Art. 5.
Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397 , relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 , ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.
Ai mutilati ed in validi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175 , dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.
Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397 , relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642 , ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.
Ai mutilati ed in validi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175 , dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.