CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, LA
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calolziocorte - Piazza Vittorio Veneto ,13 23801 Calolziocorte LC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 contro il Comune di Calolziocorte avverso gli avvisi di accertamento IMU in epigrafe , di euro 107.822,00 sia per l'anno
2018 sia per l'anno 2019, oltre i relativi sanzioni ed interessi.
Motivi del ricorso :
1. violazione di legge e erronea istruttoria sulla natura di alloggio sociale degli immobili accertati;
2. onere della prova a carico dell'ente impositore, violazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova ";
3. violazione di legge e carenza istruttoria, sussistenza del possesso dei requisiti di alloggio sociale dei fabbricati accertati come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 ;
4. sussistenza delle ragioni per l'annullamento delle sanzioni irrogate per incertezza della norma tributaria.
Si chiede :
- in via cautelare , ritenendo che sussistano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, di sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- in via principale nel merito, di accogliere il ricorso, dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, in ogni caso non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti.
Con vittoria delle spese di lite.
Nell'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio sospende l'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
In data 23 dicembre 2025 il Comune di Calolziocorte deposita le proprie controdeduzioni , nelle quali sostiene la legittimità e la fondatezza degli atti impugnati e chiede pertanto di rigettare il ricorso , con conseguente condanna alle spese di giudizio.
In data 02 gennaio 2026 parte Ricorrente deposita una memoria illustrativa.
In data 07 gennaio 2026 parte Resistente deposita due provvedimenti (prot. 305 e 306 del 2026) con i quali annulla in toto gli avvisi di accertamento impugnati e chiede ad ER la compensazione integrale delle spese di lite .
In data 08 gennaio 2026 parte Ricorrente deposita la propria adesione alla suddetta richiesta del Comune di Comune di Calolziocorte.
In udienza in data odierna è presente il difensore della Ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che è cessata la materia del contendere e che le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite , per cui si deve deve dichiarare l'estinzione del giudizio , ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 175/2024.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, LA
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calolziocorte - Piazza Vittorio Veneto ,13 23801 Calolziocorte LC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 134 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 contro il Comune di Calolziocorte avverso gli avvisi di accertamento IMU in epigrafe , di euro 107.822,00 sia per l'anno
2018 sia per l'anno 2019, oltre i relativi sanzioni ed interessi.
Motivi del ricorso :
1. violazione di legge e erronea istruttoria sulla natura di alloggio sociale degli immobili accertati;
2. onere della prova a carico dell'ente impositore, violazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova ";
3. violazione di legge e carenza istruttoria, sussistenza del possesso dei requisiti di alloggio sociale dei fabbricati accertati come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 ;
4. sussistenza delle ragioni per l'annullamento delle sanzioni irrogate per incertezza della norma tributaria.
Si chiede :
- in via cautelare , ritenendo che sussistano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, di sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- in via principale nel merito, di accogliere il ricorso, dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, in ogni caso non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti.
Con vittoria delle spese di lite.
Nell'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio sospende l'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
In data 23 dicembre 2025 il Comune di Calolziocorte deposita le proprie controdeduzioni , nelle quali sostiene la legittimità e la fondatezza degli atti impugnati e chiede pertanto di rigettare il ricorso , con conseguente condanna alle spese di giudizio.
In data 02 gennaio 2026 parte Ricorrente deposita una memoria illustrativa.
In data 07 gennaio 2026 parte Resistente deposita due provvedimenti (prot. 305 e 306 del 2026) con i quali annulla in toto gli avvisi di accertamento impugnati e chiede ad ER la compensazione integrale delle spese di lite .
In data 08 gennaio 2026 parte Ricorrente deposita la propria adesione alla suddetta richiesta del Comune di Comune di Calolziocorte.
In udienza in data odierna è presente il difensore della Ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che è cessata la materia del contendere e che le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite , per cui si deve deve dichiarare l'estinzione del giudizio , ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 175/2024.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.