Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Decreto cautelare 6 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02802/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Palma, Gianluca Ciccarelli, Daniela Paura e Gaetano Coccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.;
b) dei verbali del GIA del -OMISSIS- (non conosciuto);
c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 3/12/2025:
a) della informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, sulla base di una nuova ed autonoma istruttoria, ha confermato la sussistenza a carico della società ricorrente di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del CA;
b) del verbale del GIA n-OMISSIS-;
c) della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-;
d) della nota della DIA prot. n. -OMISSIS-
e) del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania di decadenza della s.c.i.a. commerciale prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Giuseppe SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, con la precisazione che il difensore del Comune di Giugliano in Campania ha chiesto, con nota depositata il 21/1/2026, il passaggio in decisione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1.- È impugnata con il ricorso introduttivo l’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- con la quale la Prefettura di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento del -OMISSIS-, ha confermato la sussistenza a carico della società ricorrente, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.
Con un primo articolato motivo di ricorso sono contestati i presupposti dell’interdittiva, e, con ulteriore motivo, ci si duole che la Prefettura non abbia ritenuto di ammettere la società ricorrente ad alcune delle misure di prevenzione collaborativa, ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione statale si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa proposta, depositando memoria difensiva.
La domanda cautelare è stata accolta, con ordinanza del 25 luglio 2025 n. 1717, ai fini dell’ulteriore riesame da parte della Prefettura, per le ragioni evidenziate nell’ordinanza stessa.
2.- In data 19/11/2025 l’Amministrazione ha depositato l’ulteriore provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante una nuova conferma della prognosi di condizionamento criminale della società ricorrente.
Il provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, deducendosi con tre motivi la violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 92, co. 2- bis , e delle altre richiamate disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 e della legge n. 241/90, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili.
Con i motivi aggiunti è stato anche impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Giugliano in Campania, di decadenza della s.c.i.a. commerciale.
L’Amministrazione statale ha depositato ulteriore memoria; si è costituito in giudizio anche il Comune di Giugliano in Campania, svolgendo difese e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità dei motivi aggiunti, ovvero per la loro infondatezza.
Previa rinuncia ai termini a difesa, alla camera di consiglio del 17/12/2025 la domanda cautelare è stata trattata e accolta con ordinanza del 18 dicembre 2025 n. 3235.
3.- L’Amministrazione statale e la ricorrente hanno depositato infine ulteriori scritti difensivi.
Rinnovata a verbale la rinuncia ai termini a difesa per la trattazione dei motivi aggiunti, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
IT
1.- In esordio, preme al Collegio evidenziare che la controversia all’esame si accomuna ad altre controversie, concernenti ulteriori società per le quali sono stati ravvisati i medesimi profili di contaminazione criminale, le quali sono state definite con sentenze di rigetto di questa Sezione del 25 settembre 2024 n. 5101 e del 4 ottobre 2024 nn. 5213, 5216 e 5219 (ricorrenti, rispettivamente, le società -OMISSIS-).
In tutti i casi complessivamente così sottoposti all’esame di questo Tribunale, la prognosi prefettizia di contaminazione mafiosa si è fondata sulla centralità del ruolo di -OMISSIS-, a vario titolo amministrante le società o legato da vincoli parentali con i loro legali rappresentanti, e ritenuto soggetto contiguo ai clan locali.
Da ultimo, con sentenza del 27 ottobre 2025 n. 8327, il Consiglio di Stato - sez. III ha respinto l’appello, proposto dalla-OMISSIS- avverso la menzionata pronuncia n. 5101/2024.
Posta questa premessa, si può passare all’esame della presente impugnativa.
2.- Il corrente ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
All’originario provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- (impugnato con il ricorso iniziale) si è difatti sovrapposta la conferma dell’informativa antimafia ostativa prot. n. -OMISSIS- (disposta dalla Prefettura all’esito del riesame, ad essa demandato con la pronuncia cautelare del 25 luglio 2025 n. 1717), conferma a sua volta impugnata con i motivi aggiunti.
E tale provvedimento si mostra emesso sulla base di una rinnovata istruttoria, il che fa sì che la ricorrente – come, del resto, rappresentato dal suo difensore in udienza – non conserva alcun interesse alla decisione dell’impugnativa avverso il provvedimento originario, che è stato superato e assorbito dalla successiva, nuova e autonoma determinazione dell’Amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. VI, 17/11/2023 n. 9875: “ Ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la Pubblica Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell'Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso ”).
3.- Venendo ai motivi aggiunti, il Collegio deve preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Giugliano in Campania, secondo il quale gli stessi, proposti anche avverso il provvedimento comunale in epigrafe, per il fatto di ampliare l’originario thema decidendum fissato dal ricorso introduttivo avrebbero dovuto formare oggetto di un ricorso distinto e separato.
Sennonché, l’art. 43 c.p.a. espressamente consente la proposizione, con motivi aggiunti, anche di “ domande nuove purché connesse a quelle già proposte ”.
Nella specie, il provvedimento comunale di decadenza della s.c.i.a. deriva dalla nuova interdittiva, e, al pari di essa, senz’altro impugnabile con motivi aggiunti, anche l’impugnativa avverso tale atto comunale è proponibile con lo stesso mezzo, avendo ad oggetto la domanda di annullamento di un atto comunale che è connesso al nuovo provvedimento della Prefettura.
Ancora in via preliminare, il Collegio, su eccezione della ricorrente, deve disporre lo stralcio dal fascicolo di causa sia del verbale n. -OMISSIS- dei CC di Castello di Cisterna, sia della memoria, depositati dalla difesa erariale in data 15/1/2025, siccome prodotti tardivamente: elementi di cui pertanto, non potrà tenersi conto per la decisione.
4.- Si può quindi passare all’esame nel merito dei motivi aggiunti, che sono infondati.
4.1. Nell’impugnata conferma dell’interdittiva n. 462053 del 12/11/2025 è ricordato che la società ricorrente (che esercita il commercio all’ingrosso di vernici, colori e prodotti per l’edilizia) è amministrata da -OMISSIS-, e il suo capitale sociale di € 100.000,00 è posseduto per l’80% dalla -OMISSIS-., e per il restante 20% è di proprietà nominale della stessa -OMISSIS-.
-OMISSIS- è anche il socio amministratore della predetta Holding che detiene, effettivamente o nominalmente, l’intero capitale della società ricorrente, oltre ad essere il genitore dell’amministratrice di quest’ultima.
Il provvedimento ricorda, ancora, che lo stesso “ risulta peraltro cointeressato in altre 4 società ” (innanzi nominate), e rappresentando poi – nel riportare gli stralci del verbale del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS- – gli elementi di controindicazione riscontrati a suo carico, che avevano già condotto all’originaria interdittiva.
La nuova informazione ostativa antimafia, dopo aver illustrato i dati di fatto che hanno contrassegnato l’ iter con cui si è pervenuti all’emissione della conferma dell’interdittiva (scaturita – come innanzi detto – dalla pronuncia cautelare che disponeva il riesame), ha preso spunto dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 8327/2025, evidenziando “ che il provvedimento interdittivo oggetto del gravame proposto dalla-OMISSIS- fondava su presupposti comuni a quelli della informativa ostativa emessa nei confronti della -OMISSIS- e di altre 3 società (-OMISSIS-), riconducibili sostanzialmente ad elementi di controindicazione a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.
Sottoposto nuovamente l’esame della materia al Gruppo Interforze Antimafia, con verbale n. -OMISSIS-è stata indi proposta l’adozione del provvedimento di conferma dell’interdittiva per le ragioni trascritte nel provvedimento (pagg. 10-11), così riassumibili:
- assenza di alcuna variazione, nell’assetto societario, idonea a neutralizzare il pericolo di condizionamento criminale;
- intervento di un nuovo fattore di controindicazione, costituito dall’arresto in data -OMISSIS- sorella dell’amministratrice della società ricorrente, e dipendente di quest’ultima-OMISSIS-), per il reato di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, per aver agevolato l’organizzazione criminale denominata -OMISSIS-;
- sussistenza, in concreto, di una infiltrazione di natura non occasionale, e, conseguentemente, assenza del presupposto per l’applicazione di alcuna delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
Il Prefetto di Napoli ha condiviso, infine, la proposta del GIA e adottato l’impugnato provvedimento di conferma dell’interdittiva.
4.2. Da parte ricorrente, con le censure articolate nei motivi aggiunti viene dedotto, in sintesi, che il provvedimento impugnato:
1) violerebbe l’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, mancando una congrua e pertinente motivazione per giustificare la deroga, da parte dell’Amministrazione, all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il cui adempimento avrebbe consentito alla società ricorrente di addurre rilevanti elementi a proprio favore;
2) sarebbe fondato su un’inadeguata istruttoria, eludendo l’effetto conformativo della pronuncia cautelare di questo Tribunale senza nemmeno cogliere la effettiva realtà imprenditoriale dell’azienda, né valutare la vicenda del dipendente tratto in arresto, sì, ma anche immediatamente licenziato; con l’ulteriore addebito di essersi basato sulla sentenza del Consiglio di Stato che è stata tuttavia gravata con ricorso per revocazione, poiché avrebbe date per acquisite le circostanze della vicinanza di -OMISSIS- al clan e delle cointeressenze tra le varie società;
3) avrebbe ingiustamente negato l’accesso ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa.
È, infine, impugnato per illegittimità derivata il provvedimento del Comune di Giugliano in Campania di decadenza della società dalla s.c.i.a. commerciale in forza dell’interdittiva confermata.
Tutte le censure dedotte con i motivi aggiunti risultano infondate.
4.2.1. Con riferimento alla lamentata omissione del contraddittorio procedimentale, il Collegio deve premettere che il provvedimento impugnato reca una specifica valutazione della sua superfluità in concreto, così motivata:
<< - nei confronti della società in esame è stata già assicurata la procedura partecipativa ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis del D.lgs 159/2011 in occasione dei precedenti provvedimenti interdittivi adottati nei confronti della stessa e che gli ulteriori elementi emersi dalla aggiornata istruttoria appaiono oggettivi, incontrovertibili, non modificabili e tali che, pur ipotizzando l’attivazione della procedura partecipativa, non ne potrebbe scaturire alcuna funzione proattiva nei confronti della società, al fine di poter realizzare operazioni di self cleaning;
- la società in esame non potrebbe modificare in alcun modo gli elementi presi in considerazione tanto da potersi emendare sugli aspetti richiamati, stante gli evidenziati legami con l’organizzazione criminale -OMISSIS- e i rapporti e le cointeressenze rilevate >>.
Ciò posto, le obiezioni sollevate dalla ricorrente non offrono elementi concreti che possano indurre a ritenere che la partecipazione procedimentale (formalmente omessa, in ragione di quanto sopra detto) avrebbe consentito all’interessato di far valere utilmente le proprie opposte ragioni.
In primo luogo, la deduzione sull’assenza di ragioni di urgenza, che non sarebbero state esternate, non può trovare ingresso nel caso di specie.
Invero, dette ragioni si palesano sussistenti in re ipsa e insite nella stessa motivazione resa dalla Prefettura, avuto riguardo alla circostanza che si è trattato, nel caso di specie, della conferma dell’interdittiva originaria, per la quale erano state già acquisite le osservazioni procedimentali dell’interessata, cosicché – a fronte di un quadro indiziario inequivocabile – un ulteriore suo apporto (inutile, per le argomentate motivazioni di cui sopra) non avrebbe fatto altro che rallentare la definizione del procedimento, in spregio all’esigenza di celerità che presiede all’adozione di ogni provvedimento amministrativo.
La motivazione resa dalla Prefettura, innanzi riportata, ad avviso del Collegio si mostra pertanto corretta, denotando un quadro fattuale idoneo a esonerare, nel presente procedimento, da una nuova apertura del contraddittorio con la società interessata.
In un simile contesto, le ragioni che possono condurre in concreto a omettere la comunicazione di avvio del procedimento sono state poste, del resto, già in rilievo dalla giurisprudenza, che non ha mancato di riconoscere quanto segue:
<< La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile (…) e può essere omessa, laddove sussistano “particolari esigenze di celerità del procedimento”, con la conseguenza, tuttavia, che in questo caso “il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone dunque all’Amministrazione uno specifico onere motivazionale: (…) , con la conseguenza che “una rilevanza indiretta può darsi nella prospettiva normativa – che sarà meglio in seguito analizzata – della divaricazione fra illegittimità (intesa quale mera difformità dal parametro normativo) ed invalidità (intesa come concreta lesione dell’interesse protetto da tale parametro), tale da escludere che la mancanza del contraddittorio abbia potuto incidere sul contenuto e, dunque, sulla validità del provvedimento (in tal senso si è espressa la già citata sentenza n. 4206/2024, laddove l’Amministrazione abbia “ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; fattori, quelli appena elencati, che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole (per le specifiche ragioni indicate, e sopra richiamate) per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame)”. (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 luglio 2024, n. 6111). (…) In altre parole, l’Amministrazione procedente ha correttamente considerato la ricorrenza dell’urgenza, che ha giustificato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, tenendo conto non dell’obiettivo che in astratto si prefigge l’Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell’attività della società interdetta, che il Prefetto ha ritenuto legittimamente connotato da profili di tale gravità, da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell’intervento interdittivo ”).
4.2.1. Anche le censure contenute nel secondo motivo di ricorso sono prive di pregio.
Innanzitutto, alcun rilievo assume la pendenza del ricorso per revocazione avverso la sentenza, già menzionata, del Consiglio di Stato, sulla base delle cui statuizioni la Prefettura ha motivato in ordine al pericolo di condizionamento criminale della società ricorrente.
In effetti, la ricorrente si limita a reiterare l’assunto che la vicinanza di -OMISSIS- al clan non sarebbe adeguatamente provata, così come non sussisterebbero le cointeressenze tra tutte le società a lui riferibili.
Sennonché, tali rilievi sono agevolmente superabili, in quanto i giudizi che sono stati definiti (tra cui le stesse ricordate sentenze di questa Sezione) hanno già conclamato che la vicinanza del -OMISSIS- ai clan locali non deriva solo dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ma anche da varie intercettazioni ambientali, dalle quali emerge chiaramente la consuetudine di rapporti con esponenti del clan e il ruolo assunto dal -OMISSIS- nell’ambito dell’organizzazione.
E se è vero è che tale posizione non si è tradotta in imputazioni penali specifiche, è però altrettanto vero che, a prescindere dalle vicende del giudizio penale, tali indizi hanno una consistenza obiettiva, ai fini di causa, in quanto derivanti da intercettazioni che hanno confermato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e l’esistenza di una rete di rapporti e cointeressenze che danno concretezza al ravvisato rischio di condizionamento.
Né può essere seriamente smentito che – come ancora una volta accertato nelle pregresse pronunce – la figura del -OMISSIS- si staglia per cointeressenze economiche con altre società, del pari oggetto di informazione interdittiva, delineandosi un quadro indiziario composito, in cui gli esponenti di vertice hanno legami di affinità con soggetti gravati da precedenti penali significativi, cointeressenze economiche con altre società gravate da pregiudizi antimafia, precedenti penali anche gravi -OMISSIS- e operazioni immobiliari opache: tutti indizi, di anni anche vicini, che non figurano contraddetti da sopravvenute circostanze idonee a superare la ravvisata vicinanza ai clan.
Ed è stato, infine, statuito che non valgono a scongiurare i ravvisati rischi di condizionamento le misure societarie rivendicate dalla ricorrente, che si riferiscono unicamente ai meccanismi di controllo interno societario, senza poter intenire sui legami degli esponenti societari, sostanzialmente coincidenti con i membri della famiglia -OMISSIS-, con la criminalità organizzata.
4.2.2. Deve poi decisivamente aggiungersi che le citate decisioni già rese da questo TAR hanno superato il vaglio del giudice d’appello, giovando al riguardo riportare per esteso le statuizioni con cui il Consiglio di Stato - sez. III, con la citata sentenza del 27 ottobre 2025 n. 8327, ha posto in rilievo quanto segue.
<< 12. Relativamente alla vicinanza dell’amministratore della società ai clan locali, la stessa appare congruamente ipotizzata non solo con riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia nell’ambito di un procedimento penale poi sfociato in appello in una revisione, ma anche dalle intercettazioni riportate nell’interdittiva dalla quali è emersa la sua contiguità con il -OMISSIS-.
12.1. Tali circostanze costituiscono, come ha correttamente rilevato il Tar, elementi di collegamento che, a prescindere dagli esiti della vicenda penale, possono essere assunti nel giudizio di prognosi come indiziari sul condizionamento svolto dalla criminalità mafiosa.
12.2. D’altra parte, l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, pericolo capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2025, n.1800) >>;
<< 14. Ad essi si è aggiunto, come rilevo di situazioni sintomatiche, anche la cointeressenza o la contiguità imprenditoriale con altre compagini societarie interessate da procedimenti interdittivi, oltre che il rilievo in ordine ad operazioni immobiliari poste in essere dalla figlia dell’amministratore operate per conto del marito, poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti.
14.1. Più nel dettaglio, queste ultime circostanze sono state riferite anche dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e comunque sono state riscontrate (cfr. accertamenti della Guardia di Finanza) per poi essere riportate nella motivazione del provvedimento impugnato. Le stesse hanno quindi evidenziato come per una sopraggiunta difficoltà nei pagamenti degli immobili acquistati, l’interessata avrebbe utilizzato assegni provenienti da soggetti vicini al -OMISSIS- >>.
4.2.3. Venendo all’ultimo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione di alcuna delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio ritiene utile riferirsi anche per questo aspetto alla pronuncia del Consiglio di Stato appena richiamata, che ha avuto modo di evidenziare che:
<< 15. In questo quadro, non può perciò ritenersi condivisibile quanto affermato dall’appellante relativamente alla possibilità per la Prefettura di applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del codice antimafia. Il provvedimento impugnato dà conto infatti della perduranza del controllo del -OMISSIS- ed in sostanza del carattere non occasionale del suo condizionamento (in concreto, la Prefettura ha rilevato l’assenza di un fattore critico sporadico presupposto necessario per impedire l’applicazione della misura più rigorosa) >>.
4.3. Vanno, infine, esaminate le residue censure con cui la ricorrente tende:
- da un lato, a sminuire la rilevanza del nuovo fattore di controindicazione addebitatole, costituito dall’arresto per estorsione aggravata di un dipendente della società (inoltre, già -OMISSIS-);
- d’altro lato, a valorizzare la pronuncia del Tribunale penale della prevenzione che, negando l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, ha ritenuto insussistente un rapporto di contiguità della società con ambienti criminali.
4.3.1. Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che la nuova circostanza valorizzata dalla Prefettura, che non potrebbe certo sottrarre rilevanza ai fattori di controindicazione, corposi e già avvalorati nei giudizi in precedenza definiti, vieppiù corrobora un quadro indiziario di notevole spessore, configurando la società ricorrente quale soggetto considerevolmente esposto ai rischi di contaminazione criminale.
Ciò in quanto la commissione di reati di carattere mafioso, da parte di un dipendente, costituisce uno tra i fattori di sicura rilevanza per significare la permeabilità della società ai voleri della criminalità organizzata (cfr. Consiglio di Stato - sez. III, 14/9/2018 n. 5410: “ il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva della società, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali, ma che figurino come dei dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, che l’associazione criminale utilizza per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di lavoratori con precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa. Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: se invece vogliono avere tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti legati al mondo della criminalità ”; conf., da ultimo, Cons. Stato - sez. III, 6/3/2026 n. 1828).
4.3.2. Relativamente, infine, all’invocata pronuncia del Tribunale della prevenzione, soccorre anche qui la più volte menzionata, recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 8327/2025, che ha svolto sul punto specifico le seguenti osservazioni:
<< 16. La società ricorrente lamenta, inoltre, relativamente al mancato aggiornamento favorevole dell’informativa antimafia, che la stessa Prefettura non ha tenuto conto della successiva decisione sulla richiesta di controllo giudiziario del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Napoli (la società non è stata ammessa perché non è stato ritenuto sussistente un condizionamento mafioso).
16.1. La censura non può essere condivisa. Da un lato, se la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia avanzata dall'impresa attinta da interdittiva antimafia non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose già accertato in sede amministrativa, dovendosi preservare, in pendenza dell'impugnazione avverso la misura prefettizia, l'interesse della parte privata alla continuità dell’attività d'impresa (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 17 settembre 2024, n.42983), dall’altro la pronuncia del Tribunale delle Misure di Prevenzioni non può mettere in discussione i presupposti del provvedimento interdittivo, stante il rapporto di reciproca autonomia tra gli ambiti di valutazione.
16.2. Il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis e il provvedimento interdittivo antimafia, ovvero il diniego si iscrizione in white list che si fonda sui medesimi presupposti, sono il frutto di distinte valutazioni di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, nel primo caso, e del Prefetto, nel secondo. Mentre il Prefetto, infatti, formula un giudizio di pericolo di condizionamento mafioso basato sugli atti dell'istruttoria svolta dagli organi competenti, il Tribunale per le Misure di Prevenzione, basandosi non esclusivamente su quel presupposto, effettua una valutazione estesa alla natura occasionale o meno del condizionamento ed una prognosi relativa alla possibilità dell'impresa di intraprendere un percorso di risanamento.
16.3. All'autonomia tra i due giudizi, di prevenzione penale ed amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 6, 7 e 8 del 2023) consegue che in essi i giudici potrebbero pervenire a conclusioni diverse, ciascuno seguendo le regole e gli standard probatori della propria giurisdizione, ma tale possibilità non deve essere declinata in termini di antagonismo, quasi a voler configurare il giudizio di prevenzione alla stregua di un'impugnazione parallela dell'attività prefettizia o comunque suscettibile di interferire sulla stessa.
16.4. Peraltro, l’Amministrazione nel negare la richiesta di un favorevole aggiornamento dell’interdittiva non ha solo richiamato i suddetti principi, ma ha evidenziato anche come l’impresa interessata non avesse prodotto elementi nuovi rispetto a quelli già presi in considerazione ai fini del giudizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa >>.
4.4. Va da sé, infine, che la riscontrata legittimità dell’informazione interdittiva antimafia si rifletta negativamente sulla possibilità di esercitare attività commerciale, donde l’ineccepibilità del provvedimento di decadenza della s.c.i.a. del Comune di Giugliano in Campania censurato, dai motivi aggiunti, per illegittimità derivata (cfr. ancora Cons. Stato, cit.: “ 18. Infine, gli effetti dell’informazione interdittiva si sono estesi anche all’autorizzazione al commercio all’ingrosso come conseguenza necessaria alla luce di quanto espressamente sancito dall’art. 67 del codice antimafia ).
5.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo va dunque dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
Per la serietà degli interessi incisi dall’azione amministrativa sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare tutte le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
Giuseppe SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe SP | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.