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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2739/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2739/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SARTINI SABRINA per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARIOLI CHIARA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 16.12.2025:
“L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disciplinato come segue:
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento, in via prevalente, presso la casa della madre IG.ra , presso la quale Parte_1 manterrà la residenza;
pagina 1 - la casa già familiare sita in Ancona Strada Frazione Sappanico n. 51, di proprietà esclusiva della
IG.ra resterà nell'esclusiva disponibilità e godimento della stessa, anche quale Parte_1 genitore con cui convive e coabita il figlio minore;
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio;
ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- il sig. potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore un pomeriggio CP_1 Per_1 infrasettimanale (indicativamente il martedì), dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 (ore 22 in estate o nei periodi di vacanza), quando lo riaccompagnerà a casa, nelle settimane in cui lo vede anche nel fine settimana, e due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì), con gli stessi orari, quando non lo tiene con sé nel fine settimana, nonché a settimane alterne un pomeriggio nel fine settimana (a scelta delle parte il sabato o la domenica, anche tenuto conto delle esigenze del minore), dalle 12 alle ore 21,30 (ore 22 in estate o nei periodi di vacanza); a partire dal raggiungimento dell'età di 6 anni da parte di , il padre potrà tenerlo con sé anche la Per_1 notte, nel fine settimana o durante la settimana, purché disponga di un'abitazione tale da consentire il pernottamento del minore in modalità consone alla sua età e condizione;
- il padre potrà inoltre incontrare e tenere con sé il figlio minore per 10 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 2 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio,
Pasqua ecc.), senza pernottamento fino all'età di 6 anni di;
Per_1
- il IG. , tenuto conto delle attuali esigenze del figlio minore , del tenore Controparte_1 Per_1 di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della disponibilità dell'uso della casa già familiare in capo alla madre, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di entrambi, verserà alla
IG.ra , un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore di complessivi euro 250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Per_1
ISTAT del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
- le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute dai genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, con applicazione del protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia, che le parti dichiarano di conoscere;
pagina 2 - l'assegno unico relativo al figlio minore sarà percepito dalla IG.ra in misura Per_1 Pt_1 del 100% in ragione del collocamento prevalente del minore presso di lei, eventuali deduzioni e detrazioni relative al figlio saranno godute al 100% dalla IG.ra . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la disciplina Parte_1 delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato dalla Per_1 relazione more uxorio intrattenuta con Controparte_1
Ha rappresentato in particolare che tra maggio e giugno del 2024 maturava la decisione di cessare la convivenza, a causa del logoramento della relazione determinato, a suo dire, esclusivamente dal comportamento del IG. caratterizzato da gelosia sempre più opprimente, scontri verbali, CP_1 da minacce e dall'inammissibile e spasmodico controllo della persona della IG.ra tanto Pt_1 da condurre, in data 18.3.2025, ad un decreto di ammonimento da parte del Questore. Ha rappresentato la condizione patrimoniale delle parti e la situazione personale del minore, chiedendo che gli incontri di quest'ultimo con il padre avvengano in modalità protetta.
Il resistente è comparso all'udienza del 16.12.2025 assistito da un difensore munito di procura, che ha dichiarato di essersi costituito il giorno precedente senza tuttavia che il deposito telematico avesse esito positivo. Ha dichiarato di aderire alle proposte di regolamentazione della ricorrente, ad eccezione degli incontri protetti. La memoria di costituzione risulta depositata in data 17.12.2025, completa di procura.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16.12.2025, il giudice relatore, preso atto della disponibilità di entrambe le parti a raggiungere un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, così da evitare che ciò costituisca ulteriore ragione di conflitto, ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che fosse omologata dal Tribunale e rinunciando ad ogni altra domanda. Hanno pertanto chiesto che la causa fosse rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda, come formulata dalle parti, può essere accolta e l'accordo può essere omologato.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento del figlio minore , agli Per_1 incontri del minore con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze del minore. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza del bambino con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale, e le condizioni lavorative del padre.
pagina 3 3. L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 16.12.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2739/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SARTINI SABRINA per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARIOLI CHIARA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente all'udienza del 16.12.2025:
“L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà disciplinato come segue:
- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento, in via prevalente, presso la casa della madre IG.ra , presso la quale Parte_1 manterrà la residenza;
pagina 1 - la casa già familiare sita in Ancona Strada Frazione Sappanico n. 51, di proprietà esclusiva della
IG.ra resterà nell'esclusiva disponibilità e godimento della stessa, anche quale Parte_1 genitore con cui convive e coabita il figlio minore;
Per_1
- entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio;
ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
- il sig. potrà vedere e tenere presso di sé il figlio minore un pomeriggio CP_1 Per_1 infrasettimanale (indicativamente il martedì), dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 (ore 22 in estate o nei periodi di vacanza), quando lo riaccompagnerà a casa, nelle settimane in cui lo vede anche nel fine settimana, e due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì), con gli stessi orari, quando non lo tiene con sé nel fine settimana, nonché a settimane alterne un pomeriggio nel fine settimana (a scelta delle parte il sabato o la domenica, anche tenuto conto delle esigenze del minore), dalle 12 alle ore 21,30 (ore 22 in estate o nei periodi di vacanza); a partire dal raggiungimento dell'età di 6 anni da parte di , il padre potrà tenerlo con sé anche la Per_1 notte, nel fine settimana o durante la settimana, purché disponga di un'abitazione tale da consentire il pernottamento del minore in modalità consone alla sua età e condizione;
- il padre potrà inoltre incontrare e tenere con sé il figlio minore per 10 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, per 3 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 2 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio,
Pasqua ecc.), senza pernottamento fino all'età di 6 anni di;
Per_1
- il IG. , tenuto conto delle attuali esigenze del figlio minore , del tenore Controparte_1 Per_1 di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della disponibilità dell'uso della casa già familiare in capo alla madre, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie di entrambi, verserà alla
IG.ra , un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore di complessivi euro 250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Per_1
ISTAT del costo della vita e da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
- le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute dai genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, con applicazione del protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia, che le parti dichiarano di conoscere;
pagina 2 - l'assegno unico relativo al figlio minore sarà percepito dalla IG.ra in misura Per_1 Pt_1 del 100% in ragione del collocamento prevalente del minore presso di lei, eventuali deduzioni e detrazioni relative al figlio saranno godute al 100% dalla IG.ra . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la disciplina Parte_1 delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato dalla Per_1 relazione more uxorio intrattenuta con Controparte_1
Ha rappresentato in particolare che tra maggio e giugno del 2024 maturava la decisione di cessare la convivenza, a causa del logoramento della relazione determinato, a suo dire, esclusivamente dal comportamento del IG. caratterizzato da gelosia sempre più opprimente, scontri verbali, CP_1 da minacce e dall'inammissibile e spasmodico controllo della persona della IG.ra tanto Pt_1 da condurre, in data 18.3.2025, ad un decreto di ammonimento da parte del Questore. Ha rappresentato la condizione patrimoniale delle parti e la situazione personale del minore, chiedendo che gli incontri di quest'ultimo con il padre avvengano in modalità protetta.
Il resistente è comparso all'udienza del 16.12.2025 assistito da un difensore munito di procura, che ha dichiarato di essersi costituito il giorno precedente senza tuttavia che il deposito telematico avesse esito positivo. Ha dichiarato di aderire alle proposte di regolamentazione della ricorrente, ad eccezione degli incontri protetti. La memoria di costituzione risulta depositata in data 17.12.2025, completa di procura.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16.12.2025, il giudice relatore, preso atto della disponibilità di entrambe le parti a raggiungere un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, così da evitare che ciò costituisca ulteriore ragione di conflitto, ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che fosse omologata dal Tribunale e rinunciando ad ogni altra domanda. Hanno pertanto chiesto che la causa fosse rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda, come formulata dalle parti, può essere accolta e l'accordo può essere omologato.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento del figlio minore , agli Per_1 incontri del minore con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze del minore. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza del bambino con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale, e le condizioni lavorative del padre.
pagina 3 3. L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 16.12.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4