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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati La Via CP_1
RG e ON RB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Umbria 7
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1808 depositata in pubblicata il 14/02/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da condannava la CP_1 [...]
a favore (d'ora in poi a Parte_1 Parte_1 Pt_1 restituire al suddetto ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla sua pensione (art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della a decorrere dal novembre 2020 sino a gennaio 2023, pari a € 8.245,34 oltre Pt_1 interessi legali a decorrere da ogni singola trattenuta sino al saldo.
Avverso tale sentenza la proponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, titolare di pensione di anzianità a carico della dal CP_1 Parte_1
01/10/2003 aveva agito in giudizio lamentando l'illegittimità della trattenuta effettuata su tale prestazione, a titolo di contributo di solidarietà chiedendo la condanna di tale ente alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente trattenute a tale titolo da novembre 2020 a gennaio 2023 per l'importo di € 8.454,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Allegava di avere richiesto, in più riprese, la restituzione delle somme trattenute a tale titolo per il periodo a partire dal 01/01/2004, ottenendo la restituzione delle stesse (per il quinquennio 2004-2008) o comunque pronunce giudiziarie favorevoli passate giudicato o attualmente oggetto di impugnazione (successive annualità sino all'ottobre 2020) lamentando che, anche nel periodo successivo, la aveva continuato ad effettuare Pt_1 sulla sua pensione indebite trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
Il Tribunale accoglieva la domanda, affermando, in applicazione dei principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamati nella gravata CP_ sentenza), l'illegittimità delle trattenute operate dall' resistente a titolo di contributo di solidarietà quantificando le somme dovute conformemente a quanto richiesto dal ricorrente.
Con i primi due motivi la contesta la gravata sentenza nella parte Parte_1 in cui aveva affermato l'illegittimità della trattenuta oggetto di controversia.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della dell'art. 3, comma 12 della l. n. 335/1995, Parte_1 dell'art. 1, comma 763 della l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), dell'art. 1, comma 488 della l. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dell'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), dell'art. 3 e dell'art. 38 Cost.
Ribadisce in particolare la legittimità dell'art. 22 del Regolamento della Pt_1 sostenendo che lo stesso costituirebbe applicazione dell'art. 2 d.lgs. 509/1994, dell'art. 3 comma 12 della l. 335/1995 così come modificato dall'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 l. 147/2013.
Evidenzia a tale proposito l'autonomia normativa riconosciuta dalla legge agli enti previdenziali privatizzati e la possibilità conferita a questi ultimi di adottare qualsiasi provvedimento, anche in deroga a norme di legge, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali.
Rileva come nel nostro ordinamento non sia vigente il principio dell'intangibilità del trattamento pensionistico e come il Regolamento di disciplina della non possa Pt_1 reputarsi provvedimento amministrativo ma norma giuridica idonea a derogare alla normativa vigente rilevando altresì come l'orientamento di legittimità richiamato nella sentenza impugnata si riferisse a fattispecie formate antecedentemente alla pronuncia della C. Cost. 173/2016.
Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, l. n. 335/1995; 1, comma 763, l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive Pt_1 delibere
Lamenta che la gravata sentenza si sarebbe posta in contrasto con l'art. 1, comma 478 l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) la quale aveva interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12 l. 335/1995 successive modifiche affermando la legittimità e l'efficacia degli atti degli enti previdenziali a condizione che gli stessi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 16 della l. n. 412/1991 e degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove aveva ritenuto l'obbligo della a corrispondere gli interessi Pt_1 sulle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà non già dalla data della domanda (quindi dalla data di deposito o di notifica del ricorso introduttivo o da quella di costituzione in mora) bensì da quella in cui erano stati posti in pagamento i singoli ratei di pensione affermando l'inapplicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, attinendo entrambi alla legittimità del contributo risultante oggetto di controversia non possono trovare accoglimento.
Si osserva a tale proposito come, così come dedotto dall'appellato e come si desume dalla documentazione prodotta da tale parte, l'illegittimità del prelievo operato dalla Co sulla pensione dell'appellato risulta essere già stata affermata dalla , con Pt_1 CP_1 riferimento al periodo dal gennaio 2009 all'aprile 2015 e all'esito di precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti, con l'ordinanza n. 3079 del 01/02/2023 la quale aveva confermato, sul punto, quanto statuito da questa stessa Corte con la sentenza n. 3921 del 13/01/2020 (cfr. copia delle predette pronunce prodotte come all.ti 6 e 7 della comparsa di costituzione di parte appellata). Trattasi di pronuncia, intervenuta fra le stesse parti del presente giudizio nell'ambito di un rapporto di durata quale quello previdenziale sussistente tra le parti sulla illegittimità di una disposizione regolamentare, deve attribuirsi, così come eccepito dall'appellato, la suscettibilità di determinare conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro e, conseguentemente, in assenza di ulteriori sopravvenuti mutamenti in fatto o in diritto, efficacia di giudicato anche nell'ambito del presente giudizio.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765 del 17/08/2018 e Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
In ogni caso, si osserva per maggiore completezza, i predetti motivi risultano comunque infondati nel merito.
Ritiene infatti la Corte di ribadire, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto analoghe fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
[...]
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi Pt_1 di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi, anche in questo caso di ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Parimenti infondato anche il terzo motivo di appello con cui la appellante Pt_1 contesta la gravata sentenza per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove aveva ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole posizioni creditorie.
Contesta in particolare che gli interessi possano nel caso di specie decorrere dal momento del prelievo anziché da quello della richiesta di restituzione delle somme trattenute da parte dell'originario ricorrente.
Ritiene il Collegio che la gravata sentenza sia meritevole di conferma anche in ordine alla decorrenza degli accessori.
Si intende aderire sul punto a quanto recentemente affermato dalla SC, con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022.
“ 21. Al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un Pt_1 consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. nr. 12023 del 2003; conf. Cass. nr. 18558 del 2014; Cass. nr. 2563 del 2016).
22. La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito)
[...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati La Via CP_1
RG e ON RB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Umbria 7
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1808 depositata in pubblicata il 14/02/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da condannava la CP_1 [...]
a favore (d'ora in poi a Parte_1 Parte_1 Pt_1 restituire al suddetto ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla sua pensione (art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della a decorrere dal novembre 2020 sino a gennaio 2023, pari a € 8.245,34 oltre Pt_1 interessi legali a decorrere da ogni singola trattenuta sino al saldo.
Avverso tale sentenza la proponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, titolare di pensione di anzianità a carico della dal CP_1 Parte_1
01/10/2003 aveva agito in giudizio lamentando l'illegittimità della trattenuta effettuata su tale prestazione, a titolo di contributo di solidarietà chiedendo la condanna di tale ente alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente trattenute a tale titolo da novembre 2020 a gennaio 2023 per l'importo di € 8.454,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Allegava di avere richiesto, in più riprese, la restituzione delle somme trattenute a tale titolo per il periodo a partire dal 01/01/2004, ottenendo la restituzione delle stesse (per il quinquennio 2004-2008) o comunque pronunce giudiziarie favorevoli passate giudicato o attualmente oggetto di impugnazione (successive annualità sino all'ottobre 2020) lamentando che, anche nel periodo successivo, la aveva continuato ad effettuare Pt_1 sulla sua pensione indebite trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
Il Tribunale accoglieva la domanda, affermando, in applicazione dei principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamati nella gravata CP_ sentenza), l'illegittimità delle trattenute operate dall' resistente a titolo di contributo di solidarietà quantificando le somme dovute conformemente a quanto richiesto dal ricorrente.
Con i primi due motivi la contesta la gravata sentenza nella parte Parte_1 in cui aveva affermato l'illegittimità della trattenuta oggetto di controversia.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della dell'art. 3, comma 12 della l. n. 335/1995, Parte_1 dell'art. 1, comma 763 della l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), dell'art. 1, comma 488 della l. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dell'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), dell'art. 3 e dell'art. 38 Cost.
Ribadisce in particolare la legittimità dell'art. 22 del Regolamento della Pt_1 sostenendo che lo stesso costituirebbe applicazione dell'art. 2 d.lgs. 509/1994, dell'art. 3 comma 12 della l. 335/1995 così come modificato dall'art. 1, comma 763 della l. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 l. 147/2013.
Evidenzia a tale proposito l'autonomia normativa riconosciuta dalla legge agli enti previdenziali privatizzati e la possibilità conferita a questi ultimi di adottare qualsiasi provvedimento, anche in deroga a norme di legge, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali.
Rileva come nel nostro ordinamento non sia vigente il principio dell'intangibilità del trattamento pensionistico e come il Regolamento di disciplina della non possa Pt_1 reputarsi provvedimento amministrativo ma norma giuridica idonea a derogare alla normativa vigente rilevando altresì come l'orientamento di legittimità richiamato nella sentenza impugnata si riferisse a fattispecie formate antecedentemente alla pronuncia della C. Cost. 173/2016.
Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, l. n. 335/1995; 1, comma 763, l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive Pt_1 delibere
Lamenta che la gravata sentenza si sarebbe posta in contrasto con l'art. 1, comma 478 l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) la quale aveva interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12 l. 335/1995 successive modifiche affermando la legittimità e l'efficacia degli atti degli enti previdenziali a condizione che gli stessi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 16 della l. n. 412/1991 e degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove aveva ritenuto l'obbligo della a corrispondere gli interessi Pt_1 sulle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà non già dalla data della domanda (quindi dalla data di deposito o di notifica del ricorso introduttivo o da quella di costituzione in mora) bensì da quella in cui erano stati posti in pagamento i singoli ratei di pensione affermando l'inapplicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro reciproca connessione, attinendo entrambi alla legittimità del contributo risultante oggetto di controversia non possono trovare accoglimento.
Si osserva a tale proposito come, così come dedotto dall'appellato e come si desume dalla documentazione prodotta da tale parte, l'illegittimità del prelievo operato dalla Co sulla pensione dell'appellato risulta essere già stata affermata dalla , con Pt_1 CP_1 riferimento al periodo dal gennaio 2009 all'aprile 2015 e all'esito di precedente giudizio svoltosi tra le stesse parti, con l'ordinanza n. 3079 del 01/02/2023 la quale aveva confermato, sul punto, quanto statuito da questa stessa Corte con la sentenza n. 3921 del 13/01/2020 (cfr. copia delle predette pronunce prodotte come all.ti 6 e 7 della comparsa di costituzione di parte appellata). Trattasi di pronuncia, intervenuta fra le stesse parti del presente giudizio nell'ambito di un rapporto di durata quale quello previdenziale sussistente tra le parti sulla illegittimità di una disposizione regolamentare, deve attribuirsi, così come eccepito dall'appellato, la suscettibilità di determinare conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro e, conseguentemente, in assenza di ulteriori sopravvenuti mutamenti in fatto o in diritto, efficacia di giudicato anche nell'ambito del presente giudizio.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765 del 17/08/2018 e Cass. n. 37269 del 29/11/2021).
In ogni caso, si osserva per maggiore completezza, i predetti motivi risultano comunque infondati nel merito.
Ritiene infatti la Corte di ribadire, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto analoghe fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
[...]
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi Pt_1 di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019 e n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi, anche in questo caso di ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Parimenti infondato anche il terzo motivo di appello con cui la appellante Pt_1 contesta la gravata sentenza per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove aveva ritenuto di riconoscere la decorrenza degli interessi dalle singole posizioni creditorie.
Contesta in particolare che gli interessi possano nel caso di specie decorrere dal momento del prelievo anziché da quello della richiesta di restituzione delle somme trattenute da parte dell'originario ricorrente.
Ritiene il Collegio che la gravata sentenza sia meritevole di conferma anche in ordine alla decorrenza degli accessori.
Si intende aderire sul punto a quanto recentemente affermato dalla SC, con riferimento a fattispecie analoga, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022.
“ 21. Al pensionato, infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un Pt_1 consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. nr. 12023 del 2003; conf. Cass. nr. 18558 del 2014; Cass. nr. 2563 del 2016).
22. La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito)
[...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]»” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 3.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa