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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN EL Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3258/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Angela Tommaso, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosalia Geraci, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 26/7/2004, in costanza del quale sono nati i figli Persona_1
(il 10/11/2004), e (il 21/10/2008), e di essersi separati consensualmente in Per_2 Per_3
forza del decreto di omologa n. 2199/2023 del 17-22/3/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 3105/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 16/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“a) I signori e sono entrambi economicamente indipendenti e in Parte_1 Controparte_1 grado di provvedere a se stessi, alle loro esigenze e al loro mantenimento e dichiarano di rinunciare e rinunciano ad ogni reciproco contributo per il loro mantenimento.
b) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con la residenza stabile e Per_2 Per_3 domicilio prevalente presso la madre in Altofonte, via degli Astronauti n.4, dove continueranno ad abitare stabilmente con lei. La figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, Per_1 vive ad oggi stabilmente presso la madre e con i fratelli.
[...]
c) La casa coniugale di Altofonte, via degli Astronauti n.4, in comproprietà tra i ricorrenti, con tutti i mobili e arredi ivi presenti, è assegnata alla signora con la quale vivranno stabilmente Parte_1
i figli minori e e la figlia maggiorenne Il signor resta obbligato Per_3 Per_2 Persona_1 CP_1
a comunicare alla signora la propria residenza e/o domicilio e ogni variazione di essi come pure Pt_1 il numero di telefono anche cellulare così da essere in ogni momento rintracciabile e ciò nell'interesse dei figli. La signora sarà onerata delle spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale e Pt_1 del pagamento delle utenze (luce, gas) nonchè degli oneri ordinari e accessori (acqua) e TARI della casa coniugale. Su eventuali agevolazioni fiscali concernenti le utenze della casa coniugale e/o tasse ne godrà la signora al 100%. Il signor in quanto comproprietario, resta onerato del Pt_1 CP_1 pagamento, nella misura del 50% delle spese e oneri di manutenzione straordinaria della casa coniugale e di ogni imposta e tassa relativa alla proprietà di essa, oltre che del pagamento nella misura del 50% della rata di mutuo fondiario su detto immobile, in qualità di comproprietario, oltre che del
50% della rata mensile del prestito contratto per la ristrutturazione del quale si è detto;
il restante
50% verrà corrisposto dalla signora in qualità di comproprietaria del medesimo immobile. Pt_1
La rata di mutuo fondiario da corrispondere mensilmente, pari a complessivi € 464,39 mensili, come pure l'importo di € 66,28 mensili, relativo al finanziamento acceso per la ristrutturazione del medesimo immobile in comproprietà, verranno corrisposti da entrambi i ricorrenti nella misura del
50% a carico di ciascuno di essi e il conto corrente cointestato ai medesimi n. 04602007079, codice iban: [...], acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro SPA in
Palermo Ag. di via Cavour, rimarrà in essere al solo fine dell'addebito della rata mensile di mutuo e per il pagamento della rata mensile del predetto finanziamento e ciascuno provvederà mensilmente a versare in detto conto il 50% della rata di mutuo e della rata di finanziamento poste a loro carico. I ricorrenti concordano che il predetto conto corrente verrà da entrambi chiuso al momento
2 dell'estinzione del mutuo e prestito predetti.
d) Il padre, signor ha la facoltà di tenere con sé i figli minori, e , Controparte_1 Per_2 Per_3 ogni volta che lo vorranno i figli, compatibilmente con le esigenze sia scolastiche sia extrascolastiche degli stessi e gli impegni lavorativi del padre e, comunque: -ogni settimana, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 20.00, ed inoltre, il lunedì e il martedì potrà tenere con sé dalle 15.00 alle Per_2
17.30 e i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Resta facoltà del Per_3 padre, ove volesse, di pranzare e/o cenare con i figli una volta durante la settimana. Resta ovviamente inteso che i genitori possono concordare variazioni a questo regime di incontri a seconda delle loro necessità e/o delle necessità dei figli. - nei fine settimana, a fine settimana alternati tra i genitori, i minori e trascorreranno con il padre dal venerdì sera e/o sabato mattina alla domenica Per_3 Per_2 sera fino alle 19.30. In questo caso i minori ceneranno la domenica sera con la madre.
-Riguardo le festività civili e religiose, i minori e trascorreranno con il padre, Per_3 Per_2 alternativamente con la madre, i seguenti giorni: la vigilia dell'Immacolata (7 dicembre), il giorno 8 dicembre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 26 dicembre, la vigilia di Capodanno, il giorno 1 gennaio, il 6 gennaio, Pasqua, lunedì di pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, 1 novembre.
Ferma restando l'alternanza tra i genitori per tutte le predette festività religiose e civili nei termini e secondo le modalità suesposte, in alternativa, ad anni alternati tra i genitori i minori e Per_3 Per_2 trascorreranno un anno dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 26 dicembre con il padre e dalla mattina del 1 gennaio alla sera del 2 gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa.
- Riguardo i mesi estivi, i minori e trascorreranno almeno 10 giorni consecutivi con Per_3 Per_2 il padre sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto di ogni anno. I genitori potranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno detti periodi.
- il regime di incontri come sopra descritto potrà essere modificato dai genitori, previo accordo, in base alle eventuali esigenze degli stessi genitori e dei figli.
- resta in ogni caso inteso che tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno adottate da entrambi i genitori.
Riguardo la figlia maggiorenne, sarà libera di concordare direttamente con il padre Persona_1 modi e tempi degli incontri con lui.
e) Il signor con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà Controparte_1 alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente intestato alla signora codice iban: [...], acceso Parte_1 presso , la somma mensile di € 750,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento CP_2
3 dei tre figli e precisamente € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore ed € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore Tale Per_3 Per_2 somma di € 750,00 sarà soggetta a rivalutazione ex lege secondo gli indici ISTAT.
Resta a carico del signor nella misura del 50% l'abbonamento Netflix già in uso dei figli e il CP_1 restante 50% sarà a carico della signora Saranno a carico del signor nella misura del Pt_1 CP_1
50% le spese e i costi per l'abbonamento internet della casa coniugale, come pure i costi delle ricariche telefoniche dei telefoni in uso dei tre figli e , e nonché i costi delle Per_2 Per_3 Persona_1 uscite (cinema, pizzeria, etc.) dei tre figli con amici, sia infrasettimanali sia nei fine settimana, nonché
i regali per feste di amici e/o compagni alle quali ciascun figlio sarà invitato e dello sport che ciascun figlio vorrà praticare con la relativa attrezzatura. Il restante 50% sarà a carico della signora Pt_1
Per tutte le altre spese straordinarie occorrenti per i tre figli e non specificatamente qui indicate, si applicherà il Protocollo del Tribunale di Palermo relativo a dette spese datato 2/07/2019 che è da ritenersi parte integrante del presente accordo e ciascun genitore ne sarà onerato nella misura del
50%. Nel caso di spese per le quali nel Protocollo del Tribunale di Palermo è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ove uno dei genitori non sia d'accordo è onerato a darne comunicazione all'altro a mezzo mail, messaggio sms, messaggio WhatsApp, lettera raccomandata, entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultimo, anch'essa da farsi a mezzo mail, messaggio sms, messaggio WhatsApp, lettera raccomandata a/r, in difetto restando obbligato al pagamento nella misura del 50%. Ciascun genitore rimborserà la quota ad egli spettante delle spese tutte su indicate all'altro genitore che le avrà anticipate a semplice richiesta e esibizione del documento giustificativo delle stesse, sostenute in favore dei figli. I conteggi relativi a tutte le suindicate spese, occorrenti e sostenute in favore dei figli, saranno effettuati, tra i genitori mese per mese. L'assegno Unico attualmente pari a € 700,00 mensili sarà di spettanza dei genitori nella misura del 50% in favore di ciascuno di essi e pertanto ciascun genitore percepirà mensilmente l'importo di € 350,00 a tale titolo. Per concorde volontà dei genitori, la pensione INPS n.07123492 di circa € 540,00 mensili, di cui è titolare il figlio sarà percepita Per_2 nella misura del 100% dalla signora con la quale il figlio abita e abiterà stabilmente. Pt_1 Per_2
Il signor genitore legittimato nei confronti dell' alla riscossione della predetta Controparte_1 CP_3 pensione del figlio è e resta obbligato, mensilmente, a corrispondere l'intero importo da egli Per_2 percepito a tale titolo alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima signora codice iban [...], Parte_1 corresponsione da effettuarsi il giorno stesso del pagamento da parte dell' e comunque non oltre CP_3
4 il giorno 5 di ciascun mese.
f) L'autovettura tipo Chevrolet Matiz targata DW006MD, nella disponibilità ed uso esclusivo della signora resterà definitivamente in proprietà di quest'ultima che ne sarà unica proprietaria e Pt_1 provvederà a pagare tasse e spese anche di assicurazione ad essa relative. L'autovettura tipo Renault targata GD201PL nella disponibilità ed uso esclusivo del signor resterà definitivamente in CP_1 proprietà di quest'ultimo che provvederà a pagare tasse e spese anche di assicurazione ad essa relative.
g) I signori e si concedono reciprocamente, fin da ora, il nullaosta al rilascio dei Pt_1 CP_1 rispettivi passaporti per l'estero e di quello dei figli minori, esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi, vicendevolmente, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria.
h) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di definire e definiscono ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a nessun titolo, ragione e /o causale.
i) I procuratori delle parti, sottoscrivono il presente ricorso, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
26/7/2004;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 3105/2023 R.G., definito con decreto di omologa n. 2199/2023 del 17-22/3/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
5 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 26/7/2004 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2004, al n. 114, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO AN EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN EL Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3258/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Angela Tommaso, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Rosalia Geraci, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/10/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1/7/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 26/7/2004, in costanza del quale sono nati i figli Persona_1
(il 10/11/2004), e (il 21/10/2008), e di essersi separati consensualmente in Per_2 Per_3
forza del decreto di omologa n. 2199/2023 del 17-22/3/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 3105/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 16/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“a) I signori e sono entrambi economicamente indipendenti e in Parte_1 Controparte_1 grado di provvedere a se stessi, alle loro esigenze e al loro mantenimento e dichiarano di rinunciare e rinunciano ad ogni reciproco contributo per il loro mantenimento.
b) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con la residenza stabile e Per_2 Per_3 domicilio prevalente presso la madre in Altofonte, via degli Astronauti n.4, dove continueranno ad abitare stabilmente con lei. La figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, Per_1 vive ad oggi stabilmente presso la madre e con i fratelli.
[...]
c) La casa coniugale di Altofonte, via degli Astronauti n.4, in comproprietà tra i ricorrenti, con tutti i mobili e arredi ivi presenti, è assegnata alla signora con la quale vivranno stabilmente Parte_1
i figli minori e e la figlia maggiorenne Il signor resta obbligato Per_3 Per_2 Persona_1 CP_1
a comunicare alla signora la propria residenza e/o domicilio e ogni variazione di essi come pure Pt_1 il numero di telefono anche cellulare così da essere in ogni momento rintracciabile e ciò nell'interesse dei figli. La signora sarà onerata delle spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale e Pt_1 del pagamento delle utenze (luce, gas) nonchè degli oneri ordinari e accessori (acqua) e TARI della casa coniugale. Su eventuali agevolazioni fiscali concernenti le utenze della casa coniugale e/o tasse ne godrà la signora al 100%. Il signor in quanto comproprietario, resta onerato del Pt_1 CP_1 pagamento, nella misura del 50% delle spese e oneri di manutenzione straordinaria della casa coniugale e di ogni imposta e tassa relativa alla proprietà di essa, oltre che del pagamento nella misura del 50% della rata di mutuo fondiario su detto immobile, in qualità di comproprietario, oltre che del
50% della rata mensile del prestito contratto per la ristrutturazione del quale si è detto;
il restante
50% verrà corrisposto dalla signora in qualità di comproprietaria del medesimo immobile. Pt_1
La rata di mutuo fondiario da corrispondere mensilmente, pari a complessivi € 464,39 mensili, come pure l'importo di € 66,28 mensili, relativo al finanziamento acceso per la ristrutturazione del medesimo immobile in comproprietà, verranno corrisposti da entrambi i ricorrenti nella misura del
50% a carico di ciascuno di essi e il conto corrente cointestato ai medesimi n. 04602007079, codice iban: [...], acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro SPA in
Palermo Ag. di via Cavour, rimarrà in essere al solo fine dell'addebito della rata mensile di mutuo e per il pagamento della rata mensile del predetto finanziamento e ciascuno provvederà mensilmente a versare in detto conto il 50% della rata di mutuo e della rata di finanziamento poste a loro carico. I ricorrenti concordano che il predetto conto corrente verrà da entrambi chiuso al momento
2 dell'estinzione del mutuo e prestito predetti.
d) Il padre, signor ha la facoltà di tenere con sé i figli minori, e , Controparte_1 Per_2 Per_3 ogni volta che lo vorranno i figli, compatibilmente con le esigenze sia scolastiche sia extrascolastiche degli stessi e gli impegni lavorativi del padre e, comunque: -ogni settimana, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 20.00, ed inoltre, il lunedì e il martedì potrà tenere con sé dalle 15.00 alle Per_2
17.30 e i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Resta facoltà del Per_3 padre, ove volesse, di pranzare e/o cenare con i figli una volta durante la settimana. Resta ovviamente inteso che i genitori possono concordare variazioni a questo regime di incontri a seconda delle loro necessità e/o delle necessità dei figli. - nei fine settimana, a fine settimana alternati tra i genitori, i minori e trascorreranno con il padre dal venerdì sera e/o sabato mattina alla domenica Per_3 Per_2 sera fino alle 19.30. In questo caso i minori ceneranno la domenica sera con la madre.
-Riguardo le festività civili e religiose, i minori e trascorreranno con il padre, Per_3 Per_2 alternativamente con la madre, i seguenti giorni: la vigilia dell'Immacolata (7 dicembre), il giorno 8 dicembre, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 26 dicembre, la vigilia di Capodanno, il giorno 1 gennaio, il 6 gennaio, Pasqua, lunedì di pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, 1 novembre.
Ferma restando l'alternanza tra i genitori per tutte le predette festività religiose e civili nei termini e secondo le modalità suesposte, in alternativa, ad anni alternati tra i genitori i minori e Per_3 Per_2 trascorreranno un anno dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 26 dicembre con il padre e dalla mattina del 1 gennaio alla sera del 2 gennaio con la madre e l'anno successivo viceversa.
- Riguardo i mesi estivi, i minori e trascorreranno almeno 10 giorni consecutivi con Per_3 Per_2 il padre sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto di ogni anno. I genitori potranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno detti periodi.
- il regime di incontri come sopra descritto potrà essere modificato dai genitori, previo accordo, in base alle eventuali esigenze degli stessi genitori e dei figli.
- resta in ogni caso inteso che tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori saranno adottate da entrambi i genitori.
Riguardo la figlia maggiorenne, sarà libera di concordare direttamente con il padre Persona_1 modi e tempi degli incontri con lui.
e) Il signor con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà Controparte_1 alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente intestato alla signora codice iban: [...], acceso Parte_1 presso , la somma mensile di € 750,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento CP_2
3 dei tre figli e precisamente € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore ed € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore Tale Per_3 Per_2 somma di € 750,00 sarà soggetta a rivalutazione ex lege secondo gli indici ISTAT.
Resta a carico del signor nella misura del 50% l'abbonamento Netflix già in uso dei figli e il CP_1 restante 50% sarà a carico della signora Saranno a carico del signor nella misura del Pt_1 CP_1
50% le spese e i costi per l'abbonamento internet della casa coniugale, come pure i costi delle ricariche telefoniche dei telefoni in uso dei tre figli e , e nonché i costi delle Per_2 Per_3 Persona_1 uscite (cinema, pizzeria, etc.) dei tre figli con amici, sia infrasettimanali sia nei fine settimana, nonché
i regali per feste di amici e/o compagni alle quali ciascun figlio sarà invitato e dello sport che ciascun figlio vorrà praticare con la relativa attrezzatura. Il restante 50% sarà a carico della signora Pt_1
Per tutte le altre spese straordinarie occorrenti per i tre figli e non specificatamente qui indicate, si applicherà il Protocollo del Tribunale di Palermo relativo a dette spese datato 2/07/2019 che è da ritenersi parte integrante del presente accordo e ciascun genitore ne sarà onerato nella misura del
50%. Nel caso di spese per le quali nel Protocollo del Tribunale di Palermo è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ove uno dei genitori non sia d'accordo è onerato a darne comunicazione all'altro a mezzo mail, messaggio sms, messaggio WhatsApp, lettera raccomandata, entro 7 giorni dalla richiesta di quest'ultimo, anch'essa da farsi a mezzo mail, messaggio sms, messaggio WhatsApp, lettera raccomandata a/r, in difetto restando obbligato al pagamento nella misura del 50%. Ciascun genitore rimborserà la quota ad egli spettante delle spese tutte su indicate all'altro genitore che le avrà anticipate a semplice richiesta e esibizione del documento giustificativo delle stesse, sostenute in favore dei figli. I conteggi relativi a tutte le suindicate spese, occorrenti e sostenute in favore dei figli, saranno effettuati, tra i genitori mese per mese. L'assegno Unico attualmente pari a € 700,00 mensili sarà di spettanza dei genitori nella misura del 50% in favore di ciascuno di essi e pertanto ciascun genitore percepirà mensilmente l'importo di € 350,00 a tale titolo. Per concorde volontà dei genitori, la pensione INPS n.07123492 di circa € 540,00 mensili, di cui è titolare il figlio sarà percepita Per_2 nella misura del 100% dalla signora con la quale il figlio abita e abiterà stabilmente. Pt_1 Per_2
Il signor genitore legittimato nei confronti dell' alla riscossione della predetta Controparte_1 CP_3 pensione del figlio è e resta obbligato, mensilmente, a corrispondere l'intero importo da egli Per_2 percepito a tale titolo alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima signora codice iban [...], Parte_1 corresponsione da effettuarsi il giorno stesso del pagamento da parte dell' e comunque non oltre CP_3
4 il giorno 5 di ciascun mese.
f) L'autovettura tipo Chevrolet Matiz targata DW006MD, nella disponibilità ed uso esclusivo della signora resterà definitivamente in proprietà di quest'ultima che ne sarà unica proprietaria e Pt_1 provvederà a pagare tasse e spese anche di assicurazione ad essa relative. L'autovettura tipo Renault targata GD201PL nella disponibilità ed uso esclusivo del signor resterà definitivamente in CP_1 proprietà di quest'ultimo che provvederà a pagare tasse e spese anche di assicurazione ad essa relative.
g) I signori e si concedono reciprocamente, fin da ora, il nullaosta al rilascio dei Pt_1 CP_1 rispettivi passaporti per l'estero e di quello dei figli minori, esonerando le competenti Autorità da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi, vicendevolmente, a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria.
h) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di definire e definiscono ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere a nessun titolo, ragione e /o causale.
i) I procuratori delle parti, sottoscrivono il presente ricorso, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
26/7/2004;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 3105/2023 R.G., definito con decreto di omologa n. 2199/2023 del 17-22/3/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
5 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 26/7/2004 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2004, al n. 114, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO AN EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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