. 31653; si v. anche Cass., 1 marzo 2010 n. 4830 e Cass., 20 agosto 2003 n. 12225). La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione dei fideiussori in ordine alla domanda di ripetizione di quanto addebitato o riscosso illegittimamente dalla banca, trattandosi di azione spettante esclusivamente al soggetto intestatario del conto, a carico del quale erano stati effettuati gli addebiti. Né appare condivisibile l'affermazione di parte ricorrente (cfr. note del 18 aprile 2025) circa l'infondatezza o inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca in quanto la sentenza n. 2096/2014 aveva accertato il credito in capo ad . Nella sentenza in questione, infatti, è Parte_1 stato accertato unicamente, in relazione al conto corrente n. 4005338.00, un saldo positivo di euro 105.521,16, che integra una circostanza ben diversa dall'asserito accertamento del credito del ricorrente, suscettibile di ripetizione. Risulta quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca in merito all'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'erede del garante in ordine al conto n. 4005338.00.
2.3. In relazione agli altri due contratti di conto corrente nn. 04101569.09 e 04000729.00 va anzitutto evidenziato come il ricorrente, a fondamento delle domande di ripetizione, abbia posto unicamente la sentenza n. 2096\2014 del Tribunale di Messina, passata in giudicato. Ebbene, dalla lettura della citata sentenza, si evince, in merito ai due citati conti, che l'accertamento del saldo abbia riguardato esclusivamente la società AN finance, quale cessionario e, quindi, successore a titolo particolare nel diritto di credito asseritamente sorto in capo alla società Banco di Sicilia in virtù dei contratti di conto corrente in questione (cfr. sentenza in atti pag. 9). Ne consegue che alcun giudicato risulta formato nei confronti della società Banco di Sicilia, allo stesso opponibile ai sensi dell'art. 2909 c.c., e tantomeno nei confronti della società quale successore del Banco di Sicilia per effetto di Controparte_1 atto di fusione per incorporazione. Peraltro, nella sentenza n. 2096/2014 del Tribunale di Messina invocata dal ricorrente - si ribadisce - non è stato accertato un credito dell'ing. nei confronti della società AN finance ma, a fronte Parte_4 dell'opposizione all'esecuzione nella quale l'opponente aveva chiesto di accertare l'inesistenza di un debito di nei confronti, tra le altre di AN NC, e di condannare le società resistenti, ivi compresa Parte_4 la AN NC, a pagare le somme indebitamente ricevute (doc. 6 del fascicolo di parte , il CP_1
Tribunale di Messina ha soltanto dichiarato la nullità parziale dei contratti di conto corrente e accertato il saldo dei conti in questione. Tale considerazione induce ad escludere - come invece sostenuto dal difensore del signor - che il Tribunale di Messina abbia accertato il credito del signor di euro Parte_1 Pt_1
448.790,01 nei confronti di AN NC. Né rileva l'allegazione della difesa del signor secondo cui i due conti correnti erano stati Parte_1 stipulati in origine con la società Banco di Sicilia, poiché tale circostanza non comporta automaticamente che l'accertamento verso il cessionario AN NC (contenuto nella sentenza n. 2096\2014) esplichi i suoi effetti nei confronti della banca che originariamente aveva stipulato il contratto di conto corrente. pagina 5 di 7 2.3. Sempre in relazione alle domande relative i conti nn. 04101569.09 e 04000729.00 proposte nei confronti di va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (in realtà di Controparte_2 titolarità passiva del rapporto) proposta dalla difesa della resistente. È pacifico che la società si sia resa cessionaria dei soli crediti vantati dalla società AN Controparte_2
Refinancing s.r.l., a sua volta avente causa da AN NC (ICR4) s.r.l., per effetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 l. 130\1999. Giova premettere che il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che, di fatto, si è avvalso di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento (nella fattispecie con le somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto di conto di conto corrente), ha acquistato la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. Nella fattispecie, se la qualità di solvens effettivamente è sorta in capo all'ing.
quale titolare dell'impresa individuale “E.E.C. di ”, intestataria dei conti di cui si Parte_4 Parte_4 discute, deve escludersi che la qualità di accipiens sia ravvisabile in capo alla società in base Controparte_2 alle pacifiche circostanze sopra rappresentate (avvenuta cessione dei soli crediti sorti dai contratti in questione per effetto di operazione di cartolarizzazione). Al riguardo, si richiamano i principi espressi dai giudici di legittimità in virtù dei quali: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass., ordinanza 5 luglio 2024 n. 18454: in relazione alla fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente;
nel medesimo senso, già Cass., ordinanza n. 2 maggio 2022 n. 13735). Applicando questi principi al caso di specie e considerato che oggetto di cessione in favore della società sono stati unicamente i crediti derivanti dai rapporti intercorsi con il dante causa Controparte_2 dell'odierno ricorrente mentre non vi è stata cessione dei contratti medesimi, ne discende che la società cessionaria non è passivamente legittimata in relazione alla domanda di ripetizione proposta da Pt_1
.
[...]
Dalle considerazioni che precedono discende il difetto di titolarità passiva della società cessionaria del credito rispetto all'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza dei rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con altra società. 2.4. In conclusione, alcuna delle domande proposte da è meritevole di accoglimento. Parte_1
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
pagina 6 di 7 Tenuto conto del valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto sopra citato le spese vanno liquidate, in favore di ciascuna resistente, in euro 7.850,00 per compenso di avvocato, pari ai valori minimi previsti per le fasi di giudizio di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di e di quest'ultima rappresentata da così Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 provvede: a. dichiara il difetto di legittimazione di in merito alla domanda di ripetizione relativa al Parte_1 conto corrente n. 4005338.00 e rigetta le domande proposte in relazione ai contratti nn. 04101569.09 e n. 04000729.00;
b. condanna al pagamento, in favore delle spese di giudizio, pari ad euro Parte_1 Controparte_1
7.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al pagamento, in favore delle spese di giudizio, pari ad euro Parte_1 Controparte_2
7.850,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
Così deciso a Milano, in data 12 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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