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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1731 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. a mezzo della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Buoso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1242/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 12.07.2023 e depositata in data 13.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 1242/2023 depositata il 13.7.2023 dal Tribunale di Treviso e notificata il 1.9.2023, rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto, riconoscendo CP_1
il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il credito precettato di euro Parte_1
132.612,41 (euro 131.983,54 per residuo mutuo alla data del 30.5.2022).
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“Disattesa ogni domanda nuova, Piaccia alla Ecc.ma Corte respingere il gravame e confermare la sentenza n. 1242/2023 pubblicata il 13/07/2023 dal Tribunale di Treviso nel procedimento RG 5957/2022 per tutte le motivazioni indicate in narrativa.
Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 20.09.2022, Parte_1
intimava a il pagamento dell'importo di €132.612,51, oltre agli
[...] CP_1
interessi calcolati al tasso di mora contrattualmente previsto del 3,70% dal 31.05.2022 sino al saldo effettivo, quale residuo al 30.05.2022 del mutuo ipotecario concesso in data
23.09.2004 alla dalla , la quale aveva ceduto il suddetto CP_1 Controparte_2
credito in data 6.1.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ex lege
30.4.1999 n. 130, alla società Ambra SPV s.r.l., la quale l'aveva a sua volta ceduto a in virtù di un contratto sottoscritto in data Parte_1
31.3.2021.
L'intimante esponeva che la non aveva provveduto ad effettuare il pagamento dei CP_1 ratei del finanziamento concesso, tanto che l'istituto erogante aveva dato avvio ad una procedura esecutiva immobiliare;
riferiva, quindi, che l'esposizione debitoria era stata solo in parte soddisfatta all'esito dell'azione esecutiva immobiliare, nonché dell'accordo a saldo e stralcio e dilazione raggiunto con la banca, non integralmente adempiuto dalla debitrice.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione ex art. CP_1
615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, contestando la titolarità del credito in
2 questione in capo all'intimante ed eccependone in ogni caso l'inesistenza, alla luce degli accordi transattivi di definizione a saldo e stralcio intervenuti tra la originaria creditrice e la mutuataria, mai risolti tra le parti e da ritenersi tuttora efficaci.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava la nullità dell'atto di precetto opposto per la parte eccedente l'importo di €3.300,00 e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite in ragione della metà, Parte_1
compensando la quota residua.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1
tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che tra la e la sia intervenuto un accordo remissorio a struttura CP_1 Controparte_2
bilaterale non condizionato al puntuale pagamento delle rate residue e che tale intesa negoziale sia tuttora efficace, non essendo mai stata risolta.
2.2 Col secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso la facoltà in capo ad o ad di risolvere unilateralmente l'accordo a saldo Parte_2 Parte_1
e stralcio intervenuto tra e la . CP_1 Controparte_2
3 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. I due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
4.1 E' documentalmente provato che tra e la è CP_1 Controparte_2
intervenuto in data 02.01.2012 un accordo in forza del quale, a seguito dell'esito solo parzialmente satisfattivo dell'esecuzione immobiliare intrapresa dall'istituto di credito sull'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria concessa a garanzia del mutuo, la banca accettava la proposta della mutuataria di estinguere il debito mediante il versamento della
3 minor somma di €10.000,00 all'atto del perfezionamento dell'accordo e dell'ulteriore somma di €18.000,00 in 60 rate mensili consecutive di euro 300,00 ciascuna, a partire dal
31.01.2012 (docc. 2 e 3 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
In attuazione di detta intesa la versava la somma di €10.000,00 mediante assegno CP_1
circolare non trasferibile n. 52.04.422.303 002 (doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente) e, successivamente, procedeva al pagamento di 49 rate da €300,00 ciascuna, per complessivi €14.700,00, come confermato dalla comunicazione mail del dott. della Direzione Recupero Crediti della del Testimone_1 Controparte_2
21.01.2016, con la quale si accordava, su richiesta della mutuataria, la sospensione sino al
28.02.2017 delle rate per il pagamento del residuo importo di €3.300,00 (doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente).
E' incontestato che la non ha versato le rate residue entro i termini previsti del CP_1
nuovo piano di rientro, avente quale ultima scadenza il 31.01.2018.
Essa infatti, solo dopo aver ricevuto da quale mandataria della Parte_2 cessionaria la comunicazione del 25.3.2022 che dichiarava “decaduto” Parte_1
l'“accordo transattivo del 2012” e le intimava il pagamento dell'importo residuo, quantificato alla data del 23.3.2022 in complessivi €94.853,86 (doc. 14 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta), inviava in data 07.04.2022 a un assegno circolare a quest'ultima intestato Parte_2 dell'importo complessivo di €3.359,14 a saldo delle rate residue, aumentate degli interessi di legge, evidenziando che l'accordo raggiunto il 02.01.2012 era ancora in essere, non essendo mai stato risolto dall'originaria creditrice e non contenendo clausole risolutive espresse o termini essenziali (v. comunicazione con allegato assegno di cui al doc. 10 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente).
4.2 E' indubbio che l'intesa del 02.01.2012 configura – come correttamente osservato dal tribunale - un accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, il quale costituisce un tipico negozio a struttura bilaterale, che si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti (v. Cass. n.
2021 del 22/02/1995).
4 Va escluso, per contro, che tale convenzione abbia natura transattiva, perché i contraenti, lungi dall'estinguere il rapporto preesistente e dare vita ad un rapporto diverso, si sono limitati a ridurre l'importo del debito e a dilazionare i tempi di pagamento.
Pertanto in virtù di tale convenzione la ha effettuato in favore Controparte_2
della mutuataria una parziale remissione del debito di quest'ultima.
Inoltre i contraenti non hanno previsto che il mancato pagamento del residuo debito entro i nuovi termini determini la risoluzione dell'accordo remissorio.
Né risulta che la mutuante abbia mai manifestato la volontà di risolverlo per l'inadempimento della mutuataria.
Inoltre va escluso che sia legittimata ad invocare la risoluzione di tale Parte_1
convenzione, essendo la medesima mera cessionaria del credito ai sensi degli artt. 1260
c.c. e s.s., e non del contratto, per il quale sarebbe stato necessario il consenso del debitore ceduto ex art. 1406 c.c.
A tale riguardo si osserva che nella cessione del contratto, disciplinata dall'articolo 1406 cod.civ., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta a eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto.
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti cod.civ., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore;
ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno
5 sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione.
Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. In applicazione del principio è stata così esclusa la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto (Cass. n. 17727 del 06/07/2018 e Cass. n. 3034 del 10/02/2020).
Ne discende in definitiva, che stante la perdurante efficacia dell'accordo in questione, il debito che residua a carico della ammonta ad €3.300,00 a titolo di capitale. CP_1
Si osserva infine che l'appellante non ha sottoposto a specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha sancito la non debenza degli interessi su detto importo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €10.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
6 Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1731 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. a mezzo della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Buoso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1242/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 12.07.2023 e depositata in data 13.07.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 1242/2023 depositata il 13.7.2023 dal Tribunale di Treviso e notificata il 1.9.2023, rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto, riconoscendo CP_1
il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per il credito precettato di euro Parte_1
132.612,41 (euro 131.983,54 per residuo mutuo alla data del 30.5.2022).
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“Disattesa ogni domanda nuova, Piaccia alla Ecc.ma Corte respingere il gravame e confermare la sentenza n. 1242/2023 pubblicata il 13/07/2023 dal Tribunale di Treviso nel procedimento RG 5957/2022 per tutte le motivazioni indicate in narrativa.
Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 20.09.2022, Parte_1
intimava a il pagamento dell'importo di €132.612,51, oltre agli
[...] CP_1
interessi calcolati al tasso di mora contrattualmente previsto del 3,70% dal 31.05.2022 sino al saldo effettivo, quale residuo al 30.05.2022 del mutuo ipotecario concesso in data
23.09.2004 alla dalla , la quale aveva ceduto il suddetto CP_1 Controparte_2
credito in data 6.1.2017, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ex lege
30.4.1999 n. 130, alla società Ambra SPV s.r.l., la quale l'aveva a sua volta ceduto a in virtù di un contratto sottoscritto in data Parte_1
31.3.2021.
L'intimante esponeva che la non aveva provveduto ad effettuare il pagamento dei CP_1 ratei del finanziamento concesso, tanto che l'istituto erogante aveva dato avvio ad una procedura esecutiva immobiliare;
riferiva, quindi, che l'esposizione debitoria era stata solo in parte soddisfatta all'esito dell'azione esecutiva immobiliare, nonché dell'accordo a saldo e stralcio e dilazione raggiunto con la banca, non integralmente adempiuto dalla debitrice.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione ex art. CP_1
615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, contestando la titolarità del credito in
2 questione in capo all'intimante ed eccependone in ogni caso l'inesistenza, alla luce degli accordi transattivi di definizione a saldo e stralcio intervenuti tra la originaria creditrice e la mutuataria, mai risolti tra le parti e da ritenersi tuttora efficaci.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava la nullità dell'atto di precetto opposto per la parte eccedente l'importo di €3.300,00 e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite in ragione della metà, Parte_1
compensando la quota residua.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto Parte_1
tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che tra la e la sia intervenuto un accordo remissorio a struttura CP_1 Controparte_2
bilaterale non condizionato al puntuale pagamento delle rate residue e che tale intesa negoziale sia tuttora efficace, non essendo mai stata risolta.
2.2 Col secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso la facoltà in capo ad o ad di risolvere unilateralmente l'accordo a saldo Parte_2 Parte_1
e stralcio intervenuto tra e la . CP_1 Controparte_2
3 Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
4. I due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
4.1 E' documentalmente provato che tra e la è CP_1 Controparte_2
intervenuto in data 02.01.2012 un accordo in forza del quale, a seguito dell'esito solo parzialmente satisfattivo dell'esecuzione immobiliare intrapresa dall'istituto di credito sull'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria concessa a garanzia del mutuo, la banca accettava la proposta della mutuataria di estinguere il debito mediante il versamento della
3 minor somma di €10.000,00 all'atto del perfezionamento dell'accordo e dell'ulteriore somma di €18.000,00 in 60 rate mensili consecutive di euro 300,00 ciascuna, a partire dal
31.01.2012 (docc. 2 e 3 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
In attuazione di detta intesa la versava la somma di €10.000,00 mediante assegno CP_1
circolare non trasferibile n. 52.04.422.303 002 (doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente) e, successivamente, procedeva al pagamento di 49 rate da €300,00 ciascuna, per complessivi €14.700,00, come confermato dalla comunicazione mail del dott. della Direzione Recupero Crediti della del Testimone_1 Controparte_2
21.01.2016, con la quale si accordava, su richiesta della mutuataria, la sospensione sino al
28.02.2017 delle rate per il pagamento del residuo importo di €3.300,00 (doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente).
E' incontestato che la non ha versato le rate residue entro i termini previsti del CP_1
nuovo piano di rientro, avente quale ultima scadenza il 31.01.2018.
Essa infatti, solo dopo aver ricevuto da quale mandataria della Parte_2 cessionaria la comunicazione del 25.3.2022 che dichiarava “decaduto” Parte_1
l'“accordo transattivo del 2012” e le intimava il pagamento dell'importo residuo, quantificato alla data del 23.3.2022 in complessivi €94.853,86 (doc. 14 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta), inviava in data 07.04.2022 a un assegno circolare a quest'ultima intestato Parte_2 dell'importo complessivo di €3.359,14 a saldo delle rate residue, aumentate degli interessi di legge, evidenziando che l'accordo raggiunto il 02.01.2012 era ancora in essere, non essendo mai stato risolto dall'originaria creditrice e non contenendo clausole risolutive espresse o termini essenziali (v. comunicazione con allegato assegno di cui al doc. 10 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente).
4.2 E' indubbio che l'intesa del 02.01.2012 configura – come correttamente osservato dal tribunale - un accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, il quale costituisce un tipico negozio a struttura bilaterale, che si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti (v. Cass. n.
2021 del 22/02/1995).
4 Va escluso, per contro, che tale convenzione abbia natura transattiva, perché i contraenti, lungi dall'estinguere il rapporto preesistente e dare vita ad un rapporto diverso, si sono limitati a ridurre l'importo del debito e a dilazionare i tempi di pagamento.
Pertanto in virtù di tale convenzione la ha effettuato in favore Controparte_2
della mutuataria una parziale remissione del debito di quest'ultima.
Inoltre i contraenti non hanno previsto che il mancato pagamento del residuo debito entro i nuovi termini determini la risoluzione dell'accordo remissorio.
Né risulta che la mutuante abbia mai manifestato la volontà di risolverlo per l'inadempimento della mutuataria.
Inoltre va escluso che sia legittimata ad invocare la risoluzione di tale Parte_1
convenzione, essendo la medesima mera cessionaria del credito ai sensi degli artt. 1260
c.c. e s.s., e non del contratto, per il quale sarebbe stato necessario il consenso del debitore ceduto ex art. 1406 c.c.
A tale riguardo si osserva che nella cessione del contratto, disciplinata dall'articolo 1406 cod.civ., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta a eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto.
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti cod.civ., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore;
ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno
5 sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione.
Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. In applicazione del principio è stata così esclusa la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto (Cass. n. 17727 del 06/07/2018 e Cass. n. 3034 del 10/02/2020).
Ne discende in definitiva, che stante la perdurante efficacia dell'accordo in questione, il debito che residua a carico della ammonta ad €3.300,00 a titolo di capitale. CP_1
Si osserva infine che l'appellante non ha sottoposto a specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha sancito la non debenza degli interessi su detto importo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €10.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
6 Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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