Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2025, proposto da
EL D'Agnese, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’ottemperanza
da parte del Ministero Istruzione e del Merito della sentenza n. 500/2024 del Tribunale di Pescara-RG 1579/2023 notificata come per legge in data 25/10/2024, avente a oggetto Bonus Carta del Docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. VA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 04/02/2026 con cui il patrono di parte ricorrente ha rappresentato che nel corso del mese di Gennaio 2026 gli Uffici Amministrativi MIM hanno provveduto all’apertura del borsellino elettronico e ad accreditare la somma di cui alla sentenza di merito, insistendo per la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale;
considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente;
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
considerato, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente a ottenere la corresponsione delle somme alla medesima spettanti è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IA, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
VA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA DI | IA IA |
IL SEGRETARIO