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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1435 / 2022 R.G., avente ad oggetto:
opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza del 07/11/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Emilio Prisco (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2
cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo n.36, giusta procura alle liti, in sostituzione del precedente difensore Avv. Bartolomeo
Sorrentino (C.F. ) che ha rinunciato al mandato C.F._3
OPPONENTE
E
TR
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Peluso (C.F. P.IVA_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli alla Via F. Giordani n.23, giusta procura alle liti
1 OPPOSTA
(C.F. ), in persona della Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice (C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, giusta procura a rogito del Notaio
[...]
in Pordenone del 22.12.2022, Rep. 312248 e Racc. 42052 Per_1
cessionaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di
Messina, (C.F. , con studio in Messina, Via Orso C.F._5
Corbino 7, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi (C.F.
), giusta procura alle liti CodiceFiscale_6
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione in opposizione, ha impugnato l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 24.02.2022 dalla TR
, per il complessivo importo di euro 102.790,46 oltre interessi dalla
[...]
domanda sino al soddisfo, in virtù del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1141/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
In particolare, parte opponente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di precetto per i seguenti motivi:
- sussistenza di un accordo transattivo tra le parti e conseguente illegittimità
della condotta della Banca opposta, stante l'esistenza di una transazione novativa intercorsa con la in data 12.10.2018, nella quale rientrerebbe CP_1
2 anche la posizione oggetto del D.I. che ha dato origine all'atto di precetto impugnato e la presenza di pagamenti effettuati in ottemperanza di detta transazione. Per effetto della transazione stipulata, Parte_1
corrispondeva alla il complessivo importo di € TR
70.000,00;
- deduzione in compensazione degli importi versati dall'opponente in favore della per effetto della transazione del 12.10.2018. TR
La banca ha continuato ad applicare interessi moratori senza detrarre dalla sommatoria degli importi dovuti, ossia l'importo di € 70.000,00 versato da tra il 18 ottobre 2018 ed il 18 agosto 2019. Parte_1
Per questi motivi
, il sig. ha chiesto, preliminarmente, la Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'opposto precetto e, nel merito, dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto;
in subordine, che si accerti, anche all'esito di una CTU, il saldo del rapporto di c/c n. 1003875 alla luce dei versamenti che si assumono effettuati.
In data 04.07.2022, si è costituita l'opposta TR
chiedendo, preliminarmente, rigettarsi l'istanza di
[...]
sospensione del precetto, difettando la sussistenza dei gravi motivi e, nel merito, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, parte opposta ha evidenziato che:
- fonda la sua opposizione integralmente su fatti anteriori alla Pt_1
formazione del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto (il D.I. n.
1141 del 2021 del Tribunale di Torre Annunziata – la transazione del 2018 )
che, se provati, dovevano essere fatti valere in sede di opposizione al
3 decreto ingiuntivo (mai opposto e divenuto definitivo) e non già con opposizione all'atto di precetto;
- nella transazione del 2018 non si fa alcun riferimento ad un effetto novativo che, dunque, a mente dell'art. 1230 c.c., deve ritenersi escluso. In
forza di tale accordo transattivo, avrebbe dovuto effettuare taluni Pt_1
versamenti entro determinati periodi di tempo, cosa che non è avvenuta, con la conseguenziale risoluzione dell'accordo e la riviviscenza dell'intero credito dovuto. I successivi, tardivi, pagamenti sono stati, dunque, imputati dalla banca all'intero credito delle singole posizioni (i pagamenti sono stati imputati alla posizione della società , giungendosi, così, Org_1
all'attuale residuo saldo debitore del c/c intestato a oggetto del D.I. Pt_1
mai opposto e posto a base dell'atto di precetto. Per lo stesso motivo, inoltre, non è ammissibile alcuna compensazione tra i pagamenti effettuati da e l'attuale credito azionato con l'atto di precetto opposto;
detti Pt_1
pagamenti, infatti, devono considerarsi imputati alle altre posiz ioni inserite nella scrittura.
La ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della richiesta di CP_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata;
con il favore delle spese di lite con attribuzione.
In data 20.04.2023, si è costituita con intervento volontario la CP_2
cessionaria della posizione creditoria originariamente vantata da
[...]
in persona della TR
procuratrice richiamando, confermando e facendo proprie le CP_3
istanze, le richieste, le difese tutte già avanzate dalla cedente
[...]
[...
[...] La subentrante, in virtù della Controparte_4
esclusiva titolarità del credito, ha chiesto l'estromissione dell'istituto di credito cedente, non risultando più in alcun modo parte interessata.
In data 31.07.2023 si è costituito per l'opponente, quale nuovo difensore l'Avv. Prisco Emilio, in sostituzione dell'Avv. Bartolomeo Sorrentino, che,
in data 14.07.2023, ha depositato telematicamente la rinuncia al mandato.
Con ordinanza del 11.09.2023 questo Giudice, ritenendo infondata l'istanza di sospensione, ha rinviato il procedimento all'udienza del 07.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.11.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
L'opposizione proposta rientra nell'ambito normativo di cui all'art. 615,
comma 1, c.p.c., rimedio mediante il quale l'opponente contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, per tale intendendosi la possibilità di agire in executivis mediante il titolo esecutivo.
L'opposizione è stata proposta avverso l'atto di precetto notificato in data
24.02.2022 dalla , per il complessivo TR
importo di euro 102.790,46 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, in virtù del titolo rappresentato da decreto ingiuntivo n. 1141/2021 emesso da l
Tribunale di Torre Annunziata, in forza di scoperto di conto corrente bancario n. 1003875 intestato al sig. . Parte_1
Il decreto ingiuntivo è stato emesso con formula provvisoriamente esecutiva
5 e regolarmente notificato in data 05.10.2021, mai opposto. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi de l rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
La transazione risale al 2018, ossia ad una data antecedente alla formazio ne del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto, ossia il D.I. n.
1141/2021 del Tribunale di Torre Annunziata ed anche i 3 pagamenti effettuati sono tutti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale: qualora l'esecuzione sia promossa, come nel caso in esame, in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, le uniche questioni deducibili in sede di opposizione al precetto e di opposizione all'esecuzione sono quelle relative a fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto, successivi alla formazione del titolo (cfr Cass. 10650/96), ovvero relative alla esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità, mentre non può estendersi sulle questioni che possono essere dedotte e fatte valere coi mezzi di impugnazione. Ed invero, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi o modificativi o impeditivi del credito intervenuti ante riormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia
6 posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. n. 3667 del 14.2.2013).
Inoltre, per completezza argomentativa si rileva che la transazione richiamata dall'opponente non ha efficacia novativa, sostanziandosi piuttosto nella concessione a di una riduzione dell'ammontare Pt_1
complessivo di tre posizioni ad egli facenti capo a fronte di versamenti rateizzati ma ravvicinati nel tempo, mentre i versamenti provati dall'opponente recano date diverse e posteriori rispetto a quelle puntualmente definite nell'atto del 25.10.2018, per cui il mancato rispetto della tempistica programmata ha comportato l'imputazione dei pagamenti all'intero credito delle singole posizioni.
Nella scrittura prodotta si fa riferimento a tre posizione e nella comparsa di costituzione la Banca ha espressamente chiarito che “i pagamenti sono stati imputati alla posizione della società giungendosi, così, all'attuale Org_1
residuo saldo debitore del c/c intestato a oggetto del D.I. mai Pt_1
opposto e posto a base dell'atto di precetto. Rappresenta un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di transazione e questa non abbia carattere
novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel
carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia
regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello
7 transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbi ano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce
l'irresolubilità della transazione” (Cass. Civ., sent. n. 24377/2006).
Per tali motivi l'opposizione va rigettata e va riaffermato il diritto della
, oggi in persona TR Controparte_2
della procuratrice di procedere in executivis nei confronti di CP_3
in forza del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. Parte_1
1141/2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , in ragione dell'importo azionato e sulla base dei parametri previsti dal d.m. n.
147/2022, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, nel caso di specie non ricorrente,
La costituzione del cessionario in sostituzione della TR
(con nuovo legale) a far data dal 20.04.2023 implica la necessità di
[...]
ripartire le spese di lite tra la e la TR [...]
in persona della procuratrice nel modo che Controparte_2 CP_3
segue: fase di studio, ed introduttiva in favo re della TR
, fase di trattazione e decisionale in favore de lla
[...] Controparte_2
in persona della procuratrice
[...] CP_3
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
8 , oggi cessionaria in TR Controparte_2
CP_ persona della procuratrice , ogni diversa istanza, eccezione e dedu zione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della liquidate in euro 4.180,00 per competenze, TR
oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA, se dovute ed in favore
CP_ di in persona della procuratrice in euro Controparte_2
4.253,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA, se dovute .
Torre Annunziata, così deciso il 09/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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