TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1879/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di Torre TA,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1879
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
(CF. e P.IVA ) in liquida- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
zione, con sede legale in PO (NA) in via Gravina n. 13, in p.l.r.p.t. Dott.ssa
(CF. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Pinto (C.F. ) – PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Torre DE CO (NA) in via Nazionale n. 562;
1 -intimante/ricorrente-
E
(p. iva Controparte_3
, con sede in Torre TA (NA) al Corso Umberto I n. 76, in P.IVA_2
persona DEl'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_3
; , (C.F. , nato a C.F._3 Controparte_3 C.F._3
Torre DE CO (NA) il 12.04.1963 ed ivi residente in [...]; , (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._4
(NA) il 30.07.1959 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall' avv. Marco Gennaro Filippo Barba (C.F. – PEC C.F._5 [...]
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre TA Email_2
(NA) alla Traversa Maresca n. 24;
-intimati/resistenti-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità, , Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_3
in persona DE l.r.p.t., nonché i sigg.ri e per Controparte_3 Controparte_3
sentir convalidare lo sfratto per morosità, per inadempimento degli intimati agli obblighi derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in
Torre TA (NA) al Corso Umberto I n. 76, nonché per sentirli condannare al pagamento dei canoni inevasi pari ad euro 23.850,00.
2 Gli intimati si costituivano ritualmente in giudizio contestando ed impugnando la domanda per tutti i motivi di cui ai propri atti (comparsa di costituzione e risposta e memoria integrativa) cui si rimanda espressamente.
Nella fase sommaria, denegata la richiesta di convalida, in ragione DEl'opposizione e non concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio con assegnazione, alle parti, dei termini per l'integrazione degli atti e dei documenti.
In seguito, veniva ordinato il T.M.O. all'esito DE quale il giudizio veniva rinviato per la discussione, con assegnazione dei relativi termini per note, essendo maturo per la decisione.
In primo luogo, si ritiene che la domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la domanda DEl'intimante non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Parte intimata ha, infatti, prodotto in atti n. 2 sentenze, la prima DE Tribunale di
Milano e la seconda DEla Corte di Appello di Milano, confermativa DE I° Grado e passata in giudicato le quali sanciscono l'intervenuta risoluzione di diritto DE con-
tratto di leasing relativo all'immobile per cui è causa a far data dal gennaio 2015
fra la e la (subentrata all'originaria Profes- CP_4 Controparte_1
sional Consulting s.r.l.).
Da tale risoluzione deriva il conseguente ed automatico travolgimento DE sotto-
stante contratto di locazione stipulato tra la e la Controparte_1 CP_3
in quanto la prima, in virtù DEla pronuncia risolutiva DE contratto di leasing
[...]
è rimasta priva di quella legittimazione attiva che le aveva consentito di stipulare il contratto di locazione, con la seconda.
3 Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13144 DE
14.05.2021) evidenziando quali siano gli effetti DEla risoluzione DE contratto di leasing nei confronti DE terzo conduttore che abbia stipulato un contratto di loca-
zione con l'utilizzatore inadempiente e precisando che quest'ultimo non avrà titolo per richiedere alcunchè: “In relazione alla prima questione (quella relativa agli
effetti DEla risoluzione DE contratto di leasing sul rapporto di locazione tra utiliz-
zatore e terzo conduttore DEl'immobile oggetto DElo stesso leasing) assumono ri-
levanza decisiva le previsioni di cui agli artt. 1602 e 1595, comma 3, c.c.. In base
all'art. 1602 c.c. il terzo che acquista la proprietà DE bene locato subentra dal
giorno DEl'acquisto nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
In base all'art. 1595, comma 3, c.c., la risoluzione DE contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti DE subconduttore. Se la risoluzione DE contratto di lo-
cazione scioglie il contratto di sublocazione, a maggior ragione essa fa cessare
l'obbligazione DE subconduttore di pagare il canone di locazione al sublocatore,
con la conseguenza che, se lo stesso subconduttore continua ad occupare l'immo-
bile, resta obbligato esclusivamente nei confronti DE locatore, quanto meno quale
occupante senza titolo DEl'immobile di proprietà di quest'ultimo; di certo non è,
comunque, tenuto ulteriormente a corrispondere il canone al sublocatore. In qua-
lunque termini si voglia inquadrare il contratto di leasing e, in particolare, per il
caso di risoluzione DElo stesso, sia che - ponendosi ai due possibili estremi logico-
giuridici - si voglia assimilare la posizione DEl'utilizzatore di un immobile in lea-
sing che conceda in locazione detto immobile a quella di un "proprietario sostan-
ziale" DElo stesso, sia che la si voglia assimilare a quella di un semplice conduttore
che abbia a sua volta (sub)locato l'immobile, è innegabile che la soluzione prevista
4 dalle disposizioni positive dettate in proposito dall'ordinamento vigente - ed ap-
pena illustrate - sia (per quanto attiene al punto che viene in rilievo nel presente
giudizio) la medesima. Tanto il proprietario locatore, al quale subentri un terzo
nella proprietà DE bene locato, quanto il conduttore sublocatore, che veda risolto
il contratto di locazione principale, perdono infatti il diritto al pagamento dei ca-
noni: dalla data DEl'alienazione, nel primo caso;
dalla data DEla risoluzione DEla
locazione principale, nel secondo caso. Di conseguenza, deve necessariamente
concludersi che, se l'utilizzatore di un bene immobile - che ne disponga sulla base
di un contratto di leasing - lo lochi ad un terzo, ed il contratto di leasing sia oggetto
di successiva risoluzione, egli certamente perderà il diritto al pagamento dei ca-
noni di locazione dal momento DEla risoluzione DE leasing”.
Deve, pertanto, essere accolta l'eccezione, sollevata dalla parte intimata, di carenza di legittimazione attiva DEl'intimante non potendo quest'ultima agire sulla base di un contratto di locazione non più in essere, in quanto automaticamente risoltosi in virtù DEla risoluzione DE contratto di leasing.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di giudizio devono, però, essere integralmente compensate fra le parti in virtù DE comportamento silente DEla parte intimata rispetto alle richieste formulate dall'intimante, di cui in atti, avvenute prima DEla proposizione DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre TA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) accerta e dichiara la risoluzione DE contratto di locazione ad uso commerciale inter
partes;
5 b) dichiara la carenza di legittimazione attiva DEla Parte_1
, in persona DE l.r.p.t. e, pertanto, rigetta la domanda;
[...]
c) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre TA il 07.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace DE Tribunale di Torre TA,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1879
DE ruolo degli affari contenziosi civili DEl'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso diverso.
TRA
(CF. e P.IVA ) in liquida- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
zione, con sede legale in PO (NA) in via Gravina n. 13, in p.l.r.p.t. Dott.ssa
(CF. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Pinto (C.F. ) – PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Torre DE CO (NA) in via Nazionale n. 562;
1 -intimante/ricorrente-
E
(p. iva Controparte_3
, con sede in Torre TA (NA) al Corso Umberto I n. 76, in P.IVA_2
persona DEl'amministratore pro tempore (C.F. Controparte_3
; , (C.F. , nato a C.F._3 Controparte_3 C.F._3
Torre DE CO (NA) il 12.04.1963 ed ivi residente in [...]; , (C.F. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._4
(NA) il 30.07.1959 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall' avv. Marco Gennaro Filippo Barba (C.F. – PEC C.F._5 [...]
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre TA Email_2
(NA) alla Traversa Maresca n. 24;
-intimati/resistenti-
CONCLUSIONI
Come da atti DE giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità, , Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_3
in persona DE l.r.p.t., nonché i sigg.ri e per Controparte_3 Controparte_3
sentir convalidare lo sfratto per morosità, per inadempimento degli intimati agli obblighi derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in
Torre TA (NA) al Corso Umberto I n. 76, nonché per sentirli condannare al pagamento dei canoni inevasi pari ad euro 23.850,00.
2 Gli intimati si costituivano ritualmente in giudizio contestando ed impugnando la domanda per tutti i motivi di cui ai propri atti (comparsa di costituzione e risposta e memoria integrativa) cui si rimanda espressamente.
Nella fase sommaria, denegata la richiesta di convalida, in ragione DEl'opposizione e non concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio con assegnazione, alle parti, dei termini per l'integrazione degli atti e dei documenti.
In seguito, veniva ordinato il T.M.O. all'esito DE quale il giudizio veniva rinviato per la discussione, con assegnazione dei relativi termini per note, essendo maturo per la decisione.
In primo luogo, si ritiene che la domanda è procedibile essendo stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, la domanda DEl'intimante non è fondata e, come tale, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Parte intimata ha, infatti, prodotto in atti n. 2 sentenze, la prima DE Tribunale di
Milano e la seconda DEla Corte di Appello di Milano, confermativa DE I° Grado e passata in giudicato le quali sanciscono l'intervenuta risoluzione di diritto DE con-
tratto di leasing relativo all'immobile per cui è causa a far data dal gennaio 2015
fra la e la (subentrata all'originaria Profes- CP_4 Controparte_1
sional Consulting s.r.l.).
Da tale risoluzione deriva il conseguente ed automatico travolgimento DE sotto-
stante contratto di locazione stipulato tra la e la Controparte_1 CP_3
in quanto la prima, in virtù DEla pronuncia risolutiva DE contratto di leasing
[...]
è rimasta priva di quella legittimazione attiva che le aveva consentito di stipulare il contratto di locazione, con la seconda.
3 Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13144 DE
14.05.2021) evidenziando quali siano gli effetti DEla risoluzione DE contratto di leasing nei confronti DE terzo conduttore che abbia stipulato un contratto di loca-
zione con l'utilizzatore inadempiente e precisando che quest'ultimo non avrà titolo per richiedere alcunchè: “In relazione alla prima questione (quella relativa agli
effetti DEla risoluzione DE contratto di leasing sul rapporto di locazione tra utiliz-
zatore e terzo conduttore DEl'immobile oggetto DElo stesso leasing) assumono ri-
levanza decisiva le previsioni di cui agli artt. 1602 e 1595, comma 3, c.c.. In base
all'art. 1602 c.c. il terzo che acquista la proprietà DE bene locato subentra dal
giorno DEl'acquisto nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
In base all'art. 1595, comma 3, c.c., la risoluzione DE contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti DE subconduttore. Se la risoluzione DE contratto di lo-
cazione scioglie il contratto di sublocazione, a maggior ragione essa fa cessare
l'obbligazione DE subconduttore di pagare il canone di locazione al sublocatore,
con la conseguenza che, se lo stesso subconduttore continua ad occupare l'immo-
bile, resta obbligato esclusivamente nei confronti DE locatore, quanto meno quale
occupante senza titolo DEl'immobile di proprietà di quest'ultimo; di certo non è,
comunque, tenuto ulteriormente a corrispondere il canone al sublocatore. In qua-
lunque termini si voglia inquadrare il contratto di leasing e, in particolare, per il
caso di risoluzione DElo stesso, sia che - ponendosi ai due possibili estremi logico-
giuridici - si voglia assimilare la posizione DEl'utilizzatore di un immobile in lea-
sing che conceda in locazione detto immobile a quella di un "proprietario sostan-
ziale" DElo stesso, sia che la si voglia assimilare a quella di un semplice conduttore
che abbia a sua volta (sub)locato l'immobile, è innegabile che la soluzione prevista
4 dalle disposizioni positive dettate in proposito dall'ordinamento vigente - ed ap-
pena illustrate - sia (per quanto attiene al punto che viene in rilievo nel presente
giudizio) la medesima. Tanto il proprietario locatore, al quale subentri un terzo
nella proprietà DE bene locato, quanto il conduttore sublocatore, che veda risolto
il contratto di locazione principale, perdono infatti il diritto al pagamento dei ca-
noni: dalla data DEl'alienazione, nel primo caso;
dalla data DEla risoluzione DEla
locazione principale, nel secondo caso. Di conseguenza, deve necessariamente
concludersi che, se l'utilizzatore di un bene immobile - che ne disponga sulla base
di un contratto di leasing - lo lochi ad un terzo, ed il contratto di leasing sia oggetto
di successiva risoluzione, egli certamente perderà il diritto al pagamento dei ca-
noni di locazione dal momento DEla risoluzione DE leasing”.
Deve, pertanto, essere accolta l'eccezione, sollevata dalla parte intimata, di carenza di legittimazione attiva DEl'intimante non potendo quest'ultima agire sulla base di un contratto di locazione non più in essere, in quanto automaticamente risoltosi in virtù DEla risoluzione DE contratto di leasing.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di giudizio devono, però, essere integralmente compensate fra le parti in virtù DE comportamento silente DEla parte intimata rispetto alle richieste formulate dall'intimante, di cui in atti, avvenute prima DEla proposizione DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre TA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) accerta e dichiara la risoluzione DE contratto di locazione ad uso commerciale inter
partes;
5 b) dichiara la carenza di legittimazione attiva DEla Parte_1
, in persona DE l.r.p.t. e, pertanto, rigetta la domanda;
[...]
c) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre TA il 07.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6