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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12109 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26408/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli, II sezione civile
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 26408.24, avente ad oggetto: accertamento negativo
TRA
, C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 23 luglio 1965, residente in (55054) Massarosa (Lucca), via Vittorio Veneto, n.
641, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti notificata unitamente e conte-
stualmente al presente atto di citazione ed allegata in formato PDF, congiunta-
mente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Roberto Polloni e Federico Salvini,
entrambi del Foro di Lucca (C.F.: , telefax n. 0584 / C.F._2
1989696, pec: C.F.: , telefax Email_1 C.F._3
n. 0584/177.51.62, pec: dove si dichiara di voler Email_2
ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente pro-
cedimento), ed elettivamente domiciliata, anche in via digitale/telematica, presso e nel loro Studio in (55054) Massarosa (Lucca), via Cenami, n. 583;
1
ATTRICE
E
con sede in Napoli al Controparte_1
Vicolo de Corrieri n. 27, C.F. , capitale sociale € 655.153.674,00 P.IVA_1
i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n°
6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata CP_1
in pari data con atto notaio dott. di Roma, rep. 61.708 racc. Persona_1
31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di CP_1
in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data con atto notaio dott. Persona_1
di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito – doc. 1), e per essa CP_1 [...]
con sede legale in Bologna (BO), Via Controparte_2
della Beverara n. 19, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: P.IVA_2
P. IVA iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n. 344618 del P.IVA_2
R.E.A (doc. 2), giusta procura speciale del 10/01/2025 a rogito Dott. Per_2
Notaio in Milano (Repertorio n. 65.178/31.428) (doc. 3) rappresentata e di-
[...]
fesa, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma allegata al presente atto e da intendersi parte integrante dello stesso, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Mauriello (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito a Roma, Via del Tempio n. n. 1/A – 00186
, come da procura in atti. Ai sensi Email_3
dell'art. 37, comma 3 bis, del D.L. 98/11, l'Avv. Claudio Mauriello indica il se-
guente numero di fax e la seguente casella di posta elettronica certificata per
2
eventuali comunicazioni di cancelleria e/o per notifiche: pec:
[...]
– fax: 0694446083; Email_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutte le ragioni esposte da , ed in acco- Parte_1
glimento delle domande dalla stessa avanzate,
- a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito / legittimazione processuale in capo alla società “ Controparte_1
, quindi, in accoglimento della stessa,
[...]
- b) dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice, sia in linea capitale che a tito-
lo di interessi, alla società ; Controparte_1
- c) dichiarare la non debenza/inesistenza del credito per la somma di euro
160659,84, ovvero di quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di
Giustizia, richiesto dalla società “ Controparte_1
a anche in ragione di quanto statuito nella sentenza
[...] Parte_1
91/2020 emessa dal Tribunale di Siena, passata in giudicato;
- d) condannare, sempre ed in ogni caso, la società convenuta al pagamento del compenso professionale e delle spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge.
Per la convenuta:
- 1) preliminarmente e/o pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità del-
3
la domanda per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs. 28/2010;
- 2) preliminarmente e/o pregiudizialmente, dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito a favore del Tribunale di Lucca;
- 3) in via preliminare, differire la presente udienza e fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa della cedente in persona del legale rapp.p.t. conce- Controparte_3
dendo i termini di legge per la relativa costituzione della stessa;
- 4) nel merito respingere le domande proposte poiché le stesse – per come sopra ampliamente argomentato e dedotto - in essa contenute sono inammissibili e/o indimostrate e/o totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- 5) per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di elativamente ai fatti ed alle circostanze dedotte da con- CP_1
troparte, tenendo indenne a qualsivoglia richiesta di risarcimento CP_1
e/o restitutoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, nel richiedere l'accoglimento delle conclusioni come sopra indicate,
nei confronti della convenuta Controparte_1
premetteva in fatto e diritto quanto segue.
[...]
Con missiva datata 20 novembre 2024 , la società “ Controparte_1
( da ora convenuta, per il tramite della sua procura-
[...] CP_1
trice chiedeva all'attrice il pagamen- Parte_2
to della somma di euro 160.659,84, oltre interessi.
Tale somma sarebbe derivata da due originari contratti intercorsi tra l'istituto
4
“ e la Sig.ra già titolare della Controparte_3 Parte_1
cessata ditta individuale Autotrasporti CC CA.
Dalla missiva depositata in allegato alla citazione, documento n. 1, si legge che la richiedeva il pagamento del saldo di n. 2 contratti originariamente in- CP_1
testati alla nella qualità, ovvero il saldo del c.c. 7367 ed il con- Parte_1
to corrente anticipi su documenti n. 5511, rispettivamente con saldo negativo in favore della banca rispettivamente di euro 146435,77 ed euro 14224,07.
La sarebbe divenuta beneficiaria di un compendio di attività e passività, CP_1
inclusivo di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Bankitalia, a seguito dell'atto di scissione intervenuto da
“ del 25 novembre 2020 tra i quali il Controparte_3
rapporto in lite. L'operazione sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. del 29 dicembre 2020.
Ciò premesso, l'attrice contestava:
l'esistenza della scissione, e conseguente successione nel diritto ad opera della presunta creditrice convenuta;
l'esistenza del credito azionato.
Si costituiva la convenuta la quale preliminarmente contestava la competenza del tribunale i Napoli, in favore del tribunale di Lucca, nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. Deduceva che:
con effetti giuridici a far data dal giorno 01/12/2020, la Controparte_3
C.F. (la “Società ” o BM) si è scissa in
[...] P.IVA_3 CP_4
( “Società Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di at- CP_1
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tività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04/10/2020 e composto, in sintesi, dell'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e aziona-
ri, contratti derivati e attività fiscali differite e del passivo, da debito finanziario,
contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
25/11/2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, Persona_3 CP_3
iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26/11/2020. CP_3
Precisava che nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'at-
tivo e del passivo rivenienti a BM dalla propedeutica scissione infragruppo di
Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. CF:
00816350482, interamente partecipata da BM, a favore della stessa BM (at-
to notaio dott. di del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), Persona_3 CP_3
con effetti a far data dal 26/11/2020 e che del trasferimento del Compendio Scis-
so è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151.
Ne conseguiva che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1)
che precede, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi CP_1
nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato nei confronti della
Sig.ra . Parte_1
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Ne conseguiva l'invio in data 20/11/2024 all'attrice della comunicazione con la quale per conto di le Parte_2 CP_1
chiedeva il pagamento delle somme derivanti dai rapporti contraddistinti con i nn. 01/770/00016763 e 01/770/00016772 con l'allora Controparte_3
[...]
In via subordinata, per l'ipotesi di soccombenza, chiedeva la convenuta di essere manlevata dalla cedente di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Il g.i., considerato che, sebbene rituale la richiesta di chiamata del terzo operata dalla convenuta nei confronti della banca , mancasse il ti- Controparte_3
tolo giuridico sulla cui base si affermava di dover essere manlevata negava l'autorizzazione.
Esperita la mediazione obbligatoria infruttuosamente, assegnata la causa in deci-
sone si osserva quanto segue.
Sulla competenza del tribunale di Napoli.
Si premette che spetta esclusivamente al soggetto che allega la qualifica di con-
sumatore, di scegliere di adire il foro della propria residenza avvalendosi della disciplina di favore per il consumatore.
Tale qualità non solo non risulta dedotta, ma neppure si è fatto riferimento alla disciplina del consumatore da parte dell'attrice.
Le difese sul punto della convenuta – che ha dedotto nel senso della competenza del tribunale insito nel circondario del comune di residenza dell'attrice (Lucca)
vanno disattese.
Va inoltre confermata la competenza del tribunale adito atteso che non risulta
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adeguata e rituale contestazione di tutti i fori, alternativi e facoltativi applicabili alla controversia di cui è causa, alla luce del costante orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n.8379 del 2022).
Sulla titolarità di CP_1
In atti è stato depositato atto del 25.11.2020, di “ scissione parziale non propor-
zionale con opzione asimmetrica” con cui, tra l'altro, la banca MPS cedeva la ti-
tolarità di una pluralità di rapporti in capo ad CP_1
Tale cessione, seguiva le formalità di legge ed in particolare l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legisla-
tivo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche (“TUB”).
Poiché nell'atto di scissione si fa riferimento ad un allegato contenente l'elenco dei rapporti ceduti, elenco non depositato in atti, ai fini della titolarità della con-
venuta in ordine al credito oggetto di accertamento, occorre verificare se, almeno sulla base dell'avviso in gazzetta ufficiale, posso rinvenirsi in modo univoco il dato secondo cui il rapporto oggetto di causa sia stato trasferito con l'atto di scis-
sione parziale del 25.11.20.
Orbene, si legge in G.U.:
in data 25 novembre 2020 …- di un compendio di attività e passività (il “Com-
pendio”), come identificato nell'Atto di Scissione e del quale è fornita una sinte-
tica descrizione nel prosieguo.
In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:
- “crediti classificati come “sofferenze”;
- crediti classificati come “inadempienze probabili” e, unitamente ai Crediti
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NPL, i Crediti Deteriorati”;
- rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
- strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
- attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
- passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio,
debito finanziario e contratti derivati.
Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ri-
compresi nell'Atto di Scissione”.
Si legge inoltre, nel contratto di scissione, che sono stati regolati dalla scissione,
tra l'altro, “crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici,”
risultanti al bilancio del 2019 della cedente.
Orbene, ai fini dell'accertamento della sussistenza della titolarità della convenuta del rapporto di cui è causa, si farà applicazione del principio di cui alla giurispru-
denza di legittimità secondo cui
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs.
n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suffi-
ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che oc-
corra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di indivi-
duarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valuta-
zione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,
alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
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mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (tra le tante,
Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 e Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Risulta documentale che, alla data del 25.11.2020, la posizione dell'attrice rispet-
to la banca cedente fosse a debito ed a sofferenza o comunque relativa ad un rap-
porto deteriorato.
Ciò lo si deduce proprio dalla sentenza depositata dall'attrice, Sentenza n.
91/2020 pubbl. il 24/01/2020 nel procedimento iscritto al n. 2319 /2013 presso il
Tribunale di Siena, emessa tra e Controparte_5
(vi anche un'altra parte ma al fine Controparte_6
di cui si discetta è irrilevante), da cui si legge che, all'atto della costituzione in giudizio, nel 2013, la banca MPS, azionava in via riconvenzionale il saldo pre-
suntamente negativo del c.c. 7367 per euro (all'epoca) 51000,00.
Dall'esame della ctu depositata dall'attrice e relativa agli accertamenti di cui al giudizio su indicato innanzi al tribunale di Siena, emerge che collegato al c.c.
7367, vi era anche il conto anticipi stipulato il 23/03/2004.
Quindi, al 2013, esisteva un saldo negativo, per il c.c. 7367 unitamente al conto anticipi su fatture, liquido ed esigibile a carico della Controparte_7
ed in favore di MPS del valore di oltre euro 51000,00, credi-
[...]
to che, alla data del 20.11.24 – una volta intervenuta la cessione - sulla base dei registri contabili di cui alla cessione, non era stato ancora saldato.
Ne consegue che, le categorie generali di cui all'avviso in GU, sono idonee a ri-
comprendere il credito di cui è causa riconducibile al c.c. 7367 ed al conto anti-
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cipi.
L'inesistenza del credito azionato.
Sostiene parte attrice che il credito di cui alla missiva del 20 novembre 2024,
non esiterebbe in quanto dalla sentenza n. 91/2020 del Tribunale di Siena pub-
blicata il 24 gennaio 2020 e divenuta definitiva si sarebbe accertata una moltitu-
dine di illegittimità degli addebiti, che avrebbe portato alla soluzione prescelta dal g.i. secondo cui il saldo rideterminato c/c 7367,66 sarebbe risultato in realtà a credito del correntista per euro 12.265,60 e conseguente condanna della banca al-
la restituzione di tale somma in favore dell' Controparte_5
.
[...]
Risulta tale affermazione, provata documentalmente, così come va dato rilievo alla circostanza che in atti è stata depositata anche la certificazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
La sentenza pubblicata in data 24.1.2020 risulta quindi cristallizzata ed irrevo-
cabile alla data del
27 Ottobre 2020 attesa l'assenza di prova che sia stata notificata alla parte ed in applicazione della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus). Per
il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
L'eccezione del difetto di legittimazione della CP_1
Sostiene al convenuta che nel caso de quo, si è realizzata una cessione di crediti
11
in cui il cessionario succede nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999
(tra gli altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria banca.
Da tale circostanza conseguirebbe la carenza di legittimazione rispetto a conte-
stazioni e/o pretese generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare ori-
ginario del credito.
Sostiene la convenuta in particolare che nell'ambito delle cessioni di credito in blocco ex artt. 58 D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, nelle quali la società c.d.
veicolo (alias la cessionaria) non subentra nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore, la società acquirente (
[...]
diviene cioè titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non CP_1
già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, rimangono ontologicamente in capo alle relative cedenti.
Conseguirebbe che la società cessionaria del credito sia subentrata nelle sole po-
sizioni di credito la quale non ha previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione. Non si è
dunque in presenza di cessione del contratto.
La tesi non è fondata.
Invero, le operazioni di cessione dei crediti in ambito bancario trovano disciplina nell'art. 58 TUB che, come noto, al comma 1°, consente la cessione a banche «di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» e la notizia della cessione avviene mediante pubblicazione della stessa sulla Gaz-
zetta Ufficiale che produce gli effetti di cui all'art 1264 c.c. Il comma 5° della
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medesima disposizione prevede che «i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Ebbene, tra i «creditori ceduti» va annoverato anche il correntista (debitore cedu-
to) che risulta titolare di una pretesa restitutoria derivante da illegittima applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza.
Quest'ultimo ha, quindi, la possibilità di far valere, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2°,
TUB, le eccezioni e le pretese creditorie derivanti dal rapporto sottostante esclu-
sivamente nei confronti del cessionario non essendo più il cedente legittimato passivo. La giustificazione di tale disciplina va ricercata nell'oggetto della ces-
sione, costituito da “blocchi” di beni e altri rapporti giuridici, oltre che aziende e rami di azienda.
Laddove, come nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti,
evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità
del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugual-
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mente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modi-
fica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi,
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modifica-
tivi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasfe-
rimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art
58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente na-
scenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termi-
ne di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal com-
ma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù
del principio di specialità” (cfr. Cass. 10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario».
Non è estensibile al caso di specie – contrariamente a quanto sostiene la conve-
nuta - il recente orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito di cessione dei crediti ex l. 130/1999, secondo il quale «In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società
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cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente».
Ciò in quanto la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nell'ipotesi di crea-
zione di patrimonio separato, va evidenziato che l'art. 4, l. n. 130/1999, che ha ad oggetto cessioni di crediti pecuniari e non di beni o rapporti come l'art. 58 TUB,
dispone l'applicabilità alle operazioni di cartolarizzazione dei soli commi 2°, 3° e
4° dell'art. 58 TUB, non del comma 5°, che contiene la disciplina derogatrice della legittimazione passiva delle eccezioni ed azioni intraprese dal debitore ce-
duto. Solo i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei di-
ritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al paga-
mento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto pro-
porre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudi-
ziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2025, n.
30758).
La domanda di “manleva”.
Sostiene la convenuta cessionaria che “conseguentemente … legittimato a con-
traddire all'azione volta ad impugnare per nullità parziale il contratto contestato
è il soggetto che lo ha sottoscritto e che ha gestito la fase di esecuzione dello stesso”, “per tali ragioni, si eccepisce, la totale carenza di legittimazione passiva di nel procedimento de quo con riferimento alle questioni riguar-CP_1
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danti espressamente i rapporti intercorsi con “le banche cedenti” e, per l'effetto,
si respingono sin d'ora eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie comunque denominate formulate (o formulande) nei confronti del cessionario del credito”.
In merito alle contestazioni sollevate dall'attrice, quindi, si ritiene che
[...]
debba considerarsi manlevata da qualsivoglia responsabilità addotta nel CP_1
presente giudizio e, a tal fine, si ritiene che nello stesso debba essere evocata l'originaria cedente Controparte_3
La tesi non è condivisibile.
Le eccezioni e domande sollevate dall'attrice, ben potevano essere indirizzate al-
la cessionaria per cui, in ordine alla validità del contratto originario, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della cedente. A ciò si aggiunga che in quanto cessionaria, la avrebbe dovuto curare la disponibilità di tutta la CP_1
documentazione a corredo del credito azionato.
Altra valutazione invece sarebbe stata fatta, laddove la cessionaria, avesse allega-
to in modo specifico la circostanza che, il rapporto oggetto di cessione, sarebbe potuto essere stato accertato – come risulta nel caso de quo- inesistente già prima della cessione, con ripercussioni sull'esistenza del credito ceduto ed efficacia del trasferimento tra MPS ed ed eventuale responsabilità della cedente. Nulla CP_1
in tal senso è stato neppure allegato. Ciò ha implicato il rigetto della domanda di chiamata del terzo in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
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D.M. 147/2022 ai valori minimi data la natura documentale della controversia nello scaglione 52000 – 260000.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
, nei confronti di e
[...] Controparte_1
per essa così provvede: Parte_2
- accerta l'inesistenza del credito per la somma di euro 160659,84, richie-
sto dalla società “ a Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna e per Controparte_1
essa al pagamento delle spese del Parte_2
giudizio che liquida € 7052,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge oltre euro 545,00 in favore della parte attrice.
Napoli, 18.12.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli, II sezione civile
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 26408.24, avente ad oggetto: accertamento negativo
TRA
, C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 23 luglio 1965, residente in (55054) Massarosa (Lucca), via Vittorio Veneto, n.
641, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti notificata unitamente e conte-
stualmente al presente atto di citazione ed allegata in formato PDF, congiunta-
mente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Roberto Polloni e Federico Salvini,
entrambi del Foro di Lucca (C.F.: , telefax n. 0584 / C.F._2
1989696, pec: C.F.: , telefax Email_1 C.F._3
n. 0584/177.51.62, pec: dove si dichiara di voler Email_2
ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni nel corso del presente pro-
cedimento), ed elettivamente domiciliata, anche in via digitale/telematica, presso e nel loro Studio in (55054) Massarosa (Lucca), via Cenami, n. 583;
1
ATTRICE
E
con sede in Napoli al Controparte_1
Vicolo de Corrieri n. 27, C.F. , capitale sociale € 655.153.674,00 P.IVA_1
i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n°
6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di del 23.07.2020 verbalizzata CP_1
in pari data con atto notaio dott. di Roma, rep. 61.708 racc. Persona_1
31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di CP_1
in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data con atto notaio dott. Persona_1
di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito – doc. 1), e per essa CP_1 [...]
con sede legale in Bologna (BO), Via Controparte_2
della Beverara n. 19, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: P.IVA_2
P. IVA iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n. 344618 del P.IVA_2
R.E.A (doc. 2), giusta procura speciale del 10/01/2025 a rogito Dott. Per_2
Notaio in Milano (Repertorio n. 65.178/31.428) (doc. 3) rappresentata e di-
[...]
fesa, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma allegata al presente atto e da intendersi parte integrante dello stesso, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Mauriello (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio sito a Roma, Via del Tempio n. n. 1/A – 00186
, come da procura in atti. Ai sensi Email_3
dell'art. 37, comma 3 bis, del D.L. 98/11, l'Avv. Claudio Mauriello indica il se-
guente numero di fax e la seguente casella di posta elettronica certificata per
2
eventuali comunicazioni di cancelleria e/o per notifiche: pec:
[...]
– fax: 0694446083; Email_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutte le ragioni esposte da , ed in acco- Parte_1
glimento delle domande dalla stessa avanzate,
- a) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito / legittimazione processuale in capo alla società “ Controparte_1
, quindi, in accoglimento della stessa,
[...]
- b) dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice, sia in linea capitale che a tito-
lo di interessi, alla società ; Controparte_1
- c) dichiarare la non debenza/inesistenza del credito per la somma di euro
160659,84, ovvero di quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di
Giustizia, richiesto dalla società “ Controparte_1
a anche in ragione di quanto statuito nella sentenza
[...] Parte_1
91/2020 emessa dal Tribunale di Siena, passata in giudicato;
- d) condannare, sempre ed in ogni caso, la società convenuta al pagamento del compenso professionale e delle spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge.
Per la convenuta:
- 1) preliminarmente e/o pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità del-
3
la domanda per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs. 28/2010;
- 2) preliminarmente e/o pregiudizialmente, dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito a favore del Tribunale di Lucca;
- 3) in via preliminare, differire la presente udienza e fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa della cedente in persona del legale rapp.p.t. conce- Controparte_3
dendo i termini di legge per la relativa costituzione della stessa;
- 4) nel merito respingere le domande proposte poiché le stesse – per come sopra ampliamente argomentato e dedotto - in essa contenute sono inammissibili e/o indimostrate e/o totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- 5) per l'effetto, ed in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di elativamente ai fatti ed alle circostanze dedotte da con- CP_1
troparte, tenendo indenne a qualsivoglia richiesta di risarcimento CP_1
e/o restitutoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, nel richiedere l'accoglimento delle conclusioni come sopra indicate,
nei confronti della convenuta Controparte_1
premetteva in fatto e diritto quanto segue.
[...]
Con missiva datata 20 novembre 2024 , la società “ Controparte_1
( da ora convenuta, per il tramite della sua procura-
[...] CP_1
trice chiedeva all'attrice il pagamen- Parte_2
to della somma di euro 160.659,84, oltre interessi.
Tale somma sarebbe derivata da due originari contratti intercorsi tra l'istituto
4
“ e la Sig.ra già titolare della Controparte_3 Parte_1
cessata ditta individuale Autotrasporti CC CA.
Dalla missiva depositata in allegato alla citazione, documento n. 1, si legge che la richiedeva il pagamento del saldo di n. 2 contratti originariamente in- CP_1
testati alla nella qualità, ovvero il saldo del c.c. 7367 ed il con- Parte_1
to corrente anticipi su documenti n. 5511, rispettivamente con saldo negativo in favore della banca rispettivamente di euro 146435,77 ed euro 14224,07.
La sarebbe divenuta beneficiaria di un compendio di attività e passività, CP_1
inclusivo di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Bankitalia, a seguito dell'atto di scissione intervenuto da
“ del 25 novembre 2020 tra i quali il Controparte_3
rapporto in lite. L'operazione sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. del 29 dicembre 2020.
Ciò premesso, l'attrice contestava:
l'esistenza della scissione, e conseguente successione nel diritto ad opera della presunta creditrice convenuta;
l'esistenza del credito azionato.
Si costituiva la convenuta la quale preliminarmente contestava la competenza del tribunale i Napoli, in favore del tribunale di Lucca, nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. Deduceva che:
con effetti giuridici a far data dal giorno 01/12/2020, la Controparte_3
C.F. (la “Società ” o BM) si è scissa in
[...] P.IVA_3 CP_4
( “Società Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di at- CP_1
5
tività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04/10/2020 e composto, in sintesi, dell'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e aziona-
ri, contratti derivati e attività fiscali differite e del passivo, da debito finanziario,
contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
25/11/2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, Persona_3 CP_3
iscritto nel Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26/11/2020. CP_3
Precisava che nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'at-
tivo e del passivo rivenienti a BM dalla propedeutica scissione infragruppo di
Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. CF:
00816350482, interamente partecipata da BM, a favore della stessa BM (at-
to notaio dott. di del 19.11.2020, rep. 39.389, racc. 20.006), Persona_3 CP_3
con effetti a far data dal 26/11/2020 e che del trasferimento del Compendio Scis-
so è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151.
Ne conseguiva che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1)
che precede, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi CP_1
nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato nei confronti della
Sig.ra . Parte_1
6
Ne conseguiva l'invio in data 20/11/2024 all'attrice della comunicazione con la quale per conto di le Parte_2 CP_1
chiedeva il pagamento delle somme derivanti dai rapporti contraddistinti con i nn. 01/770/00016763 e 01/770/00016772 con l'allora Controparte_3
[...]
In via subordinata, per l'ipotesi di soccombenza, chiedeva la convenuta di essere manlevata dalla cedente di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Il g.i., considerato che, sebbene rituale la richiesta di chiamata del terzo operata dalla convenuta nei confronti della banca , mancasse il ti- Controparte_3
tolo giuridico sulla cui base si affermava di dover essere manlevata negava l'autorizzazione.
Esperita la mediazione obbligatoria infruttuosamente, assegnata la causa in deci-
sone si osserva quanto segue.
Sulla competenza del tribunale di Napoli.
Si premette che spetta esclusivamente al soggetto che allega la qualifica di con-
sumatore, di scegliere di adire il foro della propria residenza avvalendosi della disciplina di favore per il consumatore.
Tale qualità non solo non risulta dedotta, ma neppure si è fatto riferimento alla disciplina del consumatore da parte dell'attrice.
Le difese sul punto della convenuta – che ha dedotto nel senso della competenza del tribunale insito nel circondario del comune di residenza dell'attrice (Lucca)
vanno disattese.
Va inoltre confermata la competenza del tribunale adito atteso che non risulta
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adeguata e rituale contestazione di tutti i fori, alternativi e facoltativi applicabili alla controversia di cui è causa, alla luce del costante orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n.8379 del 2022).
Sulla titolarità di CP_1
In atti è stato depositato atto del 25.11.2020, di “ scissione parziale non propor-
zionale con opzione asimmetrica” con cui, tra l'altro, la banca MPS cedeva la ti-
tolarità di una pluralità di rapporti in capo ad CP_1
Tale cessione, seguiva le formalità di legge ed in particolare l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto Legisla-
tivo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modifiche (“TUB”).
Poiché nell'atto di scissione si fa riferimento ad un allegato contenente l'elenco dei rapporti ceduti, elenco non depositato in atti, ai fini della titolarità della con-
venuta in ordine al credito oggetto di accertamento, occorre verificare se, almeno sulla base dell'avviso in gazzetta ufficiale, posso rinvenirsi in modo univoco il dato secondo cui il rapporto oggetto di causa sia stato trasferito con l'atto di scis-
sione parziale del 25.11.20.
Orbene, si legge in G.U.:
in data 25 novembre 2020 …- di un compendio di attività e passività (il “Com-
pendio”), come identificato nell'Atto di Scissione e del quale è fornita una sinte-
tica descrizione nel prosieguo.
In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:
- “crediti classificati come “sofferenze”;
- crediti classificati come “inadempienze probabili” e, unitamente ai Crediti
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NPL, i Crediti Deteriorati”;
- rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
- strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
- attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
- passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio,
debito finanziario e contratti derivati.
Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ri-
compresi nell'Atto di Scissione”.
Si legge inoltre, nel contratto di scissione, che sono stati regolati dalla scissione,
tra l'altro, “crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici,”
risultanti al bilancio del 2019 della cedente.
Orbene, ai fini dell'accertamento della sussistenza della titolarità della convenuta del rapporto di cui è causa, si farà applicazione del principio di cui alla giurispru-
denza di legittimità secondo cui
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs.
n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suffi-
ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che oc-
corra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di indivi-
duarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valuta-
zione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,
alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in
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mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (tra le tante,
Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 e Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Risulta documentale che, alla data del 25.11.2020, la posizione dell'attrice rispet-
to la banca cedente fosse a debito ed a sofferenza o comunque relativa ad un rap-
porto deteriorato.
Ciò lo si deduce proprio dalla sentenza depositata dall'attrice, Sentenza n.
91/2020 pubbl. il 24/01/2020 nel procedimento iscritto al n. 2319 /2013 presso il
Tribunale di Siena, emessa tra e Controparte_5
(vi anche un'altra parte ma al fine Controparte_6
di cui si discetta è irrilevante), da cui si legge che, all'atto della costituzione in giudizio, nel 2013, la banca MPS, azionava in via riconvenzionale il saldo pre-
suntamente negativo del c.c. 7367 per euro (all'epoca) 51000,00.
Dall'esame della ctu depositata dall'attrice e relativa agli accertamenti di cui al giudizio su indicato innanzi al tribunale di Siena, emerge che collegato al c.c.
7367, vi era anche il conto anticipi stipulato il 23/03/2004.
Quindi, al 2013, esisteva un saldo negativo, per il c.c. 7367 unitamente al conto anticipi su fatture, liquido ed esigibile a carico della Controparte_7
ed in favore di MPS del valore di oltre euro 51000,00, credi-
[...]
to che, alla data del 20.11.24 – una volta intervenuta la cessione - sulla base dei registri contabili di cui alla cessione, non era stato ancora saldato.
Ne consegue che, le categorie generali di cui all'avviso in GU, sono idonee a ri-
comprendere il credito di cui è causa riconducibile al c.c. 7367 ed al conto anti-
10
cipi.
L'inesistenza del credito azionato.
Sostiene parte attrice che il credito di cui alla missiva del 20 novembre 2024,
non esiterebbe in quanto dalla sentenza n. 91/2020 del Tribunale di Siena pub-
blicata il 24 gennaio 2020 e divenuta definitiva si sarebbe accertata una moltitu-
dine di illegittimità degli addebiti, che avrebbe portato alla soluzione prescelta dal g.i. secondo cui il saldo rideterminato c/c 7367,66 sarebbe risultato in realtà a credito del correntista per euro 12.265,60 e conseguente condanna della banca al-
la restituzione di tale somma in favore dell' Controparte_5
.
[...]
Risulta tale affermazione, provata documentalmente, così come va dato rilievo alla circostanza che in atti è stata depositata anche la certificazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
La sentenza pubblicata in data 24.1.2020 risulta quindi cristallizzata ed irrevo-
cabile alla data del
27 Ottobre 2020 attesa l'assenza di prova che sia stata notificata alla parte ed in applicazione della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus). Per
il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
L'eccezione del difetto di legittimazione della CP_1
Sostiene al convenuta che nel caso de quo, si è realizzata una cessione di crediti
11
in cui il cessionario succede nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999
(tra gli altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria banca.
Da tale circostanza conseguirebbe la carenza di legittimazione rispetto a conte-
stazioni e/o pretese generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare ori-
ginario del credito.
Sostiene la convenuta in particolare che nell'ambito delle cessioni di credito in blocco ex artt. 58 D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, nelle quali la società c.d.
veicolo (alias la cessionaria) non subentra nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione a proprio favore, la società acquirente (
[...]
diviene cioè titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie e non CP_1
già delle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, rimangono ontologicamente in capo alle relative cedenti.
Conseguirebbe che la società cessionaria del credito sia subentrata nelle sole po-
sizioni di credito la quale non ha previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione. Non si è
dunque in presenza di cessione del contratto.
La tesi non è fondata.
Invero, le operazioni di cessione dei crediti in ambito bancario trovano disciplina nell'art. 58 TUB che, come noto, al comma 1°, consente la cessione a banche «di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» e la notizia della cessione avviene mediante pubblicazione della stessa sulla Gaz-
zetta Ufficiale che produce gli effetti di cui all'art 1264 c.c. Il comma 5° della
12
medesima disposizione prevede che «i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Ebbene, tra i «creditori ceduti» va annoverato anche il correntista (debitore cedu-
to) che risulta titolare di una pretesa restitutoria derivante da illegittima applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza.
Quest'ultimo ha, quindi, la possibilità di far valere, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2°,
TUB, le eccezioni e le pretese creditorie derivanti dal rapporto sottostante esclu-
sivamente nei confronti del cessionario non essendo più il cedente legittimato passivo. La giustificazione di tale disciplina va ricercata nell'oggetto della ces-
sione, costituito da “blocchi” di beni e altri rapporti giuridici, oltre che aziende e rami di azienda.
Laddove, come nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti,
evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità
del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugual-
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mente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modi-
fica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi,
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modifica-
tivi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasfe-
rimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art
58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente na-
scenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termi-
ne di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal com-
ma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù
del principio di specialità” (cfr. Cass. 10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario».
Non è estensibile al caso di specie – contrariamente a quanto sostiene la conve-
nuta - il recente orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito di cessione dei crediti ex l. 130/1999, secondo il quale «In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società
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cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente».
Ciò in quanto la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nell'ipotesi di crea-
zione di patrimonio separato, va evidenziato che l'art. 4, l. n. 130/1999, che ha ad oggetto cessioni di crediti pecuniari e non di beni o rapporti come l'art. 58 TUB,
dispone l'applicabilità alle operazioni di cartolarizzazione dei soli commi 2°, 3° e
4° dell'art. 58 TUB, non del comma 5°, che contiene la disciplina derogatrice della legittimazione passiva delle eccezioni ed azioni intraprese dal debitore ce-
duto. Solo i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei di-
ritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al paga-
mento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto pro-
porre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudi-
ziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2025, n.
30758).
La domanda di “manleva”.
Sostiene la convenuta cessionaria che “conseguentemente … legittimato a con-
traddire all'azione volta ad impugnare per nullità parziale il contratto contestato
è il soggetto che lo ha sottoscritto e che ha gestito la fase di esecuzione dello stesso”, “per tali ragioni, si eccepisce, la totale carenza di legittimazione passiva di nel procedimento de quo con riferimento alle questioni riguar-CP_1
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danti espressamente i rapporti intercorsi con “le banche cedenti” e, per l'effetto,
si respingono sin d'ora eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie comunque denominate formulate (o formulande) nei confronti del cessionario del credito”.
In merito alle contestazioni sollevate dall'attrice, quindi, si ritiene che
[...]
debba considerarsi manlevata da qualsivoglia responsabilità addotta nel CP_1
presente giudizio e, a tal fine, si ritiene che nello stesso debba essere evocata l'originaria cedente Controparte_3
La tesi non è condivisibile.
Le eccezioni e domande sollevate dall'attrice, ben potevano essere indirizzate al-
la cessionaria per cui, in ordine alla validità del contratto originario, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti della cedente. A ciò si aggiunga che in quanto cessionaria, la avrebbe dovuto curare la disponibilità di tutta la CP_1
documentazione a corredo del credito azionato.
Altra valutazione invece sarebbe stata fatta, laddove la cessionaria, avesse allega-
to in modo specifico la circostanza che, il rapporto oggetto di cessione, sarebbe potuto essere stato accertato – come risulta nel caso de quo- inesistente già prima della cessione, con ripercussioni sull'esistenza del credito ceduto ed efficacia del trasferimento tra MPS ed ed eventuale responsabilità della cedente. Nulla CP_1
in tal senso è stato neppure allegato. Ciò ha implicato il rigetto della domanda di chiamata del terzo in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal
16
D.M. 147/2022 ai valori minimi data la natura documentale della controversia nello scaglione 52000 – 260000.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
, nei confronti di e
[...] Controparte_1
per essa così provvede: Parte_2
- accerta l'inesistenza del credito per la somma di euro 160659,84, richie-
sto dalla società “ a Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna e per Controparte_1
essa al pagamento delle spese del Parte_2
giudizio che liquida € 7052,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa e iva come per legge oltre euro 545,00 in favore della parte attrice.
Napoli, 18.12.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
-
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