TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. CA AS Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. MI FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7680/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1991, con il patrocinio dell'avv. MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA elettivamente domiciliata in Villabate (Pa), Corso Vittorio Emanuele n.607, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LIOTTA, elettivamente domiciliato in Varese, via Fiume n.2, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova;
2.Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi che dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, nessun assegno di mantenimento verrà versato da ciascuno nei confronti dell'altro;
3.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza N° 546/2025 pubbl. il 15/04/2025, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 21/11/2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15/9/2023 (atto n. 111 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Padova), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Padova, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
MI FI
Il Presidente
CA AS
26/03/1991, con il patrocinio dell'avv. MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA elettivamente domiciliata in Villabate (Pa), Corso Vittorio Emanuele n.607, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LIOTTA, elettivamente domiciliato in Varese, via Fiume n.2, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova;
2.Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi che dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, nessun assegno di mantenimento verrà versato da ciascuno nei confronti dell'altro;
3.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza N° 546/2025 pubbl. il 15/04/2025, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 21/11/2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15/9/2023 (atto n. 111 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Padova), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Padova, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
MI FI
Il Presidente
CA AS