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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AL
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel.est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2570 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (RC) il 05/09/1958), e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. CHIRICO MARIA STELLA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO AL, VIA DEL GELSOMINO N.
8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 14/09/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 209/2010 dep. il 22.02.2010; -considerato che con decreto del 29.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore
09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-rilevato che in data 07.11.2025, il termine per note sostitutive d'udienza è stato differito al giorno 09.12.2025, ore 09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-ritenuto che gli accordi non sono contrari alla legge;
-preso atto che il ricorso risulta regolarmente comunicato al P.M. in data
30.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, depositato il 14/09/2025 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 209/2010 dep. il 22.02.2010, dispone quanto segue:
-revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_2
l'assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili;
Parte_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.12.205
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO AL
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel.est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2570 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL (RC) il 05/09/1958), e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. CHIRICO MARIA STELLA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO AL, VIA DEL GELSOMINO N.
8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 14/09/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 209/2010 dep. il 22.02.2010; -considerato che con decreto del 29.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore
09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co.
3 c.p.c.;
-rilevato che in data 07.11.2025, il termine per note sostitutive d'udienza è stato differito al giorno 09.12.2025, ore 09:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-ritenuto che gli accordi non sono contrari alla legge;
-preso atto che il ricorso risulta regolarmente comunicato al P.M. in data
30.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, depositato il 14/09/2025 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 209/2010 dep. il 22.02.2010, dispone quanto segue:
-revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_2
l'assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili;
Parte_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.12.205
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna