Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 593/2024 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Cormano, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Terzo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 29/08/1971, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1
personalmente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; appellato
In fatto e in diritto
1. La società ha, con atto di citazione, proposto “reclamo” Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 15.12.2023 che aveva liquidato, in favore dell'Avv. compenso per prestazione professionale ai sensi del Controparte_1
combinato disposto degli artt. 28 L. 794/1942, 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e segg. c.p.c..
Il convenuto, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità del gravame.
La causa è stata decisa alla scadenza dei termini assegnati per gli scritti conclusionali.
2. In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è impugnabile, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo di legge, soltanto con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi il quantum debeatur sia che riguardi l'an della pretesa (Cass. 35026/2023).
L'impugnazione della , denominata “reclamo” e proposta nel merito a questa Corte, Parte_1
è pertanto inammissibile.
Non è inutile rilevare che il sopravvenuto decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del
Tribunale di Palermo, prodotto da il 27.9.2024, non ha riflessi sul corso e sugli esiti Parte_1
del presente procedimento, giacché privo di effetti interruttivi o preclusivi della cognizione della causa.
3. Seguono per legge la condanna della società impugnante a rifondere alla controparte le spese del procedimento, da liquidarsi in euro 2.906,00, oltre accessori, e la declaratoria di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Palermo resa nel procedimento civile n. 3821/2023 R.G. nei giorni 15/12/2023-11/1/2024; condanna unipersonale a rifondere ad le spese del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 2906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono, nei confronti di , i presupposti di cui Parte_1 all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo