TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/03/2026, n. 4942
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Decreto cautelare 10 giugno 2025
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento e perplessità nell’operato di AIFA; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e violazione del principio di legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, co. 4, d.m. 2 agosto 2019; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. e dei principi generali di correttezza e buona fede.

    La determinazione del tetto di spesa è ancorata a 24 mesi, specularmente alla durata del contratto. La riparametrazione mensile è logicamente e funzionalmente rispondente alle finalità di contenimento della spesa, anche in caso di interruzione anticipata della dispensazione del farmaco.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 3 e 10-bis, l. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione.

    L'AIFA ha effettuato verifiche sui dati di spesa tramite il Sistema di Tracciabilità del Farmaco e li ha aggiornati. L'AIFA si basa sui dati presenti nel sistema informatico, e i produttori hanno l'onere di alimentare e rettificare tali dati. La ricorrente non ha fornito prova degli errori di calcolo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento e perplessità nell’operato di AIFA. Violazione dei principi generali di correttezza e buona fede.

    La doglianza è inconferente in quanto il provvedimento impugnato si fonda sulla situazione fattuale e giuridica coeva alla sua adozione. La complessità dell'iter istruttorio giustifica il ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/03/2026, n. 4942
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4942
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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