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Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 23343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23343 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05538/2025 REG.RIC.
N. 09128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi:
I) N.R.G. 5538 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
II) N.R.G. 9128 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento
relativamente alla richiesta di appuntamento per la convocazione ex lege presso gli uffici dell’Ambasciata di Italia in Pakistan, nella sede della città di Islamabad, al fine del perfezionamento della procedura amministrativa, protocollo numero P-VE/L/Q/2024/1013549, per il rilascio di visto per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 del D.Lgs 286/98 e 31 del D.P.R. 349/99 e successive modifiche ed integrazioni.
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere
dell’Ambasciata di Italia in Pakistan con riguardo all’istanza inoltrata in data 05/03/2025 (01), a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento invece di convocare l’odierno ricorrente per il rilascio del visto ex lege nei confronti del lavoratore -OMISSIS-, nato in [...] il [...];
per la nomina di un commissario ad acta
che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Autorità competente oltre il termine assegnato da codesto Onorevole Tribunale, provvederà all’adozione dei provvedimenti richiesti;
per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale
relativamente all’istanza di rilascio di visto per lavoro subordinato o della fissazione di un appuntamento per l’espletamento dell’apposito procedimento amministrativo per il rilascio del suddetto visto
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. OB PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il primo dei suindicati ricorsi (N.R.G. 5538 del 2025) il sig. -OMISSIS-, datore di lavoro, ha avversato il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione nei confronti delle continue richieste del sig. -OMISSIS-, lavoratore, di appuntamento, giustificate dall’espletamento di tutti i necessari propedeutici adempimenti da parte del ricorrente svolti in Italia.
Il secondo degli epigrafati gravami (N.R.G. 9128 del 2025) è stato invece proposto dal lavoratore richiedente il visto di ingresso in Italia.
Entrambi i ricorrenti agiscono avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad rispetto alla richiesta di rilascio di visto per lavoro subordinato.
Rappresentano che, a fronte della richiesta di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per il rilascio del visto, quest’ultima non ha fornito alcun riscontro.
Sostengono, quindi, la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento e chiedono, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Ambasciata di provvedere.
2. Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025, le cause vengono trattenute in decisione.
3. Per entrambi i ricorsi – che vanno riuniti, in ragione dell’evidente vincolo di connessione oggettiva che li accomuna – va dichiarata, conformemente alla dichiarazione resa all’odierna Camera di Consiglio dal procuratore in giudizio dei ricorrenti – la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in ragione delle peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi N.R.G. 5538 del 2025, proposto da -OMISSIS-, e N.R.G. 9128 del 2025, proposto da -OMISSIS-, così dispone:
- riunisce le impugnative;
- dichiara la cessazione della materia del contendere per entrambi i gravami;
- per entrambi, compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.