Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2163 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
nata a [...] e NO (AG) il 17.02.1947, ed Parte_1
ivi residente nella Via G. Guidi n. 5 (C.F.: ), rappre- C.F._1
sentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Farruggia (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
sito in Agrigento, nella Via Papa Luciani n. 75 (p.e.c.:
[...]
Email_1
– attore –
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gueli, pres-
so il cui studio, sito in Agrigento nella via Gioeni n. 43, risulta elettiva-
mente domiciliato;
convenuto
Nonché
Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rap- P.IVA_1
Tribunale di Agrigento
(C.F. ; fax: 091527080; PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in Email_2 CP_2
Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege;
convenuti
OGGETTO: domanda di avvenuto acquisto per usucapione;
CONCLUSIONI: Cfr. note scritte ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 6.11.2024;
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.06.2018,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_2
l' e il , al fine di otte- Controparte_2 Controparte_1
nere il riconoscimento dell'intervento acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo costituito dal terreno sito nell'isola di , ubicato in CP_1
località "Posto", particella 542 (già 478) del foglio 21, esteso mq. 6.391,
nonché il fabbricato ivi esistente distinto al catasto del Comune di Lampe-
dusa e al foglio 21, part. 29, esteso 88 mq”, per come meglio de- CP_1
scritto nell'atto introduttivo al giudizio;
in subordine chiedeva di accer-
tarne l'avvenuta sdemanializzazione e con la memoria ex art 183 comma
6 n 1 cpc avanzava per la prima volta la domanda di affrancazione sui detti beni.
Radicatasi la lite, si costituivano il e Controparte_1
l' i quali contestavano la domanda di cui Controparte_3
chiedevano il rigetto, deducendo che i beni erano insuscettibili di acquisto per usucapione in quanto demaniali, aventi rilevanza storica, archeologi-
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile ca, artistica e culturale ai sensi dell'art. 822 comma 2, facendo parte del cosiddetto demanio accidentale ed essendo insuscettibili di sdemanializ-
zazione tacita.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali (testi
[...]
e ), rinunciato l'interrogatorio formale del Testimone_1 Testimone_2
Sindaco di , e con una ctu tecnica a firma dell'ing. Controparte_1
. Persona_1
Mutato il Giudicante, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veni-
va posta in decisione all'udienza del 6.11.2024 con assegnazione dei ter-
mini ex art 190 cpc.
*
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminar-
mente essere disattesa l'eccezione formulata dal Controparte_1
di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] [...]
, intestataria catastalmente dell'intera particella 478 del fo- CP_4
glio 21, tuttavia proprietaria di solo una porzione esattamente individuata della stessa in virtù di sentenza di usucapione del Tribunale di Agrigento
n. 193/2017.
Come noto, infatti, l'intestazione catastale del bene non è idonea a con-
ferire al soggetto la titolarità dello stesso e dunque ad essere evocato qua-
le legittimato passivo dell'azione di usucapione, considerato vieppiù che chiaramente la sentenza richiamata attribuisce a una Controparte_5
porzione del fondo (e non già l'intero) diversa da quella in contesa nel pre-
sente giudizio e che la questione nasce – come chiarito in contraddittorio tra le parti – dall'errata trascrizione della citata sentenza, come peraltro
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile comprovato dal deposito dell'istanza di correzione materiale della senten-
za emessa dal Tribunale di Agrigento, n. 193/2017 iscritta al n. 370-
1/2024, (cfr. documentazione allegata alla memoria di replica dell'attrice).
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va rilevato in generale che ai sensi degli artt. 1158 e ss c.c.
l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i)
che l'interessato dia prova di aver avviato una particolare situazione di fatto e non un diritto (Cass. n. 2485/2007) con il bene che ne forma og-
getto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass.
n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolunga-
ta signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destina-
zione economica dello specifico bene), egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutiliz-
zato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso non deve essere sorretto dal cd. animus usucapiendi, ovvero l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, ma soltanto dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988) che si presume peraltro iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n. 10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n.
5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipeso dal fatto non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975)
dell'interessato e non dallo spirito di condiscendenza del proprietario
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- 4 - Sezione Civile (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n. 71/2002; Cass. n.
8152/2001; Cass. n. 4092/1992); (iii) che tale atto di impossessamento non deve essere avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che,
avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente ve-
nire a conoscenza del proprietario neanche usando l'ordinaria diligenza
(Cass. n. 1276/1975) gravando comunque allo stesso l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione (Cass. n. 479/1951); (iv) che per po-
tersi parlare di possesso esclusivo ad usucapionem è necessario che ri-
corra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso
(Cass. n.5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, l'incom-
patibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad esclude-
re che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del dirit-
to (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipa-
zione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un ter-
zo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988;
Cass. n. 4206/1987); (v) che una volta perfezionatasi la fattispecie acqui-
sitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n.
3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Nel caso che ci occupa dalla documentazione in atti (cfr. visure allegate a corredo della citazione) emerge che l'intera particella 478 del fondo
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- 5 - Sezione Civile summenzionato (in maggiore estensione) è intestata, a seguito della sen-
tenza di questo Tribunale n. 193/17 a , nata a [...]- Controparte_5
dusa e il 27.5.1942 e tuttavia, tale errore è ininfluente come sopra CP_1
precisato.
Considerato che nella fattispecie in esame l'attrice ha allegato: (i) di es-
sersi autonomamente impossessato del fondo indicato supra da oltre vent'anni e in modo non violento e non clandestino;
(ii) di aver esercitato un potere di fatto continuativo e ininterrotto, il quale si è estrinsecato in atti (quali la recinzione in pietra e paletti e filo e la chiusura del fondo, la sua coltivazione, la sua manutenzione, la raccolta dei frutti dallo stesso prodotti, la presenza di una antica aia utilizzata, in passato, per la batti-
tura dei cereali e la loro separazione dalla paglia (cfr. ctu), la realizzazione di un fabbricato rurale dotato di riserva idrica interrata di raccolta dell'acqua piovana in epoca successiva al decesso del padre _2
, avvenuto nel febbraio 1977) che in relazione alla peculiare de-
[...]
stinazione economica del fondo devono ritenersi idonei a manifestare erga omnes una signoria esclusiva sul bene;
(iii) che nel lasso di tempo in considerazione tutte le particelle del suddetto fondo (e dunque anche quelle gravate dal suddetto livello) sono state sottratte alla disponibilità di terzi e nel dettaglio tanto a quella del titolare del dominio diretto al quale non è mai stato corrisposto alcun canone, quanto alla disponibilità degli aventi causa del titolare del dominio utile, i quali non hanno mai esercita-
to alcun atto di esercizio del loro diritto parziale.
Va considerato che le suddette circostanze hanno trovato diretto riscontro nel materiale probatorio in atti e nel dettaglio: (i) le riferite innovazioni
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- 6 - Sezione Civile (recinzione del fondo con pali in legno, rete metallica e muretti a secco e creazione di manufatti) risultano evincibili dal materiale fotografico in atti
(cfr. rilievi fotografici allegati all'atto di citazione nonché foto aerea IGM
degli anni 1955 emerge che il fabbricato era già presente, allegati alla ctu); (ii) la manutenzione e la coltivazione del fondo (cfr. ctu ove si legge, a pag. 21 che “Il fondo è attualmente utilizzato per la coltivazioni stagionali
dell'isola, quali cereali, legumi e ortaggi in genere (piselli, fave, lenticchie,
ecc.). Dalle informazioni assunte in occasione del sopralluogo, nonché da
quanto deducibile dalla documentazione storico-fotografica acquisita dallo
scrivente per verificare la regolarità urbanistica del fabbricato rurale, si può
ragionevolmente affermare che in passato il terreno oggetto di causa è stato
utilizzato sia per allevamento di bestiame (presumibilmente bovini) sia, so-
prattutto, per la coltivazione ortaggi e legumi (pomodoro, melanzane, carcio-
fi, piselli, ceci, lenticchie, fave, ecc.) e foto allegate alla ctu alleg. 3), nonché
l'esercizio di tali pubblici, pacifici e ininterrotti atti di possesso del bene sono stati infine confermati dai testi e Testimone_1 Tes_3
escussi all'udienza del 2.3.2022 (cfr. verbale in atti, ove si afferma ol-
[...]
tre all'esistenza del manufatto sin da prima del 1942 costruito dai genitori dell'attrice, anche la piantumazione di pali di fichi d'india, piante di car-
rubbo e coltivazione da parte dell'attrice e del suo dante causa
[...]
di piante stagionali, orto). Persona_3
Si consideri, ancora, che nel caso che ci occupa il Demanio dello Stato
n.q. titolate del dominio diretto: (i) non ha allegato e dimostrato di aver esercitato da almeno oltre trent'anni ad oggi alcun atto che attesti la per-
sistenza del suo diritto;
(ii) non ha dimostrato che l'impossessamento del
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- 7 - Sezione Civile bene è avvenuto in modo clandestino, dovendosi al contrario rilevare che questi usando l'ordinaria diligenza si sarebbe dovuto accorgere dell'obiettiva modificazione dello stato dei luoghi (avvenuta come detto mediante la recinzione del fondo e la realizzazione di un manufatto) e avrebbe dovuto avvedersi della idoneità di tale condotta ad istaurare un possesso qualificato ai sensi dell'art. 1158 c.c., perché essendo posta in essere non dai titolari del dominio diretto, ma da terzi estranei a tale rap-
porto reale, non poteva apparire una forma di esercizio di tale diritto par-
ziario.
Va osservato inoltre: (i) che poichè, come anzidetto, la relazione di fatto con il fondo è stata avviata autonomamente da un terzo e non dagli aventi causa dei titolari del dominio utile, al fine dell'istaurazione di un possesso ad usucapionem della piena proprietà non occorreva alcun atto di inter-
versio possessionis in danno del titolare del dominio diretto;
(ii) che se da un lato è ben vero che ai sensi dell'art. art. 948 c.c. c.c. il dominio diretto non si estingue in conseguenza della mancata esazione del canone per un periodo di tempo ultraventennale, dall'altro tuttavia tale inerzia ben può
rilevare quale coelemento perfezionativo della fattispecie acquisitiva del diritto di piena proprietà in favore del terzo possessore;
(iii) che le parti-
celle del fondo in origine gravate dal livello in favore del
[...]
non possono che iscriversi nel cd. patrimonio disponibile Parte_3
dell'ente e come tali sono suscettibili di usucapione poichè trattasi di un bene che non rientra all'evidenza nell'elencazione tassativa di quelli de-
maniali ai sensi dell'art. 822 c.c., né in quella dei beni del patrimonio in-
disponibile ai sensi dell'art. 826 c.c. non essendo peraltro destinato
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- 8 - Sezione Civile all'esercizio di un pubblico servizio.
A tale ultimo proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la pronun-
cia n. 28481/2023, in un caso analogo al presente, ha dato continuità ai propri precedenti in materia chiarendo che «affinché un bene non appar-
tenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio
dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servi-
zio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio
requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente
titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui ri-
sulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un
pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubbli-
co servizio » (Cass., Sez. Un., del 28/06/2006, n. 14865; Cass., Sez. 2,
13/3/2007, n. 5867; Cass., Sez. 2, 9/6/2023, n. 17427), la cui mancanza
deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto ammi-
nistrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utiliz-
zazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass., Sez. 2,
26/11/2020, n. 26990; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26402), senza che
rilevi l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poiché sull'e-
lemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del
bene al pubblico servizio (Cass., Sez. 3, 22/6/2004, n. 11608). Questa Cor-
te ha anche avuto modo di affermare che, a tale fine, non è sufficiente la
semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di
un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass., Sez.
U., 28/06/2006, n. 14865), atteso che l'appartenenza di un bene alla cate-
goria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pub-
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- 9 - Sezione Civile blico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva
utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per
sé esprime solo una intenzione, la quale, ancorché espressa in un atto am-
ministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche del bene
(Cass., Sez. 2, 19/6/2023, n. 17427)”.
Considerato, dunque, per quanto appena detto, che l'appartenenza al patrimonio indisponibile del bene non può discendere automaticamente dalla inclusione dello stesso nell'area di un parco regionale istituito con normativa, in una zona di protezione speciale, riserva, et similia, del tutto infondate le eccezioni sollevate sul punto dalle difese delle parti convenu-
te.
In merito, costituisce ulteriore elemento di prova la ctu espletata in analogo giudizio, in ordine a beni limitrofi, fatta propria dalla sentenza n.
1170 del 10.8.2023 in seno al giudizio n. 2164/ 2018 (versata in atti in uno alla comparsa conclusionale dell'attrice) in esito alla quale è stata ac-
certata la natura del fondo rientrante nel patrimonio disponibile dello
Stato e dunque passibile di essere usucapito.
Nella sentenza richiamata, si legge infatti che “Il consulente – a seguito
di un'attenta analisi della destinazione urbanistica del bene e dei vincoli ivi
apposti (di tipo paesaggistico, idrogeologico, sismico, di interesse Comunita-
rio, zona di protezione speciale, riserva naturale orientata, piano paesistico
delle isole Pelagie, cfr. ctu pag. 11 e ss), nonché dei precedenti amministra-
tivi dello stesso relativi a fondi similari (Ditta Raatz Controparte_1
Angela Gerda, alleg. 11 e seguenti alla CTU) ha escluso la natura demania-
le del bene o la indisponibilità all'alienazione, poiché, come ovvio,
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile l'interesse storico, archeologico e/o artistico dei beni non influisce
sull'utilizzo privato dei terreni, né con lo stesso ha attinenza” (sent. Tribu-
nale di Agrigento n. 1170 del 10.8.2023).
Per tali rilievi la domanda va accolta e va dichiarato che l'attore ha ac-
quistato la piena proprietà della porzione del fondo ubicato in Località
“Posto”, esteso mq 6.759, meglio individuato nell'espletata CTU, origina-
riamente distinto alla particella 542 (già 478) del foglio 21, ed oggi, a se-
guito della predisposizione del tipo di frazionamento, identificato al cata-
sto dei terreni del comune di al foglio 21, particella CP_1 CP_1
644 (allegato 5 alla CTU depositata 31/12/2023 e di cui agli allegati 6,7,8
della ctu integrativa dell'11.6.2024).
A tal proposito, priva di pregio è l'eccezione di “novità” della domanda formulata dall'attrice con le note scritte del 5.11.2024, e in comparsa conclusionale, dell'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del fondo “esteso per mq 6.759, e non già, per come richiesto in citazione,
per mq 6.391”, poiché deve aversi riguardo al “bene della vita” richiesto,
seppur nella diversa (e poco maggiore) consistenza accertata dal consu-
lente tecnico.
Va accolta altresì la domanda di usucapione del fabbricato insistente sul terreno - che secondo la prospettazione attorea è stato realizzato dai propri danti causa sul fondo altrui e perciò intestato al
[...]
e al dello Stato (cfr. documentazione in atti). Parte_3 CP_2
È irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, al-
tresì, la circostanza che il fabbricato rurale di cui trattasi, benché censito nelle mappe catastali al Fg. 21 P.lla 29, sia privo di autorizzazioni urbani-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile stiche e paesaggistiche e sia stato ristrutturato in difformità rispetto a quanto risultante dalle mappe catastali (“non risultano rilasciati titoli auto-
rizzativi e/o N.O. riconducibili al lotto di terreno ed al fabbricato rurale ri-
spettivamente identificati in Catasto Terreni al Fg. 21 part. 591 e part. 29 o
ad alcuno dei soggetti indicati nel certificato anagrafico allegato all'istanza
del CTU acquisita dall'Ente con Prot. n. 5711 del 05.06.2023, cfr. ctu pag.
9; pag. 20 della CTU : gli Enti interpellati ( e Sovrinten- Controparte_1
denza ai BB.AA.CC.) hanno dichiarato che nei propri archivi non risultano
atti autorizzativi e/o Nulla Osta rilasciati per il fabbricato rurale identificato
al Fg 21 Part. 29 (Allegato n.
2.2.5 e Allegato n. 2.3.2). Tale circostanza,
nonché l'impossibilità di poter ottenere i suddetti titoli autorizzativi, è cer-
tamente riconducibile al fatto che il fabbricato rurale oggetto di causa risul-
ta (da sempre) intestato al ed al Controparte_1 [...]
, conseguentemente nessuna delle sopracitate modifiche urbani- CP_3
stiche poteva essere richiesta ed eseguita dall'odierno attore, né dai suoi
dante causa, non essendo in possesso di alcun titolo di proprietà che ne le-
gittimasse la richiesta. L'assenza di autorizzazioni urbanistiche e paesag-
gistiche costituisce elemento sufficiente a non potere esprimere giudizio fa-
vorevole sulla regolarità delle strutture insistenti sul fondo oggetto di con-
tenzioso) poiché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza
nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del pos-
sesso ad usucapionem (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2017, n. 1395; Cass., Sez. 3,
18/2/2013, n. 3979) (richiamate da Cass. 28481/2023). Pertanto, ai pre-
senti fini, inconferenti sono i rilievi relativi al vincolo di inedificabilità del
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile fondo e alla illiceità della costruzione ivi realizzata.
Le spese - liquidate ex DM 55/14, tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile complessità bassa) e applicando i parametri medi per ogni fase in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per onorari– deb-
bano essere poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico dei convenuti inte-
gralmente soccombenti.
Le spese di ctu di cui all'istanza di liquidazione del 31.12.2023 vanno po-
ste a carico dei convenuti;
tuttavia, le diverse spese di frazionamento e i relativi onorari del ctu di cui all'istanza di liquidazione dell'11.6.2024 de-
vono essere poste a carico di essendo stata la pratica Parte_1
effettuata a proprio ed esclusivo vantaggio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accogli-
mento della domanda proposta da parte attrice:
DICHIARA che ha acquistato ai sensi dell'art. 1158 c.c. Parte_1
la piena proprietà del terreno sito nel territorio del Comune di CP_1
, ubicato in in località “Posto”, esteso mq 6.759, meglio
[...] CP_1
individuato nell'espletata CTU, originariamente distinto alla particella 542
(già 478) del foglio 21, ed oggi, a seguito della predisposizione del tipo di frazionamento, identificato al catasto dei terreni del comune di Lampedu-
sa e al foglio 21, particella 644 di cui all'allegato 5 della CTU depo- CP_1
sitata 31/12/2023 e di cui agli allegati 6,7,8 della ctu integrativa dell'11.6.2024; nonché del fabbricato ivi insistente censito nelle mappe catastali al Fg. 21 P.lla 29;
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Agrigento Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobilia-
re, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità;
CONDANNA i convenuti a rifondere in favore di le Parte_1
spese di lite che liquida in euro 545,00 per esborsi e in euro 7.616,00 per onorari oltre accessori come per legge.
pone le spese di C.T.U. di cui all'istanza di liquidazione del
31.12.2023, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
Pone le spese e gli onorari relativi alla pratica di frazionamento di cui all'istanza di liquidazione dell'11.6.2024 a carico dell'attrice Parte_2
[...]
Così deciso in Agrigento, in data 27/02/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile